COSTITUZIONE
}

COSTITUZIONE
DI SICILIA


STABILITA NEL GENERALE


STRAORL)INAREO PARLAMENTO


d e l 18:2.


Preceduta da un discorso sulla medesima, e zi,2
dplorni relativi alla Convocazione del Pare
lamento , ed alla Sanzione di tutte le pro-
post e di esso: Coli' aggiunta di un C077Ipen.
dio della Costituzione d' Inghilterra


PALERMO


rER LE STAMPE DI SOLLI


A s pese di Rosario Abate Via Toledo hr, 357
91~111.~.....ihMtonwesr.sczn~leccaccaroo.s.2,....~1.


3/tu dz S. Francesco


61771. 3. 1813




13X


AVVISO DELI: EDITORE


l miglior isso , che io passa fare della libertà.
della Stampa, è di ristampare la Costituzione ,
che ce ha felicemente impartite . Senz.2
bisogno di correr dietro ad un permesso , che
scoraggia ogni buona intenzione, io mi avviso
di secondare in ciò lo spirito del Governo , che
vuole la pronta circolazione de' libri necessari
alla prosperitì dello Stato, e di soddisfare insiei
me al voto de' miei concittadini , che desiderano
compita questi Opera , in cui hanno riposto ogni
speranza di miglioramento . Oltrediche reputa
guest' impegno un mio dovere dopo aver pubbli.o
cato nell' anno scorso il Compendio della Costi.
lig ione cr Inghilterra , che le ha servito di ma*


dello Mi lusingo, che , come furono accetta.
re piacevolmente le mie prime cure , gradirà an..
che il Pubblico le presenti, e con una orata ac-
coglienza m' incoraggerl a G giatinuare nea ince-
fidincigto lavoro 0




v


DISCORSO
SULLA, NUOVA COSTITUZIONE


DI SIGILLA.


....•••••••-•


I l Parlamento del i812. fisserà nella Storia del
Dritto Pubblico di Sicilia epoca la più inte-
ressante . Sin- ora è stato mestieri rimontarsi
sino a' vecchi tempi del Conquistatore Norman-
rto
e tutti seguirsi i differenti periodi delle


successive Dinastie per conoscersi 1' origine
delle nostre forme politiche, e insieme com-
prendersi di tutto il pubblico sistema . Ma sa•
sanno d' oggi innanzi sotto questo rapporto og-
getti di mera curiosita gli antichi diplorrri , e
lo studio del nostro Dritto farà capo dalla nuo-
va gran Carta Costituzionale . Qual prodiggio-
sa rivoluzione non ha la medesima prodotto
nelle parti tutte del Governo ! Quanta non ne
ha preparato al tempo avvenire ! La macchi-
na dello Stato si è nuovamente composta e
r opera di un sol Parlamento cangerà l aspet-
to tutta l' Isola , e darà un carattere diver.
so alle nostre future generazioni .


Raro esempio sarà negli annali de' popoli
questo gran cangiarnento. Sovente la Storia deit




le vicende ne letr Governi é quali' appunto d&
mali loro : e la libertà civile , assicurata da una
saggia Costituzione, é stata quasi sempre l'efa
;etto, o di una lenta , ed ostinata resistenza ,
o di un' improvvisa scossa , che , distruggendo
parte del corpo Sociale , ha richiamato i' altra
a' suoi primitivi diritti. Di quali violenti mez.
ti non usò difatti Licurgo per introdurre :o
Sparta le sue divine istituzioni Quai travagli
non ebbe a sostenere il popolo Romano , lot-
tando contro la tirannia de' Tarqunj , contro
1' arbitrario potere de' Decennviri , e contro 1'
insultante orgoglio de'Patrizj l Quanti secoli non
sono scorsi per fissare gr Inglesi quel:a Casti.
tuzione , ch' è tuttora gravissimo soggetto di
politici pensamenti ! 4a in Sicilia il tutto è av-
venuto con indicibile rapid;tà: ed intanto le
cose pubbliche , e le private non hanno tra noi
sofferto sospenzione alcuna


Niente in vero è da temersi in ogni me.
tazioae di cose, qu'indo la volontà de' Monar•
ca invita i sudditi ad operarla . Cari , ed ama-
ti Siciliani, è stata la magnanima voce , che
si è fatta udire dai Tf011e; applicarevi alla
correzione degli abLai : migliorate le vostre leg-
gi : abbandonate ogni superstizioso attaccamento
a' vecchi costumi: fate, che il vostro lavoro n'e.
.sca di gloria al Trono , cd alla NJzione: ren-
dete in somma memorabile quest' -epoca, in cui
elovraí assodarsi la base dell' iogranitirnentoNa-
zionale . Fortunata Sicilia ! ecco il momento
opportuno alla tua politica rigenerazione Fe-
litg veramente Se i timi rappresentanti , de"


RtIst
posta Ogni personale interesse , eletto in tutto
consultato il bene generale . Qual sarà la tua
gloria , se l' esempio del Principe , lasciando
parte de' suoi Reali Poteri, ha mosso pari ge-
nerosità ín ogni eminente suddito del di lai
Reame


La Spagna ci ha precesso di pochi anni in
questa generale riforma . Ma quanta -è stata di-
versa la sorte delle due Nazioni! Quella , smem-
brata nelle sue provincie principali , ha biro.
gnato resistere ad un potente nemico : ed itn-
rnersa nelle calamità d'una guerra fatale, h*
stabilito la sua Costituzione per impegnare ogn'
individuo alla comune difesa. All' incontro la
Sicilia, custodita dalle invincibili forze d' un
Alleato generoso 5 e sulla magnanima promessa
al) esser protetta da ogni ostile invasione , ha
ricomposto le sue leggi fondamentali al solo
fine di accrescere la sua prosperità, e render-
si modello da imitare all' avvilito continen
te . Occuperà così sublime soggetto quegli scrit-
tori , che imprenderanno ad illustrare un perita..
do tanto interessante : io mi fermerò solamen-
te nell' accennare i principj , che hanno diret.
to ii nostro lavoro, utilissima cosa a conosce.
re , se corrisponda in generale al suo vero og.
getto, se reali siano i progressi , di cui ci sia..
Tuo augurati , e quanto ancora abbisogni per
esser condotta a suo compimento


Se lo scopo d' ogni associazione politica é
la conservazione de' diritti dell" uomo . è quin.
4i incontrastabile, che dove non ne sia certo il
godimento $ la sccietà esiste senza CO5stittaMPt9




VITT/
alcuna : ecco il principio, che regolar dee ogni
nuovo edificio politico : ed ecco la guida , on.
Ale conoscere la fermezza.di queilo , che si é tra
noi innalzato . Ma quali saranno mai questi sa-
grosanti diritti ? La libertà, la personlie sicu.
rezza , la proprietà , la resistenza alla oppres-
sione . La nuova Costituzione ha dích ; arato tut-
ti questi diritti ; nissun , stabilisce, po-
trà essere arresta v o , punito , esiiiato , ai in
qualunque modo impedito nello esercizio de' di.
ritti suoi senza una precedente legge , che lo
condanni ; ognuno inoltre può parlare , agire ,
scrivere liberamente , purchè non turbi r ordi-
ne stabilito dalla legge soia : la proprietà del
pari è definita sagra : e la resistenza è conces-
sa ben anche contro quel magistrato, che corri«
metta violenza, oltrepassando i l'imiti del suo
Legittimo potere . Adunque la Costituzione ha
mirato ai suo .fine principale


ma con quali
mezzi si è diretta per ottenerlo ?


La base d' ogni b?rt ordinato Governo é
un' esatta divisione de' Poteri. E' necessario, di-
te Montesquieu , che il Potere Legislativo fos-
se distinto Bali' Esecutivo per evitarsi , che si


facciano leggi tiranniche per tirannicamente ese-
guirsi : ed è indispensabil?: , che dall'uno , e dall'
altro tosse separato il . Giudiziario Potere per im-
pedirsi, o l'arbitrio ne' giudizj, o che il magistra.
to acquisti la forza d' an oppressore . Gioverà
ad una Nazione talvolta abbandonare tutti e tre
Poteri al magnanimo carattere d' un Principe
illuminato.; ma una saggia Costituzione dee-pre-
venire abuso, che possa. commettersi da un


IX


Successore rimuto: indi è che la nostra ha sta
bilico d) risiedere il Potere Legislativo nel so•
lo Parlamento, di attribuire alla Corona tutto
il Potere Esecutivo , ed il Giudiziario di con-
centrare ne' Magistrati soli ,


Il Parlamento rappresenta la Nazione in;
tera , la quale si è distinta in due classi cita
in quella del Fcpolo , e nell' altra de' Pari
questi interverranno personalmente nelle Sessio-
ni , ma il pr i mo vi sarà ammesso rer via de`
suoi deputati . Tutti adunque da ogg i innanzi
concorreranno o direttamente , o indirettamente
nella formazione della legge: e questa sarà ve-
ramente I' espressione della volontà generale.
Ma non sono gli unnfini uguali in diritti.? Per..
chè dunque una differenza tra 1' una , e l'altra
parte della Nazione ? Disinganniamoci una vol.
ta ineguaglianza morale è un inconveniente
inevitabile in ogni Società civile: in Atene di.
fatti si distinsero per nascita non pochi de"suoi
Cittadini , Roma ebbe molte famiglie di Patri.


, ed in Firenze governarono per lungo tem-
po le cose pubbliche personaggi di origine il.
lustre . A dir vero , se gl' uomini tra lor dif.
feriscono in talenti , ed in attività , saranno ine.
guaii eziandio neir acquisto delle ricchezze. e
nella consecuzione degli onori : e se poi debba
riputarsi sagra ogni proprietà , niente di pii}
facile , che, la medesima , insieme colla opi-
nione de' goduti armi , si tramandi in un di.
scendente , forse immeritevole di possederla
La nuova costituzione ha rispettato questa dif.
Urenza , rer altro dipendente d' antichissimi.




x
, Cui conviene di non toccare ;n ma si é


rivolta più saggiamente a determinarnei
ti , e diriggerla a comune utilità .


Non ogni nobile è un Pari del Regno:
questa dignità, si appartiene a talune raggiar-
de voli famiglie , né tampoco si estende a tut-
ti individui di esse . Tranne coloro , che a-
veano diritto di comporre r abolito Braccio
"Militare, ed eccettuate le lor mogli , ed í lo-
ro immediati successori , tutto il' resto è rien-
trato nella classe generale del popolo , e le
condizioni tutte si sono aggiiagliate: così la Costi-
tuzione , lasciando una sola classe distinta,
potuto ridurre ali' intesso livello molti ceti di
persone . Ma neppure é determinato per sem-
pre il numero delle Parie ; dapoiehè si è la-
sciata al Re le facoltà di crearne :e però ogni
cittadino vi potrà in progresso aspirare,


Qual miracolosa rigenerazione non produr-
rà in queste priviieggiate Famiglie l'attributo
della nuova dignità! Quella quasi universale de-
pravazione , ch" era figlia dell' ozio, e dell'
opulenza , si trastnuterà in una nobile gara ;
imperciochè la circostanza di discutere in un'
imponente assemblea í grandi affari dello Sta-
to ecciterà non mai sentite passioni : e se po,
chi saranno animati dalle sublimi , e dalle ge-
nerose , sempre nondimeno un gran numero ,
mosso o dell' ambizione dì dominarla, e dal-
la cute dei-


suoi proprj interessi , si rero
derà un corpo attivo , ed illuminato: e gli oc-
chi della Nazione rivolti alle operazioni loro,
serviranno dì frego alle loro disordinate voglie.


XR
Per siffatta ragione. appunto ii Pari tr inghità
terra sí sono in generale. distinti tra i nobili 'dei
le .regioni più colte dell Europa.


Ma sempre natia divenire pericolosa r
fluenza de' Pari nel. Parlamento se compor.
rianno insieme con i rappresentanti del popolo
unica assemblea legislativa . I grandi , come
più tortoti di mezzi di corruzione , potranno
di leggleri sopra tutti signoreggiare , ed ordini
nate le cose pubbliche a lor volontà : e tra
medesimi terranno il primo luogo i più intrie
canti , ed i più ambiziosi un Jperbolo in ef.,
(etto diresse per qualche tempo a fronte di Nia
eia, e di Alcibiade le faccende di Atene ed un
Clodie , di Patrizio divenute Tribuno e mosse
più volte a sedizione la plebe di Roma . La
nuova Costituzione ha separato i Pari dai Coe
munì: li ha diviso in due Camere : ed ha ri«
cercato il distinto,e simultaneo voto di entram-
be. per lo stabil i mento di ogni leggeparticola e.
Cosi la voce d' un interessato oratore , il qua-
le ha sedotto in una i membri, che la compon-
gono , non potrà farsi udire nell' altra e la
prevaricazione divenuta più difficile nel!' inte,
Io Parlamento assicurerà in miglior •oodia ala
la Nazione la sua polirica libertà .


I rappresentanti del popolo dipenderanno
dalla .Nazione nel"' essere rieletti itt•unanostel.
la Camera de' Comuni ; quindi saranno pro..
babilmente impegnativa promuovere il bene ge.
nerale . Ma qual freno imporre, a' Pari , che
sono un corpo ereditario , e permanente . ? Sc
nulla potranno ottenere a /or Privati-) vanta; g4°




xu
resistendovi i1 voto de' Comuni ; almeno si 'fa-
ranno ad opporsi ad ogni utile proposta- dì essi?
La Costituzione ha prevenuto tale


.
inconvenien-


te , accordando , à' Comuni , anche a questo
r íguairdo , esclusivo orivileggio di sommini-
strare i sussidi alla Corona . Questa importan-
tiss:ma prerogativa , la qualé avrà :luogo in
ogni anno di farsi temere , ha SOi,P3 di tutt'al-
tro innalzato l'edificio della Britannica Costitu-
zione : ed opportunamente da noi adoperata per.
fezionerà quella , che si è di recente stabilita.
Una sospenzione di sussidi arresterà il Gover-
no nelle sue funzioni : ed i Pari saranno sem-
pre solleciti a non farla avvenire ,conce


che regolatmente.'ne profittano a preferen-
za dì ogni .


altro cittadino , ed hanno tra tatti.
più da perdere io ogni dissesto generale. Adun.
(ie bilanciate cosa le due Camere del Parla-
r-tento nell" urto de' vicendevoli interessi ,
le'cose plausibilmente si comporranno , e non
si arresterà il corso de' pubolici affari.


Ma gioverà principalmente la divisione in
due Camere di tutto il Potere Legislativo a
render ferma in ogni tempo. la Potenza Ese-
cutrice dello Stato . Nasce la degenerazione di
ogni politico sistema dalla reciproca usurpazio-
ne di questi due Poteri : e nella maggiore , o
uniniat facilta' di effettuarsi coesistono gl' inter-
ui . vizi di qualsivoglia. Costituzione ; ma sem-
bra questo difficile colla nuova , che abbiamo
adottato , supponendo le cose nello stato rego-
lare . Smembrate. parte del Potere Esecu.
tino-: dovrà là rncdeitna venirsi accillistarrclo


o dal popolo, o da' Pari ; ma gelose le due -Ca.
mare dell' equilibrio . de' priviieggi rispettivi .1
come mai si presterà 1' una ali' ingrandii-nett.
to dell, altra ? Che se ciò non pertanto un.isti-
provisa combinazione di circostanze , ed un di.
sordinato interesse in tutti i membri del Cor.
po Legislativo lo trascinasse a confondere i li.
miti de' due Poteri , la Costituzione vi occor.
re , dando air Esecutivo la facoltà di s,:ioglier-
lo , o dí prorogarlo, o d' impedire con un veto
la tentata usurpazione . Indi è , che ogni leg-
ge del Parlamento non potrà obbligare i sud-
diti senza la_ Sanzione Reale: e sorto quesi.o
rapporto solo forma parte il Monarca della Le-
gisatrice Potestà.


Non devono però gli stesti principi cieter.,
minare I' attributo dell' Esecutivo Potere . Que-
sto -ali' incontro bisogna essere unico , e conc. n-
traw istessa persona: cosi veramente la
tranquillità pubblica sarà assicurata , ed aVri
un movimento uniforme la immensa macchina
dello Stato . Nelle antiche repubbliche , dove
in più mani indipendenti esistea divisa la Po.
tenza Esecutrice , il popolo visse lacerato da
continue fazioni : e I' istessa forza , impiegata
a riunirla, distrusse alla fine la sovranità dell'
intero corpo sociale , e la comune liberti, . Se-
guendo tal principio la nuova Costituzione ,sta-,
bílisce di risiedere nella persona del Re tutto il
Potere Esecutivo: ed oltre ciò confettnando ere-
ditaria la Monarchia , previene i disordini di
una Corona elettiva .


Nulla sarà poi di pregiudizio la imbecilli-




'UT?
Sì di un Principe , ne ali' opposto sarà troppo
da ttmersi il carattere di lui intraprendente,
quando la Costituzione assegna giusti limiti ali'
esercizio del Suo Reale Potere Si appartiene
al Re i' esecuzione delle leggi , il difendere Io
stato dagl" interni , ed esterni nemici , il tratti
tare , e canchiudere alleanze can Potenze Sera.
etere e egli ha quindi bisogno di una forza mi.
litare , che lo sostenga come impedire , che
non serva questa ad opprimere la stessa Nezio-
ne .? Ad escludere si ragionevol timore vieta


Costituzione un numero di truppe oltre ai
consenso del Parlamento , proibisce inoltre ogni
leva forzata , e nullo dichiara ogni trattato in
opposizione alle leggi fondamentali del Regno
In Inghilterra si é tatto di pii , limitandosi I'
€sistenza della , permanente milizia al breve pee
riodo di un solo anno; di modochè resterà


.di-
eciolta naturalmente , se un atto nuovo di tut-
to il Potere Legislativa noci la manterrà. in vita,


Ma non bastano le sole leggi per iseanser.
ei gli abusi di autorità ; conviene sopra di ogni
altro combinarne 1" adempimento n'eli' interesse
reciproco del popolo , e di chi debba eseguirle.
Qui sta riposto il punto centrale d' ogni ben
ordinato Governo , ed ecco come si è condotto
il nostro a fermamente stabilirlo.


Il Re_ niente potrà operare senza argani
immediati delle sue azioni.; la Costituzione quin-
di senza toccare all' Augusta Persona del Mo,
narca . , il che potrebbe ritornare a comune ro,
viva , ne chiama risponsabili soltanto. i di lui
Ministri o Spetterà poi al Parlamento il punire


xatt
gli agenti del Potere Esecutivo né varranno
giammai a sottrarli dal gastigo nè gli ordini
dello stesso Principe, nè, il di lui perdono
sovra di tutto assicurerà alla Nazione, che non
sì oltrepasseranno giammai í determinati corte
fini , l" unica prerog,ativa de i Comuni di accore
dare i sussicij annuali. Oggi è divenuta la Nae
zione proprietaria di tutti i beni dello Stato:
e su questi fondi assegnerà in ogni anno ì meze
zi , come sostenere l'esercizio della Reale Au=
torità . E però come potranno commetterei abtaJ
si senza truppe da farli rispettare, e qual via
di mantenersi una milizia imponente • Seiza sal-
di da distribuire ? Che se ciò non pertanto si
avversarlo lente ueurpazioni" , ci sarà un mete.,
do legale di correggerli nel momento di fissare
si la lista Civile ad ogni nuovo avvenimento al
Trono. Adunque facendo all' uopo valere 1' atte
ziddetta prerogativa , e punendo i Ministri de.
gli eccessi di autorità si manterrà in equilibrio


Esecutivo Potere , e tornerà a profi tto dele
la pubblica quiete la fondamentale legge , che
dichiara inviolabile , e sagra' la Persona del Re.


Vere è , che il Principe dà vita al Corpo
Legislativo , a. lui spettandie il convocare , e die
sciogliere il Parlamento ; ma il Monarca di Si-4
eri ha , nen altrimenti che quello d' Inghilterra ,
ne avrà in ogni anno bisogno: e volentieri ese-
guiri la legge , che nè inculca la riunione , se
non vorrà fermarsi nelle funzioni della di ludi
Regia Dignità Ad arrestare poi l'infitienea dì
tea Potere , cosi preponderante , negli stessi
inernini del Corpo legislativi:h preeetive ia Coe





xvit
.stituziont, che il Re son possa intromettersi
nelle discussioni loro , che de Parla.
smentatj'ziano puniti dalle Camere rispettive 9
e che soggiaccia ad una inevitabile pena quel
Magistrato , quale osasse pigliarne conoscen.
23 ezianclio ha ritar,dato la seduzione , al,.
iontanando da quest' angusta Assemblea persone
miserabili , e dipendenti .


Ma resterebbe incompita r o peza , se non
si fosse insiernemente determinata l indiptOen.
za dci Giudiziario Potere . -Imperciniche ne' Go..
yorni


_tnoderati quasi sempre P esercizio dì
bitraria autorità si è cnknrnesSa sotto le forme
di legali giudicj: in effetto la Camera Stillata
ing inghilterra sostenne per pitì regni consecutia
vi il -arannico potere de.Tuctor , fu- in Vene
zia, l'Inquisizione di Stato il mezzo di coma,.
rie opptessione e la Spagna soggiacque al
spotismo ne' Cf LiteliSSitIli tempi di un terribile.
.Ti;bunale . ,.come sorgente unica dì Ogni.
grazia , e di ogni -onore sceglierà i Magistra..
ti.; ma non potrà privarli di uffizio nè antro-
mettersi nelle -incombenze loro: indi non nè sarà
tal-uno esposto all'odio di ori Favorito , nè
drà vittima della calunnia ordita ali' intonnc,
del Trono .Vie più interessante diverrà in
conseguenza la persona di ogni Magistrato
egli risponderà al corpo della Nazione degli
eccessi- di - .suo Potere ed il suo delitto sarà
grave argomento di una solenne proc.essuca
Al Parlamento id apparterrà quindi il giudicar-
lo ; ttn per evitarsi in questo .


delicata momen-
to la


• colnbinazione di due Poteri 3, si sono dio


ire
stinte le funZionì delle due Camere , affidando
a' Comuni i! diritto dell'accusa, ed a' Parí l'al-
tro di pronunziare una pena, Tutto sarà poti.'
blicri in questo giudizio y non temete aclunque


oppressione d innocente Magistrato : i Co.
mnni non accuseranno giammai , nè la Na,
zinne soffrirà la perdita dì un giudice diligen-
te nel suo ministero .


l)lirteando piano generale che ha d;,T,
;etto la nuova Costituzione , ho accennato non
pochi vantaggi , che promette la medesima -a
quest‘ boia beata , Quali però sono i veri pro.
gressi , che ha fatto la Sicilia in si breve . tem.,
po Converrebbe a tal% uopo premettere il qua
dro dee introdotti abusi , e ben fissare lo stato
precedente ali' incominciata riforma: serva pe.
rò questa materia di spazioso campo a brillare
elevati ingegni y e lirnitia.tnoci• a tracciarne con
rapidità i principali lineamenti


Chí sarà mai tra noi , che possa &menti.
care per poco le passate calamità !' Chi cesserà,
un Momento di benedire il Monarca , che ci ha,
sollevato da infiniti mali l Piià non si vive ni
gEdi in.


quella OicsodeVcile disfi lenza del Gn"-'
no , e de' sudditi , che alienava il Principe dal
suo Reame : posando il Trono sopra ferme basi
di giustizia , ha tutti sterminato vilissimi
abbri di calunnie , che tradivano ad nn- tempa


Re e la Nazione' le 'Cariche.principali del.
lo Starci non rvono di traffico , nè di alinienns
ap agli occulti nemici della Corona: ed il nome
Siciliano non è Piiiiinnunements vilipeso da in.
gratissimi stranieri. Ma queste cose potute avrei:i.,


h




&Mi.) Czlandío ottenersi senza generai cangia
rilento nel Governo , e nel muniGipale:
appiichiam gci p i uttosto a rilevar le consegu,co-
ae, che ne sJno i nfinediata.mente d erivate


Poco guadagno ritrarrebbe la Sic i lia dai?
introduzione di nuovi sestetto, se. tuttavia RC'
continuasse uno ass:Atdo , e mostruus.:i , infeli-
cissimo avanzo della barbarie de bassi tempi
stili' esempio delle coste lld?aiont dì Europa
avea pià volte tentato di s t uoterlo , e dí liberar-
sene ; ma la forza di prepotenti hmi rM pre.
sentò sempre un ostacolo a' comuni voti, nè i
saggi Sovrani provvedimenti potuto !o creano
interattrate d i


-strurre . Riserbavasi ai ra69.3-
Incito del 1812, quest) ardita impresa : e
intuonò la lietissima voce dell" abolizione d ogni
ritaniera di feqdalitsg:. Tacete spiriti malcontenti ;
don scretlizate questa 'grancropera,mostrandola ar.
sí fiziosd mente sotto l'aspetto avar i zia, e cr
tin interesse personale. Sì ne convengo, ogni
Signore di estinti Feudi , e di abolite baronie
ritiene d oge innanzi a titolo permanente gli
-elessi beni , poco f- , pos3essi con legge di re.,
versione , e si è liberato per sempre del servi.
Zio militare , e di molte feudali prestazioni ; ma
ciò dimntra di noti


. essere generoso il sagri1i-
zio , non Rià di venir meno que' vantaggi , che
ne sono gr immincabili effetti


La Sicilia , che 'potenti assomigliare ali an-
eica Poion:a nella odiosa d i ffer enza de'


suoi 4bi -trnti, non ricontiate pii quel piccoli disputi ,
che ci ngeano


- di catene le t'à manomesse popo-
lazioni . Cessata è per sempre ogni.angatica P re


-SLIZiOtte ed ogni personale servità; e dei pari


XIX


si é estinto ogni privativa diritto , che rip -rea
r origine tí zdi í abuso , c dalia prepotenza . 0;04
PoPolitz )9 ne del ,Regtio, ed ogni trinividuola Nazione è divenuto suddito ali' hien° Pc4e.
te ; nè mai 1T:q1 risuoneranno tra noi gli oltrag-'
g ia nti tetruini di Demanio , e di Baronaggio :
Xiteng00 0 , egli è il vero , i baroni gli antichi
tondi frcuriali , ma non è più In lor potere r
istrumento diretto di tante (livate violenze
Ogni giurisdizione si è ricongiunta culla .,primi


, ed unica sorgente , donde là ne' vecchi
tempi dismethbràta, ed in coliSeRueriza non sa.»


à ogg' innanzi riguardata come patrirfinnid,
famiglie ,particolari 9uanti StaCQ1 ∎ non ha


to p o una stia legge a industria , ad' Interno
coi lhnercio , ai progresso rapido della nostra
civilizzazione Qua,' interessante novità non ha
intiociotta nel vero sistema della ;appresentan.
za nazionale


Nel vecchio Parlamento dove un vergo
ghos;ssinio traffico di voti riuniva nell' ;stessa
pe rsona le proccure di più paesi, ed in cui tri-
onfava sovente avarizia di un bracio solo ,
poche città principali dert • ivano lor procura-
dori a comporre il Braccio Dem •nia'e t e le al,
tre i supponeano rappresentate d'41 quelii,stessí
Signori t che sentivano interessi opposti alle sog-
gt.ite popolazioni a Ma , tolta ogni differentn
tra città e terre baronalí , ogYi tutti i corni,
ni son ammessi ad eleggere i .l•ir deputa , . , né
ionì sarà lecita la runione di più osi in un sin-•
getto :stesso 9 Qual clig.solante spettacolo nors
twesenterii 42,k o.“„ni clei1a Na4ione i I Pa 1.w.wris.b 2




xat
eo , che si è COrsutnatO n-temi/ari tutti
della camera de' cornuti cori effetto la tappe•
Senteranno. ed i Pari intero eo.ndovì , non sa.
nano più in contraddizione coi carattere, che
loro è dato di sostenere


Ma vieppiù sensibile è stato il migliora.,
mento nell' innalzato Govetno gunicipale Di-
pendea il medesimo dalla generai chrezione di
un Tribunale, il qua e vinto dalla necessità dí
vecchie formale , d'intermorabili procedimen-
ti non porca , nè da lontano conoscere i ve-
ti bisogni del Cornune , nè comandare alli uo-
po le opportune orovidenze : o:tre di che , re-
putando s i privativo diritto di un ceto occupar
le civiche mag;strrture s,3essi affidavaasi le
medesime à persone incapaci di esercita rie ; in-
di un m ilcontento genera:e dieiclz-va il popolo
in pia partiti , ed un positivo


scorgevasi
ne rno:tiplici rami di pubbiicg ammiro:straziane,


Quanto non dobbiamo alla CostituLione
che ha sve/to male sin dalla sua radice ! Ogni
comune si è dichiarato indipendente da Valsi.
voglia autorità nel maneggio de' stiri interessi
pa:ticg lari : e già le operazioni re dirigge un
consiglio di scelti soggetti , nel cui numero po-
ttà venir compreso quei cittadino, che presen-
ti determinate quaiití , in cui convengono int.
ti i ceti • VA non dipende dil - a naocira Pat.
titu1ine alle cariche inunIcipali ; poiehè hasta
la qualità di .po,b3 . e di facoltoso per -potervi
espirare e quindi il popolo non sarà pia in
diritto di lagnarsi della po:a cura del Governo,
se, cieco nella scelta , si abbandonasse a in•oi
iufeddi Qual s pia adatto stabilimento a meglio


XX/
confermiate li uguaglianza delle persone , ad in-
teressare ognuno nella pubblica economia; ad
impronere on carattere uniforme ad ogni po-
polazione del Regno v. Non lo temete cotte Uni
prematuro alimento di libertà ; poiché : a co.
noscenza de' sofferti tifali , e '1 comune deside.
rio di evitarli, ha preceduto la riforma di natii.
vi tempo, ed ha preparato la Nazione ad air.
bruciarla . Ne vi spaventi poi qualche recett.
te esempio di popolare scompiglio, ed eziannicit
di pubbliche violenze: mentre ogni Utile novi.
tà , dando uri impulso differente alla macchini
delto Stato , ne dissesta talune parti , il che nod
basterà giammai ascreditare il piano gen:n-aie


Non Si creda , che urr città entusiasmo Mi
trasporti a segno da non farmi conoscere le int•
perfezioni del novello sistema ío rfti reputo si
fedele alla verità , che non sicaserei dì annun-
ziare al Pubblico i miei pensamenti , se voci per-
Mettessero i giusti limiti del presente dscorso
Ma non posso trattener gli dal far cenno sulla
no:cessaria riforma dell' attuai maniera di rosi.
sedere, ed intorno Slla ingiustizia carni-tessa tela-
tivarnente al concorso indiretto nella legislazione,


Quanto resista a' progressi dell' agricoltura
industria , del commercio , e però a quel-


li della popolazione, e della nazionale prospe°
ri tà la riunione del fondi in pochi possessori ,
è stato argomento discusso da scrittori illustri ,
Sarebbe quindi superfluo ripetere nozioni , oggi
divenute volgari : tanto che universalmente si
conosce di essere ciò necessario innaliamen.
tu del R erano . Ma quest i articolo si è trattato
in rapporto alla parte econcimicà della Legisla.





"M 2
dune r ed oggidì è pev noi i'nteressantis-
s,mo 4 ben assicurare le nostre leggi fonda.
nfrotali •


1n.,messa alla NaZiOrle la prOrr : etA d; tutti
i beni dello Statò , al presente non di altro go..
de t' Augusto Capo di essa , se non di un vita•
lizio assegnamento , pupo rzionato ai dt.coro del.
la s.tià Rea Dignità , Netessazio è intanto, che
il Principe fosse superiore in averi ad ogni sud,.
doto della . sua Colora per non trovarsi
ta a spese della pubbúa quie te la forza 'rise.
cuttice dello Stato con Una potenza rivaD
end è indispensabile a vieppiù assodare il Po,,,
tergi Esecutivo , che sì tolga il mezto diretto
a concentrare mo te risOlSe in un sol cirtadirtg,
Nè vaglia la d • licoltà deli inconveniente ; poi.
ché basta


esser poss:.bile per doversi preve.
â íre


Ma se influisce la riforma de' tidecomines.
$i a render pi ù ferma in trariquiltà comune
rio n è poi meno opportuna a srabiire sopra più
salde basi la politica eìipende questa
nella nostra CostAlmioge dalla vera serrizione
delle due Camere del Parla tni.ro , e diii° u to
Yricericlevoe de' loro onesti ,reei. e 5s; e come
ció verificarsi se , abb s‘YgnanLiO ti, una pingue
rendita per esser membro de Comiim • non si
abilita insieme ciascun individuo dei popolo a
diverúr . posnswre ? Sin t h e le proFt ; e ! Ù quasi
tutte vincolate si conserveranno ristHe stesse po.,
che fanilp, tie sempre vi sarà ben fondato ti.,
more , che la Camera , quale rappresenta
r'°.PC40 P rteg;la ->a stessadirezione dell altra de'


xRft
paria Oltre li che sembra una contraddizione,
ctie síl istessa legge, la quale ammette . ogni si-
ciliano a rappresentare in Parlamento la Na-
zione non renda ad un tempo facile l dt
sto delle determinate qualità


Voi , che siele già divenuti Consiglieri ere.
clitarj de.la Corona , non vi opponete a questa
sol • irata riltArna . Se v' importa il conservar•
vi la nuova dignità . ; dovete in conseguenza pro..
tfluovete tutto. CR, che vieppirì ferma Manter.-2
rà la Costituzione che ve '1" ha generosamen-
te Impartito Non é difatti , che intenda di vo=
ler dissipato un corpo , il quale contrappesa le
voglie troppo libere dell 4 altro Opposto ; poichè
la sua povertà avvilirebbe quel carattere y che
gli è dato di sostenere , e la destruzione che
ne sarebbe la conseguenza, cangerebbe
ne delle pubbliche cose • Ma è soltanto . unifor-
me a miei principi , che si assegni un'
nahele , e ficco patrím-onio alla. Paria , e che
beta ai re nda nel tempo istesso la circolazione
di ogni altra proprietà •


Qual' ingiustizia poi nell" ammettere una
parte sola del popolo al voto della legislazione
Se il principale carattere di Nazienalità consi-
ste nel concorso ali' elezione di nn rappresen,
tanTe .7 se il momento della SOvranità del pec.
polo dipende dal voto in questa elezione , una
parte di esso sarà libera , e I' altra Schiava
semprechè si escludano dalli essere elettori que,
che non ritengono proprietà' verurta • E perche
senza bisogno di provar nna rendita non finte.


ressare nella causa comune anche gli zi,PtA che




xxiolkn
*lc irescone l°artritra tiptedorte, i cotiftnetcian4
ti, che proMuovono le risorse dello Stato ,
Ji


professori di scienze, e di arti
, i qua-;


sopra tutti intutscorro nel ben essere tiniver.
sale, o rischiarando industria, o in i ghoran-no i pubblici costumi ?


Sul modello dell' Inghilterra si è divisa la
Sicilia in più rlistretti ; ma nel tempo intesso
se n è perduto di mira 1' oggetto principale,
in quella, i rappresentanti delle Contee sono
scelti da' soli proprietari del ltio,go e ne/la Cit.
rà poi che spediscono a lor deputati san atnn
messi ad eleggerli gli itoinini libeti del comune f.e la patte co mmerciante della trazione , Perchk
adunque non seguire issa tutto l' esempio ; anzi
rendere superflue l i


elezioni abilitando nell'era
nell'altra gli stessi elettori ? Che, se ad eVi tarsi il
sitnento delle elezioni pop/ari si sono tra noi
;fissate le qUalìrà necessarie a pronunziare un
voto , anche si otterrà di scansarlo , distinguer?.
do sulle traccie di antichi legiCitori il popolo
in poche classi , cioè ne' possidenti negli arti-
sti , e ne commercianti e p rofessori di liberali
facoltà, e suddividendo ciascuna in pia corripa-
gnie , le quali somministrassero all' uopo un no.Sp ero di eligenti invariabile, e non troppo ec.
cessivo cosa la &aiione sarebbe più eSattalten nte ra ppresentata_, ed il diritto di eleggere dì.
verrebbe P attributo del merito e della palii,blica opinione


Ecco il vantaggio della libera comunicazione
pens i eri .2 ognuno,


può annunziare al obbli.
l stwit. ctivisarnencì


2 e pesti fisseranno


As.'V
Zeini*one del Corpo legislativo, allorche sarani
no avvalorati dalla ragion comune , e dalla vo«
ce universale. In questo senso il proporre le
leggi concesso ad ogni individuo del popolo t
ed il diritto di stabilirle a' membri Scelti dalla
Nazione cosichè , recandoci i vantaggi delle
antiche repubUche , non incorrerà questa ma.
niera dì Governo nei rimprovero , che fece air
Ateniese Legislatore il Filosofo Stira „ Anima«
rnatevi adunque, miei concittadini , a pubblica.:.
re le vostre idee e oggi una patria , nome non
più straniero tra noi , v° i-nvita ad occuparvi di
oggetti interessanti alla pubblica , ed alta ori.
nata felicità. Fate una causa comune colla Na.,;
zione : e seguite la direz-one del Monarca ,
cifrale , uniforme alla sua prima voce , ha nno.,
vamente chi-A-nato i suoi diletti sudditi a per
fezionare intrapreso lavoro Sorgere a lietis.
sìrrie speranze , alimento salutare d'ogni cifrarli
na virtù e riconoscete in esse il miglior frut.
to dì quella stessa Costituzione , la quale zii
chiama la Sicilia alla sua antica dignit.


Fedeli alla protttessa del manifesto , ven-
ghiamo ora inserendo tutti i ?Reali Dispacci „
relativi alla Convocazione , e Sanzione del Par_
lamentodel 013 giusta l'ordine delle date ;
Etti si succedono, ancor Comprendendovi il Disco.re
so promiriziato da S.A.R.. nella solenne aperto,,
ra , e I' Allocuzione del Ministro delle Finan-
p nel rttornento di trasmettere al Parlimenzo




xxvs


piani 'sullo stato di esse . Si farà capo dell'at-
to dell'A/ree Ago si pura rígniziidare
il primo anello di questa interessante catena


Atto dell' ALTER EGO , col quale S. R. M.
crea Vicario Generale S. A. R. tl PrInc,pe
Ereilitarió u Idatielogli il Govertto d•l Regno
di Sicilia


io diletto , caríssriira Francesco
Principe Ereditatio delle due S elise = Per in-
disposizione di mia salute essendo IO °I;h1lra.
O per consigliò de' medici di respirare l' acre


di campdgna , e tenerihi lontano da ogni se..
r ia ap p licazione , crederei e s ser colpevole verso
IDDIO , se in questi diffiril:ss.irn tempi non
provedessi al Governo del Regnci ;n triodo, che
anche gli affari di maggior momento abb,ano il
loro corso e la causa pubblica non sofTra per
le d , tte mie indisposizioni alcun danno volen-
do 10 adunque disgravarini dei peso del Go-
verno sino a che a DIO non piaccia restituir.
mi lo stato di ibis salute adatto a reggerlo ,
non posso ad altri più condegnamente affidarlo,
che a Voi mio dilettissimo figlio, e per es sere V°i
il strio legittimo Successore,e per i'espericnza,che
ho fatto 'della vostra somma rettitudine , e ca-
pacità Laonde di mia piena volontà vi costi-o
tuisco , e fo in questo mio regno di Sicilia mio
Vicario Generale


cispe lo siete stato fati


XXVI?
per ben due volte nell'i altro mio Regno d i Na.,:
poi) e vf concedo e 2 VOI trasferisco colla
pienissima clausoia elher Ego esercizio
di ogni di; itto prerogativa , preerninenza , e
/aebità nel modo ' stesso , che da ME si potreb-
bero esercitale . Ed affnichè questa rnla voltam:
ta sia a t u, ti nota , e da tutti eseguita, comlno
do ehi- otteszo foglio da ME sorrocritto , e Mll=
mito dt ktai sup,eho S;a conservato presso gli;
arti di Prutonoturo del Regno , e ne sia da Voi
passata copra a tutti i consiglieri , e Segretari
di Stato per loto intelì . genza , e per parteci-
par) a ch unque c ori veng,a Dato in Palermo
li 16. Gennaro 1212. = 1 ERDINANDO RE.
Tornwaso de Somma R.M.-,zz. AI suo Augusto 6.
glia RFRANCIs:SCO Vicario Generale del Re,.
gno di


Peat Dispaccio per la Convocazione dello Straor-
dinario General I-'4rlainento dell'anno rt8t2.


1 s ER DIN ANDO per la Grazia di DIO, TUE
dd)e due Sicilie , e di Gerusalemme etc. etc.
NOI qual VICARIO GENERALE con' AL-
TER EGO in vigore d' atto del nostro Au-
gusto Genitore de' 16 Gennaro del corrente ana
rio abbiamo determinato che si celebri in que4
sta Città di Palermo un Generale Straordinario
Parlamento , ed abbiamo deliberato , che se
Aie facci la consueta solcane apertura. REI i i).




. xv t t
dei prossimo mese d; G7ugrio.


perch:: è nostra volontà , Che 7rt esso
i provveda non solamente a' bisogni dello Sta-


to ; tris ancora alla correzione de Ji abusi , al
irp giloramento delle leggi , ed a tutto ció , che
puo interessare alla vera felicita di questo le.
delissimo Regno::


Con particolare premtira vi
ordiniamo , che nel detto tempo , ed a tale
effetto vi raduniate ne' luoghi stanti , acci!')
per voi si possano sentite le proposte , trar_
tare , Votate , e tOnc'niudere tutto quello , che
rtel detto estraordinario Par!ainento si esporrà
per il Real servizio , e per il bene del Re-
gno , a cui sono dirette le nostre pro..


.rideCure.
Per li Comuni di questo Regno vogliamo,


.efte facciano préceura arripria , ed autentica
more solito ad uno de' loro Senatori, o Giu.
seti, o al Sindaco , qualora lo ritrovino a ciò
idoneo con facoltà di poter sostituire: altri..
menti sarà sempre cosa prefer?bi le , che in-
elOtsi.no la medesima proccura colle stesse fa+
coltili a persona benestante , e di cordata pro-
ibirà del paese,


Non dubiriamo,che sarete per eseguite il rum
o cella solita vostra preinura e Zelo sperrnen.,
tato per quanto tenete cara la Real Grazia
FRANCESCO
G. Principe di Cas ► elnuo-


va = Palermo r. Maggio tPrQ„
Al Pretore,


p Senatori della fedelissima Citz4 di Palermo.


RH.


Discorso pronunziato di 3. A. R. il ívircarlo
Generale per organo del Proionotaro del Regno
nel rnonzenxt, della solenne apertura del Gene.
male straordinario Parlamento del t8t3, (a)


, ed amati Siciliani Dal Mottiento
che il Re m° Augusto Genitore , degnosai per
sua bontà con l' atto de,r' Alter Ego de' 16.
Gennaro di questo corrente anno di conferirmi
le redini del Governo tutte le naie cure nen so-
n stac dirette , che a dare delle giumenta-
nce provicktize tenri . nti al 'vostro solievo , ed
al vostro bene , Ora per dare uno stabile aspet-
to a pubblici affari di questo Regno ho creduto
necessario di :Adunarvi in questo Generale Stra-
ordinario p3rhmtnro i oilàe provvedere sì 2
bisogni dello Stato che allo riord•natnento , ed
alla migliorazione delle leggi , come alresì z
toglIere quegli abusi , che col volger de'
li vi si sono potuti introdurre a poco a poco
per quindi stabilire un ordine pubblico ben reo
?gelato .


Per riguardo al primo oggetto , concerni
sente pubici bisogni il mio cuore avrebbe


(a ) La sollenne apertura doveasi effettuare
nel giorno r5... di Giugno giusta intatta
nunziata nel Real Dispaccio di Convoeazirne ;
ma fu d ffcrita ad al,ri tre giorni , e quindi
successe rtel giorno istea2Q 1►10e




xXX
desiderato , o fidi Siciliani , di non esservi a-
stretto a fare veruna domanda ; ina come s er-
bare un tal silenzio fra la sca:sezz.i de' tempi
frasca rs: , ed rii mezzo a' bisogni di occorrere
con ingenti somme a provvedere alla vostrd di.
lesa contro un nemico , cne continuamente vi
minaccia di rende, vi suoi sch,avi


.
, e raprvi i


vostri trii per farli strumenti de' suo,
ziosi , e dispotici disegni


ai dissipare le vostre
soq anze per li suoi capricci


La la mi ta , da cui
<merce la Grazia di 1)io , in forza delle prov.
vele cure del inio Augusta Genitore , e per
aiuto efficace del nastro potente Alleato , siete
stati sii} ' ora esenti Vu si agginlgere a ciò,
pf.-irty) I' aver io dovwo badare , che. non Ji
mancassero i generi di susqistenza in questo in,
felice anno di penuria ; secondo i pro zii di tut-
ti i generi accresc:ari rapdamgate, effetto ben•,
sì dell'accrescimento deli 4


ricciteaca nazionale
e della caiesea deli' annata.; terza r. ínce(•
tezza , insufficienza di nuovi catasti p.er li
beni stabili , e i' attuale sbilancio , ,n cui,
si trovano le fi.vinze . Qieste sono le ragioni
elle mi obbi:gano mio malgrado ad inculcarvi
ci? seriamente oc:uparveue ; onde pro. vedere
effcacenaente a' bisogni urgenti .dello Stato: ri-
turo , cne la vostra g,:nerusi:à , n fi:it
tti , vi concorrerà con piacere ; comprendendo
voi bene , che una Nazione non si farà gialla.
triii rispettare , e stimare , che 3 unpoezíone
tieni c' era, che adopera a mantenere ic kg.
Ii e 13 *U4 hirZa unuLace


xxx


Ad aumentare però la ricchezza nazionale°
e con ciò le risorse dello Stato , ii commerci
intono , ed esterno , agricoltura , e r indu-
stria contribuiscono oltremodo , come ben sa-
pete , le savie leggi , che assicurano h liberi
civile non meno , che la proprietà. Voi già ne
scorgete un felice esempio nella gran Brettagna
nostra fedele 2Vleata dove la s p.ggia , e ben
ponderata sua Costituzione I' lata elevata a quel,
segno di ffiridezza , e potenza , in cui al pre-
sente si ritrova, e le fornisce a dovizia i rnez.
zi di sostenere eon attività la gran lotta , che
ha intrapreso contro ii comune nemico. App:i.,
catevi adunque a questo importantissimo og-
getto , fedelissimi Siciliani, senza lasciarvi Se-
ctu:ere da una smoderata voglia di novità , da
astratti pensamenti e da fantastici sistemi , som-
mamente pericolosi in questa gravissima nage.
ria : siccome sarebbe ugualmente ripreens bile
unìeccessivo, e superstizioso attaccamento a certi
vecchi stabilimenti , e costumi de nostri pro•
genitori Per la qual cosa , seguendo voi la giu.
era strada della moderazione, fate si , che il
vostro lavoro riesca di gloria , e di vantaggio
non meno al Trono, ché alla nazione , e ren-
la rriznaerabile ne' fasti della storia quest` epo-
C2 in cui si assoderà forse la base dell' ingrati.
dimento , e . del lustro nazionale. Riflettete
che gli occhi deil' Europa sono in Questo mo -
mento rivolti go di noi . Rechei'm dunque a 5•
ne con glori (pesta grande imniesa, ) 3 quale
io confido nei Signore. che assiatretà glori< sa-
Mente 14 fermezza , e lo ispicndure dei Trono.




vg-R-nt
non altrimenti che la Vostra , al cui con-
seguir-tient°. tutti i miei sforzi- saranno sempre
diretti


IV,
.Allocuzione del Ministro di Stata allorche


arrise al Parlamento del iaie. i piani salo stg
-to delle finanze o


11.1 A. R. il Vicario Generale ha convocato
questo Generale straordinario Parlamento tanto
per rettificare , e migliorare le leggi. del Rea.
giro , come ancora per riordinare , e provveig
Bere P Erano ,


LI primo Oggetto è certamente della più
grave importanza per la prosperità della N'a'
zi"e M a questa non potrà molto frutto rida,.
,varne 2 . quanta volte diretto , e condotto noti
sarà colla dovuta pruden4a , ed accorgimento
LO .spirito . di teoria, e di sistema è sempre. pe-
ricoloso ,. e qualehe colta fatale, quando si trar.
ta, di stabilire urla nuova forma di Governo
per io che la pià saggia, e sicura via., che in
tal caso batter si possa , si è -quello di met.
Cere innanzi gli occhi, e di seguire per quarini
to. è possibile un qualche perfetto d5 già esi-
stente modello, Nel rimontare pertanto. Peclí,
ficlo politico di Sicilia faranno bene i tre Brac-
ci a servirsi come di specchio , ed esempio del-
la incomparabile Costituzione d' Inghilterra con
quelle alterazioni pere), e moditicazioni• riguar-
danti il miglioramento del sistema arnoth
nistrazione della giustizia, e le leggi Civili , e
Cri minali 9 elle chiede-anno le circostanze divera


xxxixr
se di queste due. famosissime Isole . . Sarà pure
cosa lodevOie „' che innovassero ameno , che la
materia lo permetterà con ritenere il più che
sarà praticabile di quelli anrielti patri regola.
menti 9 che si, contengono ne' Capitoli del Re-
gno, e- che vanno dí accordo co' principi della
Legislazione Britannica ,che si possono con vari.
Oggi° a questo paese adattare .


Per gnel che riguarda poi il secondo ogget-
to , essendo giusto, e .necessario che la Nazio.
xme minutamente e distintdmente.conosca ef.
Fitiivi bisogni dell' Etarío , si presenta ai. Paro
lamento il seguente. piano d' introiti , ed esiti ;
onde possa risolvere quanto l urgenza richiede .
L' annua spesa necessaria per li bisogni dello
Stato sul piede attuale' dell' :esercito , della Ma.
rina , della Casa Reale x e borzigii pon straor-
dinari di Corte , del Corpo Politico , e Di-
plom/rico sussidiatiti , e beneficenze , inclu-
se le once diecimila d' assepna-rsi a Comuni, ed
agli Eccl esiastici per li beni. loro venduti
sotto il passato Ministero, ascende come dai
la dentostrazione lettera A , presso a poco ad
SOnce eori7 201435


La rendita disponibile , cl>11a
quale dovrebbero essere soddisfat-
ti tutti i predetti bisogni ammon-
ta come dalla dimostrazione let-
tesi 8., presso ad once e i on7 r716224


Resta perciò un annuale disavan.
zq di once e. d e . 2 OD? 385901




XXXXV R:p. ,9 n 7 3?5,2,0
.aggiunga il vuoto de' catasti


de' beni statili , che in capitale
è circa once 31 .276 40,


ed in
nua rendita , come dalla dínin..
straZione lettera C. once


on7
DippiA . il debito Erario ,


che per tatto Agosto venturo a-
scende a circa once 70397,2. qua-
le, sempreche si Vorrà pagare io
quattro anni , iniporta • per anno,
come dalla dimostrazione lettera


, once on7
Finalmente la spesi necessaria


per restituirsi r impura monaca
di Lime, e mettersi in corso la
nuova , si arbitra almeno . on7


Dee perciò supplirsì ,.dal Parla-
mento per l'anno venturo . on7




777576
Il Ministro nel presentare al Paramento


anzidetto risultato dell' infelice stato delle
finanze non ha avuto altro oggetto se non se
quello di avvertirlo per mettergli i! do-
vuto or-dine, ed equilibrio deve assolutamente
o restringer,: le pubbliche spese, o accrescere
con nuovi donativi la rendita nazionale . Cre-
de esso pure indispensabile, il fargli presente
ch i


essendo imminente la nuova indizione , i
m c zzi da adattarsi per provvedete al Real E-
rano devono essere tali da potersi con rt( . n-
tem , e facili-à mettere in esez - uzione ot-
tenere ceri sicurezza i desiderati risultati . A
quale effetto f2 considerare t pile per r


xxxt
detta itum;t2ente Indizione non p05 risi detta.
re nuovi sistemi d imposìziont , e 'che
mente con un autuento Sulle antiche gravezza
proVveden, si potrà a' presenti , ed urgenti
sopralei t::ati b•sogni derlo stato


• Fin :intente crede giusto il tanpresentargli
che qualora dal Parlamento si stabilirà un nuo.i
vo sistema politico „ ed economico , a s=fonda
dello stesso sí potrà f,rmare un fluivo pianodi
finanze. , il quale , venendo dai-Parlamento :ap-
provato si rettificherà nel corso doli' armi; per
riaigli effetto dalla seconda prossima Indiziehe
innanzi , e dopoche la Nazione avrà esaminato


risultati , che dal Min i stro delle finanze si
presenteranno .


Regl Carta , in cui S, R, M. autorizza S.d.R.
il Vicario Generale a Sanzionare gli articoli
della nuova Costittqione proposti dal Parla-
mento .


io Carissimo Padre e Sovrano =i A me sem-
bra che avendo Voi dichiarato replicate volte,chte
q .:alori la Sicilia volesse cangiare la sua antica
Costituzione prefe,rivare , che prendesse quella
inalese cognita • per la sua saggezza , eche ren-
de • felice una. COSÌ brillante ) e parente nazione
cosi crederei , che potreste assicurarmi della fer-
ItleZ4.3 di questa vostra risoluzione , e che pa..


C 2


1560.ci


175993


mT




xxxvt
Oreste autorizzarmi a sanzionare tutti quell
articoli , che saranno conforrni 3 quella Costi-
tuzione , che Voi volete accettata nella sua in
tegrità Salva solo la Religiorse Cattolica tipo.
stolica -Romana . , che deve essere la sola ad
esclusione di qualunque


.
altra , e salve quelle


modificazioni , che saranno necessarie dì stabi-
lire circa a' Tribunali , ed alle leggi Civili , e
criminali per adattarsi a' nostri costumi. E ba-
ciandovi le mani sono


Palermo i. Agosto
Vostro ubb2dientissimo e riconoscen-,


t-issin-to Francesco = Essendo ciò secondo
le mie intenzioni...vi •autorizzo a farlo.FERbt.
N is.NDO ..BORBONE


Vt.


Dispaccio della Real Sanzione su i primi <pia-
deci Aftic.oli fondamentali condliusi dal•Pa r


-lamento .


fL Iczellentissimo Signore-- -Ras-segnazi , al RE
organo. di S. A. R. ii Principe Ereditario


Vicario Generale , i quindici articoli, stab•iti
come basi della nuova Costituzione nella Ses-
sione de 20. dei caduto Luglio-dal Parlamento,
affine di ottenere la Reale Sanzione la prefata
Pt. S. R. autorzzata dal suo Augusto Genitore
per fo.glio.


del primo del corrente , transuntato
oggi stesso da V. E. qual Protonotajp di que-
sto Regno , e registrato nei soliti pubblici. uf-
fizj a t. -agre delle leggi , e consuetudint attua-
4idd Regno i ha manifestato la Sovranav o -


XXXVIS
lonta, sopra ognuno d.e" suddetti quindeci attico.;
li , come basi della surtiferita Costituzione nel
modo che segue : ( qui. comincia i inserzione


quincleci articoli fondamentali col rispertivo
placet, o Verat siccome leggonsi it que4t'q9e.
ra dalla paE,, ina t. sino alla pag. 6.) eroine
espresso à S. A., R. i l Principe Ereditario , Vi
carie. Genera le di questo Regno , partecipo
tutto ciò a V. E. per che lo .comunichi al Parlr&-.
mento per le ulteriori operazioni Palazí o IO.
Agosto .18a2 Il Principe dì Caste:nuovo
Principe di Valdina Protonotato del Regno •


Peal Dispaccio per la puMlicaziane di tutti gli
Articoli , gin Sanzionati , relativi alla orga.
trizzazinne delle due Camere del nuovo Parla.
mento , ed alla Com,00sizione de' Gvici Consì•,
gli , e delle Magistrature .Municipali.


ERDINANDO TITO Per la Gratia di DIO
Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme etc.etc.etc.
Convocatosi da Noi ; quAl Vicario Generale
coll'Aiter Straorainario General Parla-
me ► to con kca! Dispaccio del primo Maggio
dell' anno passato per provvedersi rnedesi-
ma non solo a' bisogni dello Stato , uv, ancora
alla cntrezione degii abusi , al :miglioramento
delle leggi , ed a tatto ciò , ch•interessar po,
tesse alla vera felicità di questo fed.e.liss;..no.ke.
goo i ed essendOsi il niedesinto. coilegi2.4nente




xXxvtir.
riunito, stabili le basi di una nuova Coeltuzio.;
ne ,
sotto ii
dei;u szorso .1..ug,e ci tu.


rOOD dalia Ste331.) i ddittzzate Au: t on,z,it , Noi
dal Nostro Augusto' (..imitare per tniio del di:
primo dei decorso .Agosto, transtnitato, ed est-
catoriato dai 3 rcionotaro del Regno il giorno
lo. dello stesso illese ad. renio alle prepostedel Parlamento ,..ed rn conscguenza al voto del.
h Naziorte , abbiamo mamto delta R sai San-
zione ( in questo itio,? o Sr trascrivono quegli so.


Articoli Pondamentali , •/ze ottennero El Pia-
cet Regiae illaje.statt , ciué a d'Ere riodi i soltan•


L' anzidetta
S.trizone. fu salto l'i io.A..t usto decorso per via del nostro Segrerar:o diStato ed Azienda comunicata al partamento


q.tzle si applicò io seguito a sviluppare , e sta.
ladire gli articoli di dettaglio della nuova Co-
stituzione .


, come meglio si rileva ciall' atto ear-
lamentatio , stipolato alla nostra presenza il
giorno sette dello scorso Novembre dal Proto-
notato di questo Nostro Rr-gno , e da' N


, i an-
cora. 0011 interamente. smittona to. E siccome
Parlamento stabi:ì la nuova forma de' Consigli
Civici , ci'e deve aver luogo prima dell' 'mimi..
nente Maggìo cleri' anno corrente; tempo in cui
da'rn2des:mi passar si dovrà rispettilninente al-
la elezione de' magistrati , che da
quel momento io poi dovranno clisimpgnare le
iircumbenze , ed eseguite gi' incarichi loro ad-
tRyjsati dal Parlarnent‹,t ; e perc.1-ie i Capitoli ri-
gu:krd 7raí la • ntroM fo; ma de' sopraddetti cori-


Potere L eg islativo non
Meno, clut•e Istruzioni per la elezione de' Rap.


xxxlx
presentanti la Camera de' Comuni , stabiliti dal
'Parlamento iscessc), e di No; di g‘íiì allejti
la Rea', t.S',,tizione sono necess.:ri per h orgiilz.
zazione de' medesimi Cons5gli , e fortriazioue
delle due Camere delintritni'nente nuovo Pariamen.
to;cusl tioi,eserci modo le Facoltà. del Potere Ese-
cutivo, inteso il parere del privato Consiglio
abbiamo stabilito , ed ordiniamo , che pr:.,nta-
inent.e si esegua in tutto ii Regno la nuova or-
ganizzazione COnSi?b Civici , e qaanto altro
prescàvera riegt" in-iraser;iti Capitoli ; (di questo
punto comincia l inserzione ai tutti glt arttcoli
dt tettaglio , relativi all' indicato eggetto: cine
il Capitolo 1T1. e 4,1i altri suss,,!, tzetiri sino al
.XXV. del Titolo del R.tere Leg,: stativo :t tre
Capttoli , cne assorbiscono la materia de' Civici
Consigli : alto Parlamentari° sullo •tabilim•n,
to della Colonna Annonaria di Palermo : in
ultimo luogo le Istruzioni riguardanti le forme
della elezione de' Rappresentanti alla-Camera de'
Comuni :-egni articolo colla rispettiva sanzione
in fine) 'E perclie queste nuove }cui , stabilite
dal Parlamento, e da Noi sanzionate , siano in
tutto questo Regno inviolabilmente , e puntini-
mente eseguite in tutte le loro parti ,.vogiamo,
che per via- del presente Diploma , firmato' di
Nostro proprio pugno , e sottoscritto dal No-
stro Segretario di Stato , ed Azienda si rimetta
al Protonotaro del Regno, per farle pubblica-
re nelle solite , e consuete forme , onde venga-
no a notizia di ognuno , e farle inserire ne' Re-
gistri di questo Regno, ed indi farne arrivare
copie in istarnpa nella Real Segretaria di Stat..




xxxx
to , ed Azienda , perché dall' infrascrirto Nostr o
Segretario di Stato se ne passi una copia alle
altre Segreterie dí Stato , a tutti i Magistrati ,
e pubblici funzionari per la esecuzione , e si
spediscano in Segu i to dal cennato Protonotato
per via del suo Officio le corrispondenti Circo-
lari a tutti i Capitani Giustizieri del Regno ,
accompagnate pure cl° una copia in istampa , per
la pubblicazione , ed esecuzione . Dato in Pa-
lermo li di . Febbraro t8z3. FRANCESCO VE.
CARIO GENERALE Carlo Cottone . (An.
nessa al presen te Diplo,sta fa ancor publicata la
Mappa della Divisione della Sicilia in ventitré
Distretti : la nota de' Pari si Spirituali che
temporali , giusto il Ruolo de fili antichi Parla.,
pnentad i i quali compongono i due Bracci Ec-
clesiamco , e Militare , esistente nel? Officio
del Protonotajo del Regno: e finalmente la map


.


pa delle popolazioni , che a ,seconda la numera.
ziane del 1749P., o giusta antic i qualit,i De.,
maniale . hanno diritto elezgere i Rappresentan,,
ti per la Camera de' Comuni .)


VIII.


peal Diploma per la Sanzione , e pubblicazione
de' rimanenti articoli di dectag, lo sulla nuo.
va Costituzione , e del nuovo piano delle ft.
nanze proposto dal generale Straordinario Par.,
lamento del


RANCESCO PRINCIPE EREDITARIO
DELLE DUE SICILIE , E VICARIO GE.


£XXXT
1nTRRALE IN QUESTO RE/A\TO nt FEROU
NANO() PER LA GR ZIA D/ IMO Re
DELLE DUE SICILtE. , E Ot
ME etc. etc. cc. 7: Investiti Noi , qual Vicaii
ria .Generale -di- questo Regno con 1"4lter Ego,
della pienezza 'del Sovrano Potere abbiamo mu-
nito prima! d' ogni altro della Real Sanzione
quegli atti dell' ultimo General parlamento „
che siguaidavano le basi della Costituzione, e 13
orrnizzazione , e le incombenze , e prerogati-
ve delle due Camere dello stesso Parlamento,e
de' Civici Consigli , perché rimandoli i pia
conducenti al lustro , ed al ben entrale del-
la Nazione , abbiamo creduto doversene differi-
re il rtenh , che fosse possibile , la esecuzione.
Pubblicati però , ed in parte anche messi in
pratica gli anzidetti articoli , abbiamo rivolto


animo , e i' attenzione' Nostra alle rimanenti
proposte del prelodato Parlamento , e col pao
rete del privato Consiglio abbiamo appostò , e
manifestiamo il Real assenso sopra ognuna di es-
se nella forma , e modo , che segue t ( Da
questo momento zncomincianoi rimanenti artico-
li della Costituzioni : cioè i tre primi Capitoli
del Titolo I. del Potere Legislativo: indi t De-
creti per la lihert4 della stampa i s per la Suc-
cessioneal Trono per la eudalita , pet la li-
beri:i dritti e doveri del Cittadino , per i' abo.
lizìone de' Pidecommessi poscia l'intero Tito-
lo t t. del Potere Esecutivo : in quarto luogo
Titolo del Potere Giudiziario , ed il piano glie
nera/e per f organizzazione delle Magistratur..
celi' appendice dell' abolizione. de' fori , e




xxXrit
Gudizzo de' G;uri n e.sia uguali e finalmente
il Kari° delle finanze., e gli appunta/ne/7r , de'
tre Bracci che rneritaiono.


la sovrana considera-
zione ) La virtii per tanto deita preinsem No.
atra Rei Sanzione , e del Supremo Potere E•
secuti vo , del qua le siamo investiti , vogharno,
ed ordiniamo , che le surriferite nuove leggi
síeno inviolabilmente , ed in tutte le loro par-
ai osservate ; a quale oggetto•cornandiarnu , che
per via del preslmte plorna ,firmato di bo.,.
atro proprio pugno , e sottoscritto dal Nostro
Segretario di Stato , ed Azienda , si rimettano
al Protonotato el. Regno per farle pubblicare nel-
lo s tesso modo, e forma ,. che furono pubb:icate
le precedenti sotto li 13. F.:lobraro corrente au.
no , ed inserire ne' pubblici Registri di questo
Regno , ed indi farne arti vare copie in istainpa
nella Real Segreteria di Stato , ed Azienda ,
rerchè infrascritro Nostro 'Segretario di
Stato si tramandino alle altre Reali Segreterie
di Stato , ed a tutti i Magistrati , e pubblici
funzionari per la loro intelligenza , ed esecu.
.ione, = Similmente comandiamo, ché dal Pro-
tonotaro per via del SUO Officio si ritnettano le
corrispondenti Circolari a tutti i Comuni del
Regno , accompagnate di una copia in i.srarnp.
per ciascuna per pubblicarsi , ed ugulini-nte
eseguirsi . Dato ín Palerm) a 25, M.ageo E8I3
FRAgCESCO VLCARLO GENERALE Car,
io Cottone.


I


ARTICOLI FONDAMENTALI
L La Religione dovrà essere unicamente , ad


esolos ; oroe di qualunque altra la Cattolica , Apo-
stolica , Romana ; e che il Re sarà obbligato
professare la medesima Religione ; e quante
volte ne prefesserà un' altra , sarà ipso facto
decaduto dal Trono


Placet R.egiae Majestati.
1. Che il potere legislativo risiederà priva-


tivatuente nel solo Parlamento. Le Leggi avran-
no vigote, quando saranno da S. M. sanziona-
te . Tutte le imposizioni di qualunque natura
dovranno imporsi solamente dal ParPamentd
ed anche avere la Sovrana sanzione . La fop.,
i00 n 3. sarà Veto , o Placet ; dovendosi accetta.
te , o rifiutare dal Re , senza modificazione .


Placet Regiae Mijestati .
III. . Il Potere esecutivo risiederà nella perso.,


na del Re .
Placet Regiac Majestati,


W-. Il Potere giudiziano sarà' distinto ed in-
dipendente dal potere esecutivo , e legslativo ;
e si eserciterà da un Corpo di Giudici e Ma-
gistrati . Questi saranno giudicati , puniti , e
privati d' impiego per sentenza della Camera
de Pari , dono l'istanza della Camera de' Comu-
ni. , come meglio rilevasi dalla Costituzione d'
InghAer : a ; e p-d4 ecesmnente se ne parlerà
aneli' articolo Magistrature.


Placet Regiae 21,jestati,




z
V La persona del Re sarà sacra, ed invio.


labile .
Placa Regiae Majestati e


VI. I Ministri del Re , ed Impiegati saranno
soggetti allo esame , e sinclicatura del Parlamen-
to , e saranno dal medesimo accusati , proces.
sati , e condannati , qua.lora si trovera:mo col-
pevoli contro- la Costituzione , ed osservanza
delle Leggi , o per qualche grave colpa nello
esercizio della loro carica.


Placet Regiae Majestati.
VII. Il Parlamento ,sarà composto dì due


Cartiere una detta dei Comuni , o sia de' R,Ip.
presentanti delle Popolazioni tanto pernaniali
che Baronali , con quelle condizioni e forme ,
che stabilità d Pariamento ne' suoi posteriori
dettagli su questo articolo . L'altra chiamata
de Pari , la quale sarà composta da tutti quo..
gli Ecclesiastici. 2 e loro successori i e da tutti
que' Baroni , e loro successori , e possessori del-
le attuali Parie , che attualmente hanno di ritto
di sedere, e votare ne' due Bracci Ecclesiasti-
co , e .Militare ; e da altri , che in seguita
tranno essere eletti da S. M ,giusta quelle con..
dizioni , che il Parlamento fisserà noli articolo
di dettaglio su questa materia •


Placet R Ce;(2C Alajestati.
VIII. I 13aroni avranno cottiti Pari .T e3t a t'ca-


mente un voto solo, togliendosi 1.z moiriplici-
tà attualmente relati'.va t/. :l numero delle loro
popolazioni. Il Protonotaio del Regno presen-
terd una nota drili attuali Baroni ? ed Ecele-


tia9tici; e Sarà questa incerta negli atti Parla.
menta


Placet Regiae Majestati,
IX. Sarà privativa dei Xe il convocare, pro-


rogate , e sciogliere il Parlamento, secondo le
forme , ed istituzioni , che si stIbil:ranno in
appresso . rq. però $3:à tenuta di convocar-
lo in ogni. anno


Regiae Molestati.
X. La Nazione dovendo fissare i sussidj ne-


cessaii al io Stato si data precisamente il dove•
re di ii,sare nella lista civile queile somme
sognevoii alio splendore . , indipendenza , e man.
tenimento del suo Au gusto Monarca , e della,
sui Rea I "Famiglia in quella estenzone la più
generosa, che oermettc: ra l' attuale stato delle
finaníc del Reg•30 ; e gibodi la nazione assu.
starà per suo torero la esiiione , ecc alt:traini.,
suazione dì tutti i fondi , e beni nazinnal , com-
presi quelli riguardati finora conte cespiri fiscali,e
detnaniali, le di . CU somme pot passerà alle mani
dei Ministro delle Finanze per quegli usi dal
PaYlatm::ino
Per le persone poi , siste.


rni , c mezzi , cs› quali tali fondi saranno am.,
mn,strati , ed esuti , si riserbo fissarlo nel det.
taglia dì questo ar titolo


Vetat Regìa klajestas .
Alcun Siciliano non pottà essere alre.


Mato , esiliato , o in altro ,modo punito , o tur-
bato nei 0033e0 e godimenti de' diritti , e


51.9/ oeni, se non ia to;: za delle leggi di
?.14 nuovo Col,ce ,:tee sarà 3 1:allii(tO dz questo


3 2




Parlamento , e per Via di 'ordini, e di senten.;
:2.e de' Magistrati ordinarj3 ed in quella forma 2
e con quei provvedimenti di Obblica sicurez,.
23, che diviserà in appresso il Parlamento rxrcle..
sito . I fari goderanne della forma de Giudi-
zj medesimi , che godono in Inghilterra , co,
me meglio si divisérà dettagliatamente in .ap..
presso


Placet Regiae Majestazi
Mi.. Con quei medesimo disinteresse , che ii


Btaccro Militare ha sempre marcato nelle. sue
proposte ha. votato , e


- conchinso s ed Par-
'lamento ha stabilito che non vi saranno più
Feudi s e tutte le Terre si r)osserleranno in Si-
ilda allodi , conservando però' pelle


rispettive famiglie 'l'ordine. di successione , che
attizaÚnente si gode . Cesseranno 'ancora le giu-
risdizioni Baronali.; e quindi i Baroni saranno
esenti da -


tutti i pesi , a cui sindra sono stati.
soggetti per tali diritti Feudali !? Sì abriliranno
.le investiture, rilevj , devoiaziOni al Fisso, ed
qgoi altro peso inerente ai Fendi , conservati-
do però ogni famiglia Titoli , ed onorificenze.


Placet Mar stati
XIII, Aderisce inoltre a Stabílire , che si abo-


liranno li così detti diritti angarici , e privati=
.vi; tostozU però .


le Università , o í Singoli,a .p. vi van soggetti indennizzerann2 il Propri-
etario attuale cOn ragionare capitale al 5.
per 109.- sul fruttato, sia della gabera , che vi
sarà ali' epoe. della Reluizione z; ovvero man,


q ut'Sta s .st i libri della rispettiva Segrete


5
ria benirite. gí però , che i possessori di Terre
di qualunque natura conserveranno la stessa.
mano , e i loro diritti per. ia facile esigenza
dei crediti , e censi nello stesso modo , e for-
ma , che finora han goduto


Sua Maestà si riserbo di accor-
dare la sua Sanzione guancia
riceverì sopra questo artica.
lo le necessarie ditucidaisioni.


XIV. Aderisce il Braccio Militare alle pro-
poste de' Comuni , che ogni proposizione reiati.
ta a sussidj debba nascere privativamente , e
conchiudersí nella riferita Camera de'Cotriuni
ed indi passarsi in quella de Pari ove solo si
dovrà assentire, o dissentire senza punto alte-
rarsi.. Ha poi stabilito , che tutte le proposte
riguardanti gli articoli di Legislazione, e di
zivalunque altra ma teria Saranno promiscuamen-
te avanzate dalle due Camere , restando ali' al-
tra il diritto di repulsa


Placet R'egiae Majestaei
XV. Quanto poi agli altri principj , e stabi-


limenti della predetta Costituzione Britannica
ii Parlaniento dichiarerà in appresso quali si do-
vranno accettare , quali rigettare, e quali m°.
dificare per le differenze dello stato , e delle
circostanze delle due Nazioni. Perlocche fa
sapere, che volentieri riceverà que i progetti,
che si faranno da'suoi membri per la conve-
niente applicazione della Costituzione Inglese
al Regno di Sicilia : onde possa scegliersi quel-
lo che si giudicherà più confacente alla gich,




6
sia di S. M, y ed alla feliciti? dei Popolo Si.
cibano


Sua MutrA, a misura ; che se le
teranno de la aracoli , risana quali merigeraez.
010 ld Sua Eid Sanzione


TITOLO I.
POTERE L EGISL 4TIVO


CAPITOLO


§. r. Il potere di far le leggi , e quello. di dfA
spensarle , interpretarle , modifickle , ed abro.
g a rle risiederà esclusivamente nel Parlamento.;
Ogni atto legislativo però avrà forza di legge,
ede sarà


Re
r obbligatorio I, tosto che avrà la Sanzione


l
Placet


Q. 11 Re si compiacerti rispondere ai Decre.
ti del palla oiento prima ohe resti sciolto , o
prorogar() coja foirnola del Piacer , o veto e
senza apportarvi alterazione, o modificazione
'veruna , con;e si degnò sanzionare con Rea!
Dispaccio de' to. di Agosto I812.


Pla ; lotendenclOsi che queste so-
biliniento debba principiare dal
Parlamento del 1813 in poi ,
Menochì signarqo le nuove
Leggi de' wunvi Codici , quali ,
come parte integrai ,


della pz
unte Costituvone , dovranno
essere considerate come •tute
diftesenti proposte , e pere.
talune potranno essere situi,
auate , ed altre ngettate .




3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del
Regno, ed il Segretario di Stato del Riparti.-
mento sarà tenuto di farne arrivare a none del
Re la copia in stampa a tutti i Aagistrati , e
pubblici Funtionarj per la esecuzione.


Placet ; Con che resti inerente,
nella Corona il diritto di pro,
clamarle ,, ed al bisogno ti-
chia Marie in osse rvanza , ed
inculcarne la esecuzione con
degli Editti


.4. M solo Parlamento apparterrà non meno
if diritto di far Leoo; elle della




C/ Le ancora
creazione, ed organizzazione di nuove Magi-
nratule , e soppressione delle. antiche .


Placa ; Con che relativamente ai«,
la creazione ed organizza.:
2ìone di nuove Magistrature
nei casi straordinari sia in fa„
coli& Nostra di delegare uno,
o pizi llndividu • , da scegliersi
fra i Magistrati esistenti ; da
regolarsi peri nella procesa
stira a tenore del Rito, e del.,
l'e Leggi vigenti


CAPITOLO


y, Il solo Parlamento avril il patere di




met
-


tere nuove tasse di ogni specie e di alterare
quelle già stabilite . Tutti li sussidi non. abbia,.
n. Che la, durata di un ano Tali determirra.


9
però del-Parlamento saranno nulle, come


già si è detto delle Leggi , se non saran av-
valorate dalla Rea! Sanzione ,


Placet
2 , La Nazione da oggi in avanti sarà .la


proprietaria di tutti -i beni, ed introiti dello Stato
di qualunque natura i e quindi ne disporrà
Par'~enti) Con piena libertà


sempre però.
colla Real Sanzione


Placet ,


CAPITOLO III:.


I . beni Ecclesiastici debbono considerarsi inaQ
iienabili , menochè nei casi previsti dalla Sant„'1
Chiesa.


Placet; Menocliè in quei casi ; clic
lo sono stati de fare


CAPITOLO IV.


prossimo Parlamento . , e tutti gli altri „:
Che in appressa si convocheranno da S, R,
saranno composti da due Cainere ,


una detta
de' Pari , o sia de.' Signori , e


altra de' Co.
muni


Majestati:
o. La Camera de' Pari risulterà da tutti quei


Baroni, e loro Successori, e da tutti quegli
elesiastiti , e loro Successori , che attualitew:e
Iran .dritto di sedere , e votare in Parlamento


Poi. tanto spi,:ituAli A clic temporali avrantuè




Io
testaticarnente un voto solo, togliendosi


ah
tuale Mo,itiplicità delle loro Parìe.


Placa Regine Majestati.
3. Viene stabilita la.rispettif:a , ed Lutea Parla


dalla nota presentata dal Protonotaro del Re-
gno, e lo stesso per gli EcelesiaStiCi ; la quale
nota sarà posta in fine dell'atto Parlamentari°,


Pla,:et Regine Majestati_
4. La dignità de Pari tempera lì giusta quel


titolo, che è espresso nella nota suddetta 'sarà
perpetua , inailenabile ereditaria; e non si po-
ta ad altri trasferire né per vendita, né per
donazione, nè per qualsisia maniera , .ftforich.è
quella deUu successione


secondoehè questa si
troverà stabilita nelle particOlari fardglie.
mente restano perpetue , ed inabenabili le Di-
gnità E.cciesíaJtiche Parbmentarie


•la"cet 7-Z eìae Mojestati
5. Sua Real Maestù'porra creare quanti nuo-


vi Pari Temporalivorrà , purché quelli da eleg-
gersi siano o Principi, o Duchi , O Marchesi ,
o Conti , o Visconti , o Flaroai , ed
abbiano almeno uria rendita netta sopra terre
di once an' anno; perlochè qualunque
Diploma del Re à tal'uopo, non avrà alcun
vigore, se prima non sarà. registrato negli atti
della damera de'Pari , che .sola dovrà prendere
cognizione delle pi. eclette. condizioni .


Placet Re,criae .Majestati per la crea.
ziohe'cle' Pari . neil' ziztelll'eenza
però che si riserba
ran; in appresso i1 suo Rea ani--
Mv sulle limitazioni .


§. Erigendosi nel nostro Regno di Sicilia
num/4 Vesco;7adi , intendano ?pso facto Pari
Spidtuali i nuuw Vescovi ; e i toro successori .


Placet Regiae Aljestíti .
§ 7. 1 Pari Tenipoi.d.h potianno costituire


per loro l'iocutadoreiil Ibtp immediato succes.,
so i e , e i medesimi., u guairtici-lie che gli Spi-
rirtta {i


à, ti anne int..Stare ia procura a qualua.
Rue altro Fai l i pi Don 8; cumuii nella stes-
sa persona più di una peccata


R-egiae Majesiati .


CAPITOLO V.


Placa Regiae Mojestt:li
g. 2. TI Regno tu tto fut,"ri le Isole aciacen.


Yi , dividerà in ventitre bistretti, giusta la
Nappa tarmata , nella quale son.o anche notati
i , o Popolazioni Capitali , e dí cui
s'i farà registro agli atti del Protonotaro del
Regno , e dascurto di questi Distretti manderà
alla Camera de' Comuni due Rappresentanti .


Placet Regine Maje.stati
2. La Città di Palermo ne nÌartclerà sei ;


Città di Catania e di Messina ne roande4
ranno tre per ognuna e qualunque altra Culti
o `erra la cui popolúzimo arrivi al numero


§. La Camera de' Comuni sarà foilnata
dai Rappresentanti delle popoiaZiení àt unto il
.12 egnb , seni' alcuna distiriz Idne di Dernantae


k.u.onalc r nei IltarlitrO. C proporzione, che
Siegue .




di 18 .mila anione_, ne Manderà due., oltre quel.
/i del rispettivo Distretto .


Piacer Regiae rviajeslali
§. 4. Qualunque Città , o Terra , la cui po


polazione arrivi al numero di sei mila abitanti,
e non arriffi al numero di 18 mila, ne mandé.
ià uno


Piacer Regiae Majestati
§ 6 Quelle Città, o Terre poi , che contino


un numero di abitanti infra sci mila , saranno
comprese ne Distretti..
,, Ma dichiara il Parlamento , che qaesta Legge


3.)• non debba togliere la Rappresentanza alle
„ attuali Città Dernaniali , che la godono


ancorchè la loro Popolazione non arrivt.a.1-
„ le sei mila anime semprechè le vicende
3 , del tempi non abbiano ridotte alcune di
• se tale decadenza , che non abbiano se
„„ non che due mila abitanti


.Placet Regiae Majestati
§. 6. La numerazione delle anime pubblica-


ta nel 17.98. sarà di' norma ali' eseeniione del
predetto stabilimento ; beninteso però, che le
ulteriori generali nurnera.zioni da pubb'fi.earsi ,
ed approvate d'al Parlamento , serviranno sem-
pre dí no.rma per regolare il numero de' Rap-
pres'entanti-


acet Regine M,11 estati
§• 7. 1; Isola di Lipari solamente avrà un


‘\ apprese:Rame , come attualmente lo ha ore.
auto


Placet Regine Ma j estau


13
5. 8. Le Università degli Studj delle Città di


Palermo , e di Catania manderanno un Rap-
presentante per ciascheduna : qualora però l'
thiiveisi tà degli Studj dì Palermo avesse , co-
nio proprietaria di Badie , voce Parlamentarla
fra i Pari , debba in tal caso perdere la sa,
detta Rappresentanza. , ed avrà in compensa
due itz,Tpresentanti nella Camera de"
ni .


Placet Regiae Majestati
§. 9. La Mappa , di già ridotta agli atti , di


Popolazioni , o Rappresentanti fatta sulla nu.
merazione del 1798. e con le regole di sopra
stabilite , si metterà ali' ultimo dell" atto , do-
p0 quella de' Pari


Placet Regiae Majestati .
§. io Nessuno p.otrà avere ne,lia Camera de'


Comuni più di urta procura , o di un voto , ed
alcun Membro della medesima non potrà so-
stituire, c trasferire ad altri la procura fatta-
gli Pala' suoi Costituenti .


Placet Regiae Majestati
CAPITOLO VI.


Non potranno rappresentare alcun i) stretto,
Città , Terta , o Università degli Studj .


§. I. gli Esteri di qualunque Nazione ;
Placet Regi.ae Mafestati


i§ a. Quelli r, i quali nota avranno venti an-
ni compiti;


Placet. Regiae 2dajestati,




.14
, s-4.31i, slranT,
/rnentu.


accdsati tia:antw.ne a.,:usa non sia stata can,-
teitata


Placet Reoiae Majestzti
§, 4, Presidenti k e i ùiiabrlíci di tatti i


Tcibdnali , e qualunque altro si.isi sdigistrato ,
rtt enoihèè i Magistrati Municipi]: ;


Piacer Regine ld.:ilestati..
5. Gii Uffiziali dell' 1-,:serciO endelia


rina In .
4ttuile servizio da Colonnello in g'•à


eccettuati fra questi coloro , che abbiano una
rendita once trecc•() annuale ;


etet geg:a Alajestas
§. 6. Tutti gl° firtpiegati seconn rr) itekie Re<,


pali Segreteria , !).>gale , Segrezìe , ed altri ra-
mi di pubblica 'etvniniStrazi


•one , come pure
quelli , che autanno penliOni amovibili a piace-
se di S. R.. .2.


Placet Regiae Majestati o
5. 7. I.Ninn potranno rappresentare 0:1 Oistret-


to í gaxii non aVciono in Sicilia una
rerviira netta e vitalizia , che non Fovvenga
d3 o utile dominio , o per qualunque
censo .; o rendita sopra 8 . mestre ; Tao-de e
m:5 sorta di proprietà, salvo quella, che orov-
v,.nga officio amovibile di once trecento
alli anno s?


Placet RegiaeWiestoi
5• 9.. Non potranno rappre--stntare ia Citt


i Palerito quelli , i quali rion avranno in
ci lia una re udita come• sopra di once cinque-


acizi 'ali' a tino


35
§. Non potranno rappresentare una Città>


o Terra Pariamentaria , o Università degli
dj quel5 , l quali non avranno ín Sicilia una.
rendita corte sopra di once centocinquanta
anno, con che perii Rappresentanti delle Uni-
versi tà degli Studj sieno liberati di giustificare
la detta rendita , purchè fossero Cattedratici
delle medesime Università .


Plgset Regine Mq/estati.
§. io. Cualunque persona eletta , sia come


Rappresentante dí un Distretto , sia di una Cit.
tà o Terra Parlamentaria , dovrà portarsi in
Parlamento a prnplie spese : ma qualora le U-
niversit3 vogliano su i sapravvanzi contribuire
alle spese per portarsi i loro Rappresentanti
ne' Parlamenti , saranno ín tal caso in libertà
dì farlo con che ia sovvenzione non possa eca
cedere più di oncia una al giorno , e ciò deb-
ba farsi col consenso del Consiglio Civico


Placet Regiae Maiestati .
§. tt. Tutti poi i Siciliani nati , o figli di


Siciliani abitanti in Sicilia , ne' quasi si verifi-
cberanno le sopradette condizioni , potranno
e ssere ammessi nella Camera de' Comuni , sen-
za riguardo a grado , o condizione .


Placet Regine Majestati.
CAPITOLOVII.


5. i. Non saranno ammessi nella Camera dei
Coirwti per Rappres entanti Debitori de.11'
Stato, cozrat parimenti saranno privati anco e


Iacet Regine. gajetsati




2r7
loro i quali possederanno nello stesso Distretto
una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto
alt' anno , sia che la stessa provvenga da diret-
to, o utile dominio , o per qualunque censo ,
o rendita sopra Bimestre, Tande, o simili sor-
ta di proprietà.


Pari di sedere nella . loro Camera ; trovanosí
in ugu A le circos-tanza ; accordandosi peri) ai me-
desimi la Rappresentanza per i ef e bi t i finora
contratti collo stesso , porcate si saldassero in
qu.ittr7 anni ; e che tutte quelle somme , che
orsè fossero dovute , ma che sono state dtla-


zionate , nen formino debito , se non allorquan-
do , spirata la dilazione non fossero corrisposte
beninteso però , z.he il Potere Esecutivo nen
Zara mai ;mpeciito di agire per la riscossione
dedebiti a favore dell' Erario Nazionale.


Placet Regiae Mojestati.,
§. a Resta abolita V eccezione Ostica per i


Nembri dell' una, che dell` altra Camera , sal-
vo il dritto -di non essere molestati di• perso.


menocU in quei delitti , che si eccetrue-,
zaino nel nuovo Codice .


Per P abolizione del•' eccezione.O-
stica , e per il dritto di non
esser molestati di persona nel-
le materie Civili Placa 3-.Ze.,
giae Majestati per- le male,.
rie CrirninA pe rd Placet Re-
giae Majestati , per i soli de•.
lieti a reLegatione intra ,
tantoché non sarà stabilito , e
sanzionato il nuovo Codice


APITOL (5 VIII.


Y. I R2pOtesentanti di un Distretto nella,
Camera de Comuni 'saranno eletti da tuffi colla


Placet Regiae Majestati
§. Q. I Rappresentanti della Città di Paler-


mo saranno eletti da tutti coloro i quali posse-
deranno nella stessa Città , o suo Territorio
una rendita netta vitalizia almeno di once cin-
quanta ari' anno sia , che prov:- enga


diretto,
n utile dominio , o per qualunque censo o ren-
dita sopra .8itnestre , Tande , e sitra,li sorta di
proprietà : da tutti coloro i quali avranno nel.
la medesima Città , o suo Territorio un (Ari-
do pubblico vitalizio , e inamovibile almeno di
once cento a anno : e tiraltnente dai cinque
Consu'i , che per antica osservanza han gotuto
S'I privilegio di eleggere il Procuradore della
Città di Palermo , e dal solo Console , e Capo
di ognuna delle legali corporazioni degli Fre.
itìci , quante volte abbia la rendita annuale di
once diciotto ,


Placet Regiae Majestad,
§. 3. i Ra p presentarli ' di ()gai .altra Città, o


Terra Parlamentaría saranno detti da tutti co-
loro , i quali possederanno nella stessa Ciiià ,
o Terra , e suo Territorio una rendita
e vitalizia almeno di once diciotto annuali




a ia
che provvenga da diretto , o utile donunie , o




per qualunque ceno , o rendita sopra Birne3tre
Tande, e simili sorta di proprietà ;


Plaoet Regiae Majestati
§. 4. Da tutti coloro , che avranno nella me.


clesima Città., o Terra un officio pubblico vi
talizio, ed inamovibile almeno di once cinquana
ta all` anno, e dai Consoli , e Capi degli Arte-
fi ci , purchè abbiano una rendita di once nove
annuali


Placet Regiae Majestari
5. 5. Finalmente i Rappresentanti delle due


Università degli Studj saranno eletti dal Retto-
re , dal Segretario , e dal corpo de' Professori,
e dei Dottori Collegiali ognuna


Piacer Regiae Molestati
6. Chiunque possedere una rendita , come


sopra , di once diciotto , o più , avrà il dritto
di votare e per r elezione de' Rapprelentanti
della stessa Città. , o Terra e per quella de'
Rappresentanti del Distretto , nel quale essa
Città , o Terra è compresa .


Placet Regiae Molestali.
§, 7. Gli stessi requisiti espressati per i Rap-


presentanti devono osservarsi per gli Elettori,
ad eccezione della rendita „


Placet Regiae Majestati,


CAPITOLO IX.


§. i Capitan d' Arme o i Capitani
saizieri saranno quelli , i quali dovranno assi-
stere alla elezione de' R.,appreszutanti nella C2.1;


so


itera de' Comuni del tispetrivi luoghi alla i'orQ
giurisdizione soggetti a seconda delle Istruzio,
nì , che saranno fatte a but, tempo .


Piacer Regiae Majestati, es-
sendosi riti approvare le
lstruzion;


§. 2, Apparterrà al Capitan Arme d' ogni
Distretto , ed ai Capitanti Giustiziere cr ogni
Città , o Terra Parlamenta ria il tenere il ruo.
io de' Votanti , della di cui formazione si par-
leià in appresso ; il convocare tali Votanti
per procedere alle dette elezioni ín giorni pre-
fissi .


Piacer Regiae Majestati o
§. 3.. Impedire i disordini , e ie irregolarità


in fatte Adunanze , il decidere inappenabii.
zwnte sul thoniento qualunque dubLo , e con-
trovers , a , che nasce r. potrà sopra la de`
voti , e dclIe elezioni ; e dicesi inapper abil,
nenie, pe t prevenire sul luogo i disordini che
altrimenti ne potrebbero accadere , giacchè le
parti , che si crederanno gravale dalle proce-
dure., e decisioni de' Capitan d'Arme, o
stizieri, potranno , dopo elezione , portarne
querela . alla Camera de l Con-uni , la quale so.


la avrà il dritto di decidere della legalità , o
il legali stà della elezione destini proprj Membri ;


Placet Re,g1 ae Maiestari
§. 4. Seguita . la elezione , avvisarla sul-0


al i'rotonotato , e darne pArrnentí un certili-
cato alla persona eletta .


Place-t Retiae Majestati




20
4. 5. rii caso , che la Rappresentanza di un


Distretto , o di una Città , o Terra venisse per
qualunque siasi causa a vacare , quel tale
stretto , o Città , o Terra potrà passare alla
nuova elezione colle forme stabilite , e sarà do.
vere di ogni Capitan d'Arnie , o Capitano Giu-
stiziere l intimare la nuova elezione , previa
la notizia legale allo stesso inviata , come si sta-
bilirà in appresso .


Placet Regiae Majestati
4. 6. Per le elezioni de' Rappresentanti del-


le due. Università degli Studj di Palermo , e di
Catania si eseguiranno le anzidette incombenze
dal rispettivo Rettore di ognuna , ed in man-
canza di questo dal più antico de' Professori .


P licet Regiac Majestati
4. 7. I Capitan d'Arme, e i Capitani Gio.


stizieri , e i due Rettori delle Universi tà degli
Studj dí Palermo , e di Catania non devono in-
gerirsi nel giudicare de' requisiti sopra speciti
vati , che aver devono i Candidati , per essere
eletti Rappresentanti de' Comuni , appartener,.
do, fitte già le elezioni , tale esame , e giudi-
2j , prima al Protonotare , e quindi ad istanza
delle parti interessate alla Camera de' Comuni .


Placa R.egiae Ma »stati


CAPITOLO X.


t. Le elezioni de'Rappresentanti de'Distret-
ti si faranno nelle Cap itali de' Distretti Mede-
simi


Piacer Regiae Molestati


ug.
§. a. Quelle de Rappresentanti delle Città ,>


e Terre Parlamentarie nere stesse Città , e
Terre


Placet Regiaè Majestati .
5. 3. Si designerà sempre per tali adunanze


un luogo pubblico , o una Piazza ad elezione
de' rispettivi Capitani .


Placet Regiae Majestatì
5. 4. Ogni Elettore sarà in libertà di propor.


re qualunque Candidato , ma la elezione cade-
re sopra colui , che ha riportato maggior nti.
mero di voti o


Placet Regiae Molestati.
5. 5. Ciascun Elettore dovrà dare il suo vo.


to personalmente , o per Pi. ocura ad alta voce
in mani del rispettivo Maestro-Notaro , e alla,
presenza del Capitano , e de suoi Ufriziali, che
ne faranno registro, secondo le far mole , che
si stabiliranno in appresso .


Placet Regiae Majesttai , stante
f 'le fornì' ole az gz.z approvate .


§.6,Nessun Pari avrà il dritto di frammischiarsi
nelle elezioni de' Membri della Camera de'Co.
rnuni


Placet Regiae Majestai


7. 11 Maestro•Notaro del Comune, dove
r elezioni si dovranno effettuare , sarà colui 9
che assisterà alle medesime .


Placet Regiae "MOjestati
5. 8. Sarà proibito a truppa di qualunque sur-




ca di risedere in quei luoghi , in cui sì hrati-
sto le sopraddette elezioni .


Placet Regiae Majestati
5. p. Se si troverà Forz' Armata di ordinarta


Gu.irnig ione , menoche il servizio del giorf
putarnente necessar io , dovrà questa allontanarsi
almeno alla distanza di due 'miglia , due giorni
prima , e ritornare due giorni dopo 9 che sa.;
X anno compite le elezioni suddette


Placet Regiae Westati.
5. io. Nessuno Impiegato , o dipendente dal-


la Corona potrà intromettersi nelle elezioni sud-
dette sotto !a pena di once duecento , e della
perdita doli' officio ,


Placet Rep. iae Majestati
§. I Candidati non potranno date ag:i


tori denaro , feste , pranzi , o altro , stiro la
pena di once duecento , e di nullità di el'zione


Placet Régiae Molestati
5, za. Le elezioni de' Rappresentanti delle


due Università di Palermo , e di Catania si ese-
guita tino cogli stessi regolamenti rapportati di
sopra , ed il rispettivo Segretario , in presenza
del Rettore , fari le veci del Maestro•Notaro,
per ricevere ; e registrare i voti de' Profes‹
SUri


Placet Regiae Majestaii
5. 13 L'accettazione- d' un impiego dato dal


Re rende vacante ipso .facto il posto , che s:
ha nella Camera cle'Comun i , eccettuati gr im-
pieghi militari y potrà esse g e nuovamerr e elet-
to inenochè per tatti quegl' i rnp:eghi,„ ch‘t so=


23
no eccettuati a tenore del 5. 5. dei Cap. 6. clí
sopra indicati.


CAPITOLO
5. i, Sarà unicamente dritto di S. M. quel-


lo di convocare, sciogliere , e prorogare il Par-
lamento c,


Piace: Det rai. M ‘destati °
5. 2. il Re sarà tenuto convocarlo in ogni


anno come è stato sanzionato all'articolo nono .
Piacer Regiae Majestati


5. 3, S. R. M. però dovrà convocare , pro-
rogare , e sciog, ii.ere i; Parlamento sempre in.
Peso il parere del suo Consiglio privato 9
di cui formazione si tratterà in appresso


Placet Regiae Majestati
§. 4. La rappresentanza alla Camera de l Co.,


rutti non avrà vita al di là di anni quattro p
da contarsi dalla data della convocazione
dopo quale termine essa cesserà naturalmente,,


Placet Regiaé Majestad
5. 5. La convocazione del Parlamento dovrà


farsi per via del Protonotaro del Regno ,
quale manifesterà la volontà del Re ad ogni
Pari , e Rappresentanti de'' Comuni , premesso
,.'ordine del Re per via del Ministro di stato


Placet Regiae Majestati .: con;
ché tutti gli altri Impie-
gati , non esclusi nel citato
Fara4,rafo sesto del Capitolo
sesto , pos'c.no intervenire




94
competente comunicato al Protonotaro


Placet Regiae Majestati
5. 6, Nella rinnovazione poi della Camera


de' Comuni intimerí i Capitan d' Armi , i C.L.
pisani Giustizieri , e i Rettori delle due Uni..
verstià a dover convocare gli Elettori , per pro-
cedersi alle elezioni de rispettivi Rappresentan-
ti de' Comuni fra un dato tempo , che non sa-
rà mai nè
, ne meno di giorni quaranta


e e:à secondo ie forme , di cui si parlerà in
appresso ,. premesso r ordine del Re , per via
del Ministro dì Stato cornpttente comunicato al
Prozonotaro .


Placet Regiae Majestati
§. 7. L' apertura del Parlamento si farà. da


S. R. M. , intervenendo personalmente , o per
delegazione. ad uno de l Pari nella Camera
s 3 de' Signori , i quali daranno il giuramento
di fedeltà in mano de' due Commissari dei Re
selle Formule Cattoliche , dove pure interver-
ranno í Comuni , che resteranno ali impiedi
ed alla Barra della Camera .


Placet Regioe Majestati.
§. 8. Il Re vi pronuncierà , o farà leggere un


discorso analogo alla circostanza , a cui nessun
de' Membri ha facoltà di rispondere .


Placet Regiae Md estati
5. 9. La prorogazione , o dissoluzione del Par-


lamento si farà da S. R. M. personalmente , o
per delegazione con quelle medesime formalità
( eccetto il giuramento ) specificate per l'aper-
tura.,


Placet Regi« Majesfati; nei


onde che la pforogazZone
iiatenda , che 3i debba riu-
nire il Parlamento ad altre
tempo , non elasso anno
dalla convocazione, come si


stabilito nel paragrafo se-
Gona'a di questo Capitolo ,
e per dissoluzione debba in.
tendersi , che 3. M. vuole
convocarlo con nuovi Membri
della Camera de' Comuni r;
tanto nel primo , che nel se.
sondo caso qualunque discesi
sione pendente si dovrà
parare come non fatte.


CAPITOLO


g. a. Nella Camera de' Pari star3 sempre
eretto Trono sopra tre scalini.


Placet Regiae Majestati
§. Q, li giorno delr apertura dei Parlamento


il Re vi sederà
Placet Regiae Majestati


5. 3. Gli staranno a destra i Principi della
Famiglia Reale, abbiano rappresentanza
o Spirituale, o Temporale , indi gli Arcivesco.
vi, i Vescovi , e g,li altri Ecclesiastici giusta
la loro precedenza a man sinistra i Pari Tem-
porali secondo il loro Titolo ; dirimpetto ai
Trono staranno all' impiedi i Membri de' Co.
muni dietro la Barra, che sarà situata in tondo.


Placet 2,-Z g>gia-e 24(.4ie.stati: con




26
che vi assistano i Membri
cime compongono il primario
Magistiato del Regno ;
fintantoché non saranno
ganizzati nuovi ALgistra-


, sarà la Giunta de' Pie-
3identi e Consultore.


CAPITO LO Xfir.


So Nella Camera de'Comuni nessun Mem,
erro avrà la menoma distinzione , o preceder,-
2 ; in quella de i


Pari però si conserverà i'istes-
so ordine di ardere secondo i' antichità di cia-
scuna Paria , san modochè i nuovi eletti, qua-
lunque sia il loro Titolo , prenderanno l'ultimo
luogo .


Placet Regine Maje3tati,,
6. 2. I voti in tutte le due Camere si daran-


no confusamente con situarsi a dritta gli affer-
Y,nativi , e a sinistra coloro , che saranno per
la negativa


Placet Regine


CAPITOLO XIV.


§. L Tl Presidente della Camera de g Pari
rà in ogni Parlamento eletto' da S. R. M. fra
i Membri della Camera stessa ; e quello de'Cov


saià eletto dalr istessa C; mesa deCornu-.
rii , ed approvato da S.R


.Placet Regine Maje..stati
§' o° La eiezione del Presidente della Cagne-,,


27
yf., de' Comuni si farà il giorno appresso , che
sazi fatta ia solenne apertura , al quale effetto
prescciti il Piotonotaro del Regno o


Placet Regine Majestaii,
§. 3, Questa elezione si fati a voti segreti


e po t rà cadere soiamente su i Membri della Ca.
Imiera de' Comuni o


CAPITOLO XV.


§. T. Il Presidente d' ogni Camera ava le
seguenti preeminenze ed attributi


Sederi in un luogo distinto ;
Risponderà , ed arringherà in nome della


Camera qu!ntevolte occorra ;
Tvletreri gli affari in deliberazione ;
proporrà il tempo di dare i voti , e dopo


raccolti per r,azzo del Cancelliere, ne
pubblicherà il risultato ;


pecidera definitivamente tutte 1e contro
veste, che potranno insorgere fra i Mtal.
bri , per la precedenza della parola,


intimerà silenzio ed ordine , insorgendo
nella Cacsieia anisriosità , e disturbi ; e
se alcuno prontamente non desisterà ,
Camera potrà punirlo con un voto diti
censura a voce , o in iscritto , o con paria
severe ammonizioni , e castighi in pro.,
porzione della di lui contumacia , e colo
FevOle condurla


Place g p.,00€ Ake.ruti


Placet Regine Majestati.




I


k


'28
5. 2. Il Presidente avrà sol unente voto ira


caso di parità ;
Placet Regiae Ma] estati


§. 3. Maneggerà le spese, e soprantenderà ai
regime , ed alla Polizia della Camera .


Placet Regine Majestati
§. 4. Eseguirà , e sottoscriverà da parte del


la Camera tutti i Decreti della medesima .
Placet Regime Majestati a


5. 5. Potrà avvertire chiunque de Membri
giudicherà, ma senza dure, ed ingiuriose espres-
sioni ; potrà minacciare de" castighi senza por
tei ne infliggere alcuno , che col consenso della
Camera .


Placet Regiae 21dajestati
§, 6. Sarà egli in tutto come ogn' altro Mem-


bro sottoposto alla censura, e alle punizioni
della Camera , le quali in casi gravissimi si
estenderanno alla pri•aziorre officio, e al..
la espulsione dalla Camera


Placet Regiae Majest ali o


CAPITOLO XVI.


5. r. Nessun Giudice , o Magistrato potrà rtWI
inquirere , processare , arrestare, proferire , o
eseguire sentenza contro i Membri delle due
Camere, o centro le Camere ístesse per qaa.
lunque cosa siasi da loro detta , fatta , discus.
sa , e deliberata nel Parlamento istesso , ci0)
sotto la pena di once mille , della perdita di
qualunque pubblico officio, e della relegazione
per dieci anni in un' Isola .


Placet Regi« illiajestati.


09
§, a, S. R. M. nella esecuzione di tali sen.


tenze non potrà mai accordare perdono , o mi..
r,igazione alcuna al castigo dovuto ai Delinquen-
ti ; nè questi , per iscusare , o mino.r3re il lo-
ro reato , potranno allegare ordini, o commis-
sioni della M. S.


Placet Regrae Mojestati
§, 3. La Camera sola potrà prendere cognid


zione degli eccessi , che i suoi Membri commet-
teranno nella stessa Camera: ad essa sola si ap-
parterrà di punirli con voti di censura espres-
si a voce , o ridotti agli atti , colla carcetazio.
ne , col divieto d' intervenire in Parlamento ,
o con pene anche più gravi , come si di.chiare-
sà nei nuovo Codice Criminale .


Placet Regiae Majestati
CAP ITOL O XVII.


§. I. Ognuno de' due Presidenti eleggerà il
Cancelliere della sua Camera coli' annuo soldo
di once quattrocento .


Per le Cariche Placet Re,t,1 ae Ma,
jestati: conchè verranno creati
dai. Re a nomina dei rispetti-
vo Presidente


4, a. Ognuno dì questi du Cancellieri eleg-
gerà due Segretaq coli' annuo soldo di once
centocinquanta , ed altri subalterni ,
che si cùAerartno dalla Camera necessa,j


Place?.
Reg;ae Molestati..


§• 3. S due Presidenti eleggeranno un 11.1•:.-re




So
per ciascuna di loro Camera coli annua somma
di once cento per ogaano


Placet Regiae M‘riestati
§.4. E due Cancellieri co' rispettivi S'eretarj


tegivreranno distintamente tutti gli atti delle
loro Camere , conteranno , e pubblicheranno i
voti , e ne conserv.eranno rispettivamente i Re-
gistri .


apposta al 5. 1. dt q.uesto


§. 5. U Protnnotaro del Regno Manterr àArchiv
io di tutti gli atti Pariani2uta.rj sanzio-


nati , e non sanzionati in un officio es i srente
nella stessl. casa del Parlimento


Piacer Regiae M.jestat;
5. G. Vi sarà oltre de' sopraddetti impieght


nella tamera. de' Comuni un Capitino d' ordi-
ne , che sarà ad elezione del Presidente di essa
Camera , costui manterrà la Polizia nella Ca-
mera , per cui i' uscirne dipenderà da suoi or-
dini . Sarà suo speciale dovere di eseguire qu,al-
&sia mandato della Gainet:A medesima , avuta=
ne autorizzazione per iscritto dal Presidente
dì essa , per gli affari , che riguardano la stes-
sa Camera solamente i coli' annuo soldo di On.
ce centocinquanta . Il Presidente della Camera
de' Pari eleggerà un altro simile Uffiziale col
soldo medesimo a tenore della Costituzione d'
ininiterra


Placet Regine MaPstati per le
cariche 3 77ia ,sarannoelezti


Re a nomina del Protonotaro,
inrantocizi non si stabiliri da
S. M. un impiego analogo a
quello del Qran Camerlengo


§ T. Le ambasciate da una Camera air altra_
si recheranno da rre Membri , o più , secondo
chè sarà determinato da ciascuna delle Carne'
re stesse o


Placet RegiaeMajestati
4. 8. Sarà cura degli Uscieri conservare la


pulizia nella Camera , e nelle Seduta assistere
alla Porta , escludendo chiunque., che non sarà
autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le
altre occorrenze,


Pegice
jestati


5. 9. Tutti i sopr.adetti Ufficiali non potran-
no rimuoversi dati' impiego , che per colpa nel
loro officio, O. per poco lodevole condótta.


Placet Regiae Majestati
5. Vi sarà una Stamperia di dupendenza.


del Parlamento dentro le mura del suo eclitizio.
La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre so.


- pra mentente


Plaret Repiae Maiestati in c oi •
della Sovrana Sanzione


Vetat Regia Majerta:c.
§. Il Direttore della medesima dipenderà


immediatamente , ed unicamente dai Presid,en.
g i delle due Camere , i quali dovranno dare,
ad esclusione di °go' altro , gli ordini per la
stampa di tutte quelle mozioAi , e atti , che si
risolveranno nelle Camere tisoetivoniente.


Ti:?tat Regia Majestqs.
A2, Si forrneranno .nelie ‘`.r.lere cieJe•Rin-




32
ghiere per ie persone, che non sono paijarnen.
rafie .


Placo Reziae Majest,ati
§, 13. Avranno queste ingresso pet


to firmato da uno de Membri delle Camere , o
dal Presidente .


Placet Regiae Majesrati.
§. 14. I primi non potranno darne , che un


solo , i' altro due
Placet Regiae Majestati o


§. 15. Chiunque però avrà l'ingtesso non po-
tra portare armi , bastoni , batter le mani ,par-
/are ad alta voce , e commettere qualunque in-
decenza , sotto pena non solo di essere cacciato
dalla Camera , ma ben anche di essere arresta-
to, e quando la Camera si formerà in Corni.
Iato segreto non potrà rimanervi .


Placo Re ffiae Majestati.


CAPITOLO


Placo Regiae Majesrati.
§. 1.1. Le proposte di Legge presentate alla


Camera in iscritto, prima di passarsi alla fina-
le deliberazione , e votazione , s, dovranno leg-
gere ,e discutere in tre differenti Sedute . Posti
tra la Camera per maturarnente esaminarsi le
proposte suddette ,elegere un Comitato , il qua-
le ne debba fare il suo rapporto accompagnato


al suo parere alla Camera útess4; potrà
interVt . cut vi il priaiario Tribunale dei Regno ,
glie sccktà in un luogo separato dai Pari , e die-
ho , t) quale non potrà interlo-
quire soprs. alcuna mattria , se non sarà inter..


gatti, cd allora avi:a voto solamente (,:.onsul-
IlvO.a U.52eKe cella Costs . tuzione d' Inghilterra


Piacer Regi:i.e Miajo .karz ; be-
ninteac che i ns‹,,cuitu di
puirizo Si i dmo d.9; 2.
de! Cap. , z kítzidui
delbhE;r t Mal ar9
de2ho
chiamal.razi


4.9g 4 1 ciac„ .o 1,'inenro
per poter enit;ruenere nel-


Jelve della L:amera de
, e dare s<1.29a cgoi


mute,- i a: 21.arla il loro
v.ro purawenre consiihivo.


§. 3. Per ristesso bgget K) poira Ca..
méra costituirsi in Cr ;"ziegteto , ed ap>
portarvi quei turiior.drigni , e c'prre .,tioni , che
griclicherà . senza ?a soma lotinaJià•.


.Ptacer 7:-;eg ue Majestdti.
§. Ognpria delle due Cawere potrà a pia.


cere ag g iornare le suz. adunar:2.e , discussioni, e
deliberazioni


Placet Re; ira Majestarl.
§. 5, La proposta r?getra:a in una delle due


Camere non. potrà riproporsi, che nelía Sessio-
dell'




seguente.
Placet Regiae M,dest£?ic


§. i. In ciascuna delle due Camere chiunque
de' suoi Membri potrà avanzare qualunque pro-
posta .




CAPITOLO M.,


5. v. Qualunque proposta :elativa a sussidi,
ed imposizioni clavrì iniziarsi nella Camera de
Comuni ,


Placet R,?giae Majest2ti
5. n, Quella de' Pari avrà solamente il drit.


>so di assentirvi , o dissentirvi , senza però
C ervi fare alterazione, o modificazione alcuna.


Placet Regiae Mcdestati.:
5. 3. Tutte le proposte , che per le toro con.


sequenze potranno ledere i dritti della Paria
devono iniziarsi nella Camera ciel


Pari , e non
possono ricevere alcuna modificazione in quella
de' Comuni , la quale avrà solamente il dritto
di assentirvi 2 o dissentirvi


Placet Regiae Majestati.
5, 4, S. P, M. non potrà. ingerirsi , prenm


dere cognizione alcuna delle proposte „che so-
ino pendenti nelle Camere del Parla±:Ftento , ma
queste solamente, dopochà saranno state passa-
te alla votazione di arnhe le Camere , dovran.
no presentarsi a S. R. M., per averne un as.
,soluto Placet ó Veto


Placet RegiaeMajestati.
S . 5. La M. S. manifesterà il Placet ,0 Peto,


inteso il parere dei.suo privato Consiglio,o core
Real rescritto , o a voce , intervenendo nella
Camera de Pari , o.ve si raduneranno pure i
:Membri della CaMea cW . Coinuni colle torme
di sopra deselitte


Placet ;regia Majestni o


4 .ite a vi.ce la Sua Real Sanzione , intervenenti
§, 6, Tutte le vo'te, che S. R. M. volesse


35


d', nella Camera de' Pari , i Membri de'coma,
ni v' interverpnno all l impiedi dietro la Bar..
ra 9 tl proionotaro leggerà td alta voce gli arti
ticoli stabdiii dal Paca inento , ed il Cancellie.
re della Camera de Pari proff,srirà il Place,t
F,to , che sarà deemato ,


Hacel 75giae Alajest4ti,„
7, Il Cancelliere in fi ne ci ' ogni articolo


notcr il PLicet . o Veto 9 per i ndi 1-galizzati
dalla firma del Protonotaro del Regno , e dal
Real Sug„. eilo d'apporsi d tl im;desinis , conser-
varsi inii R inalmente ne' rispettivi Archi-,i del
Parlamento e del Ptotonotarn


Pla ‘-et Regiee Majesstati,
5 , e, Una C:Iroera. non potrà ing:-r; i ,


prendere cognizione delle proposte, che sì di.
;.-.1storso , e si.no steli altra prod-±nri


Placet Regiae kl..rjestati
In caso però , che le due GalldCf Vos-


cero accorda in alcuni punti , e discordi iti
altri di una medesima proposta , porrà ciascu,
aia di loro deputare un certo numero de suoi
Membri s peichè questi sedendo insieme , pro.
curassero d; conciliare le . cl , fferi-nze , e ridurre
le Camere all'accordo , ed ala unitoinaità de'
WQ g í. o


Placet Regiae Maje.stati,,


24




36
CAPITOLO XX„


Per essere compita la Camera de' Pari, vì
vogliono almeno trenta Componenti la mede-
sima , p per essere compita quella de'' Comuni
ve ne vogliono ameno sessanta. Qualora i Pre.
sidenti delle rispettive Camere vedranno di non
esservi il sopradetto numero 4i Membri , ag.
giorneranno la Seduta o al giorno appresso ,
à quel giorno p glie si troverà antecedentemea.
te dato.


Flacez Regiae Majesuti


CAPITOLO XXI.


Le due Camere del Parlamento potranno fis-
tare , per le loro Sedute , giorni diversi , non
essendo necessario , che nello stesso giorno sie-
dano arabe le Camere ,,


Placet Regiae Mdestaii


CAPITOLO XXLI,


Ogni Cittadino Siciliano , che non fosse Mem.
loro dei Parlamento potrà avanzare una sua do.
manda, querela, o progetto di Legge per lui ,
o in nome del Pubblico al Parlainento , per
mezzo però di un Membro del medesimo se
la domartela , progetto , o querela riguarda ura
oggetto pubblico , il Membro di una delle due
Camere , che ne ss. rà incaricato non potrà ri.
ssesarSi di leggerlo pubblicalneate alla Camera:,


t riguarda un oggetto parficOare 9 si dovriA
saare ad un Comitato , per discutersi , se deb.
ba accettarsi, o ricusarsi


"Yetaz Regia 2+-Iajesu.


CAP/TOLONXIII.


Ogni Pari ha il dritto di fare inserire rie
Giornale della Camera le sue proteste colle ra-
gioni ; che l'accompagnano, e ciò quando è sta.,
ta determinata dalla Camera mia cosa contraria
al suo sentimento


Placet Regiae Ala] estati o


CAPITOLO XXIV


§. r. Ogni Membro di ciascuna Camera che
sara. accusato dovrà immediatamente uscirne ,
e non porrà rientrarvi. , che chiaMato ala Bar.
sa' , o Cancellata la 50 accusa ,-


Piacer Regiae Majestati T 9ttan=,
te volte r accusa <.sta fatt a
per mezza di rapporto dr:,
un Comitato , e non g
per la sola mozione «


§. Le ingiunzioni Sì eseguiranno per via
degli Uscieri


Placet Regiae Majes .fati o.
§. 3. La Camera de' CoP.I.'uni dopo avere sta.


Milita r acc tisa comincera a fare le ricerche per
le pruove . e per i Documenti




Processe
m a ildt tài l'accusa documentata a lia Camera de




38
rari # la quale passerà a eotriOlare il Procem
e quindi al Giudizio ed alla condanna:dt1 Reo


Placet Régiaè pe.rcid
che riguarda r delitti coma-


. b
nt soltanto ; ma trattando-
si or ithil malversazione qua=
lunque e la Camera de Co.
mani fard unicamente P ac..
cosa , ed il di p . à s'
cherà..dalla Camera de . Pari,


4. 4. Entrati-le le Cawere hanno il dritto .di
fare arrestare qualunque persona , da cui .


situi
stare oltreggiate -; ma prima di ch:uderi il
Parlaitento . -dova , se r> affare non sia definito,
tinte sommesso al Magistrato- ordinario:


Placét Regiae Majestati :con che
seguito lo arresto , dei,ba
rimettersi il-querelato .al Ma-
gis t rato ordinario qualora
aia necessario di farsi il.
Ftocesso ) onde lo fgtmi é
projionif la sentenza clifi-
oitiva:


intelligenza , che
quegli arrestati , che non Si
tro•eranho rimessi al Trite.
61.maie , nello sjogliersi
prorceard ilParlameno ,
,sterantio immedtdiumente
heri o


39
CAPITOLO XXV.


Tutti i Pari sono nulli in dritti : esZ
Consiglieri ereditari della Cornna


Placo. Regiae Majestati .
§. 2. I Pari 9 e le loro Mogli , e Vedove , fil-


chè non passino a seconde nozze , chine anch•
le Eredi delle Palle , debbano essere giudicati
nelle materie Criminali dalla Camera de' Pari
con• quelle forme g che si stabiliranno in ap.
presso


Placet Regiae Majes. tad
'do sia per il giudizio , che
i Pari pronunziano; ma qzian,.
do saranno ricevuti come Te.
stimo/ti , O chiamati come
Rei , allora dovranno pre.,
stare il giuramento tanto
nelle Cause .Civili , che Ciò.'
amatali .


si' sono


Plaret Regiae Majestati; riser.
.iindosi S. M. di dichiarare
il suo. Real Animo sulle for-
me da stabilirsi


§. 3. La Park Si • lenita ai soli Padri di Fa.
Miglia


Placet Regiae Niajesuti
6. 4.- 1 Pari faranno le Test.niónianze sul


proprio Onore # e non cori giuramento 5. come i
Comuni .




ISTRUZIONI
Riguar•lami l'Articolo nono del Potere LP.ri


tivo per le Forme della elezione de
re•


..ellta'n ti alla Camera de' C0171UPì


anzinnato , che sarà il Capitolo nono
del Potere Legisjativo , sarà dovere del Capi,
sano di ciascun Vill:!ggio ; Terra , o Città di
far pubblicare per mezzo di affissi , che qua.
lunque persona , la quale giustificherà al Capi-
tano del Comune , ed a tre de° Membri del
Consiglio Civico di •avere un' annua rendita net,
ta di,7once diciotto , potrà dare i) suo voto 9
per la elezione de] Deputato o Deputati di
quel Comune, e di goelli del Distretto


r detti tre Membri del Consigtio Civico
saranno eletti dal medesimo Cons i glio a voti
segreti , appena pubbicato l° ordine della con„,
vocazione dei Parlamenta. Eglino saranno chia-
mati Squittinatori


Placet Regiae Majestati
IeT 2. Si eseguirà lo stesso anche da Parrò..


chi Curati , e dagli Arcipreti , ma a bocca „
e nelle rispettive Chiese., e Parrocchie


Plata Regine Majestati
N, 2. Si pubblicherà ancora dalle persone


suddette , ne' modi espressati di sopra , la rnm
niera 3 colla quale si farà r elezione de' Depu-


%lati Mentovati e le qualità preuritte per que.
,ett


PlaM. Regiaè Majestati
Tiàrroco Curato, o Arciprete di


ogni Villaggio , o Terra , e ì Parrochi Cura.
ti 9 o Arcipreti de' rispettivi Quartieri nelle
grandi Città faranno le liste di tutte quelle per-
sone ; che diranno di avere le qualità requisi/e
per gli elettori , e ne trasmetteranno le copie
da loto fumate al Capitano 5 e ai tre Squittì*
hatorì del Luogo


Placet Regiaé Majestati
N. 5. Sarà di privativa ispezione de' rispet-


tivi Capitani e Squittinatori lo esaminare , e
Verificare gratzs se esistano , o nò preten.
denti. ali' Elettorato le qualità prescritte per
gli , e di fare lorò amale gratis
tificati i requisiti suddetti , il corrisroodente
Certificato co' Suggelli del Capitano , e dei Con,
sigli() Civico .


Placet Regine Majestati
N. 6, trri altro obbligo de' suddettiquitti.-


latori., e Capitano sarà (pelle di formare -tiri;
Registro di tutti gli Elettori riconosciuti conte
sopra munito delle loro E; me di conserva.ra
lò nell'Archivio del Civico Consiglio , e di ti,
znetterne le Copie da loro sottoserifte , ed az/.
tenticate co' loro Suggelli al Capitano , ed ai
tre Squittinalori Capoluo,29 .


Placet Regíde Majestati
N-. 7, Il Capitano ert ogni , Terra


ri g evuro >, eb,e ordin, dai PI (3.




I


42
tonotaro del Regno per elezione de' Deptitzio
ti de' Comuni , dovrà farlo immediatamente
pubblicare da un pubblico Banditore . Farà . an-
cora notificare nel modo stesso a tatti . gli Elero
tori del Comune di presentarsi a lui e ai tre
Squittinatbri nello spaziò di tre giorni 5 per es-
sere da loro riconosciuti , ed ottenerne in se-
guito un contrassegno de; loro dritto ali'
zione, tanto del Deputato, o Deputati locali
quanto dì quelli del Distretto .


Farà pubblitare ugualmente il luogo, il gior-
Tio , e l' ora , in cui si passerà dita elezione del
Deputato, o Deputati del Luogo , e che gli
Elettori , terminata , che • sarà elezione de'
mentovati Deputati, dovranno conferirsi al,Ca-
poluogo , per dare personalmente o per Procu
Na il loro voto , per


elezione de' Deputati
del Distretto


Placet Regieie Molestati
N. 8. TI luogo di quest" adunanza sarà aper-


to , e spazioso ,, e il giorno d' assegnarsi sal',
il quarto , a contare dalla pubblicazione


. del
lando


Plascet F.:egiae.
Mal estati fon-


ch ecendo 10 spirito del §. 3.
dei Capitolo X: del Po/ere Le..


,.il luogo dovr1 esse•
re la Casa Senatoria o la Sala
del Civico Coniglia ad
ne .del Capitano Giustiziere 4
ed a niug,5,>?or comodo de' Po...
tanti lei radunanza duri per il
corso di ,ziorni atto , clu col-4,


At
9ére giiirird della pubblu4è
zione del 13.tndo


INT, pubbriato sarà quanto espres.
that° settima di queste Ipr.dZioni
gi riulvd il C-v:co Coris, rgiio per passate alla
elei>one de' Squttlítvateri .nel ltodo espressatd,
rieli4 :Articolo primo


Placet Regiae Molestati i,
ro. L incatieo del Wiiistro Notar° sari


queno di scrivere , registrare i 'Voti degli
Eiettori e di forttore. i certificati , e tutt'al.


tra conveniente agli Zlettori.2 'ed ai Depurati
Placet Re oi aP :M • estati ,,


N.- it. Curerannei i Capitani , e i Squittina"
fori di rare il giorno vegnente , e- te' susse,
guctti- affissare ne' .pubblici le liste cle
Nomi de' Candidati , o sa de' Pretendenti a
tappresentare nel parlamento, e di traznútter-
rie copie 83.10gelinte , e da loro firmate. al Ca-
pitan d' ritrite, ed agli Squittinateri del Capo..
luogo 4


Pvicec negiae Maie4tati
N. t2. Sarà dovere de' Capitani , e ce' tre


Sqdittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli
E ettorì dice Bollettini ih istartipa suggellati cos
Suggelli del Capitano , e del Civico Consiglio p
e tol Nome dell" Elcttnte da un lato .3




P/Licei Regiae estat; o
F‘L, 3, e qgetto di provvedere gli Elertod.


di questi Bollettini sarà quello di poter giusti.
dicare al "Capitano , e agii SqUittinatori del Co•
fame s e a quelli del Distretto aI momenxo




44
che soprantentierranno all e


elezione
De u.


triti
il loro dritto di votare per cl-tte elezioni


.7


Placei Regie Uolestati
N. Fatta la elezione del 11


.'21>titato , o
Deputati di ciascun Comune , tutti gli
ti si trasferiranno nello spazio di tre giorni
al Capoluogo rispettivo , per eleggere i Depu.
Iati di quel Distretto


Piacer
b


Reoiae Majestati
N. mg. L'elezioni de' sopraddetti Deputati si


eseguiranno nel- modo , che eriegue
Pres'e.de.raint-, a ì eiezione dei Deputati dr


aascuri
-


Comune il Capitano , e gli Squittina.
tori', e


.


.a quella di Depnbto di Distretto
. il .


Ca.
pitan
Arme


• é
. Squirtinatori
Cap. o.


luogo




Placet Regiae .Majestati
N. t& Gli noi , e gli altri rispettivamente


soprantenderanno alla recezione de." voti , che
si farà, dal Maestro Not .aro .


Piacer. Regine Molestati ,
N, 17. Staranno questi a sedere altorno di


un.
Tavolino in una T


• ibuna espressamente
eretia. nel iuògo clestinato per'l'elezione


. sud.


Piacer Regine Majestati ma per'
il corso de' .roprada>etti otto
giorni , con dovere ricevere i
voti , che mano mano gli .E,let.
turi presenteranno , cine
mattina tre oro prima di mez..
,:zro giorno sino al thezt:U di s,


fe il dopo pranzo due otre
4


dopo
mezzo giorno 31./Z9 al tramo4-
zar dei SO4 e


, 18, Vi sarà all i uopo sul Tavolino suddet«
io il Registro di tutti gli Elettori del loro par.
ticolat e Comune


Pl‘get Regine Majestati..
N. 19 11 Capitan di Arale però e gli ,quid.


n a jori , Capihzoglti , che presederannoz
ele21011 g de ' Deputati de loro Distretti , dovrar4
no avere avanti a loro il Registro de' Nomi de-
gli Elettori di tutti i Paesi de cennati tjis t s-e tt i o


Piacer Regiae _Molestati.
N. 90 Radunati , che saranno gti Elettori nel


luogo prescritto si ordinerà dal . Capitano , che
3i desse principio alla vstRzione .


Stante le modificazioni fatte agli
Articoli 8. e 3.7.Vetat RegzaMa-
iestas


as Immediatamente gli Elettori , avvici.;
nandosi alla Tribuna uno dopo r altro , cia..
sciino di loro metterà sui Tavolino uno deidue.
Bollettini espressati noli articulo U2., e pronun,
zierà ad alta voce, e colf' ordine intessa
arie , e Cognome del Candidato da lui prescelto .


Placet Regiae Majestati , pura'?
tutto eia ai eseguo durante il
corso de". giorni otto stabiliti
q11," Articolo ottava


N. Q'2. Per questasquesta prima volta in caso , che
non vi sino à '(;apitara d' Arale GOS‘A ne farmi.




46
no le veci à Capitani
deUe Città Ca04


piunghr de .1),streiti
Placo: Regine Al.jestati


N. 93 MAeStr0 r.shlvt3I0 sc.civ(71à i Lffr,t.
pj degli Eletroli . sottu i nomi ;t. quei trar Can,


, che li avranno otreouto • r assegnerà per-
Ciò a ciascuno di questi ultimi una cotonnefia
art l Libro, nel qualt,.. scriveià i yoti


"g.« Regine Majestati
N. ten1r0 della CleG•011e duri


tre groini , e finita , .che satà la voti z lane di
eia curi


giorno , si sornineranno da! Capitano ,
e dagli Squittinatori d rl lut)20. voii , che avià
ottenuto qualunque de' Candidali Queste soni
àne si stgneranno in vista dai detti Capitano


uzutouort
Res;?ae Mojl,stnii , purcìl
tempo si •e,? ,,/i noting


Ailicolo oliavo ,
Spirati i tre giorni si passerà alla nu-


M P raz.ione di tutti i voti , che aslií ottenuto
ciascuno de' Candidati nel termine d i sopra pre-
scritto , e si darà a ciascuno degli t, letti a pia-
ya ! ità di voti il certificato corrispoildenie fir-
Vnato da l Cspilano , dai Sqi.uttinatori , e dal
IvInestro-Nota v o del luogo , ed auterit ; cato ce'
su2gelli del detta Capitano , e del Consiglio
Vico e


Placet 'Regine Majeslati e regolan.
dosi col termgne Fres:3-2.1N
giorno otP3


N. gstS Durante 'd'elezione ,, q finita la me#,


47
ilesírna , M..lestro-Notaro non potrà riegar .,: a
qualunque de' Candidati , o degli Elettori
da lui firmata. delle- are de voti , cne hafav.iti
Questi ali' incontro dovranno pagargliene i
dritti


Plctset RekiaeMajestati
N. 2.. Spetterà al Capitano di ciascun Villag-


gio , 'Terra, o Città l' impedire Z disordini , e
le irregoiarità , e il decider. ali•atr,ertro
pellabiiniente qualunque dubbio, e lite , che po•
trà nascere nella elezione : resterA però alle par-
ti , che si ci,..ederanno gravate , terminata , che'
sarà r elezione , il dritto di appellarsi al Pro•
tonotaro ,, ed in seguito alla Ganza. de' Cornu-
ai.,




apparterrà il dectdere se debba, o n6
ricominciarsi l' e:lezione per i Candidati in con-
tesa 5 e se il di gi51 eletto dovià rappiesguare
della Camera durante la nuova elezione


Placet Regine Majestati
N. 28. Tanto i Capioni , quanto gli Squit-


tinateri non potxanno pigiare ingerenza nella
esame de' orequisiti: stabiliti per i Candidati ,
appartenendo un tale esame „ fatta che sarà 1'
;lezione, al Protonotaro, e quindi. aila. Carnel
s9, de Comuni


Placet Regine Mctiesiati
N. Tutte le anzidette Istruzioni votate!,


e conchiuse , non vadano annesse al Co r po de l -
ie nuove Costituzioni , ma soltanto si consegni
no al Protonoraro del Regno , per COMMIZni'.
farle a tutta rl Regno


rtat &vie Maje4tati,




'TOL IL
POT ERE FS EC U TIPO


CAPITOLO


't *






..rà privativa del Re il rappresentate
la C4aziOne Sicilwma pressa le Potente straniere.


Piacer. .
Quella di far la guerra, e 12, pace ,


cl') io giudicherà: ed- il proporre , e conchlude.,
Ye ,qualsivoglia Trartato colle altre Potenze , 3
condizione peri') che non ripu g ni direttamente o
o indirettamente alla Costisucione del li tigne


/..-Vacet
S. Lo stabilire il suu privato Consiglio


quale v:-.'rra comp 'Aro dei q lauro Segretari di
Stato , e di. due almeno del Consiglieri senza
eccedere il numero di dod.ecí , compresi li sud.
detti Segreu.ri , che devono esser membri del'
znedes nr) du'ante la loro carica Dei' pari
eleggere rutti quei Consiglieri di Stato , che
5. M. Riudicherà che' dovranno essere


e persone della più alta fiducia , t merito.
la,:er nel senso che il Segretario dl


affiri , e qtiello dell' inter.
, o sia di' Grazia e Gifistizia


a g anclo Qonsiglieri stati per Ung


49
ti gli altri rested in facoltà No-
stra di eleggere chi vorremo , e
quanti ne vorremo ; come dei pa-
ri sarà del Nostro arbitrio chia-
mare nel Consiglio quei Consi0e.
ri, che vorremo, e quanti ne vor-
remo.


5 4. Sarà la M.S. tenuta di consultare in tutti
gli affari più gravi un tale Consiglio, e special-.
mente in quelli appartenenti alla dichiarazione
della guerra , alla .corichiusione della pace , ed
allo stabilimento de' Trattati colle Potenze
estere,


Placet .
§ 3.11 Parlsniento avrà sempre il diritto di


drimandar conto , e ragione di qua.luaciue atto
del Potere Esecutivo , di processare , e punire
i Mininri , e i Membri dei Consiglio , quante-
volte li troverà contrari alle prerogative , ed
agi interessi della Nazione.


P 14. cer.
6. Apparterrà a S. R. M. l'eleggere fra i


soli Siciliani i quattro Segretari di Stato, e
rispettivi Direttori delle Reali Segreterie per
is mpiPgarli ne' diversi Dipartimenti ad elezione
della M. S. come pure l' eleggere fra i soli Si-


gl' trii-s•egati suba,terni.
Placo' per 1' avvenire , ma non g ià per


gli armali: Impiegati.
7. onorare qui , che ne saranno degni t


delle solite cariche e dignità di Corte, degli
ordini tg,uestri< a delle legali 2 e consu2te onori.




licenze , e titoli di nobiltà
Placet ; restando però a Nostro


trio creare quante altre nuove ca-,
riche di Corte vorremo , e confe.
rire , o creare tutte quelle onori.
ficenze che Ci piacerà .


§ 8. II dare col consenso del Parlamento g,rao.
tificazioni , o pensioni a coloro , che per utili
eervizj prestati allo Stato , si saranno resi be-
netneriti alla Patria.


Place'
9. Il coniare moneta , senza poterne pero


3iterare il peso , ed il titolo, o sia, valore in-
trinseco , se non previo il consenso del Parla-
mento .


Placet t restando ancora in facoltà No-
stra sospendere il corso di quella
moneta , che non giudicheremo
conveniente , e di permettere I'
introduzione di monete estere
con, fissarne il va.o.re in propor..
ztone della moneta del Regno.


to. Il Rego:are , e comandare le fcrZe tut-
e di terra ; e di usare di Sicilia ; talchè il Re


dovrà sempre considerarsi come il loro Gene.
salissimo


Placet
n. ti conferire tutti i Bery fiej Ecclesiastici.


detti di Regio Pad tonato, tutti • i gradi Milita-
ti , tig re le Niv, istra , ure Cicali , e Criminali
ai soli Siciliani „ e le Comtnissioni ore sarà


5t
necessario di dare in esecrazione degli atti dei
Pani:oriento .


Placet; rna con tutte le altre provvi-
sta , e n, ma,e Ecciesiastiche , so.
li t e farsi finora da Sua Maestà.


§ 12. L' tri i:ere cui consenso dt. I Pari:talento
novri r corporazioni , ed autorizzarne con Di-
plomi i' istituto e i iegotatnenti


Piacer .
13. 11 so • rainteadei‘e al com,-nercio interna


ed cst-erno delta rnI ,zione , ed a tutte le opere,
ed istituzioni pubbitche com t Strade , Poste
Ponti , Can ili , Forti , Carceri , Collegi , a te-
nore Ficcò St;11fe d:iie dttermindzioni dei Par-
lamento da S. :N, sanziolare .


Placet .
i i far Rtazia , o allegcrire , o eriminuta•


re pena stabihta ai colpevoli con sentenza,
in q lei casi però soltanto , or quali 1' azione
coni . ° i l reo à d i privata riai a .,e si sarà
di Rià compensato il riarmo , 1' iht:tesse della
paste offesa, come più diffusamente si s,,:ieghe.
g à. :IO nuovo codice ctimilaale „


Placet; e far grazie ancora per tutti
quei delitti t uhtiiici , che non se-
no in opposizione alla Costituzio.
ne ,


Y 5. Il curare, che i Wnistri , e generai.
iiente gliA:nministri ori tutti rore ritta-
b lrhe adetnptan i loro il ,lomaridar
conto , e prendere informazione della loro c..ia-
49tza 5 r anUTI Qfli g e gJellt a che con poca Itaà


ei z




52
ai comporteranno ne' loro ufficj; ed il punire
quegli altri, che a tenore delle leggi sarenna
convinti reí , per mezzo delle Autorità , e de'
Magistrati competenti .


Placet .
§ t8. Il far eseguire le sentenze , che saran-


no a tenore delle leggi pronunziate dalle Auto..
sita , e Magistrati competenti .


Place: .
17. Sia abolito il sistema di eecitative , che


oggi si osserva nelle Reali Segreterie di Sta to,
per mezzo delle quali , interferendosi daí Mi.,
nistri nelle pendenze giudiziarie de' particolari,
si verrebbe ad attaccare i' indipei;denza del Po-
tere Giudiziario, gia sanzionata da S.M.; quin-
di si stabilisce , che non si intende in virtù di
questo Articolo autorizzato verun Ministro a
prender parte nelle pendenze giudiziarie de' par.
rico:ari introdotte Innanzi a' differenti Magi-
strati.


mertochè per 19 es.ecuzione di
cià i che resta stabilito nel §. r5.
dI questo stesso Capitolo .


18. Il Re eserciterà queste alte incomben.
ae per mezzo de' suoi rispettivi Segreterj di
Stato , che ne saranno sempre risponsabilí al
Parlamento , nè valga a questi , per iscusare la
loro colpa, l' allegare qualunque ordine di


•S9
R. M.


P2a::er
ne, Il Parlamento poìritie.ne per qualunque


atto del Potere Esecutivo, il diritttj . di far dei


•53
le petizioni , e ritnostrenze , e S. R. M. dovrà
sempre prenderle nella dovuta considerazioae


Placet .


CAPITOLO Ir.


§. v. Non ostante r eminente dignità , che
Isa il Re : dì Generassimo , non potrà egli in-
trodurre , nè tenere in Sicilia altre trup pe , e
forza qualunque di terra e di mare , se non
quelle , per le quali ne avrà ottenuto il con..
sensu dal Parlamento .


Placet ; salvo le Truppe Estere , per
le quali trovatisi stipolati dei Trat-
tati .


Sua Rea! Maestà non potrà giammai ob-
bligare alcun Siciliano a servire nelle Reali
forze di terra e di Mare


Place? mencchè ín quei casi , nei qua-
li vi sarà il consenso del Parla.
mento .


CAPITOLO III.


§. I. Apparterrà a S. R. M. amministra-
zione della rendita Nazionale , e de' beni di
ogni sorta , per mezzo dei Ministro , e del Con-
siglio delle Finanze con quelle condizioni che
si diranno.


Macet i con -le condizioni , e rondifi-
cazioni apposte ai seguenti Fara.




54.
§ Restano quindi suppressi la Deputazione


del Regno , ed ti Tribunale del Real
nio con lune le listo dipendenze


Piacer ; ma (1' aver urgo dai primo
bc.itembre beninie“a c.he re.
steramio per giudicare le ciAuse
Erario gli attuali Ministri Togati
con i' attuale Avvocato Fisea.e del
Tribunale del Patrimonio , finian•
tochè non sarà stabilito, e posto
in pratica il nuovo Piano delle
N'Agi s trature , nel quale il Parla-
ro,:nto do vià proporre il modo,
come stabilire un Tribunale per
1' Es rario , a tenore delta Costitu-
zione Inglese , onde assicurare il
grande og9,etto della percezione
della pubblica rendita .


Il metodo , con cui sarà regolata la sud-
Amminist razione , è il seguente :


.


1).ivranno da S. R. M, eleggersi quattro
Gran-ainerari , e porre sotto la direzione e
dipendenza dei 'Ministro di Finanze .


Placet .
4. La durata della carica di essi Gran • Ca.


merarj sarà amovibile ad arb i trio di S. R. M.
Piacer


5. Dippìù guanciali Vice - Camerarj da elep
gessi da S. R. M.


Placa
6. La durata della carica de' quattro Vice


C ituera.ri sarà atinovible ad arbitrio di 5.1:. M.
Piacer


65
§ T. Un Tesoriere Generale


Piacer
L Un Conservadote Generale .


Piacer


Placet
Un Procuradore Generale delr Erario




Piacer
zi. Ventitre Segreti.,


Piacer
1:2. Ventitrè Proconservadori


Placet
13. 14 Pro . Segreto iri ciascuna delle Isolé


adjacenti , ed in ciascheduna Popolazione , che
non sia Capitale di distretto.


Placez ; con che il Parlamento dovr a
per i sopradetti impiegati stabili-
re le rispettive preeminenze ,
facoltà per la facile percezione
dei :a rendita pubblica.


r4. La durata di questi tiffiziali sarà per.
petua , ma amovibile per delitto ,. o per man•
canta in officio , o per qualunque altra causa
benvista al Ministro delle Finanze


Placet ; con che s' intendano i sopra-
detti impieghi ugualmente di No-
stra elezione, ed amovibili a No.
suo arbitrio: e che tutti gli lat..
piegati , descritti in.:thtti i Para-
grafi del presente Capitolo , cieb.
barro godere tutte le premi-
nenze 3 e facoltà che godono a


detta


9. Un Avvocato.




seconda della Costituzione


d' In-
ghi.rerra gii Impiegati per l'E: . a-
1-1° .


§. 15. nue Camerarj avranno per ogr.u-
no assewiati ut tv Distretti ; il terzo ne avrà
sette , e le isole adjacenti per amministrarvi
1Ispettivainente ia rendita pubblica.


r ; aia con quelle facoltà , e po-
teri per essi , e loro dipender).
ti, che suora ha goduto il Fisco
iella parte amministrativa ,
t Antoche il nuovo Codice ne av rà
fissate ie giurisdizioni-, e ,


in confoimità della Costituzione
Inglese..


/().. Il quarto poi sarà su;aineitte: incaricato
di soddisfare i Creditori dello Stato , come so-
ro i Tandisti , Assegnatarj Creditori della
rendita , e simili .


P lcurt
17. Tutti gli, altri cespiti , e beni rolziona-


che non cadono so t to i ripartimcnti dti
3tritti sa.u.nno siniiimente distribuiti dal Mini-
suo delle Finanze fra li quattro Gran - Casne-
iarj..


P lacet
18. Ogni Gran- Camerario avrà sotto di lui


un Vice-Carneratio per assister:o nelle sue dif-
ferenti incurtibenze.


Placet .
- 19 Il Consiglio di Finanze s trà, composto dai


quattro Gran•Calmiai-3 presiedendovi il Se-


gretario di Stato delle Finanze , Uno de'rce..
Caltii,:.rarj v' interverrà io giro .i n qualità di Se-
gretario . Un tale Consiglio si acluncià regolar-
mente due volte la 'Settimana ,


Placet -
rzo. Per qualunque sua- risoluzione, ed ope-


razione sala insititie coi Minisilio delle Finan-
ze risF,onsabile al Patiainento e punibile, dal'
lo stesso .


Placet .


li Tesori ere Ci:m:rale sarà' il Cassiere
dello Stato , e terr.'t per via de' soci
la scrittura di Casa .


flato t ,
29.. In dí lui rieme si riceveranno , e si pa-


gheranno tutte lc semine per conto dello Stato.
Int deS11110


,




Conservaclort Cu:fieni/2 CO 9
suoi Uffizi•


li terd Ia scrittura di lutti introiti td esi•
ti del! Etalio , t ne prtctntuà rcgoinimeole il
Ellittic;o in (alni quindici giorni al Ministro
Consig,io delle Finanze ,




▪ L'Avvocato , cd Procuradore Genera-
Ie maneggeranno tutti i negozi li-
tigiosi dell' ararlo stesso presso i Magistrati
oidinarj .


4.rcer ; ma presso quel Magistrato $
che verrà dal Parlamento stabilito,
e con che ritengano le preeminen-
7. ° ; e gi ezrisdi noni ; che finora


s6




hanno goduto , fintantochè il nuo.
vo Codice non le modellerà a se-
conda della Costituzione inglese .


25. Si stabiliranno simili Avvocati 3 e Procu.
/adori ne' differenti Distretti presso i Segreti p
quante volte saranno necessaij .


Placet , con la riserva di sopra .
Q6. I Segreti de° Distretti sotto gli ordini


de' Gran.Camerari amministreranno, e riscuo.
teranno tutti g1.1 intoni dell' Erario de' loro ri-
spettivi. Distretti . In ogni mese per mezzo del-
ie Compagnie d' Armi trasmetteranno al Teso?
siert Generale le somme da loro riscosse .


Placet, restando in facoltà del Mini-
sue di Finanze , di usare tutti gli
altri Mezzi , che crederà oppor.,
tuoi s


47. I Pridconservaclori faranno ne' Distretti
Ifl stesso officio , che il Conse.rvadore Genera-
le in Palermo .


Placet
28. I Fra. Segreti nelle Isole ad3acenti


no lo stesso incarico , che i Segreti ne' loro
Distretti ci


Placet .
Q9. I Pro.Segreti delle popolazioni di ogni


Distretto saranno immediatamente soggetti ai
Segreti del Distretto medesimo , e riscuoteran-
no e trasmetteranno ai rispettivi Segreti i
proventi Nazionali esistenti ne' Territori delle
stesse popotlazioni


Placet p


59go. Ogni pagamento , che si farà 311' Erzir,0
dovrà falsi per via fianchi di Palermo,
di Messina .


Placet
3£ Tutti i surriferiti pubblici Funzionari nota


avranno soldi fissi , ma il cinque per cento so.
Fra tutte le somme , che riscuoteranno , e fa.
ranno passare nell' Erario , da ripartirsi secon.
do il rango , e ie. fatiche di ognuno , in quel.
la proporzione , ,ene a proposta del Ministri,
delle Finanze , stabilirà il Parlamentò •


Placet , per il cinque per cento :
con quella ripartizione , che gìa®
itlieheremo di stabilire


22. Siccome in forza de' sopradetti Decreti
devonsi riunire insieme diversi. Archivi , ed -IPU
fiej , ed 2bbiSOgtratIO molti mi falli récolabiénú
per la conveniente organizzazione di lime le
parti. della nuova a tiuninistr azione, delle F man.
ze ; così il ;segretario « di Sta ro delle Finanze
farà un completo Piano relativo a tutti i soprad.
detti oggetti e poi lo sottoporrà al prossinio futu.
ro Parlamento , per approvarlo, o per farvi quei
cambiamenti , .ehe crederà opportuni .


Appa r tenendo ciò al Potere Esecutivo ,
faremo quegli .slabílimenti chi crea
deremo più confacenti alla buona
amministrazione delle Finanze .


CAPITOLO W.


§. I libri nella Reale Conservadotia rlovraw;


SE




60
no essere pubblici , siccome quelli di qualunque
Noi* del Regno .


Placet , precedendo i I permesso del
Gran Camerario del Dipartimen-
to . e con quelle regole che si os.
servano dai Notai presentemente,
per- le quali intendiamo che non
debl:itisi fare novità .


2. E Ministro delle Finanze sarà tenuto di
presentare ogn' anno al Parlamento il dettaglia-
to conto di tutti gi' introiti ed esiti dell' Era-
aio 11 Parlamento nel casi di negligenza farà
un voto di censura contro il predetto Ministro,
ed in quelli d' irregolarità , malveisazione , o
pecniato , lo punirà , dovendolo sempre accusa- •
ae la Camera de' Comuni , e processare , e giu-
dicare quella de' Signori


Placet ,
3. Tutto cit' .


, che si è detta riguardo al Mi-
mistro delle Finanze , debba egualmente valere
per li quattro Gran-Caineraxj


Piece/ ,
4 I con-ti suddetti del Segretario di Stato del-


le Finanze, prima di essersi presentati al Par-
lamentodovranno stamparsi per intelligenza
e soddisf'azione di tutta la Nazione .


Placet .


CAPITOLO V.


§. T. ',Non si potrà creare in questo Regno
alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso


del Parlattiento-: dovendo la ginstizia , e gene-
ralmente la cosa pubblica essere solamente arti.
ministrata , e distribuita, dai Magistrati , e Po.
testa. ordinarie; e non si potrà s:milmente da
oggi in avanti al-cua ufficio , o carica nè aliena.
re , nè dare , come si dice , in Feudo doven=
dosi sempre conferire a persone veramente ido.
ttee , e capaci dí ben servire lo Stato .


Placet , restando riserbata a Noí la fas,
colti di creare quelle cariche , ed
ufficj , che giudicheremo , purché
sieno senza emolUmenti .


§. 2. Per quegli ufficj , o cariche , che at.
tualmente trovansi alienate , potràil Parlamen-
to .ricomprarle , indennizzando i proprietari,
con formarvi . una. „rendi ta corrispondente al frut.
tato attuale , da stabilirsi con un coacervo. de-
cennale, o ,dandogli il Capitale, che corrispon-
da al risultato del coacervo suddetto, raggionanf
dosi 41 S. per 100.


elgset .vccin che per quei.che si dovran-
no riMpiazzare , .e provvedere in
futuro, sienn di Nostra elezione..


CACITOLO


§. t. I Renefizi Ecclesiastici , gl' impieghi ,
le Dignità gli,e cariche di qualunque
natura senza distinzione , eccezione alcuna,
POPPure dell" Arcivescovado di Palermo , e del-


ComMeade della 2.cligitìne Gerosglimitanai




62
non potranno , nè dovranno mai conferirsi , che
a soli Siciliani


Placet per quelli da conferirsi da og-
gi innanzi .


Per Siciliani s' intendono quelli unicamen-
te , che sono nati in Sicilia , e da padri Sici-
liani ; siccome pur quelli , che sono nati fdot
di Sicitia , ma da padri Siciliani, non divenu.
ti sudditi di straniera Poienza


Placet ; intendendosi benanche per Si-
ciliani i figli nati in Sicilia dai
Forestieri , senzachè possano re.
chinare a l tra Patria ,


g. Per ciò , che riguarda i gradi Militari
qual • ique non sia Sici ano , non potrà mai es-
sere conssdetato ne' Reg2ini:nti Siciliani,


Placet
4 . Qoa!ora il Parlamento risolvesse muntene.


re de' Reggimenti Esteri , allora potranno es-
se7e abiiirati anche ad o.:cuparvi degii impieghi
Uffi t iali Esteri . Questi però. , ili qu dunque
cla<se sia il loro rango, debbano prestar e ti so-
lenne giuramento ali' osservanza della COSI aq.
2; ,ne,


Lt f irtm)la del giuramento si proporrà ía
appresso,,


Piacer. ; con che resti fissato per le
IruPPe Estete quanro si è detto
2 1 45. E. del Capitolo II. di questo
Tuo o; e per il giuramento dovrà
prestarsi tanto a "Noi . che a lla Co...
SLINZi011e 9 Ci riserbiamo


rare il Nostro Real animo dopo..
che Ce ne verrà presentata la


for mola i.
6. Ne' Corpi Facoltativi , e nella Real


na non potrà essere proposto verun Estero. Gli
a t tuali però, che sono in tali corpi, potranno
rimanervi


Placet
6. Artiglieria , e Corpo del Genio do..


vranno dividersi leConipagoie Siciliane, ed Este-
re , fintantocU non si formi la intera Armata
Siciliana, e gli Uffiziali Esteri non potranno
essere impiegati nelle Compagnie Siciliane .


Dichiareremo in appresso il Nostro
Real animo ,


7, Da oggi innanzi non potrà essere ammes.;
30 ne' Corpi Facoltativi venuta Estero senza
àl consenso del Parlamento .


Placet.
2. I Governi Militari , il éornando de' Porti,


il comando generale delle diverse Armi, il co-
mando di Piazze , di Fortezze , Castelli , ed I.
so:e, di Corpi d' Armata, di Flotte e Flottiglia
Siciliane, non potranno averlo Uffiziali Esteri 54
senza il consenso del Parlamento .


Placet ; con che debba ciò aver luogo
per gl' impieghi , che anderanno a
provvedersi da oggi innanzi ,


9. E ciò , dal momento che sarà sanzionato
il presente Capitoli), per ciò che riguarda i gra
di tNiìrtari „


Veto „




64§. Qaaingtie Poreitiere,
quale otterrà


Ai privilegio di Cittadinanza da qulurigne Lo.
nune dei Regno, o prenderà per Moglie una
donna Siciliana , non si renderà per ciò capace
di avere in Sicilia pensioni


, e pub-
bfict di quaisisia sorga.


Piacer
TI. Le lettere di naturalizzazione , o il di-


gitto della Cittadinanza S i ciliana potrà accordar-
si a Forestieri da! solo P arlamento : ma saran-
no i tig'iwaii dei N itur„ilizzati , e non già i Na-
turalizzati stessi , quei , che porranno conseui-
s'e pensioni g cciesiastich,_> , e pubblici ottici 9
Urne i Siciliani di origine.


Placet pef la naturalizzazione; ma per
la cittadinanza sarà di N' istra fa-
coltà accordarla cole cho gole ap.
poste ,a l la Sanzione del §. 'L di
questo Capitolo


TITOLO II.
POTERE' GIUDIZIARIO


CAPITOLO


L a potestà di giudicare sarà ne11' applica,
re le Leggi ai casi , cd ai fatti tanto nel Civi-
le , che nel Cri i iiinale ,


s. Risiederà esclus -ivartiente presso quei
Magistrati , a cui sa ga conferita


(2. Abolite 4i già tutte le giurisdizioni parti-
colaci , ovvero i cosi detti Fori , vi sarà unt-
ca 130,resià Giudiziaria residente presso i Giudici
,ordicari , e Magistrature stabiiitc presente
Costituzioue, e quindi le Cause pendenti non si po-
rranno aiocare , anche coi rimedio del giusto ri-
corso al Vrincipe, nè decrinat si i >er qualuaque ori-
vi egio io avanti Concesso, nè accordars i res t i-
tuzione. R.ésteranno solo Qli ordinarj rimedi
stabiliti da un Giudice . , o TribunAlc ad un al-
ro ,..presso de" quali pienainente si esrz•ciZet


il potete de' giudizj
Placet , per come all' articolo dell' abe,


Ii7ione de' Fori viene ,
con che tutta la potestà giudizia-
ria sarà esercitata dagli attuavi Ma-
&is:rati ord n narj, liachènun saranno




poste in esercizio lz nuove Magi..
strature da stabilirsi .


3. Qualunque Giudice, Tribunale, o Magi..
strato non potrà per qualsivoglia causa prore.
gare la propria giurisdizione , tanto a dire che,
non potrà giammai accettare istanza , o ani
mettere petizi9ne , la cui cognizione appatten.
ga ad altro Giudice , o Magistrato ,


Placet .
4. La giustizia sarà da' Tribunali ammiri.


gtrata a nome del Re, presso cui risiede il Po-
tere Esecutivo . Gli ordini , proviste , ed ese.
curorie emanate da' Magistrati saranno autoriz.
nate col nome di' S. R. M.


Piacer.
5. Le Sentenze tanto nel Civile, che nel Cri.


minale , per evitare ogni arbitrio ne' G:udican•,
ti , dovranno essere ragionate sulla Legge del
nuovo Codice ; ove questa manchi , si dovrí
implorare il Potere Legisiativo , che risiede
Pr esso il Parlamento .


Placet; serizac'nè il Parlamento pren-
da cognizione del merito delle cau-
se p-Ode:i:te in giudizio dai parti..
colati, salvo però quanto resta sta-
bilito nel §. dei Capitolo XXV.,
del Potere Legislativo .


Nelle Sentenze si dovrà premettere la
Legge , o argomento tirato direttamente dal.
la stessa , accennare azione prodotta coll i ap-
p/icazione dela Legge premessa ; la conchiusio-
ne sarà;a Seare i-aa. r assolvendo ,' o condannzw,


do il reo , o convento tanto nel Civile 3
nel Criminale.


7. 1.1 nuovo Codice sarà scritto in lingua
, e quindi tutti gli atti Giudiziari , e le


Beritelue saranno scritte nella stessa lingua.
Placet


8. Due Scr.tenze uniformi nelle materie Ci-.
vili faranno cosa giudicau .


Platrt
9. Le materie tutte di fatto ne' Giudizj St


, che Criminali siano decise da un Giurie
per la finmazione , ed applicazione del qual si-
;nenia sule Li,gg, i stabi.ite in Inghilterra resti
iptieramentei inciiricato il Comitato per Li for-
i-A azione Ledici Civile e Criiiiinae


rlserbandoci di dichiarare il
Nostro Rell animo dopochè a-
vrrrno esaminato ciò , che stabi-
lita il nu:ivo Codice su d.,testú.
punto .


ro. Nei Criminale ove la Sentenza dichiate-
;à l' accusato innocente , non sarà appeliahile
se questa lo condanna potr4 essere riesamina,-
^a eri quelle forme , ed in (gite; casi, che il Ce-
dice stabilirà regolandosi stile Leggi l•glesi


P Lger 9 riserbandozi di esacnnare le
Leggi , che si proporranno nel nuca.
vo Codice


Qun'unque persona in Sicilia non mia
essere Arre3tnta detenuta in prigioni, relega-
v ftwri obbligata p. cambiar r;omicilio,




68
o assoggettita a pena qualunque, se non colle
firme prescritte dalle Leggi del Regno , e d'
ordine, e sentenza di un Magistrato ordinario ,


Placet , con che ciò s' intenda per i
soli Siciliani , e che resti sempre
la facoltà nei Ministri dí Stato di
ordinare l'arresto di chiunque, pur_
chè prima delle ore ventiquattro
rimeitano arrestato ai Magistrati
ordinari.


io. Saranno per qualsisia causa e persona puzi-
biti tutti gli arresti di ogni sorta per Alta Eco-
nomia de Mandato Principis ec, sotto la pe-
123 contro qualunque che praticherà , o con-
tribuirà all'esecuzione degli anzidetti , e somi-
glianti atti, arbitrarj , della perdita di qualun-
que pubblico officio di onde mille a profitto


Erario e della relegazione in un'Isola di inag-
giore , o minore durata , secondo la gravezza
della trasgressione.
Placet.


x3. Sua Rieal Maestà non 'farà' giammai gra.
zia per simili delitti.


Place: .
a+ I Magistrati , e Tribunali non potranno


procedere per qua lunque delitto contro alcun
Cittadino, che per accusa della parte offesa
ed interessata , Quindi viene loro proibito dì
procedere per inquisizione, fuori che ne? se.guez.
Ti qualificati delitti , cioè .


Placet
15. Quello di lesa Maestà Divina


Pia: et


69
t6. IT. Quello di lesa Maestà' Umana , che


Si limita agli attentati contro in Corona del Re
nostro Signore e la sua vita , o quella di S. M.
la Regina , o de Successori al Trono i. O deP
suo Vicario Generale ;


Placet con doversi ancora tomprenm
dere ' tutti quei delitti contro del-
la persona del Re , e Real Rami.


,, che verranno stabiliti dal
nuovo Codice , a tenore della CO.,
stittaione Inglese.


17. Quello di sedizione che coMprende
1' effettive congiure contro del Governo, e del-
la pubblica tranquillità t


Placet .
2. IV. Quello di omicidio


Pletét i
19, V. Quello d'ìnceo.dio


Pz'arei
(..';o. VI. Quello di furto con violenza


Placet
5:r. VIT. Quello di falsificaziratie di moneta ,


o di Scrittura
Placet sia di scrittura, o di altro, e per


tutti quei delitti , che sono con.
trar] alla tranquillità , alla :mora_:.
le , e alla fede pubblica , come
meglio dovrà divisate il nuovo Co.


22. Per li sudddice etti delitti potranno i Magistrati,
e Tribunali procedere per la via dell' inquisizio.
ne, Non saranno però antgrizzati ad arrestare




70
alcuno , se non prevj legali ind i zj , e ìe ben
fondate presunzioni del di lui reato , incchè sa-
rà largamente definito nel nuovo Codice .


.Placet o
e.3




La Forza Militare non potr tí impiegarsi
arresto de' Rei , che a demanda, e sotto la


direzione de' Magistrati Ordinarj
1.1acer.


24. Non potrà giammai adoperarsi contro il
Popo,o , che ne s soli casi di sedizione .


l'lacet
ets. Ogni Uffizi:1 1e di Giustizia per procede-


re ali' arresto di qualunque persona dovrà es-
sere tribnito di un Mandato firmato , ed ento-
rizza to col Suggello dei Giudice , e Magistra.
to Ordinario, che l'ha incomben zato , nei quale
erra espressato il nome della persona da cara


celarsi, il delitto,
di cui viene imputato ,


cusatore gi' indizj , e le ragioni , per le quali
è stata ordinata 1.1 sua detenzione


Placet, senza pelò espre gsarsi gli ac.
cusatori , e gl' indiaj .


26. Qualunque opposizieine a questi mandati
anche colla fuga , sarà reputata , e punita ene
rne resistenza diretta alla Legge; ed all i ,ncon.
tro quaisisia atto di resistenza con cui si tip.
porrà un Cittadino ali" esecuzione de' mandati
di arresto , che manchino delle forme già pre-
scritte, non sarà punito dalla Legge.


Piacer o
27. Si eccettuano penò i casi




in cui per
3ualuncitue de' starri.feriti qualif;,cati .un


Cittadino sia notoriaCe.nte colpevole , o ritrar:
varo in flagranti, allora potrií essere arrestato
senza ii suddetto mandato , non solo dagli Ufo
fiziali di giustizia , ma ben ancora da qi,ìalun-
que particolare .


Piacer
o8. Qualunque arrestato , anche per le di sche


pra espressate ragioni , dopo venriquattr' ore
del suo arresto , dovrà aver comunicato il man
dato di arresto. nel modo , e furba di sopra
stabilita , e gli sarà fatta nota la causa, per
cui stà ira prigione , la Persona che istanza ,
gli atti , e le pruove , che vi concorrono .


Place! ; cori che resti riserbato al nue.
vo Codice lo stabilire a seconda
del nuovo Rito la natura degli at-
ti , e delle prive , che si dovran-
no comunicare allo arrestato .


29i: I Custddi delle prigioni non potranno ri-
cevete alcun Cittadino per ordine verbale del
Giudice o Magistrato , senza ricuperare questi
tali suddetti mandati per in giustificazione del-
la causa , per cui il Cittadino è detenuto .


Piacer o
sin 11 Giudice ; o Magistrato dovrà al pià


bordi fra ventiquattr' ore , prender conto , e
sentire il betenuto , e questi ha il diritto di
far decidere dal competente Tribunale la lega.
lità della sua detenzione.


Piacer
gr Qualunque arrestato , e Detenuto condor-


.P...13 ipnanzi il Giudice , dovrà essere abilitato ;n





12
prestare idonea pleggeria , e posta in libettaling
alla conchiusione della causa ; 'salvo che non si
tratti di alcuno dei qua/ifir. ati delitti .


Placet
32 Le. Leggi del nuo:vo Codice dovranno fis-


sate il modo , col quale debbano assicurarsi le
-1213.one 5 ed . i beni per via di Mallevadori a
stare . in giudizio e pagare il giudicato , col
•massimo favore della libertà Civile del Cittadi-
no e con classificare le somme proporzionate
alla diversa condizione delle persone .


Placet
33. Le testimonianze contro gli accusati , o


inquisiti dovranno essere prese sopra tutto il
fatto alla presenza degli accusati , o inquisiti
medesimi , ed .anso loro Procuradore , al
quale sarà permesso di fare ad ogni Testimo-
nio le interrogazion i . , che vorrà , e notare le
risposte e deposizioni come meglio sarà stabili.
to . Rei UOVO Codice Criminale


1-> laeet .
34 Sarà vietato a qualunque Giudice o Ma.


gistrato l'uso della Tortura nelle procedure Cri-
minali di questo Regno : saranno in conseguen-
za prescritti li così detti Dar:musi , Ferri ai
piedi , e alle mani , era .ogn' altra qualunque se.
vizia, che si voglia adoperare contro gli accu-
sati, o.inquisiti , come quelle, che ingiustamen.
te puniscono i supposti . Rei prima della senten-
za del Giudice , ispirano ad una Nazione sen.
tiznenti di crudeltà , ed .espongono spesso gl 'in-
nocenti deboli 3 e sottraggono i robusti


quenti alla pubblica ven-detta delle leggi
Placa


5 ll nuovo Codice fisserà le Istruzioni 4014
la processura 5 e li motivi ad inquirere , a car.
cerare, a costituire, ed a subire i Rei, ador9
tandosi la legge delle habeas corpus, e li prov.
vedirnenti del Codice Criminale inglese , ics
quanto permettono gli lisi del nostro Regno
lo spirito , e costume Nazionale.


Placet.
C. Quel Giudice , o Magistrato , che use.;


rà sevizie di qualunque sorta contro un Dete2
nato sarà obbligato non solo alla ritazione
danni , ma ben anche alla perdita della carica?
e verrà condannato a quelle perle , e Imita
cke largamente fisserà il nuovo Codice penale 9


Placet .
Le carceri dovranno essere conformate


ad assicurare la persona ne casi in cui non si
trova , o non si ammette tnaAevadore , non mai
però a molestare ì detenuti .


Piacer
38 Qat:ridi saranno esse pubbliche, autorizzate.


daire Leggi salubri , e convenevoli alla condii
zione del detenuto , che non deve esser sogget.
(o alla pena pr n rna che la sentenza del Gincii,
ce l'abbia dichiarato reo ,


PlaLet
29 Nel nuovo Codice dovrà fissarsi la dura.;


ta ai ciascuna cz4.tsa corrispondente alla rispet-
tiva indole . I processi tanto Civili p che Cri-
minali , saranno :formati con brevità, ma nelYo


steso




74
stesso tempo senza, soffocare le t ecessark' prue=
ve, affinchè i' azione,, e diritto di ognuno ab.
bia sollecito espedimento , ed i delitti sienu
prontamente puniti .


Placet
o Apparterrà ai Giudici di Pace la cura , e


la sorveglianza delle pubbliche Carceri , sotto 14
immediata ispezione dei Suprtilio Tribunale di
trassaZione


Placet e


CAPITOLO II.


Dellé 0a2itj. de' Giudici , e Magistraii
§. Ninno potrà essere Giudice , ed occu-


pare alcuna Magistratura , se non sia nato Si-
ciliano


Placet .
Se non abbia l' chi compita di anni 'trenta ;


Place:. •
e. Se non abbia dato sufficienti pruove di


probità ;
Placet ,


4 Se non sia laureato nell' urto , ta :" altro di-
ritto in una delle due LiniversA degli Studj,di
t°r `ermo , e di Catania






Placet .
5. Se non abbia la rendita stessa:, che il par.


lamento ha fissato per essere Elettore nella Rap-,
presentann della Carriera de' Comuni e


Placmt


74.
1 Giudici , e Magistrati non potranno eser,


cittre altre funzioni, che quelle di giudicare.
darà loro vietata qualunque altra amministra.
;ione , e delegazione .


Placet , menochè per i Giudici di Pace.
Sono proibiti di tenere veruna Arnmlni,


atrazione o Direzione di beni , e Famiglie par..
tico!ari , e molto meno di ricevere soldi dalle
stesse


Placet trienoché per i Giudici di F ele e
8 Non potranno Aíainenai rappresentare, si$


alle Rei:li Segreterie , sia al Parlamento per ri-
fortru , o s spens,one di Legge , se nota araci-
co ricercati dal Potere Legislativo


Placet


CAPITOLO III.


lacet
<2- Gli ahu.si di autorità daranno azione p0110.


fare . Qualunque individuo potrà proporre ia
sindicarura presso il PII-lamento stalla condotta
pubblica del &udice , e Magistrato , nel modo 2,
e gorilla, che si stabilirà nel Codice suddetto


Piacer
.Qualunque persona of,f2sa e ed interessata


P4-


Dell' abuso 1el mero Girtaliziarip


§. r. Qualunque Giudice, ed intiero Ttlx1-;
teak farà sindkablle . Lo saranno ancora tutti
gli Uttiziali , ed lenpiegati aelr-Anunigígrazio•


della giustizia




76
potrà proporre la sua querela in forma al Par.
lamento , per qualunque contravvenzione alla
Legge fatta dal Giudice , e Tribunale , sfa nel
procedere, sia nel decidere, e per qualunque
altra colpa nel Modo , e forma , che si stabi-
lirà nei Codice suddetto .


Placet , beninteso che ciò si pratichi
per mezzo di uno de' Membri del
Parlamento .


4. In corso della procèssura sino alla senten-
za diffinitiva potranno essere sospesi di carica ,
quando il Parlatnento lo giudicherà .


Placa
5. Potranno dopo la sentenza essere assold-


temente rimossi dalia carica , per un delitto le-
galmente giudicato , ed assoggetti ti inoltre a
tutte quelle altre pene , che saraunò proporzio-
nate nel nuovo Codice .


Placet
6, 1 Tribunali non potranno conoscere , né


giudicare le Cause attive de' Segretarj di Stato
per lo Dipartimento de l quali sono nominati .


Veto , stante la responsabilità dei Git?.
rjci °


77


PIANO GENERALE
Per 1' organizzazion t, delle magistrature


di questo TZ,,gno e per lo stabilimento
del potere Giudiziario,


CAPITOLO L


Resteranno abolite in 'questo Regno tutte le
Magistrature attuali , a riserba di quelle , che
saranno specificate nel presente Piano , e ad ec-
cezione delle Municipali Magistrature , di cui


è avuto conto nell' organizzazione de'Con.
gigli Civici .


Placet per r 1-,:oclizípne delle Magistra-
ture attuali, purchè ciò segua do•
po che saranno fissate, e messe in
esecuzione le nuove , nello stabi.
limento delle quali si dovrà tener
presente quanto si è stabilito nel
§. 2. del Capitolo 11E. del Parere
Esecutiva , e relativamente al Ma-
gistrato per le cause dell' Erario.,


CAPITOLO IL


Il qui appresso notato earà il numero di tuta
te le Aagistrature del Regno colla natura , e
coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione .


Capicaqi.Giuiliziesi.




7g
Capitani Arme a


.1 Giudici di Pace ,
I G u lici di pricw istanza
I G odici di seconda isianza
Li Podestà delle Isole adiacenti , o sia Giudi,


ci (L or ; rn., istanza
Tribunali D,strettuali


i Supremi Ti dannali di appello
Due Tribunali dt terza istanza , uno in Mes-


sina , ed uno in Catania .
Un .Tribunale di Cassazione
L' alta Corte del .Parlamento
L' alta Corte se Pari .
Le Curie Ecclesiastiche .
I Magistrati di Commercio
Lt nelep„aziole di M )nirchia a
La suprema ileptitazione di Salute puisisqca


Protonotnro . del R,.gno, e suo
Placet per le seguenti Magistrature, ciò


a dire ,
Per i Capitaniqiustiziqi in ogni lungo.
Per i Capitani d'Arale in ognillstretto;
Per i GiwiLi di page in orni Paese


in gOel numero che Noi erecl,,re_.
win opportuno 9 ed am )vibili a
Nostro arbitrio .


Per i Cimici eli priina istanza ;
Per i Podestà del;e Nye;
Per i 'Tribunali b. .sitéttúati in quel


numero , ed in ci oe na forma , che
i:i ià


proposta dal nuovo Pariamen-
tgb; dovendosi peti> stabilire io


7
ogni Capo-luogo dei Commissi


9
o.


nati per l' Erario , a seconda deP,
In Costituzione Inglese ,


Per i Supremi Tribunali di Appello
unicamente in Palermo .


Per il Tribunale di Cassazione
Per l'Alta Corte del Parlaruento
Per r Alta Corte dei Pari .7
Per le Curie Ecclesiastiche ;
per la Delegazione di Monarchia;
Per la Suprema Depurazione di Salute ;
Per il Protonotaro del Regno e suo
Per Collegio ;


ogi quello poi che riguarda
limiti della giurisdizione, e la for-
ma deg predetti Magistrati , che
si enunciano ne" seguenti Capito.
li , come altresì per un Tribtatia-
le d' Ammiragliato per le Prede,
e per tutti altro a norma della
Costituzione Inglese manifesterei
pio il Nostro R.eal animo , dopo•
éhè il Nuovo Parlamento vi avrà
fatto maturo esarne , e ne avrà a
Noi presentate le icorrispondent
proposte , analoghe a cid, che ne
nuovi Codici sarà divisato


CAPITO L o iir.


In ogni Popolazione del. Regna vi ; sarà
ca Capitano GiZ3tizi@te 3 e ira ogni Distretto lata




93
Capitano d' Arme e sarà loro ()Melo r arte,
SLire i Rei, prevenire i delitti, inantenere il
h:PII-, ordine , e la quiete pubblica , eseguire i
Enandari , e le sentenze di qualunque compe•
lente Magistrato , come meglio le loro fiv,e/.
Rive huzioni saranno speciticate nel nuovo Co=
dice .


t Capitani d' Arane .i.• rant.in saldi fi ssi , e
saranno , giusta


atto Pa.riarnentaTi n de,
tenuti a pagare i furti ceminessi m: 3 ioro provi


)istretrì o
3. Apparterrà. ai Giudici di Pace di prende-


re cognizione di quelle offese , che 73er la lOrct,
ieggetezza sl•-rannò s pecificate di apna rtenere
la loro ispezione dal nuovo Codice CritEinale
fin igdal caso dovranno essi „ intese le parti
cornp . 12::e s come dicesi , un Camerale proccss
so, cornt. Sarà stabilito dal nuovo Codice




pro-
nunziare in iscritto i loro giudizj, che saranno


efinitivanllente eseguiti , e non potranno ruaì.
c..etretarc contro i co"ADevoli una pena rriag,g,o-
ze di nn 113 tse di detenzione nelle pubbliche Car-
ceri , o riel!a Casa di Cucre2iene , o ....i una rrul..
tà tutt o al più d , once ciiec. i in favore cioè metà


fr;so , e niettà in i'avore del rispettivo rilu.
anici pale Governo


§, 4 ,ara speciale incarico de Giudici di Pa-
ce in ogni Comune sii coriciliare in materie
vili quatsisia diffesen2a che poit;t institTete
pez cui chiunque vorrà esperire un azione civi
fa , ad esclusione di quelle azioni esecutive
zb.e. saranno dezexrninuct., d31 Codige Ci aie 8 Gtiy


vrà fare la sua istanza per iscritto, r e Cb;ma4.
re la parte innanzi . ii Gindice di Pace , uve tro.,
stavi il ci,nvento , quale citata che sarà sia
gaia c,inmptrire innanzi dttto. Giudice di Pacea
e presi:mare unialomte in iscritiu le sue


, en eccezioni , nè potrà una tale
ísi ai,za pt esenta pi innanzi . un Ti i bu, , a;e , pri-.
Dia ,he iI Cima ice di Kace .non esprimerà per
úcirtio di noti aver 'potuto riuscite •ad
uaa t ale copeTsliazione , locchè si dovrà
dice di Va c é• praticare al p/15' tad, nel tk irti ne
d, 2 jorn i mio , cuitte mr_glio si svilupperà dai
e, ce •


Si I Capitani Giustizieri, i Capitarti d'Arm.:,
ed i Gin ' sei 'di Pace di tutto il Regni s.ararbi
;m sotto la vigilanza del Sevretario di Stato di
A:ria Polizia ,1e. cui facoltà sopra li cennad
IVI Orlai; saranno specifia.te nel nuovó Godi.
Ce


6. Rester 3 nno abolite in conseguenza tuae.le
liva li Curie di Pni:zia,
7. In tutte le Città , e Terre di cocco Re.,


gnu' e del:e Isole adjicen ti vi sarà un G,udice
Pace «; in quel . e • di di gi.ottottt•la in si ve ne


saranno due 5 in Messina , ed in Catania ve ne
ziranno quattro ; in Palermo ve ne sararinn sei,
tidattro per la Città, e due per L sant Lnrghip
e Campagne.


CAPITOLO 1V.


§. £ La ogni Città 2 e Paese di treal:13 auP.




me. in sa ví saranno diae Giudici , uno dí prí-
zna , ed arie, di seconda istanza .


9. Apparterrà al primo decidere in prima
istanza le caos. di tutti co:oro , che hanno
sezbi;e donicilin rei rispettivo Paese , o Città
Dure eserciteranno le sue funzioni , il di cui
teresse non oltrep isserà !e onde quaranta. Ap-
parterrà a! secondo il decidere per via crappel-
2o in seconda iatanza , le cause decise dal ptic
vna


3. Tali facoltà . i'avranno i Giudici di prima,
e di seconda istanza di quclie Città , e Paesi
h cui popolazione sarà ria tremila sino ad otto


4. Nelle Città di ottomila anime in sa..ap-
patterrà agli anzidetti Giudici di deridere In
prima , ed in seconda istanza , o in • appello ,
tutte le Cause Civili come sopra si è detto , il
di cui inter :esse non dovrà eccedere la somMa
di once sessanta.,


§. Sarà della facoltà di•tutti i Giudici di
,prima, e di seconda istanza eseguire le senten-
ze ed' i mandati de' Tribunali , e fare per 'i
crediti' esecutivi di qualunque sorta le legali
coerzioni , sotto la correzione però, e l'appel-
lo del -Tribi_!nale del bistretto . Ognuno tutta-
via , dopo di essere stata . proffetita , e piena-
men te eseguita sentenza nel caso indica-
to piyrà chiamarli , ed accusarli presso il TH.
bunale




del Distretto per qualunque di lui ille.
gaie procedura , e sentenza , per ottenerne com.
pensa , 'e 'soddisfazione a .tenore. delle Leggi


(33
che saranno stabi l ite nel nuovo Codice


6. In turati i Paesi di tremila munte in giù
vi -sarà un Giudice di prima istanza,


rippaiierià ai detti CtiudiCi il decidere
in prima istanza le cause , i, di cui interesse
sano oltrepasserà la somma di once dieci , do-
vendo detto G,udice essere eccito tra le peraci•
ne che sapranno i .eggvrc .e scrivere.


8. Le Cause uccise 40 prima it.an•a ne'Pae..
si da :tremila anime in gi Ll passe,:anno in se-
conda istanza al (.7siudice di prima istanza dei
Distretto , ed in teiza , ove k i bisogno lo ri«.
cli.edea , al Gudice di s,:cooda istanza resi.,
dente ;tt <letto i )1stret io .


9. Le Cause Civii di qualunque specie do-
tiranno farsi nei ,Distretto di quella Città , o
Paese , ove trovasi dt.m.eiiiati, il Convento
per li delitti Criminali poi .dovrà agitarsi la
causa 12 e l luogo ove è successo il deittto


CAPITOLO V.


§. r. Vi sai en ogni Distretto de° 23 'già
2tat-iiiiti per la Rappiesentanza in Parlamento.


Tribuluie composto di tre Giudici, l'aula-
gat, del


quali farà le Ceci di Pre9 dente .
Vi sarà pure in ogni Città , che h k attuaL


attente il dritto di mandate un Rappresentante
Del Btarpio nernartiale , un Tribunale compoa
sto di tre Giudici , l'anzian-) dr quali farà le
veci di Presidente come sopra .


40 Li Trithinale di ogni Distretto risiederà
i t




Celia ;sta Capitale, e deciderà in prima istanza
tutte le cause Civili di qualunque specie , ed
interesse di tutti coloro, che hanno stabile do.
nicilio nel Distretto medesimo , e le cause
Criminali di tutti coloro , cfic han commessd
delitto nel luogo del Distretto a riserba .


dei
fissato di sopra per li Giudici di prima


g di seconda istanza.
4. Il Tribunale di ogni Città Demaniale


ciderà in prima istanza tutte le cause Civili , e
Criminali di qualunque interesse di tutti colo.
o , che hanno -stabile domicilio nella Citt"àe


Ter•iterio ; dovrà però la erezione essere do-,
n'andata dal Civico rispettivo Consigliò , orge.:
rizzato colla nuova forma , e S. M. dovrà- e-
leggere i componenti di • detti Tribunali , do.:
vendo per lo stabilimento de medesimi esservi
due terzi affermativi de voti componenti dei-
ti Civici Consigli; e siccome questa 6 una cii.
?finzione , che si accorda dal Parlamento a ta.
ii Città Demaniali , che hanno il dritto attuai-
/ente di rappresentare nella Camera Dernania.
le , così dovrà a spese de' singoli 9 o • dei 'so.
pravanzi delle Università ( qualora il suddetto
Consiglio Civico aderirà nel -modo , che di So,.
pra ai è detto ) fissarsi ii soldo ai componenti


detti Tribunali
§. Li Podestà delle Isole adjacenti , o sia
Giudici di prima istanza in dette IsOle. ,


hanno le veci de' Tribunali de Distretti nelle
ove saranno assegnati


t. la ogn' Isola vi sali fan Potestà


Tiitte le differenze perd tra ri Erario , é
, ualunque Individuo , o Corporazione di qual,,:


rivoglia Città del Regno in prima istanza s'ì,
dovranno esclusivamente conoscere , e decidere
dal Tribtinale del rispettivo Distretto ove
siede il Segretò


CAPITOLO •f.


5. t. Sì stabiliranno cinque Supremi TribIN
tali di Appello , tre risiederanrib in Palermo.
uno in Meisiria-, ed uno in Catania .


2. Saranno composti detti Tribdttari da tre
Giudici , ed un ,Presidente.


RiceVeranno i .. tre di Palermo gli appelli
de Tribunali di diciannove Distretti , e de'
Tribunali di tutte le Città privileggiate, e dei
Podeg tà , o Sia Giudici di prima istanza, delle
Isole adjacenti , ad eccezione dell'e Città pro,.
%rileggiate conipreSe. ne' Distretti di Messina t
a tenore dell' assegnazione a diasetra Tribunale
di Appello, clic ne farà S. R. M.


4. Tutte le cause di qualn'tque natura ap-
partenenti r.rario decise in prima istanza
da qUeurique ,Tribunale , sia di p:Si-retto 9 sia di
Città pmilegiata , dovranno in :appello essere
portate in Palermo ai corrispondenti Supremi
Tribunali .


5. Il Supremo Tribunale dì flppeno di Mes,;‘
gina riceverà gli de'Trib:Aal?de'Distrett'l
di Messina , Castroreale e Putti , e d&le.,Citt.
DePTIatlia'?i contenute in detti Distretti , che
Vranno TribtuWe




96
6. [1 Supremo Tribunale ed' Appellati; Cata-


nta ricev.rà Y li arpelli del Tribunale de Dt-
dtrettO d, Catania 'stessa .


7. Vi sarà un Tribunale di terza istanza
composto di tre Giudici , ed un Presinente in
Messina , ed altro in Catania ; e siccome tan-
to i Tribunali di A.ppeito in Messina , ed in
Catania , quanto i Tribunali di terza ista.-:za
si tono dati per distinzione a queste due ri-
spettabili Città , così. il soldo de' componenti
questi quattro Tribunali non dovrà andare a ca-
rico della Nazione , ma dovranno' pagatiu le
Città di Messina , e di Catania


CAPLTOLG VII.


§. T. Dire sentenze uniformi farannl cosa giu-
dicata Tutte le sentenze che prrff2riranno i
Giudici di prima istanza in q:nel:e Città e Ter-
re , il di .cui interesse non oltrepasserà , come
sopra si è detto , la eemma di rue quaranta,
passeranno in Appello ne Giudice di seconda
istanza della stessa Città o Terra , in cui Sa-
tà decisa in prima istanza la Lausa ;'• e qualo.
ra vi sarà di bistizne un terzo Apoe,fa , passe-
rà la causa in terza istanza a l Tribunale del
ristretto , in cui saranno comprese le Città; e
Terre , ove sarà decisa la causa.


.2. Si osserverà i' eguale liturgia per tutte le
cause decise in prima istanza da quei Giudici
di prima istanza , e le risie deranno nelle Città


-87
e Terre dl ottomila anima in ni che hanno
la fac)1.1 , conte sopra si é detto, di decidere
le cause , il di cui interesse non oltrepasserà'
ie Oncie sess.nta.


3• Le. cauSt: decise in prirul istanza ne Tribuna.
ii de's.'.3. Distretti, e delle Città privi:eggiate,che
avranno Tribunali, comprese io detti Distretti
del -i Podestà delle Isole adjacenti,ad, esclusione
de' Distretti di Messina , Castroreie , Patti
e Catania , e dei Tribunali delle Città privi-
leggiate comprese nei tre Distretti di Ngessína,
passeranno in seconda istanza ai tre Tribunali
Supremi di Appello in Palermo , ai quali sa-,
vanno assegnati ; e hist-n:grondo eireriorí
dppelli , per le sentenze 'de' cEan:-.• ti Tribunali
soggetti a Palermo , passeranno al secondo
bunale colà, esistente ; e se bisognerí per al'izu.
ni articoli della causa , per li quali: non' vi
saranno due sentenze uniformi , passeranno al
terzo Tribunale di Appello in Palermo


4. Le cause , che si decideranno in prima
istanza dal Tribunale del Distretto di Messina,
e di quelli di Castroreale e Patti , e deUeCit-
tia Demaniali Courprese in detti Distretti , che
a vranno Tribunali , passeranno in. seconda istarb,
za al :. tip.reruo Tribunale di Appei!o dì Mel3i,,
na ; ed in terza istanza gealOr gi il bisognolo
richiedesse al Tribunale di terza istanza in
Messina ,


5. Le .cause, che si decideramlo nel Tribil4
nave del DistreLto di Catania , passeranno in se4
cr:ruth iST:?Y2 3 nel Tribunale Spremo di sclppel,_




re g idénte í n Catania , e 'qualora tt.. dette•cau:-.
te, dietro la sentenza del . Tribunale di Appel-


n ; •9n....foranno cosa ,giudicata passeranno al
,Tribunale dl terza istanza residente ira. Cata-
bía


6. In tutte quelle Città , nelle quali, vi sari
im Tribunale .Collegiale , non vi saranno Giu-
dici , come negli altri luoghi del Regno , di
prírtfa , e di .seconda .istanza , e pur lu cause di
pice.ola•soMma.11 nuovo. Codice regolerà la ma.
niera , come. gl i individui. componenti Trio




bunale dovranno conoscere e decidere lé stid
elette catise.


. La gradazione delle cause Criminali sarà
pecificaia nel nocivo Codice


CAPITOLO


'T. Vi sarà ín tue() il Regno un Tribuna'10
di Cassazone . ,. che risiederà in. Palernio.


2. Cinque , éd un Presidente costi.
tuiranno: Il predetto Tribnreile Cassazione
le di Cui prerogative , ed incurobenze saranno
nconoscere inappellabilmente , ed atanullare,le
ceptenze di . tutte le cause e. Criminali
pronunziat e da qualunque infezin.re• Tribunale
inclusi. quelli di Miss i na` e C.atania , del protese


delle.quali non. siasi accuratamente osserva-
to il Rito e le forme giudiziarie ci3.11e _Leggi
grdinat.,e , che saranno dg Codice .stabilite


t's vrà' la cura di Andare alla lega;it3 degli
arresti , quando ne riccVerà' 'la nitispondente


89
sisma ; e qualora troverà violata.la ;eget deL
la sicurezza delle persone , sanzionata nen' Ar.
tiralo Xl. delle basi della presente Costituzio.
ne , potrà fare un mandato di escarscrazione
Sara parimenti delle sue facoltà il determinare
perentoriamente, ed ai più tardi in dieci gior.
ai , tutte le controversie circa competenze di
giurisdizioni de Magistrati , e de' Tribunali del
Regno.


4. Il Tribunale di Cassazione sarà il più e;,'
tninente del Regno ; e potrà il Parlamento con.
saltarlo sopra i punti pa astrusi , ed intrigati
della Legislazione ,


Esso non deciderà mai del merito delle que-
zele, e delle israni.e3 , fuorichè ne' predetti casi;
perlocchè cassata dai medesimo una sentenza di
en Giudice , o di un Tribunale sopra qualsisia
causa, dchzà.


questa incontinente rimettersi al
Tribunale, che gceede dopo ii Magistrato , che
ha deciso , nell'ordine dell' adrorità giudiziaria
per essere dallo stesso nelle consuete legali for.
me giudicata , L ordine.


e successione delle eaul
acrauno svileppati nel nuovo Codice,


CAPITOLO IX.


§. r. Ognuno de'. surríferíti Tribunali de' Gru;
dica di Pri ma ,


e di seconda istanza , e dei Po,
de3t4 delle Isole acijacemi avranno


.
un Maestro


1.1r,taro , è gli altri soli t i uffiziall inferiori ;
siccome sarà prescritto ne' due nuovi Godei
Civile p e Criminale




<2. Cesseranno totalmente le cariche di Av-
vocati. Fiscali e di Fiscali .


3. Sarà abolita parimenti fa carica del Con-
stiltore dei Governo


Resteranno abolire le cariche di Uditore
Generale degli Eserciti, e de' Pro-Uditori del
Regno. , e di qualunque altro particolare N'agi-
strato Militare ; dappoichè , giusta quanto è' sta-
bilito nella presente Costituzione , i Fori tut.
ti sono riuniti in artico e solo, ed i Militari di
qualtinque rango-, e classe, compresi i servien-
ti e gr. rrrdrvrdtit polititi. addetti .alte Truppe ,
devono essere giudicati- da' sopra stabiliti Magi-
strati in tutte le loto cause Civili ,, e Crjrni-
sali


5 Per li scifi delitti puramente Militari, per
quelli i che si commettono tanto dai Militari
quanto dai Pagani ne' recinti de' Quartieri , e
Campi , il nuovo Cidice Militare srabitia la.
formola „: ed il rito de' Consiiglk di Guerra de'
Corpi , e degli Eserciti .


6.1 Presidenti de' Tribunali Supremi , i Giu..
dici de' Tribunali . di Distretti , i Giudici di
prima , e di seconda istanza avranno soldi ti-
si sopra P .Eraao , che si stabiliranno dai due
Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia , e-del-
le. Finanze, a condizione di dover .essere quitr-;
di sottniMessi , e ratificati nel prossimo futuro
Parlamento ;. non potranno però i detti Magi-
strati esigere alcun diritto di sentenze, e pro-
trine, dovendo tali diritti, che si 'fisseranno nel
nuovo Ctidice , -versarsi fieli' kk.ario della Naii.
ziont.


7, d diritti delle Sentenze delle Ci ttà che 21
vorranno erigere un Triounale , e di quei d-cii
Tribunali Appello di ,aranta , e Messina, e
de' Tribunali di terza i stan za di detta Città
dovranno esigerli rispettivamente le anzidette
Città, ove risiederanno i sopracìtati Tribunali2
giacché, si
stabilito , che dovranno pagare a


proprie spese li componenti del medesimo..
24 Si fisseranno dal nuovo Codice i diritti:2


che dovranno esigere i Subalterni delle Maggi=
strature .


g. Nelle Cause Criminali .avrà luogo il giy-
dizìo de' Giurati in quel modo conforme alla
Costituzione d'Inghilterra , e sarà distintarrien9
te espresso nel nuovo Codice Criminale .


ro Sarà stabilito dal Codice Civ i le , o CrN
minale un tempo determinato, in cui dovrana
no essere decise le cause Civili , e Criminali
avendo riguardo al differenteiuteresse delle Imr^
desime ed il modo dell',.arninissinne de' Libelli.


k. Dovrà fissare il nuovo Codice i casi ,
cui dovranno pagare i Litiganti le spese del pii-
/NO o del secondo giudizio ,


/Q, Per nullità di sentenza, perdendo uno una
Causa nel Tribunale di Cassazione, dovrà la par.
te , che ha perduto , o il Giudice , o i . Subal-
te r nt , per cui ià Proe,ssa la nullità , rifare a.
colui , che vincerà, le spese , e gr isitereni
tutti di un tale . giudizio


13 Sotto la pena a qualtan.que Tritunaie, che
trasgredirà ognarta delle anzidette cleterminazio..


della Pe:kdiita ufficio 4 del ristonmento




delle spese , e dee' interessi alla parte n'ffcsa
e di tina multa dì once quattrocento all'Erario


14 Ogni Magistrato nell' ammettere Libello'
&avrà -decidere sommariarnedte .? interesse del.
la' lite .


ti Le spese 9 .e gl" interessi dei Giodizj da
pagarsi da uno dei Litiganti a norma degli ars-
Metti regolamenti , calcOlatsi. , e de.
terminarsi sommariamente , ed ínapellabilmen-
te.da tre arbitri , due scelti uno da ognuno ,


terzo scelto da questi concordemente


C A P1 T OLO X.


§. h I Presidenti , ed-i Giudici di tutti i TYi-
bunali saranno perpetui , ed amovibili solainen-
te ne' casi , e co' modi specificati negli atti d'è!'
presente Parlamento 1912.


a. I Giudici de' Tri bursali delTlistretti , e del-
le Città privilegiate, inenochz1: quelli di Pale.
tuo , Catania , e Messina, dovranno cambiare
di Distretto in Distretto in ogrì triennio, co-
tue sarà stabilito dal. Codice; benintesb però ,
che i Tribunali' delle Città privVegiate non pos-
sono passare , che in altre Città privilegiare.


3. Stabilirà il Codice il Metodo di rifiutare i
Giudici per motivi di sospeziOne , e la Manie.
ra di surrogare i Giudici sospetti .


4. I Capitani , i Giudici di Pace, ed i Giu^
dici di prima , e di seconda istanza saranno
eletti da S., M. in ogni biennio y potranno esse-
re confermati ad istanza di Mie terze partì dei


95
Consiglio , ed amovibili o per delitto in officio,
diet1-0 /prmile processo, e sentenza de'Tribu-
nali ordinarj , o per cattiva condotta con un or.
dine di S. 11,, M. preceduto da un voto unifor-
me di due terze parti dei Consiglio di quel Co..
lacune, dove essi rispettivamente eserciteranno
la loro giurisdizione , e quanto ai Capitani d'Ar-
me , essi saranno amovibili a piacere di S. M.
e del suo privato Consiglio .


5, Tutti poi i detti Magistrati , come é st3t0
già sanzionato , potranno essere rimossi , dietro
un formale processo , dal Parlamento,


6. Sua Maestà dovrà eleggere i Capitani Gin.:
atizieri del Regno , i Giudici di prima, e di se.
conda istanza, e tutti i Giudici di Pace tra
quelli , che saranno proposti neltoSquittinio so.
tinto da farsi , e che da oggi innanzi dovrà ese4
guirsì dai Consigli Civici organizzati colla nue.
va forma .


7 Si dovranno fissare i salar] per i Capitani
tutti Giustizieri del Regno dai Ministri delle
Finanze, e di Grazia e Giustizia , per essere
quindi ratificati dal Parlamento .


8. Restano aboliti tutti i gravami, pendente
la lite, anche per il modo di procedere, ed
ognuno potrà passare la causa per via di Appel.
io , come di sopra si è detto , o per nullità al
Tribunale di dassatione e non mai per grafi
scarne .


9. Restano pure abolite le proviate cosi det,
te di Regalia


lo I Cgdici Civile , e Criminale fisseranno le.




94
4ire dell" Ammln ∎ertazione della giustizia , e dei


ove dovrà esisere animinisilata dai r i5 p2t
-, e Giudici .


i te Tatti t compofienti de' Tribunali saranno
topti


CAPITOLO Xi.


, t. t Litiganti di.00ni specie po t ranno libeA
kaAncite compYouiertere per qualunque causa
loto , e delegare , per atto 1 )uuolico ,
che inappellabilmente , la decisione .1 In: per-
sona , che vorranno , e le srlitenze U. tali -ar-
bitri dovranno esattainente eseguirsi dai VI.iszí..
Strati, e Tribunati sotto la pena di once q aat-
trocento in favore dell' erario , e della pe:dii
ti della carica contro ch i unque , che al:c pie.
dette determinazioni coniroverra


Q Iandu i compromessi saranno appella..ibili stabiliti l Codice il metodo dell' appello
Cr PA ITOLO XII.


§. .Per adottare poi qui into si è stabilito
alai Parlamento di applicare ad alcune Cause Ci-
vili il giudizio de' Pari , come in Inghilterra ,
Si stabliscei che tutte le Liti appartenenti ali'
Agricoltura, ed Arti e .Mestieri , dovranno io-
rianzi Viagis.trati competenti .essere giudicati da
quel numeri, cr , ed onesti I‘gricol-
tori , O .Areefic,i., secondo determine16, il nuovo
Codice à e che non siano itú di sette A nè meno


di cinque ; non dovenAo in tale caso i predetti
Tribunali fare altro , che .


soptantendere
gatità . de Processi , dirigere nelle decisioni so-
pracitati Arbitri , ed autorizzare le loto .senten.
ze , e perché i Tribunali'ordlnatj ( ai quali ap,-
paite£rà il determinare quando dovranno adope-
rarsi si fatti gi.udizj ) potranno per privati lo-
ro fini , ed interessi talvolta rigettarli, in que.
sto caso la parte , o le parti interessate potrart-
z appellarsi al Tribnale di Cassazione , i l qui.
le dati" esame unicamente del Libello
re , sollecitamente , e senza le consuete forma-
lità , -decreterà inappellabilmente se mai com-
peta , o no il domandato giudizio de' Pari ,
degli Arbitri


a. I Giudici anziani de' rispettivi Magistrad
eleggeranno gli anzidetti Arbitri tra i miglinA
Agricoltori , Artefici , e Negozianti de l rispetti-
vi,


Distretti a tavole chiamate dei non sospetti;
presentate dai due Litiganti


CAPITOLO


§. t. La Magistrature del Commercio in 5,g
4i1 a resteranno attualm:nte contesi trovano sta-
bilite , e risiederanno in quei Paesi ove attuai-
mente si trovano , colle stesse facoltà , e giuris.
dizioni , che hanno esercitata vino g "nume.


ci. Resta abolita la Corte• Arrnurantiea , ed
suoi uffîciali si aggregheranno' a quelli de Ma"
gistrati
Comatetcio, che eserciteranno rispetk


ttvamente le uarisdiziOni di detta Cotte Alani.,
tattica e




96
3. Rota pa.rhinenti abolito il Tribunn1e


'Pie de, e e! aggregherà questa giuiissitzioue al
Magistrato. del Commercio o


CAPITOLO 3',1V0


rsta abolita la Giunta delle Dogane, e la
Carica di Giudice privativo delle Dogane ; eser-
citando le funztoni di quest' ultimo il tribu-
nale ord,nario drel Distretto di Paleria , e cesl
per gli altri luoghi , ove vi sasanne dette G,gre,!!!


e Giudici privativi


CAPITOLO XV.


Resta abolita 1a Carica di NINestro Stegreto
elovend.) issnarre le giurisdizioni che hà eser.
c'i r a r o sino ai in.rento , i rispettivi ventitrè
Tribunali dei l ')istretti ,per P. Circondario del
proptio Distretto .


-CA p I T.OLO XVI


t, Sarl unico il Protonotaro in questo Re,,
Po •Eserciter il medesimo tutte quelle fon.:
ioni , che sono state ,. e saranno stabili te net


corso di, questostraord'nario Parlamento •
3 Avrei la stessa ,g.orisJizione , che ha al pre-


ee lre sopra tatti iiinaj dèl Regno 4
4. Ton potrà p:à intrpal ttersi in






nessuna


glezione dt Ui cialt di kz:g:E1/43 3 e li 54gil"i Che',


97
dovranno mandarti , come saprà si P detto , si
manderanno dai Consigli Civici <direttamente al!
la Re 1.1 Segreteria di Grazia e Giustizia •


5. Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni v
ed attributi dell° Alta Corte del Parlamento t,
dell' Alta Corte dei


Pari dell' Avvocato Gene.
rale dell' Erario , del Maestro Portolano
la Deputazione di . Salute , e di qualche altro
Articolo, relativo alle presenti discussioni, ge.e
sti stabilito e fissato nel nuovo Codice .


ABOLIZIONE DE' FORI .


t. g . Aboliti i Feudi , e tutte le preenúaerS
?e , e giurisdizioni Feudali ( come si disse all'
Articolo XII. gà da S. R. M. sanzionato ) la
giustizia sarà uniformemente amministrata- in
tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime Potestà
giudiziarie elette , ed autorizzate da S. R. M. p
secondo il novo piano da stabilirsi da Parla.
Merito •




Placet : ma in conformità del Piano
di Magistrature da stabilirsi, e col-
le preerninenze da fissarsi per l"
Erario


C. Sarapuo abolite in questo Regno le Dele-
gazioni, e Commesse, le privative giurisdizio.
ai giudiziarie , o sia i cosi detti volgarmente
Fori , ad eccezione del Foro Ecclesiastico per
le cause Spirituali , e per le cause che appar.
Zengono alla Regia Monarchia, ed Apostolica Lel




gazia, abolendosi il Foro personale di tutti
Laià cornmisstOnat4 impiegati , e subalterni
della medesima e per come sarà spiegato nel
innovo Codice talchè le cause tanto attive., che
paisivt . , così civili , che criminali di ogni sorta ,
di ogni classe di cittadini , dell' Erario , o del
fisco , di tutti i Comuni e Corporazioni , do..
vranno essere senza eccezione portate , è decise
dai Magistrati , e Tribunali ordinuj 'dalla Ce:
atituzione


Placet; salvo restando il Foro della
tiocia..to, giusta la Bolla di Grega-
rio xm, per le cose di natura Ec-
..CleSiaStiCa 2pparteqenti alla Cro.
data medesima, e a condiiione che


Redattori del nuovo Codice efebo
batto 'incaricarsi , e riferire sulle
disposizioni relative a tale Foro ,
che potranno essere state fatte dai
posteriori Romani Pontefici , pez
potersi quindi impartire i conVe4
nienti provvedimenti , e salvo n-
ora quanto dovrà proporsi dal Par-


lamento su i privilegi dell' Erario ,
e con che si pratichi quanto si è
detto al §, 2. Capitolo .dei Po-
tere Giudiziario finchè non sa-
ranno sistemate , e poste in prua.
fica le nuove Magistrature .


g. L soli delitti puramente Militari , e T-gni
commessi dalla gente di Guerra ne l Quartieri o
nelle l'ortezze chiuse e nel Campi o a borbo


99
di legni di Guerra , dovranno essere conoscru.
ti., e giudicati dai Consigli di Guerra , e da
quel M igIStr CU che sarà prescritto dalle or-
dinanze Esercito „ che dovrà presentare il
Ministro della Guerra., ed approvare il Riaila'


&Tient° e Place; , riaerbandoci Noi di erriArnre
le nostre risoluzioni sul nuovo Co.
dice Militare, che si proporrà col-
la facoltà di apporvi le .3anzioni
cpnie si è detto nel ' 2. tjapito
lo L del Potere Legislativo .


4„ Per le cause Criminali il Parlamento specie
{Alerà come , e da chi dovranno essere giudi®
caci i W L -li bri del Parlamento stesso e iégna-.
tainente i'l'ari ( g=usta l' A-ticoio sanzionato )
e ie atre persone di un Nobile°, e privilegia-
to carattere , in conformità alle inissime della
Costituzione d' Inghilterra ,


Placet , riserhandoci Noi apporvi le
S )vraue risoluzioni , a misura che
il Parlamento presenterà le in.
dicate specificazioni .


6, Sarà però. rispettata l'immunità personale
egii Ecclesiastici come $arà stabilito a suo


Luogo nel nuovo Codice .
elacet , dovendosi nel nuovo Codice


tener presenti i Concoi dati , e le
Voile esecutoriate in clu ,:stu lt,cgnu®


g


IIA




100


GIUDIZIO DE' GIURI , O SIA UGUALI


§, r. Il Giudizio de" Giuri , o sia Uguali Giu-
dici di fatto , sarà introdotto , e stabilito in que-
sto Regno per í Giudizj Criminali ugualmente
per ogni classe di Cittadini .


2. I Pari temporali del Regno saranno però
giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi , e
.con quegli stessi modi e forme, che si pratica-
no in Inghilterra .


I Pari spirituali saranno giudicati dalla Ca-
mera de' Pari in quei casi permessi dalle leggi
della Chiesa ,


4. Il Comitato , che sarà incaricato della for-
mazione del Codice Civile e Criminale , rego-
lerà adottato sistema de' Giuri alle circostan-
ze locali e morali di questo Regno .


5. Egualmente si adotterà per i Giudizj Ci-
vili in quei casi e modi che lo crederà conve-
niente


6. Lo stesso Comitato stenderà le forme , e
i modi da praticarsi nei Giudizj de' Pari o sia
Signori , regolandosi sulla Costituzione d i In.
ghilterra .


Placa per tutti i sei paragrafidi questo
titolo in quanto allo stabilimento,
riserbandoci Noi dichiarare il No-
stro Real animo su tutto ii dura-
nenie, quando Ci verranno pre-
sentati g l i stabilimenti del nuovo
Codice


101
CONSIGLI CIVICI.


E


MAGISTRATURE MUNICIPALI cì


CAPITOLO L


Tutti i negozj pubblici , ed interessi de' Go;
!num del Regno dovranno essere trattati, ed
amministrati da un Consiglio , e Magistrato Mu.
nicipale nella forma, e modo qua sotto descrit-
ti :


§› r. Saranno naturali Componenti del Con..
siglio di tutte le Popolazioni , e Città di questo
Regno tutti coloro , che votar possano per la
e lezione de' Rappresentanti delle medesime nel-
la Camera del Comuni , purché sieno Naturali p
o che abbiano ottenuto la Cittadinanza dello
Stesso CoMune.


Placet Regiae Westati.
§. e. Tali Consigli tuttavia non potranno es.


sere composti di più di sessanta Membri , ne
meno di trenta per qualunque Comune ; in tuta
te quelle Citt poi , le quali manderanno in
Parlamento più di un Rappresentante , cresce..
rà il numero de' Membri ne' loro Consigli in
iragione di dieci per ogni Rappresentante , che
/terverrà ín Parlamento .


Placci M.?jestisti




/0,1,


+3. 3. Se il numero de' Componenti di un Cono
signo sarà minore di trenta , dovrà completar.
si con aggingt.tvisi dal medesimo Consiglio, sot.
tu nome di itgregati , quei Cittadini del Luo-
go ,. ne" qttalt concorre la maggiore fiduc i a .


Placa Regiae Majestati
.5. 4 . Se però il numero degli anziderti Mem-


bri oitrepasserà quello di sessanta , tutto il lo-
to Corpo ne s:_etierà in ogni tre anni sessanta
per la formazione dei Civico


Placet Regiae Majestati.
5. 5. I dritti , e le incombenze del Consiglio


Civito saranno
Stabilire quel sistema di pubblica Annona


che riputerà più confacente al bene generale di
quel Comune .


Piace: Reh iae Majéstati.
5. 6. Non potrà però a tale tifeito , senza r


autorità dei Parlamento , imporre tasse ; ordi-
nare imprestki forzati ; chiedete preferenza nel
contratti di compra , e vendita ; proibire , o
mirare entrata, o r esportazione di qualunque
merce, e genere, impedire la libera panizza„
zinne de" particolari ; e generalmente violare ,
e restringere il sagra dritto di proprietà di
chicch.esia


Placet Regiae Majestatì.
§. Si permettano bensì gli imprestiti forza-


ti ne' soli casi urgentissimi di decisa carestia ,
d" incendio , peste , di alluvone , di tremuoto,
e sbarco de' Nemici , restando in dritto casca.
mo, che si crederà gravato 3 di farne i dovuti
reclami al Parlamento


103
Non potrà mai in qualunque de° sooradettí


casi , nè in qualunque altro gravare i Possiden.
ti non abitanti nel Comune , né direttamente
nè indirettamente sulla 101- 0 proprietà di qualun.
que natura.


Placez Regiae Majestatí.
5, P. Restano abolite dal!' imminente raccol.


tol, dopo la Real Sanzione le cori dette Terze
Partì , che si sogliono contribuire sulla produ-
zione degrani


Placa Regiae Majestati,
§. 9. Ciascun Comune deve provvedere alla


sua Annona per mezzo di un peculio , che do.
vtà formarsi , o supplirsi con una imposizione
fondata su i riveli fatti in esecuzione del Par.
lamento del '18w ; e da ritrarsi per una sola
volta da' Proprietarj possidenti Terre , che ap-
partengon ai Territorj de' rispettivi Comuni
quale imposizione non potrà eccedere i; cinque
per cento , restando beni r obbligo a coloro ,
da° quali forse saranno rettificati i riveli a con-
tribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da
principio pagare In forza della suddetta impo-
sizione


Placa Regioé Majéstati.
5. io. Restano escusi dalla suddetta con.


tribuzione i Domini diretti , ed intermedj ; r..
stano egualmente eccettuate dal pagamento tutze
t e quelle "E erre, i di cui Proprietarj trovansi
avere preventivamente ricomprato un tal peso.


Placa Regiae Majestati
5. Il. Non van compresi nella presente Leg-




1C14
ge tutti quei Comuni 9 ; quali altronde han
provveduto a/ Peculio .


Placa Regiae Mrdestati.
§. 12. Il Civico Consiglio stabilirà la propor-


zione della Tassa fino al cinque per cento a.
seconda delle circostanze del luogo .


Placet Regiae Majestati,
5. 13. Lo stesso Consiglio determinerà il me-


todo dell' Annininistrazione di detto peculio, fer..
ma rimanendo la solidale risponsabLità di tutti


Consulenti
Placet Regiae Majestati


i4. Ogni Proprietario , che dovrà come
sopra contribuire , sarà tenuto depositare il suo
tangente in Maggio del prossimo venturo anno
3813; ma per i Feudi atti in parte a semine
rio , che trovansi gabellati per più anni in da.
varo , dovrà 'questo sborsarsi dal Gabefloto da
compensarselo sulla gabella da lui dovuta , me.
nochè quella rata, che deve da lui contribuirsi
colla seguente proporzione


Placet I eg
eMajestati


5. 15. La Tassa , che.
sarà per imporsi sopra


tal fondo , si dovrà dividere in venti rate , ed
il Gabelloto sarà tenuto contribuire tante vi.
geSime per quanti sono gli anni della gabella
da correre dal giorno del imposizione


Placa RegiaeMajestati,
45, t6. Apparterrà al Civico Consiglio il pro.


porre i mezzi di provvedere ai bisogni del pro.
p rio Comune, o sia stabilire la cosa detta Con..


105
grua; beninteso pera che quanto ali' acctesce,
re con nuovi pesi conwitativi gr introiti
ciò non possa farsi senza I' intelligenza 2 ed ap-
provazione del Parlamento


Non potrà mai però , ira qualunque de
casi t né in qualunque altro, gravate


Possidenti non abitanti nel Comune , nè diret
talmente, nè indirettamente sulle loro proprietà
di qualunque natura


Placet Regiae MajeHati;
5. 17. Soprantendere agi' introiti , ed alle spe•


se del Comune, e divisare guelfe pubbliche
tuzioni 3 ed opere ., che servano peri bisogni
comodo , ed ornato del Cumune medesimo ;


Pjacet Regiae Majestatid
§. /8. Eleggere il Magistrato Municipale


$indicarne in ogni anno i conti .
Placet Regiai Majestati,


5. to. Per questo effetto saranno nella fine
di -ogni indizione destinati dal Consiglio cinque
de' suoi proprj Membri per farne lo esame , e
la discussione alla presenza del suddetto Magi.
strato, o di persone da lui delegate : sul rap.
porto e parere di questi c in que Membri i il Con"
siglio procederà dopo tritura
determinare r approvazione , o dIaehberiprovazione.


. (2,0, Fattasi Placet I-Zegiae Malestati.5
srtear7rleibveazroiondea,


atto so l enne dal Consiglio


ne e qu erela per
amministrazione tenuta .19


UnqUe ulteriore
gi,iMagistrato municipale re.,


anno precedente
.1-11aret Regiaè Majestatio




106
§. Zia Pronunziandosi però la riprovazione ,


O censura dal Consiglio, i cinque sopraddetti
Membri a.nome del Comune proporranno l' ac-
cusa , e si adoperanno per la convenevole pu-
nizione presso i Magistrati ordinari Il Magi-
strato Municipale, e tutti gli Amministratori ,
ed i Congiunti sino a quel grado di sospicione,
che si dicRiaderà dal "nuovo Codice , non po-
tranno dar voto nell'elezione de' cinque Mem-
bri Sindicatorii nè nello esame, e querela del-
la loro amministrazione.


Placet Reciae Majestati,
§. 22,, Il Consiglio di ogni Città, o Popola-


zione di questo Regno si adunerà regolarmen-
te una vo l ta il mese , td escraordinatiament e
quante volte sarà richiesto dal Magi-e-trai° . Mu.
nicipale


Placet I-Zegiae Majestati.
§. Il dritto di convocarlo , .e di presie-


dervi sari del Capitano Giustiziere, il quale in
caso di parità di voti ne avrà uno di più .


Placet Regiae Majestati
§• 24. I Conti dell' hniminiúlaztone di qua.


Junque ramo Municipale dovranno esser dati
alle stampe , e pubblicarsi in ogni anno , ed
i libri dovranno essere manifesti ad oanuno.


Placa Regiae Majeitati.
CAPITOLO' IL


§. r. Il Magistrato 'Municipale di ogni PoPo-
iaZiOne sarà cempesti.) dello stesso numero; con.


TO7
Served la stessa denominazione di Sena,.or;',
o Giurati , e le rneOes:nie esteriori onot,ficen-
Ze delle quali sinora ha Roduzo


FLuet Regiae 73 ,ileststii.
§. Sarà tutto elemo nel prossimo vcrituro


nese di Maggir. 18 t3, dal Consiglio Civico;
elezlone di tale. Magstrati Municipale si ere..
guirà 3 Stlfri agj sega eti , e si concluder i colla
maggioranza de' voti


Nello stesso mese dí Maggio di ogni anno il
Consiglio cambierà solamente uno di questi Mem-
bri , ed in sua vece ne surrogherà un altro
talchè la durata degi' Individui componenti ta..
le Magistrato Municipale , sziià per tanti anni,
quanti saranno i Membri , che io compongono .


Placet Regiae Majestati
3. E siccome con un tale rego,aincuto non


tutti avranno nel primo periodo la medesima
durata , cusì si rimetterà alla sorte la decisi°4
ne di colui , che ogni anno dovrà deporre 13
carica , qua-le periodo terminato , deporrà la
carica il più antico Ira tutti


licet Regiae •Mde,ttati
4. L' elezione di tale Magistrato dovrà


cadere su i Possidenti probi , e Sacoitosi del Co-
mine .


Saranno esclusi coloro , clte si trovano ínte.,
fessati pubblici arrendementi .


Le (:05 ) dette Mastre-Serrate re.setno abolite„
Repiae MajeJtati,


4. 59 Q,13 t i Membri che saranno eletti ig,t11-42,




lo8
no , seguita
elezione , immettersi nel' eser,


eizio del loro impiego .
Placet Regiat .A.lajeszazi.


Le preerninenze , e gi' incarichi del sedotto
Magistrato Municipale saranno


§. 6. I. Rappresentare ininiediatamente il Co-
mune:


Placet Regine Majestazi§. 7. tr. Curare tutti gli oggetti di publica
salute con quella autorità , e dipendenza dair
attuale Supremo, e Generale Magistrato dì Sa-
lute , come sarà stabilito nel nuovo Piano di
Magistrature , e nel nuovo Codice ,


Placet Reziae Majeszazi.§. 8. III. Eleggere ì soliti tlffiziali subniter,
ni del Comune Colla facoltà di Poterli ritmo-
vere.


Placet Pegiae Majestati§• 9. IV, Amministrare tutte le rendete del
Comune.


Placet Regiae Majestati
5. ro. V. Eseguire tutte le risoluzioni de! Ci-


vico Consiglio circa P annona , e qualsivoglia
altro ramo di pubblica eeonomia


Placet Regiae Majestazi
5. xx. VI. Vegliare 2.11' c25,ervanza dei nuovo


Sistema Metrico a tenore del Codice Metrico-Si.
culo stampato in Catania nel corrente anno 12..tz
con quelle giurisdizioni , e dipendenze , che in
seguito stabiierà il Parlamento .


Placet Regiae Maleszais .
<5., T2. La carica di 5indaco resta abolita e.d


109
il Proconservadore noti avrà piú ingerenza
nel Magistrato Municipale .


Placet Regiae Majestai
§. 13. Nessuna autorità potrà ingerirsi , e re-


goiare le operazioni di qualunque Consiglio , e
Magistrato, Municipale .


Placet Regine Mdestati
§. 14. Ogni Cittadino pe:ò 'ha il dritto di


querelarsi , ed - accusare uno , e P altro pres-
so i Magistrati Ordinarj per qualsisia loro de.
creta , o procedimento illegale .


Placet Regiae Majestatr'.
§. xs. Sarà, pure in arbitrio di ogni Cittadi-


no avanzare le sue querele , e rimostranze
lo stesso oggetto ai Tribunali ordinarj .


Placet Regiae Majestati,
CAPITOLO III.


§. I. Sarà totalmente libera r. esportazione
ed importazione da un luogo al!' altro del Re..
guo delle derrate di ogni specie .


Placet Regiae Majest0i.
5. o. Nessuno Magistrato Municipale , o al..


tra Autorità potrà impedire la libera circolazio-
ne de' generi sotto pretesto di pubblico bisogno
ed utilità.


Placet Regiae Majestati.
5. g. Saranno ugualmente abolite tutte leio..


gare interne del Regno di qwalunque natura ,
e le Segrezie , con doversene- però compensare
il valore o la rendita a quei , che




ito
con titolo oneroso attualmente frossiedono
dette Segre.zie, e Dogan , o la renditi su di esse,
e con quegli stabilimenti prescritti dal Paria..
mento al momento poi , che sarà indenniz•
nato il Proprietario , resteranno annullate
gabellacioai , che potranno trnvarsì fatte.


Regiae Majestati,§, 4 , Restano abiliti gii ofFicj de' Prozedledi.
ci del Reno , b,ininteso clic dovrà aver iuo..
go ta:e abolizione tostochè nel nuovo Codice
Civile da crnuoilarsi vi sarà sostituita una nuu.
va Polizia Medica .


Sto Maost4 si riserva di emanare
le sue .9ottrane delberazioni ,
jubito,,Sì aor„Z esaminato ouan.
t& sarà per stabilirsi per gue,
sto ar ticolo nel nuovo Codice
delle Leggi Civili , e Crini.


5. í Visitatori , che ogn' anno sono dai
Protomedico destinati nel Regno restano pari.,
menti aboliti ; beni teso , che dovrà aver !no.
g O tale abolizione tostochè nel nuovo Codice
Civile da compilarsi ví sarà sostituita una nuo-
va Polizia Medica .


Sua Ma stat sî riserbd di emanare
2? sue Sovra•?e del bestioni
subetochè av'à esanynatoquan•
do s.r:- .à per sta belirsi per que,
.no a. ricol4 nel nuovo Codice
delle Leggi Civi4 9 e Cfiriai.
na4 <


COLONNA ANNONARIA m PALERMO.


iccome il Parlamento si é occupato a sta,;
bilire in ogni Città , e Terra il Peculio quan,.
dc) artualm, te non l' abbiano, così si è cre-
duto anche occuparsi dello stabilimento di una
Colonna Annonaria per la Capitale .


Ha richiamato alla sua memoria il Parlamen-
to , che ne generali Cornizj tenuti nei s648
allorchè per riparare all'o sbilancio di quei tetti,
pi s' imposero le così dette nuove Gabelle sul
Vino Farina, Orzo , Olio, ed altri generi , fu
determinato dai Civico Consiglio , che tutti
Cittadini Palermitani dovessero .pagare siffatte
:imposizioni ;senza alcuna eccezione di persone ,
ancorché di Classe privilegiata , e dipendenti da
san:?ue Regio .


§. t. ,essendosi però col tempo introdotte a,.
bu lsivarnente delle franchezze , ed esenzioni
contro ie .disposizioni del surf ferito Consiglio
Civico a favore deììa Req, ia Carte , e della
Truppa 'ed importando cioste attualmente on.
ce .sedicimila circa in ogn i arano, secondo il
risultato di un coacervo ai anni quatrrn , ha
stabilito il Parlamento', che tuttc
esenzioni resiassero abolite dai primo Ci. ,:ona-
io del rrossimp anno a8vA. clic la vi.
san somma si cumulasse unitamente ad altre
somme che fa sotto rliittiiriteann0
' imiunente somma, di once du


Piacer l'es‹:ar




131
.3. 2. Ha pure riflettuto il Parlamento , eìle


'dallo stesso Civico Consiglio si determinò, che ve-
rificandosi degli avanzi di suddetti introiti , ai deb-
bano giusti impiegare nella estinzione de' Capi-
tali delle soggiogazioni , e che in oggi tali a-
vanzi ascendono alla somma di once ventimila
annuali circa .


Non ha trascurato il Parlamento di avere
presenti le diverse disposizioni date dal Gov e r-
no di tempo in tempo per tali avanzi ; tata
sandosi sui Lodo pubblicato fra Ja Depatazrorie
di nuove Gaoelle , e i Creditori Soggiogatarj
bimestrantl , dal Duca Lucchesi allora Pretore,
e dal Marchese D. Donato Tornroasi allora Con.
servadore Generale , che da S. M. fu approva.
co con Dispaccio de' so. Luglio 1802„ e fu da.
tlo alle stampe 3 ha ora ii Parlamento rilevato,
che in detto Lodo si prescrive , che la somma
di once dodicimila novecentonovalta s' impie-
gasse porzione in sconto delle quattro annata
di attrasso sulle dette soggiogazioni , e porzio-
ne in ricompra degli stessi bimestri


Da ciò ne siegue , che rimangono once sette,
mila annue sulle riferite once ventimila , che
al è espressato di sopra formare !a qaantità de'
sopravanzi ; quali once settemila è stato solito
trarsi al Senato per supplire al pagamento dei
suoi debiti annonarj , come si ordino con Real
Dispaccio de' 2. Luglio r81.0


S i ccome pesò in virtù di • un Real Diipaccio
de' 6 Agosto del corrente anno t812., è stata,
accordata ai riferito Striato la intera pere:zio-


iTs
ne del primo , e secondo tare del nuovo ,tripo-
sto, onde così aspirare aì suoi Uniti , e dichia..
la la M. S. in detto Dispaccio , che si riserva
in appresso date • le provvidenze sugli avanzi
delle nuove Gabelle; così è , che il Variamen.
to staoiiisce , che ie accennate once serieinqa,
e iutca qaella quantità di avanzi , che potesse
tsìeivi sopra le dette once 7090. sì unisse ogni
anno ad' espressale


sopra once sedec: inila
f 1s tortnazione dei C:i gnoto prescritto d.-ile


once duecentowila; e ciò a contare clan' anno
coi rene , principiato il p rimo Luglio 121 .2.. e.
da correre a torti lt 30. Giugno del pro,sirrtO
anno t8}3, che torma il così detto anno Preto•
(io


Piacer Reoiae Mdest ati.
3. Viene pure in rilevare il Parramentu, che


per OCICUIPOazione del Censigho . Civico de' La.
Giugno de, coi rente anno e da S. M. ap-
provata con Dispaccio de' io. dello stesso , sgasi
accresciuto di altri turi sei ii dazio della Poliz-
za del Wein° , e poi i; qua le vi ha di già r
cetra di once ventitrrm i la annuali . Estendo-
si bensì fatta una tale imptisrzione per riinbor.
sarsi il Senato della perdita , che srà soffrendo
ridi' attuale panizzazione dallo smatrirsi il Pa-
ne a quel peto , clic non permetterebbe il co-
sto de' Fr un'enti ; ha arabi irto il ParLrnento
che dal giorno in cui sità soddisfatto tl Senato
della perdita di cui si tratta, prenda incari-
co di esigere ,e cennate once ventaremila anm


eti ii desto alimento sul macino , la De..
h poi




2Y4
putazione di nuove Gabelle, come quella, che
riscuote altro antico Dazio sul riferito mari-
no unitamente ad altri Dazj Civici ; e si ag-
greghino dette once ventitremila alle due par-
tite indicate di sopra, componenti la somma di
once ventitremila circa ogn4 anno, per così ese-
guirsi con maggiore speditezza il cutuoio di on-
ce duecentomria per la Colonna annonaria


Placa 1-Zegiae Majestati
4 La Deputazione di nuove Gabelle per co-


me anderà incassando delle somme per conto di
sale Colonna annonaria, le giri al Magistrato
Municipale per r oggeton indicato .


Placa Regine Majestati.
5. Realizzato tale,cumolo, resti abolito rari,


mento suddetto di tarì sei sul macino ; e quan-
to ai sopravanzi si impieghino tutti per il de-
si sma fissato nel Consiglio del 15 48. quello cioè
di andarsi estinguendo i Czpitali delle soggio-
gaziosi sulla Città di Palermo .


«Placa Reglae Majestati.
6. MI' oggetto poi, che un raie cumolo fos.


se sempre esistente nella divisata somma di on-
ce duecentomila , e non dovesse in altro uso im„
piegarsi sche nella compra in tempoopportuno
de' grani per potersi acquistare a prezzo discre.
to , stabilisce il 'Parlamento , che il Magistrato
Municipale , a cui a tenore della nuova Costi-
tuzione sarà affidata 13 cura dell' annona, pa-
rsizz.ando a costo , e spese , debba andare rimet.
tendo nella Cassa della Colonna annonoria , per
CC"' va smaltch0 ) tutta quella :omnia , che


itt5
é stata presa, per ,ttequ''sto ge'grani 01:12“í


Placa Regiae Majestati
7. Se nel tempo , che dovrà scorrere sino al


una e incasso delle once duecentomila , crederà
ii Magistrato Municipale valersi di qualche solo-
ma , per l' oggetto sopra ad; caso 5 il Pal la twia-
so i' autorizza a ciò fare, ma colla condizione
di sopra espressaci .


Placetl-Zeg;ae Majestati .
2. la tutti gli altri casi però, non potra gra m-


mai prenjersi somma veruna dalla Cassa della
s uddetta Lolomia, anche in quei di peste, alluvio-


tremuoto , ed incendio , ne' quali stabilisce
il Parlamento , che il 'Magistrato ,Ionielpale del-
la città di Palermo debba altronde provvedere ,
4,3 Occorrere ai pressanti , dovendo sem?
pre la stabiuta Colonna restare esistente .


Placa Regiae Majestati .
g. Il riferito Magistrato Municipale curerà


che ne Libri di Scrittura dr sua dipenden za
si


apra un conto apparte sotto la Rubrica di Co.
loatt.z Anaonaria . Sara sua particolare incurn-
bermi la esatta esecuzione di quinto è stato pre..
5c-tino dal Puriarriento su tale assunto , non me-
no, che dal Consiglio Civico di cui dovrà re.
star ferma la solidale risoonsabilità col detto
Magis t ra to Municipale , perchè non si cor,sattti
2a riferita Colonna Annonaria , e non s'
.ght se non ne!)' cucile espresssto .


Pla.et Regiae l oja7fite.
io. Alla fine poi d' ogni anno debbi il Ma.,


giurato lguaisiírale presentare al Consiglio tut-
h 2.




iD5
vice il Couro di tale Amministrazione , e dar.
lo alle stam pe per la pubblica intelligenza .


Placa Regiae Majestati <
11, Il Consiglio Civico poi conformemente a


quanto si è detto nel Capitolo prima de' Con..
sigli Civici , deputando cinque de' suoi Men-i-
bri , farà esaminare siffatto Conto , acciò fatto.
ne ad esso il rapporto ne passi all'approvaz i one ,
o disapprovazione ,


Placet Regiae Majestati
VI In questo secondo caso i cinque Membri


snrriferiti proporranno le loro querele presso i
Tribunali ordinali a carico di coloro , che avran-
no mancato al loro dovere .


Plncet Regine Igtjestati


DECRETI 717


PER LA L1BEP,TA' DELLA STAMPA


5. I. Ognuno potrà stampare , e pubblicare
le sue idee senza bisogno di licenza , e senza
obligo di sottoporle ad una precedente revisio-
ne , e ciò dal momento , che S. R. M- avrà
sanzionato il presente Capitolo


Pl3cer
Q. i soli scritti sopra materie di Religione


testeranno soggetti alla previa censura degli Or.
dinarj Ecclesiastici , come si stabilisce net Con.
cilio di Tremo, intendendosi per tali mini tut4
ti quelli , che interamente di proposito tratta..
no de' dogmi , e culto della Religione Cr, stia.
na Cattolica Apostolica Romana , i Catechisrni
Cristiani , e le Versioni ed Interpetrazioni del
Nuovo , ed Antico Testamento.


Placa ; restando se?Mtti ancora ali'
istessa: censura tutti Scritti
riguardan t i Teologia Dogmatica ,
t Teologia Morale , sia che ne
trattino direttamente , o indizet.
talmente , e c;ò si intenda ancora
dì tutte le Opere della natura
espressa in questo Paragrafo, che
Si introducono da fucri


Sarà delitto il 1:ubblicare scritti di qual
l unque setta




srg
nifestare la sua opinione, tanto sulle Leggi, quan..
to su qualunque atto del Potere Esecutivo o del
potere Giudiziario


vs8
3. L Che contengano articoli contro la Re.


Catr&ica Apostolica Rom4na , e conio
i buoni costumi ;


Placa .
4. IL Nei quali si offenda la persona del Re


dichiarata inviolabile .
Placet .


5. III. Nei quali si offenda un Individuo del-
la Real Pariglia :


Placet 4
5. 6. [V. Che tendessero a distruggere direte


tamente le basi della Costituzione del iP(2. 3
cioé la divisione de' Poteri nel modo g ∎ à ha n-
zionato per cui il Potere Legislativo ri-
siede presso il Parlamento diviso in dne Carne.
re , 1' una de Pari , e l' altra do" Comuni ;
ri Potere Esecutivo presso il Re ; ed il Potere
Giudiziario pressoii Magistrati : che il solo Par-
lamento abbia il dritto ci' imporre le tasse: che
i Funzionari publici siano d esso tisponsabili ,
e niuno possa essere arrestata , e punito se non
conforme alle leggi , e per via di ordini , e
Sentenze de' Magistrati ordinari


Placet ; nell' intelligC;a3 che il Pote-
re Legislativo si intenda nel sen-
so stesso esptessato ne> §. 1. del
Capitolo I. del Potere Legislativo


7. V. Che promuovono direttamente e a di-,
segno la dissubidienaa alle leggi , ed ai uno-
dati ed ordini de' Magistrati relativi alla e,.ccu•
zione delle stesse ; potendo però ognuna sotto le
restrizioni cottitenute nel presente Decreto ina-


Placet
8. VI. Che contengano libelli infamatori, scrit-


ti calunniosi e licenziosi , e contrari alla de-
eenzr. pubblica 5 nei cali si svelano gl'intrighi,
ed i segreti scandalosi delle famiglie .


Placet
g. Colui , che incorrerà nel primo de' sud•


detti delitti sarà condannato alla relegazione da
un anno sino a dieci;


Placet; nel'," intelligenza che le pene
proposte dal Parlamento debbano
esser valide finchè il nuovo Codi..
te non le abbia regolate , e che
debbano anche applicarsi a coloro
che introducono , vendono ,o fan-
no circolare Libri esteri delle con-
dizioni dì sopra descritte .


io. Nel aecondo sarà condannato alla relega.
zione da un anno sino a dieci ;


.lacet Genie sopra .
sr, Nel terzo sarà condannato alla Relega-


zione da un anno sino a quattro ;
Placet come sopra


so. Nel (lutto sarà condannato alla relega..
Zinne da un anno sino, a dieci ;


Placet come sopra .
Nel quinto sarà condannato alla relega-


zione da mesi sei ad anni due ;
Placet come sopra .


14. Nel sesto sua obligaw i' Editore arisar




120
cimento de' danni 3 spese , ed interesi alla


nane offesa.
Placet come sopra


15. Se la diffamazione sarà ca'unniosa , sarà
condannato come libellista da un anno sino a
quattro di relegazione . e la diff: n nazioné sarà
su eoSe vere , vera punito colla relegazione da
sei • mesi sino a due anni , sempre in propor-
zione della gravez±a del delitto


Placet come sopra •
Lo Stampatore sarà obligato:
0, t. A far fi rmare dali' Autore 'innanzi a


due testitnlni i fogli del . manoscritto Che clo•-;
vrà pubiicare , ed avere unioeita eognizione di.
Colni, dal quale ha ric.evu'o


originale ;
Placet


gi«. I. U. Apporre D sito nome il luogo, e
1 1 anno della impressione


Placet ; con cne oltre ai sopradetWact-
veri , sarà clablig,ato di presentare
una COp,a di ciascun' opera , che
Stanipeg , in Segreteria dell' in-
terno.


1 g. Non sarà tenuto Palesare il nome dell'
Autore. , se non ricercato dal Giudice ordinari
a cui ne sarà stata avanzata istanza . Man-
cando a questa ginstificazione o tacendo , sa-i
ra soggetto alle stesse pene, che sem) state pred,
scritte per 1' Autore.


Placet,
rp. Colul ette falsificherà , o ometter il


notate a.i1 luogo 3 e 1' anno della impressione


12I
sarà condannato a pa gare once duecento appiís
cabili ad un' opera pia dello stesso Comune.


Muer quantevolte noti vi sia C0111-
plicazione di a.*:tri delitti , per li


sono infitte le pene di so-
pra stabilite , a cui pure dovrà
esser soggetto .


n o. Chiunque é offeso ha diritto di reclama-
re presso il Magistrato ordinario.


Placet .
21. Per tali giddizj si osserverà la forma vi-


gente in Regno de' t.:1idizj Criminali .
Placet


22. Trovatosi l' Autore per sentenza colpe.:
vole , gli sarà inflitta la pena rapportata di so-
pra La gradazione sarà proporzionata alla gra-
vezza del delitto da arbitrarsi per ora dal Giu-
dicante , finchè il nuovo Cbdice Criminale fis•
sera distintaiwnte e la forma de' Giudìzj , e le
divene qualità e gradi de' sopraddetti ceiitti e
delle pene , sfilza plinto aroiltanarsida quanto
è stato nel presente Capitolo prescritto .


Placet
2R: Sotto il nome di Autore verrà compreso


anche l' Editore , o cohsi , che avrà consegna-
to allo Stampatore i I niamscritto originale in
mancanza dell' Autore ,


R i oPner eh eOrtpcehrèe , i :sPhi le precedentement e
trattan


nia t str c dah i-i
lito , che non possano previovsenzairsmpatas
permesso dell' ordinario Vescovo , in caso




negativa del medesimo, l'Interessato potrà gra-
varsi presso il Metropolitano ; ed essendo que-
sti Ordinario,, la seconda 'istanza sarà prodotta
i rinunzi al Giudice della Monarchia ; la terza
istanza in circostanza di difforme parere sarà
avanzata nel primo caso al Giudice della Mo.,
narchía , nei secondo al Tribunale di Appello
competente.


Placet
25. Per la revisione da farsi dai Vescovi per


il ibri di Religione non si intenderà pregiudi.
zio alcuno indotto ai diritti di Regalia , ed ala
le preeminenze della Monarchia di Sicilia .


P4uet ; con che tali Libri si dovranno
presentare ancora a quel Magi-
strato , che destinerà tl Potere
Ensutivo per tale revisione ,


le3


PER LA SUCCESSI-0YR:


AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA
riza129,


l Parlamento persuaso , che la base di ogni
Costituzione in qualunque Regno non elettivi, è
fondata nello stabilire prima i' ordine , e i dio
zitti alla Successione della Corona , animato dal.
la speranza di veder questo Regno felice sono
gli auspicj dei discendenti della M. V. rispet.
tondo i Sovrani decreti , e quanto fu stabilito
dal Magnanimo Genitore della M. V. riguar-
dante l s ordine di detta Successione, viene coi


profondo rispetto a scnimettere i seguenti
Articoli , su i quali prega , e supplica la M,
volere accordare la sua Reale Sanzione


§. r. I. La Monarchia di Sicilia sarà sempre
Ereditaria .


Placet
2s II. La Successione al Trono sarà consci-.


vara nell' attuale ramo della Famiglia Barbone
oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con
quelle Leggi qui appresso espresse , analoghe e
conformi alla saggia disposizione dell' Augusto,
e Magnanimo Padre del nostro Monarca ;


g. La Successione siPdiaeZ regolare a forma
Ipprimogenitura col dritto di rappreserklazio.




P1::, ft •
4. Fra questi discendenti però si stabilisce ,


che dovranno regnare discendenti maschi di ina..
Schio della linea mascolina , e non le femine ;


Placet
5. Fra i maschi si dovrà succedere con di:.


ritto di primogenitura;
Placet


6. Questi dovranno succedere con diritto di
rappresentazione , per cui qualunque Primo-
genito corneccliè. premono trasmette ai suoi di
scendenti abili il suo diritto, conte acqustato
dal mem-cotti della nascita onde è che il Ni-
pote si preferisce allo Zio in forza di questo
diritto di Successione ;


Placet
7. Se mai Regnante della linea retta ve-


niste a tiraucerre senza figli maschi , la Succes-
sione sarà dovuta al primogenito maschio di ma-
schio della linea prossimi , sia Fratello, o Zio
Paterno , o in maggior distanza , purchè per.
sia PrirnoRenito nella sua elsin nel ramo ,
che prossimamente si distacca , o si é distacca..
to dalla lini retta pfirnogeniale;


PI cet
P. Estinti tutti i maschi di maschio della di


lui discendenza , e de' di lui Fratelli, dovrà suc-
cedere quella Femina del Sainue , e dell' agoa-
zione che al tempo della mancanza sia vivente ,
la quale fosse la prossima ; osservandosi sempre


1,25
io stesso ordine della primogenitura e della rap-
presentanza stabilita ne' maschi


Placa.
.9, Qualora r ultimi Erede fosse mari tata . ,


e che venisse a premorire al Marito senza la-
sciare elcun Figlio o Figlia, in questo caso vie-
ne inim (natamene a cessare il diritto di re-
gnare in persona del Marito ; ed il Parlamento
resterà in libertà di eleggerlo come Re, o dí
chiamare un altro Principe al Trono di Sicilia .


io In caso il maritoPi‘arce‘'ttnorisse alla moglie
ult:rna erede , e che lasciasse un successo.
re , qualora detta ultima erede passasse a secon.
de nozze, sarà detto successore sorto la tutela
del Parlamento , o sia delle persone , che il me-
desimo eleggerà per tutori


Placet
III. Tutte le quistioni , o dubbi di qua-


'inique sorta riguardanti 1' attuale stabilimento
di successione saranno decisi dal Parlamento


Placzeunema sempre con la Real Sarta


I2 IV. Riguardando tutti i legami di Fami-
glia í diritti alla successione , e le pretensio.
ni , che potranno nascere , tutti i matrimoni,
che si contratteranno dal Re , o dai suoi Figli,
o Figlie , e successori dovranno essere conosciu-
ti, ed approvati dal Parlamento .


Veto ; ma gl' Individui della Famiglia
Reale non potranno contrarre al-
cduein nmeati ri


zl
ovnoion sceanszoa cilhecongsineu stoi


T24
ne nella discendenza mascolina di M3.suno in ma-
schio ;




za6
essi ah' età di venticinque anni, o
non avendo potuto ottenere ta-
le consenso pei loro ert.itrinionj
un anno dopo la domanda , non
essendosi opposte netto SteSSJ tem-
po le due uartiere de! Parlamento
( che è il SOLO Caso, in cui esse vi
si potrtbbero oppor re ) sieno al-
lora in piena libertà or maritarsi
con chi , e cime voaliario


13. V, In niancanza di 'legittimi eredi , e
successnri , !a Nazione avrà ii diritto di sci-
g ! i.-:r e il suo Re , il quale dovrà regnare con
quelle condizioni, che saranno prescritte dalla
medesima ;


Platee
R4 Se la Nizione sarà orliigata a fare la scel.


ta del suo Ra fra i Principi stranieri , non io-
v ra giammai eleggere un Sovrano di un' altra
Nazione , ma sempre un Principe ultragen . to ,
che non avesse Sovranità alcuna in Altro paese,
e che dal primo giorno della sua elezione S,3.
bibr deve la SUA resifenza in . Sicilia ; deve pe-
rò essere itntuancabilmente di una Famiglia
Reale


Placet
15 V/. Il Re di Sicilia non potrà per qnahan.


que sinsi cagione allontanars !
dal Regno senta


il consenso del Parlamento . Ogni Re , che ah,'
bandortasse il Regno senza il de r r ,) consenso 5
o che prolungasse la. sua dimora fuori del la' tso-
la a! di la del tenrio accordatogli dal Parlamen-
to non avrà più diritto a regnare in Sicilia o


x27
e da quei momento salirà al Trono o il suo
successore , se ne avrà , o la Nazione eleggerà
il suo nuovo Re .


Veto, in quanto alla facoltà di allonta-
narsi, dovendosi in quei caso unica-
m'ente stabilire con il consenso del
Parlamento da chi , e con quali
condizioni nella sua assenza dovran-
no esercitarsi le facoltà dategli
dalla Costituzione ,


/6. VII. Il Re non potrà mai o per Tratta.
to , o per successione ad un altro Regno rinun-
ziare ; o cedere a quello di Sicilia o in tutto,
o in parte, con disporne in favore di qualche
altro Principe , che non sia 1' erede itninedia,-
to; in un tal caso ogni atto, che Li ra , sarà
nullo , e la Nazione non 5ari tenuta a ricotte.
scere la volontà del Re .


atcet
17. Vitt. Se il Re di Sicilia riacquisterà i/


regno di Napoli , o acquisterà qualunque altro
Regno, dovrà mandarvi a regnare il suo Figlio
Primogenito, o lasciare detto suo Figlio in Si-
cilia con cedergli il Regno dichiarandosi da
oggi innanzi il detto Regno di Sicilia incl.pen-
dente da quella© di Napoli, e da qualunque al.
tra Regno , a Provincia


Placet per indipendenza : tatto il
dippta lesta a stabilirsi dal Re
e dal suo Primogenito alla Pace
generale chi della loro Famiglia
debba regnarvi .


DC. Alla morte del Re r immediato suc•,)




129
cessore di proprio diritto assumerà il evuna
del Regno i


Flicet
sq F,21i peti, dovrà nel corso a! più dì due me-
s i
, farsi riconoscere dal Paramento .


Place
so X. Ogni Re , o Regina erede , c$111 tuo-


meni3O che sarà riconosciuto , P riconosciuta
dovrà prestare il giuramento solenne ne! Duo




mu di 1)41ernin , e in mano dell° Arcivescovo
nella torma che segue


Placet
21. Nai et. Re , o Regina di Sicilia prornet-


ziam, , e giuria-No sopra la Croce Nostro Si-
gnore Ge.ci4 Cristo , e copra lt quattro E arigeilj
di volere osservar, e ilare osservare la Reiig.rone
Cartolina Apostolica Romana di volere arse r-
vare , e risperrarP , e fare osservare e rispet-
zare la Costituzione di questo Regno di Sicilia ,


tutte quelle Leci fitte , e che si faranno 4/
P.Irlamento e.. Giuriamo , e promettiamo sopra
la detta Santa Croce dr non volere regi attenta
re a cosa alcuna , che s ta corro•
pilare dal Parlamento , contro la felicità de'
nastri Satdditi es.


Placet ; con che le Leggi fatte , e che
si faranno dal Parlamento si in-
tende che debbano esser quelle ,
<le hanno di già meritata la Regi
Sanzione , a che potranno ín se-
for ro meritarla e


22, V Parl,mento poi presterà nello stesso
teinpo li seguente giuramento


19


La Nazione d a Noi rapprefentata dichiara
riconoscere nella nersona di Cc, il SUO vero , e
!ea _rtimo Re , o Regina Costi .tional e. e nello step,
so reirtpo promette , e giura sopra la Croce
'Vostra Signore tiireiù Cristo, e sopra li quattro
vangrei% di volerlo fizantenere In tatti gaee ciriU‘
che gli a‘corcle la Costaooziaae


Placet.
(2.3. M. La sarà airr fissataRedelàtiortinggi


età di anni te , durante la sua minorità
fiss


lamento sceglierà una Reggenza , e stabilit a le
restrizioni , cori le quali la ittggeaza dovrà
esercitare r autorità Reale.


Placet ; rimanendo al Re la facol tà d;
raccomandare al Parlamento .clue,E
Soggetti , che giudiclíerà l più I°
donei al buon Governo des R.e-
Pno e ed alla perfetta educazione
del Successore.


/24 X tr. Qualora il Re fosse ;nearn •e di eser-
citare l'autorità Reale per infermitàdi mente,
g per altro d i fetto , il Parlamento dovrà eleg,-
gere tria Reggenza , come si é i3etto nI1' 4 rtí-
Co lo X I, durerà la sopradetra incopocità.


Piacet nel solo caso Ai d,^rn ,n11 .
25. XIII. Wspr3 la morte del Re, o Regna


erede ,se il Par/arnentra 9 ; trovi convocato . do-
vrà o robanzare !e sue sedute per altri reti
Se i l Parlamento si e rov-riì prorogato , dovrà


51;h
lamento


t Rr':: eu:ps;: rís: eitind:eaer snbe; df:ssees;1
4Feri


f et t r n% tnnn rIPc.".1 ;''r va' °It:a
riai


nPt 304rs:i




n30
unira nno da loro, e formeranno un tioovo Par.
lamento ;


Placa*.
Il sopradetto Parlamento, qualora il 3itc.e.


cessore fosse di n-rinor' età, eleggerà una Reg,-
genza GODO si è detto all' Articolo XI ;
la ricerca , correggerà e riformerà, , piú esat-
tamente che in ogn° altro tempo tutti gli


, che si fossero potuto introdurre , durante il
Regno precedente ; e cia ad oggetto di condur-
te la Costituzione ai suoi veri principj , e (i-
nalmente per provvedere ad ogni altro bisogno
dello Stato .


Placet come al §. 23.
§. XIV. Se alla morte del Re vi fosse


successore di maggior età , potrà dopo essere
stato riconosciuto dal Parlamento , scioglierlo


dovra' convocarlo immediatamente colla
nuova formazione della camera de' Comuni ;


Placet
213. fn mancanza di Eredi , o Successori


Pari Attento , che si prolungherà , o quello che
si riunirà, dovrà subito occuparsi nella scelta
del nuovo Re ‘,


Placa.


3t


DELLA -PEZZE) ALIT4'
DIRITTI 5 PESI FEUDALI .


CAPITOLO


§. r. Aboliti la Feudalità , come fu definito
nella basi della Costituzione all'Articolo XII. da
S. M. s tnzionato , gli abitanti di qualunque Comu.
ne saranno considerati di qual diritto , e condi-
zione , e tutte le Popolazioni del Regna lanci-
nc governate colla stessa legge comune del
Regno . Placet


a. Cesseranno tutte le giurisdizioni Barona-
li , e non ostante qualunque privilegio , saran-
no cessati tutti li 'neri, e misti imperi senza
indenni zazione ai possessori .


Placet .
3. Saranno in .correlazione disgravati i Baro-


ni di tutti i pesi annessi all' esercizio di giu-
risdizione della custodia del Territorio , e ri-
sponsabilità definì , della conservazione delle
Carceri , e Gastellani , delle spese occorrenti
per li detenuti , e di ogn" altra gravezza an-
nessa d


Placa; con che i Baroni dovessero la-
sciare a vantaggio de' Coru uni I o-
tiO delle Carceri per mesi sei , nei
qual tempo ogni Università dovrà
pensare a provvedersene , e eh:


a sì




,t32
per li furti restino tisponsabili gli
attuali Capitani , come lo sono
quelli dei Paesi sinora distinti co-
me Demaniali , finche non saran.
no stabiliti i Capitani d' Arene .


4, Cesseranno in conseguenza ne Baroni gli
Uffizj di Maestro Notato di Corte , di Bajuio
di Acatapano , ed altri provenienti dalla giuri.
sdizione Signorile. introiti , a gabelle di ta-
li uffizj resteranno a vantaggio dello Stato per
le necessarie spese dell' Amministrazione di
Giustizia ; quante volte però le Maestre Nota.
'le non sieno dipendenti da mero diritto Signo.
.ile , ma per causa onerosa , in tal caso si do.
vrà compensare il capitale,


Piacer .
5, Non vi saranno più gli attributi Feudali


di servizio Militare , d' Investiture , di Relevio,
di Devoluzione a favore del Fisco, di Decima
e Tall Feudale, di diritti di Grazia e di Mez.
.'annata, e dí altri di qualunque denomina.,
zione inerente ai Feudi.


Mac«.
6. Cessando la natura , e forma de' Fetta'


tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in a-
vanti Feudali , rimaner Ubbano , giusta le ri-
spettive concessioni , in proprietà allodiali pres.
so ciascun possessore .


Placet,
o. Conserverà ognuno i titoli ed onori , che


sinora sono stati annessi agli in avanti Feudi p


T33
e de'' quali ha goduto, trasferibili questi ai suoi
311CCe$Su t t .


,Placet ; con che si intenda ancora per
quei titoli non inerenti ai di già
aboliti Feudi .


CAVVFOL'O


/. 1' Parlamento in corrrelazione de' ring
tiij stabi l iti di sopra, ed in delucidazione dell
I1t ttcolo Xtki, delle basi della Costituzione ,
(3 ;1(.41131a , che la mano iti avanti Baronale ces.
se à, ma che ciascun Possessore di fondi di
qoao'-‘ que natura , per la facile esigenza decre-
ta t i , abbia il diritto di sequestrare , ed itnpe.
dire che si estraggano sul momento dai Gabel-
lati , Centuaiisti , Terraggieri , e Coloni i pro.
dotti , ed animali &l fondo con adirsi intanto
la g utísdizione ordinaria del luogo , perché
provveda in giustizia sul pegno, inteso il Crea
nitore e Debitore .


Piacer .
t. Le angherie , e perangherie introdotte sei.


tanto dalla prerogativa Signorile , restat) abo.
lite senza indennizzazione. E quindi cuseian.
no le corrispondenze di Galline, di Testatico,
di Fumo, di Vetture , le obbligazioni a tta.*
spettare in preferenza i veneri del Batone , di
v e n dere con prelazione i prodotti allo stesso , e
tutte le opere personali , e prestazioni servili
provenienti dalla condizione di Vassallo a Signo.


Place




554
g. Sono ugualmente aboliti senza indennizza,


zione i diritti privativi; e proibitivi per non
rnolire i Cittadini in altri Trappeti , e Mulini,
fuori che in quelli dell' in avanti Barone, di
tion cuocer pane , se non ne' forni del io stesso ,
di non condursi altrove , che ne' di :ui Aiber.
ghí Fondachi ed Osterie; i diritti di Zaga.,
t o per non vendere enniFnes t ibili , e po t3 b, i i in
altro luogo, che nella Taverna Baronale, e si-
mili , qualora fossero stabiliti sulla semplice pre-
rogativa Signorile ,r e forza Barattale .


Placet
4, Saranno' però compensati , come in ciascun


altro privato , i diritti , di sopra de-
scritti, tanto proibitivi, che privativi , qualo•
sa sieno provenienti da una convenzione corri,
spettiva tra li Baroni e Comune , o singoli , o
da un Giudicato


Platea>
5. Non sarà impedi .::cr alle popolazioni il po,


tere attaccare nelle consuete e legali forme le
corrispettive convenzioni Atte coi Baroni rela-
tivamente agli avvisati diritti proibitivi di ape
pellarsí dalle sentenze pro ferite a favore degli
stessi Baroni, qualora non sia fatta cosa giudi•
tata , per liberarsi dallo stabilito compenso ;
beninteso, che per r anzidetto non sì intende
accordare alcun nuovo diritto, o azione alle
medesime .


nue:t
6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della


Real SanziQne tutti i diritti angarici 3 che si


r35
corrispondono dalle Popolazioni del Regno alle
iíspertive Univetsíd , e R egi e Segrezie
g,a rmente appellati diritti di scuro , bocche, fu=
ano tappítelli , ed altri simili , a seconda de
principi stabiliti di sopra .


Piacer
il. Saranno questi stessi diritti . e privative


redimi bì li; volendone il Comune, o singoli l' af,
fiancazione ne' casi s che deve aver luogo L'
,indennizzazione , come si è detto al §. 4.


Placet
DovrA questa eseguirsi , o con dare il ca-


pitale ragionato al 5. per rw. sul fruttato , in
considerazione dell' avviamento ,• che viene a
mancare cessando la privativa , locchè sì dovrà
(-mare , adoperandosi il legale giudizio de' peri-
ti sulla media somma del risultato dell' ultimo
decennio, o convertire ad arbitrio delraffrancare
te i l diritto e la privativa in un' annua pre-
stazione in denaro : locchè sarà pure legalmen
te arbitrato dai poniti stilla stessa media some
ma dell' ultimo decennio. Ed intanto sino alla
indennizzazione dovrà sospendersi qualunque no.
vita di fatto .


Placet.
9. Tolta qualunque opposizione di semplice


prerogativa Signorile , resterà ciascun Comune,
e Cittadino nella libera fac.iltA di erigere , ed
usare de' moli n i , tappeti, forni , fondachi ,
vera, ed altri ; resteranno peto illesi e con
cervati in ciascun Barone i diritti , che li coma
petono per raggione i pertinenza di suolo $




ga6
dominio territoriale , di proprietà di lame
salti d' acqua, e simili , giusta le rispettive con-
cessioni e


Plaent,.
§. t. Li diritti angarici, che sono stati da S.


M. venduti , saranno compensati nelr intesso
Snodo che si è detto dal Parlamento per le
altre compensazioni


Placa .


CAPITOLO ITY.9 g. Il Parlamento coda stessa uguaglianza di
princid viene a stabilire , che come si suppria
morto senza compenso i diritti Signorili assolu-
tamente angarici così vengono del pari abo.
liti senza indennità gli usi Civici assoluta.
mente angari ci , che i singoli , ed i Comuni
esercitano su li fondi de' Baroni per legnare
pascere e compascere cogliere ghiande ,
venire ed occupare terre a sernincrin , sotto un
fisso terratico , e simili servitù e costumanze
attive , e passive , che sono state dal!' abuso
introdotte come pregiudizievoli


agricultura,
ed alla libera economia de' predi


-


Piacer.
2,, Saranno compensati però quegli usi Civili


ci che provengono da un condominio, o drita
tto di proprietà , da una convenzione corrispeto
riva tra il Barone , ed il Comune , o singoli
e finalmente da un giudicato .


Piacer.
§, 3. Saranno però questi stessi redimibili a


vantaggio della libera economia del fondo. Ed


YS?
essendd ptOrttistu'i diritti di dominio i sarà per
il favor inJustria preferito affranca,
Lione il particolare coatte il corpo morale
singoli,


Placetm
afraneozlone dovrà eseRtirsi , o con


-dare il capitale regionato • al 5 per iter st41
fruttato , che sarà fissato sulla media somma
di risultato dell o ultimo decett n3o, secondo il le.
gale giudizio de' periti , o con convertire il
diritto , ed uso Civico ad aibtttio di colui,che
ne dovrà dar e il cornpen so in un annua pre-
stazione in denaro , ctte sarà pure legalmente
arbitrata dai periti sulla media somma dell'ut,
timo decennio.


Ed intanto Sino all' indenizzazione sarà
bita qualunque novità di fatto


Placet,
ualuncitte altro diritto angarice privativo e


proibitivo , da qualunque origine provenga,reo
Sti sinii .irnent e abolito , con restare ferme le
condizioni di sopra stabilite , riguardo al ;Dm'
penso quando gìi etal venga .


Placar,


CAPITOLO IV.


§.I . Desideranclo il Parlamenta 'per maggior
vantaggio del Regno che avessero effetto/piano
tamente i provvedimenti di sopra stabiliti de'
precedenti Capitoli per la soppressione tanto
dei dritti signorili , che degl i usi Civici chr




*A9
gravitano sulle persone, e sulle cose, ha delibei>
nato s, che Tr:dunali ,e Magistrati ordiriarj
debbano occuparsi immediatamente, che sardn-
no li prestati Capitoli da Se Me sanzionati , ad
esaminare le rispettive istanze degli interessati,
e riconoscere quali diritti o pesi , pie.
stazioni , ed usi Civici debbano in ogni Pepo.
lazione restar soppressi senza indennità , e qua.
ii previo il compenso y a seconda degli Articoli
precedenti


CAPITOLO
§. v.- Conoscendo` il Parlamento , che il mag-


gior vantaggio , e progresso dei . boschi , e dei-
le . foreste dipenda dal libero uso di tale pro.
priet‘, , nen' atto che decreta lasciarsi libero
ai possessori , e seraza icivalunque siasi superisire.
permesso il taglio degli alberi atti a negozio
siserbando quelli di alta cima , che sono gli
alberi di rovero e di pino , zappino, e di elce
vuole , che il novello Codice stabidisca tutte le
buone leggi necessarie per animarei Proprie–
tarj alla conservazione di essi Boschi , ed alla
cultura degli Alberi di alta cima , abolendo
ogni restrizione angarica y che si opponga ad
un si lodevole Aggetto e facendo insieme «m-


seguire &la Nazione il vantaggio del legno ab.
bendante , e degli alberi di alta cima atti alla
costruzione


Placet .; ma considerando Noi , che per
incoraggire la cultura de' Boschi,
tanto necessaria in un Paese ma--
rittirno , sarebbe cosa utile il per.
mettere anche ai Proprietari la
libertà di vendere gli Alberi di
qualunque specie , purcbè restino
obbligati a farne inteso il Gover-


pria di eseguire il taglio di
quella specie atta a costruzione
per potersi preferire volendo far.
ne acquisto , desideriamo che il
Parlamento prenda in considera.
aione questo interessante oggetto.


k50 2. Yisserà insieme lo stesso Codicele leg.
gi penali per coloro , che abusando della pro•
prietà vogliono far mancare l' utile pubblico
colla totale distruzione de' suddetti Boschi


Piacete


•lE


^rvcet.
.2. Quando conosceranno , secondo li princi.


pj definiti di sopra , estere i l caso della inden.
nizzazione debbano a maggior facilitazione fa.
re eseguire col consenso delle parti interessati
te la valu t azione dei surrogato


Ploce4




240
DZELg


VBERTA) DRITTI
E DOVERI DEL CITTADINO


CAPITOLO L


Ogni Cittadino Siciliano avrà la facoltà
tatadi parlare su qualsisia oggetto Politico, la.
gnarsi delle ingiustizie fattegli senza aversi sia
guatdo dai Magistrati alle denuncie delle spie ,e
senza poter' essere castigato per qualunque co-
sa si è fatto lecito di dire Sarà però punite
severamente colui , il quale sarà convinto dì
avere promosso complotti sediziosi .


P ken? ; regolandosi di restare anche
vietati tutti quei discorsi su gli
articoli , che dal §. i, sino al 6,
della Libertà della Stampa vengo-
no proibiti ; è proibito ancora tut •
to ciò che tenda a promuovere
complotti , o sedizioni. popolari


CAPITOLO IL


Ogni Citradino Siciliano avrà il dritto di re.
sistenza contro qualunque, che senza essere au-
torizzato dalla legge volesse usargli violenza, o
con la forza , o con le minacce, o volesse pro.
cedere colla supposta personale autorità , cosic.
chè non si riconosce nei Magistrati altro diritto


545
che quello , che la legge loro concede .


Piacer ; ma nei senso che resta pre-
scritto nei §. 25. 26. 27. del Ca..
pitolo l. del Potere Giudizi ario,


CAPITOLO III.


Un Cittadino Siciliano di qualunque classe
siasi non potrà esercitare più di due impieghi
pubblici lucrativi , dovendosi impedire la mul-
tiplicità dille cariche nello stesso soggetto .


Placet; intendendosi da oggi innanti p
e non già per quelli Cittadini
che li possiedono attualmente


CAPITOLO IV.


La legge non dovendo stabilire se non pene
schretriirnente , ed evidentemente necessarie 9
nessun Cittadino Siciliana potrà essere punito
se non in virtù di una legge stabilita, proli-lui.
gara antecedentemente al delitto , ed applicata
lega Wien te .


Placet ; con che restino ferme le ar..
tuali Leggi vigenti sino alla coni-
pilazione del nuovo Codice .


CAPITOLO V.


Ogni Proprietario sarà libero dì tenere delle
Cacce nei propri fondi , purchè li giri di mu.




m di fabbriche
alte palmi 8 almeno.




Placet


intendendosi per le Cacce di




142
, Cervi , e Capri,


ad escissione però delle tetre erte
si posseggono da S. R. M. sotto
qualunque titolo ; e per II dippia
restando in osservanza il Capitolo
del Re GLICOMO , trascritto nel
9".2i a ppresso Cap. Vi. e restando
anche in facoltà di ognuno guar-darsi la Caccia FtLnizta nei proptj
fondi a seconda della Legge vi-
gente , e con quelle modificazioni
che potrà farvi il nuovo Codice


C APITOLO vr„
Nelle terre de' particolari non potranno da


oggi innanzi esservi riserve , o Cacce Reali
o di altri Principi , e Signori , dovendosi
tara dette riserve, o caCez, contrarie a! diràtto
sacro della proprietà. Quanto a detta riserva
si rínvigorisza , e si osservi il Capitolo 28 del
Re Giacomo espreasato ne' seguenti sensi


9, Cola maggior ieverítà proibiamo , che dall'
„ Altezza Nostra, dai Magistrati , o otficiali


della nostra Curia , o da altri chiechesia,2
n oti


„ si facciano delle Foreste
ovvero bandire )


„ nelle Terre de' privati . k che per ragione di
„ cotali Toreate dalla nostra Curia e dai Sopran-
o tendenti , e Custodi delle Foreste istesse altra.
„ no non si molesti nella coltivazione , e Tacco!.
„ t3 de' frutti delle sue Terre , e danno ed in-
,, giustizia alcuna non gli si cagioni ,,


Platee; da principiare doro la fine di
!Agii°, per trovarsi terminat a la
raccolta.


CAPITOL O VII.
4. Nè r Erario nè le Chiese , né le Coi.


Olurlità , nè qualunque altra corporazion e , o
persona privilegiata potranno reclamare , o go.
dere alcuna prerogativa , privilegio , e distin-
zione nelle loro Cause dì ogni sorta , giacchè
in queste si dovrà sempre procedere , e dovrai,.
no le medesime essere sempre trattate , e giu-
dicate , come quelle di tatti gli particolari seri-
za distinzione alcuna


Q. Resta abolita de!. pari la cos) detta mano
s aie , rivocaro ancora qualunque privilegio ,


(le il Fisco dell° Erano ha goduto finora , de'
gugando in conseguenza il Parlamento qualun-
que Legge , o Statuto , che venisse in opposi-
zione alla presente abolizione ; e pariicolarmeno
te annulla quanto su tal particolare trovasi sta-


nella Prammatica X. titolo I!. (Ir Officio
Maghtrorurn Rariongliurn9,2- , della Pi
mAtica VII. titolo 111, de Officio Conservatoris


Pdtrimonit , e nella Prationatica unica ti-
'gelo X, de Officio Perceporum E. i6


L Cosicchè i Procuratoti , ed Avvc•cati dell°
Era rio non potranno giammai invadere i beni
di qualsivoglia Comune , o corporazione , o di.
qualunque particolare senza il precedente decre•
to di giustizia 7 o la *Untale SentellZ3 CaitA




R 44
dice , o Magistrato , a cui si apparterrà giusta
la presente Costituzione; come neppure potran-
no occupare gli altrui beni di propria autorità
priachè ne avessero dalle sentenze de' GLI
o Magistrati anzidetti ottenuto il tit.lo
Mino


4. Finalmente il Fisco non potrà pia godere
nelle !locazioni di qualsivo,lia cespiie , o fon-
do della così detta addizione i n diem , ne re-
stituzione alcuna , non ostante qaaianque pri.
vilegio , o consuetudine ; a qual oggetto dero-
ga il Parlamento qualunque Legge , o Statuto,
che vi si potesse opporre


§. 5. Per le Chiese , Comunità , e qualunque
altra Corporazione , o persona fi nora riguarda..
ta come privilegiata , e restituibile , il nuovo
Codice Civile fisserà i necessari provvedimenti
analoghi .


Ci riserviamo di manifestare il Nostro
Real animo su di questo , e dei
quattro seguenti Paragrafi di que.
sto Capitolo , tostochè gli Articoli
in essi Paragrafi contenuti saran.
no pienamente definiti e diluci.
dati dal nuovo Codice , che davra"
in ciò uniformarsi alla Costituzio-
ne Inglese, e principalmente per,
quanto riguarda i Privilegi dell
Erario


145
CAPITOLO VIII.


Ogni Cittadino Siciliano sarà riputato come
facendo parte del Potere Legislativo diretta,.
menu , a indirettamente , e come tale
non riconoscerà atre autorità , che quelle sta-
bilite dalla Legge .


Velo per 13 prima parte ; Placet ri-
guardo a non riconobcere altre autorità,
che quelle stabilite dalle Leggi


CAPITOLO IX.


Ogni Cittadino Siciliano sarà in dovere di
conoscere la costuumone del Remo , e tutte le
Leggi , che la compongono ; coa sarà obbligo
deTarrochi , e de* Magistrati Municipali istrui-
re della Costituzione del 1812. tutti co'oro, che
appartengono aí loro quartieri , ed al loro Co-
mare; come egualmente sarà dovere delle Unto
versità , e delle Scuole pubbliche , e private il
leggere due volte l' anno la Costituzione .


Placet


CAPITOLO X.


Ogni Siciliano per potere avere parte d'i•
retta, o indiretta alla formazione della Le9.2,C
dovrà sapere leggere, e scrivere i e cori nel 1830
non sarà permesso ad alcun siciliano , che non
Sappia leggere , il poter essere Elettore.


Piace:




'46


CAPITOLO Xf.


Ogni Cittadino Siciliano, che da oggi in avan-ti non avrà enra di vaccinare i tigli , non DO.td aver parte diretta , o indiretta
nella for-mazione del la Legge, nè potrà essere ammes.


so ne' Consigli Civici „
Ciò sarà rilevato dalla nota , che si presen.t età' del Magistrato Municipale


Vero


CAPITOLO XII.
Ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere


Giudice di fatto s menochè fosse impedito per
ragion di parentela.


Piacer


CAPITOLO XIII,


Ogni Siciliana non potrà prendere servizio
sotto altra Potenza senza il permesso del Re ;
ed ottenendolo , non potrà giammai prendere
le armi contro la Patria , altrimenti resterà
soggetto a quelle pene , che stabilirà il nuovo
Codice .


Placet


14r
DE LE A BO L IZION E


DEI E EDECOMMESS I


esoe7`4v4"%zit
§. a. I Fedecommessi , e le sostituzioni di


qua unque natura , tanto universali , che par-.
ticniari , sia per atto fra i vivi , che per uld•
tua volontà , menochè ie sostituzioni volgari
pupillar i , ed esemplari restano abolite dal gior-
no della Reale Sanzione .


^. In conseguenza ch ciò qualunque disposi-
zione riguardante antiche sustituironí , e anti-
chi Fedecommessi sarà riputata nulla, e di niun
vigore , e tutti i beni resteranno liberi at-
tuale posse'sore , nel modo , che sar prescrit-
to nel presente progetto ,


3. Per tutte quelle disposizioni , che si fa-
ranno in avvenire dopo la sanzione di questa
Legge , ed anche per quelle , che si trovano
fatte da persone amor viventi , che dovrebbe-
ro verificarsi dopo la loto morte . , che conico.
gono Fedecommesso , sostituitone , o qualunque
obbligazione nell' erede , o nei donatario dì re-
stituire i beni ad un terzo , il Fedecommesso
la sostituzione , o la ob!igazione di restituire
sarà riputata nulla , e di ululi vigore, ed i be-
ni resteranno ne' primi eredi , o donatati con
titolo libero , e da poterne disporre a di loro
volontà .


q,. Le così dette doti di paraggio , le così det-
k 2




1,48
ae quote di Fedecommesso regolare , o qualun-
que altra pertinenza vincolata , di cui si trovano
in possesso le zie , le sorelle , le ,


e le
nipoti , e discendenti di colui , che possiede i be-
rli fe.decornmessati , restano in piena proprietà
sfagli attuali possident i


, ed in perpetuo , (Lì po•lene disporre a loro volontà .
5, Le così dette vite milizie , ed altre quote


porne sopra , che si pusiorggono dagli zii ,
testi , tigli, nipoti , e discendenti di colui , che
possiede i beni t e decommessati , restano in per.
petuità presso gli attuali possidenti, e ne pus.
Sono disporre a ioro piacere .


6 Già che attualmente posseggono gli altro.-genia,
sia per ragione d i


vitamilizia , di dotedi paraggi(), quote di Fedecommesso regolare,
e per qualunque atra causa, abbiano in pie-
na propiltià perpetuamente , e con titolo libe-
ro; abbiano ancora , se loro aggrada, t n ter.
re , perciccaé venuta meno que.i'assurda , e
barbara indivisibiiità di poderi alla maniera feu-
dale informati , non vl ha ragione per cui il se.
condogenito non debba avere in gleba la sua part


7. Dal giorno delfa Real Sanzione della Leg-
ge dell' abolizione de' Fedecontinessi , ciasc uno
resterà libero amministratore, e disposiio re de'
propsj beni . Alla di lui morte si osserverà per
Ja legittima dei tigli sosta° viene prescritto dal
diritto ctirolnie ; ma questa osservanza avrà luo-
go lino alla pubiicazione del nuovo Cod,ne , do-
vz: saranno fissati gli opportuni tegolainenti .


6, La libera facoltà di disporre sarà limitata
nei Pari nel modo seguente :


149
Siccome nel Capito lo 4. del Potere Legisiati.,


vo sí é disposto, che le Parie saranno perpetue
e inalienabili ; così il Parlamento ha delibera-
to, che i Par: attuali debbano assegnare , e con
servare per dotazione perpetua del:a l'aria la
quarta parte di netto di tutti quei beni , che
possiedono attualmente caute gravati , ed in vi•
gore di qualunque sostituzione o fedecommessoz
questa quarta parte di beni sarà riputata non
come un fondo addetto alla famiglia , ma come
un inajorasco proprio esclusivamente della Pa.
ria ; sarà quindi inalienabile senza che sopra la
stessa per qualunque cagione possa farsi vermi'
assegnazione , o detrazione in favore di chic-
chesia , e degli stessi figli anche per causa di
alimenti ,


g. Nella Paria suddetta sarà osservato un or-
dine perpetuo di successione , come in un ma-
jorasco puro agnatizio mascolino di prirno-ge-
roto , in infinito , ed in perpetuo .


so. In mancanza però di d;scendenti maschi
potrà succedere la fcmina in questa Paia col
medesimo ordine di primogenitura agnatizia.


I t. I Possessori attuali , nei quali a nomee
delle presente legge di abolizione di Fedec om


-messi resteranno svincolati e liberi i beni pri.
ma fedecommissati saranno obbligat i a conser-
vare inalienabile sopra i sudetti beni calcolati
di netto quel tangente, che a norma del dirit-
to Romano dovrebbe spettare ai figli .tdiriperpe
t o oi legittima doro la di loro morte ; e sicco-
me il numero defigli potrebbe crescere, e det




f50
crescere cosi per maggiore cautela de' mede-
simi sarà il padre obbligato a conservare due
terzi de' beni attualmente fedecomtnebsati in ti.
guardo delle legittime de' figli quali dopo
la morte del padre ti tasseranno a norma del
diritto Romano .


12 Resterà poi in lib::rtà di, ogni padre poter
disporre dell' dita) terzo , ( esclusa sempre se'
Pari la quarta parte, che deve precedentemen-
te sottrarsi da tutto asse finora le.ieconitnese
tato ) venderlo , alienarlo, ipot7cario ec. pur-
ch in qualunque atto di alienazoue siano ci-
tati precedentemente i figli , o d Curatore de'
medesimi , che saranno abilitati a chiedere la
liquidazione de' due terzi , la quale deve con..
servarsi per cautela della loro legittima , che
resterà poi libera , e franca di ogni vincolo nei
legittimarj .


Beninteso , che se questi Ilegittimarj nelr at-
to di coasep,nire la loro porzione di dette due
terze parti dal loro padre, si trovassero orari-.
tati , o con tigli di precedente matrimonio, al•
lora di detta porzione dovranno nuovamente ri-
servarsi inalienabili due terze parti per divider-
si alla morte del legittimario fra i suoi figli ,
i quali diverranno liberi possessori delle loro
rispettive porzioni senza ulteriore gravame


13. Per i figli e le figlie collocati in niatii-
'noni° , sicceme è dovere che si imputi nella


loro assegnazione , o dote la legittima , ch e sPel•
rerà loro dopo la morte del padre , se mai si
lessero loro assegnati o fondi , o rendite, questi
verranno calcolati nelle due terze parti da certi,


ISt
servarsi 9 giacché formano parte delle suddette


14, Si abbiano in consideratone tutti i No-
bili del Regno ehe sieno considerati anche
ne' loro primogeniti nella quarta parte di tut-
to quello , che possiede il padre y e questo per
lo decente mantenimento di sua nobile fami-
glia. Negli ultrageniti poi si osservi la libertà,
e la legge comune Romana .


15, Per le cause rivendicatorie possessorie ,
rescissorie e simili dipendenti dagli antichi le-
deceinmessi s laddove queste sieno introdotte
anche con la sola citazione della parte , possa-
no proseguirsi , e se non vi sia , possono in-
trodursi inira lo spazio di anno uno , bastando
per introduzione la sola citazione , con far-
si poi dopo li suddetti giudizj , secondo le re-
gole da stabilirsi nel nuovo Codice . Qualora
poi vi fossero accordj intermedj per pretensio-
ni dipendenti dai fedecommessi verificati prima
della presente generale abolizione , dovrà restar-
si a quelle regole di legge , che fisserà il nuo-
vo Codice .


Avendo preso Noi nella pid seria con-
siderazione tutti i Paragrafi del
presente Articolo siamo venuti
a manifestare , che arnmettiatno
uria riforma degli attuali Pe(le-
commessi ; ma dichiariamo , che
con saremo mai per approvarla ,
sintantoché il Parlamento non Ci
presenter un progetto di Legge
su questo oggetto , che sia intera.
n i ente uniforme alla Costituzione
Inglese




12 1- A2\70 or FTW rENTZE


§. i. ti Parlamento applicatosi a prox:k edere
ai b sogni dello Stato , tor4!deranco da una par-
te infelice attuale pos:zione delle Finanze , e
da i' altra la nece.ssità dr prontamente occoire-
te alla difesa dello Stato allo splendore del Tro-
no , ed al decoroso mantenimento della Real
Corte , noa avendo potuto per la ristrettezza
del tetano , verificare dettagliatamente i l Pa.
trimonici attivo dello Stato , nè fissarne colla
conveniente esattezza lo stato passivo , si è con-
tentato formare per ora un Piano promodale
perche provveduti così i bisogni dello Stato del..
r anno corrente , si potesse dai prossimo Par-
lamento stabilire un nuovo Piano generale di
Finanze ; e quindi confermando quanto nel Ci.t
pitolo del Potere Legislativo trovasi stabili-
to, che alla N.Iztone si apparterrà da oggi in
avanti la proprietà di tutti i beni ed introiti
dello Stato di qualunque natura , compresi quel•
li sinora riguardati come beni della Corona ,
venuto a stabilire ;


Placa'
Q. Che restino aboliti tutti i Dazj , Tasse


ed Imposizioni estinti in virtù degli stabilimen-
ti del Parlamento del 18 non meno quelii
della Decima , e 'rari feudale, Iati di pd3ses-
:ione 3 Dogane interne del Kegno / ed altri dall'i


159
attuale Parlamento soppressi ; e quindi , che e
intenda sciolto qualsisia contratto di Arrenda,
mento fatto per tali percezioni , senzachè po-
tesse pretendere dai contraenti compenso ve,
rutto .


Che perciò lo stato attivo , e promodale del
patrimonio dello Stato depurato dai pesi ineren-
ti s i a , e s' intenda stabilito nel modo seguen-
te , cioè:


Once settecento novantannvemila per le ;m•
posizioni stabilite dal Parlamento dei aio. irt
eluse le once cento cinquantaseirnila trecento
ottantadue , che risultano di meno dai Cata.
sti del dazio del 5. per too Genie si asse•,
.pisce cn7 799oue


Placet a tenore dei Capito..
lo dr. §. 3. dei Consi-
gli Chi:


3. Ha però rl Parlamento
decretato che non siano es
ta ti dalla suedetta tessa del
5. per 500. i Proprietarj di
care riveiate in rend ta di on-
ce ventiquattro annuali , o
fra , che perciò abbiano detti
Proim. retatj la facoli di di-
sporne , e locare dette case a
Mente del suddetto Par la-
m:trito del 1810. intenden-
dosi al tempo stesso abolito
Qualsisia privilegio accordato


On? 7990o0




!k'Si
.riporto „ on7 799ono


sinora dalle Leggi ;. e Con,
suetudini di questo Regno
a Militari , forensi , o con-
duttori di qualsivoglia classe,
o condizione privilegiata ,
restando però tutte le quo-
te di contribuzione Stabilite
dal detto Parlamento , che
fanno parte delle sopraddette
once settecento novantanove
mila , con restare abolite tue_
Ze le tasse locali del Regno ,
come fu allora detto , per
pagarsi i precedenti Donati-
vi , ed abolita ancora la Tas-
sa suppletoria di tarj tre e gra.
ria quindici a botte stabilita
sul consumo del vino .


Once quarantacinque mi-
la , e cinquecento per le
Bolle della Crociata , secondo
il piano presentato dalla Real
segreteria di Finanze . on7


Once cento diciassettemila
settecento cinquanta per Re•
gio Lotta, secondo iI piano
presentato come sopra . on7


Once Mille trecento novart.
totto dalle Polizze (1 1


Arme
giusta il piano presentato dal-


on7 962250


355


ka R.Segreter. di Finanze on7 x398




Riporto on7 962250


Once mille seicento settan-
tadue dalla Mezz'Annata , se.
tondo il piano presentato dal-
la Real Segreteria di Fi-
nanze 007


Once quattromila cinque-
cento ventuna dalle Pusie di
l'alcuno, e dì Messina, come
Sopra


••






et7 45"
once trenta cinque mila due-


cento ottantaquattro dalie Se.
grezie • on7 3528•4


Once no• vantas• ei mila due-
cento cinquanta dalle paga-
ne , Collettorie marittime ,
compreso il Porto franco di.
Messina, il Dazio dell'un per
cento sopra i generi , che s'
introducono i n quella Ci tt à per
consumassi nel Regno , il drit-
to di 1)ogarie sopra i generi
provenienti dalle Calal'rie , e
la tratta della seta di Palermo
e di Messina , conte so-


96950pra 007
Placet▪ , intendendosi che


per le case di once ven-
tiquattro infra avrà ef-
feto dalla prossimi In-
dizione seconda 18:3.


7




1814, in poi
on7 x10t376


45500


"775°




15715)
Riport®. on7 T10/375


4. Circa al sopraddetto Ar-
ticolo delle Dogane , dovrà
il Ministro delle Finanze pren-
dere in considerazione le se.
guenti riforme proposte dal
Parlamento, e presentare al
nuovo Parlamento un piano
onde potersi poi passare con
maturatezza a stabilire le ri-
forme medesime;


Placet per formarsi il pia-
no , tenendo presenti le
seguenti modificazioni
notate ai nuinezi che
seguono ;


I. Che sí porti a compimen-
to la già intrapresa nuova Ta-
riffa ;


Ci riserbiarno dichiarare
il Nostro Real animo,
dietro che saràstabilito
il nuovo sistema di Do-
gane .


Il. Che si mettano in vigo-
re gli stabilimenti toccanti il
deposito loco Bastimento ,
Proposti nella Suprema Giun-
ta delle Dogane sotto lì 18.
Aprile 1205, ed indi autoriz.
galli con successivi Reali Di.


Riporto 0 on? i 1.01375
Spacci, e ciò cauto per que•
sr: Dogana di Naiermo , quan-
to per la Dogana di Siracu-
sa , a cui si e accordato detto
deposito locu B.,,stirnento ;


Dichiareremo ii Nostro
Reai animo in seguito
che Ci verrà presenta-
ro il nuovo piano per
il sistema delle Dogane
da stabilirsi


111, Che si assegni un con•
veniente e proporzionato sa.
brio agi' impiegati delle Do.
gane


Piacer
IV. Che si facciano degli


presso ii Mioís, di S,M.
Britannica iter poter visitare
di concerto cogli impiegati
ciel prelochAn viinistro tutte le
piccole Barche , e principal,
mente Maltesi , onde iznpe.
dirsi continuo traffico de"
contrabbandi ;


Piacer
V. Che si abolisca qualsisia


erta di franchigia, sia Mili•
tare, sia di corpi privilegisa


9n7 x3933}7$007 1101575




I53
Riporto . 007 1101375


di Casa Reale, o altro .
Piacer , con che il Parla-


mento abbia riguardo ai
Padri onusti poveri , e
rifletta alle eonseguen-
ze che ne potranno av-
venire per il Trattato
con la Gran Blettnna
de 12. Settembre 1812.


V. Che rutti i


Doga-
31à1i si riducano ad unico e so.
lo , abolen io la loro mola-
plicità , perchè essendo quei.
sta nociva al Commercio, ren-
de più complicato al tempo
stesso il si51en• di amministra-
2ione;


ei riserviamo prender cib
in considerazione allo
stabilimento del nuovo
sistema di Dogane, per
cone di sopra si è spe-
c!ficato nel N.1, di que-
sto Paragrafo .


Int. Che si aboliscano le
nogane interne dei Regno ,
come è stato conchiuso al Ca..
pisolo 111. §. 3. dei Consigli
Civici , e Magistrature Mu-
nicipali , quali giunte al cat-


_____,e„


0117 1101375


Riporto . on7 01315
tivo stato delle strade , para-
lizzano nialtissimo il corri-
xnercío, e circolazioni interne.


Once undicimila trecento
cinquantacinque dai Regj Ca-
ricatori, secondo ii piano pre-
citato dalla Real Segreteria
di Finanze e. e
on7 It355


Once seimila seicento ses.
santanove dalla Contea di Ma-
scali secondo il piano presen-
tat) datla Real Segreteria di
F!nanze . e . . onz 666p


Once diecimila e trecento
dalle rendite diverse ,ed in-
troiti el.tutuali come sopra noi uno°


Once cinquemila dall' Ar-
civescovado di Morreale , se-
condo i' ultimo rischiaramen-
to della Reat Segreteria di
Finanze


Once tre mila ottantotto
dalla Decima sulle pensioni se-
condo il piano come sopra ori?; 3028


Once trentamila novecento
diciannove.e tari ventiquattro
dagli avanzi annuali sull' in-
camerata Contea di Modica,
secondo il piano come so-
pra 007 309 1 9 e4


9e7 ix68706


5000




1162706 22g


7946


260
Riporto . on7


Once settantanovemila quat-
trocento sessantairé , e taci
diciannove dagli avanz i an-
mali sugli effetti sequestra-
ti • • • • • •


• on7
Once ottomila venruna au-


sridnto su tali beni per l' an-
no corrente , come per
sehiainenio della Reai Segreti
arra d‘ Finanze . . 007


Piacer . ti Parlamento do-
vrà avete in considera-
zione per la sopradetta
partita de' sequestri i
dritti degli Spagnrsn'i
pe r noci


calcoial e su i
loro beni come fondi
dell' Erario , per come
si dichiarò da S,R. M.
con Dispaccio de' 30.
Ottobre r812 , ed og-
g ; si è parimenti da
Noi manifestato con
Dispaccio de' 23 di que..
sto mese di Maggio.


§. 5. , che
le due penultime sopraddette
partite sono state dal Parla-
menti> derurate di tutte le
pensioni, ed assegnaziont gra-


on7 1256 191 33


m6t




Riporto 007 1256191 13
tutte , che rimangono sospese
in virtù dell' appresso stabi-
limento p come pure delle on-
ce mille cinque , tali uno ,
e grana dieci annuali , che si
pag. ano alla Compagnia dí
sii in surrogato della rendi-
ta dai sali di Otrant0 5 e Ba.
silicata


Once mille quattrocento
quattordeci , e tali ventisei
per causa del surrogato del
Tabacco sulle Isole adjacen
ti 007 1 414 26


Once cinquecento sessanta
trilla per sussioj Inglesi a. c.irn •
bioodnisceta t:i en4,2111; .11;ia nos; 0ece0z


to trentotto e taci undici da-
gl' infrascritti cespiti ammi-
nistrati sin' ora dal Ministro
de la Guerra . .


. ais7
Per terza pensionabile


ora assegnata per le spese del.
la Guerra . 007 7926 24
Per tondi di lu.


ori . . on7 4665
Per Oift3natro-


fo Militare. 007 3755
Dal Monte dei


on7 1939544 22


560000


21938 ai




16..
zuporto • on7 I839544le Vedove on7 638 2


Decima sulle
Prede .
on7 49b3 T()


Sono le on7 2 r938


20
263


IVporto . on7 1843055 20
che restano escluse dallo sta-
D:l:mento , di cui si parlerà
a suo luogo • . • 0:17 4632


Placet.
z,c,a••••••,:r•n•••••n••oeren.•-••••••••••,...


Placet ; ma nen' intelli-
genza che il Parlatnen.
to nuovo dovrà prendere
in esame tutte quelle
Pensioni , che prosnana.
no da cause onerose, o
remuneratorie , e che la
giustizia in conseguen-
za esige che venissero
continuate .


§; 6. Più once tremila cin-
quecento undeci godute fino-
re sul Fondo di lucri dai Ca-
stellani , Governatori di Piaz-
ze , ed altro , e che ceder
devono ora in vantaggio dello
Stato .


• 007
Place!.


7. Più once quattromila sei
cento trentadue per altra tas-
sa addizionale di quindici per
cento , che ha il Parlamento
imposto , ol t re alla Decima
sopra tutte le pensioni!, asse-
gnazioui gratuite , o sussidi,


007 1843955 20


007 18.476P7 23


P. Ha di più stabilito il Par.
lamento , che la terza pensìo-
n ibile dovrà d' oggi innanzi
&darsi generalmente sopra
tutti i beni sogeetti ad una tale
deduzione, conche non s'interi-
thno incluse quelle piccole A.
badie , la di cui rendita non
monti ad once centocinquanta
annuali , ed inclusi quelli si-
nora non gravati , dovendo re-
golarsi la medesima sugli
timi nuovi rivali , e cedere
interamente a beneficio deìl°
Stato , ser.ondo che verranno
meno le asegnazioni fattene.


Flacet at teso i bisogni stra.
ordinati dello Stato. ri.
sei bandoci di dichiara..
re il Nostro R eal animo
al nuovo Parlamento ri-
guardo al sistema




§. 9. Stabilit0 così il Pattini°,
1 2


351r




164


nioattivo dello Stato , l! Parla.=
grienro nel dover fissare il l'a.
trimonio passivo, ha coachiu,so
prima d' 0g:fatuo ;


Cile si assegni per lista
civile , compreso quanto si
è. finora paRato atta Reni
Corte per ttro:o di Casa Rea-
le ; Straordinario di Coi te ,
Botsigli Francnigie sa i ge-
neri , o 'n denaro , ed altro
la somma di once duecent




antunrniia
• .
. on7 241000


Quale somma inensuallien•
te ripartita in once 2c.093 e
tari dieci è da distribuirsi
nel modo seguente cioè


Once seimila 132r mise
n S. M. il Re ,
sua Reat Consor-
te , durante la
wits d: S. 5.4,tur-
to compreso co
11)2 snpra .0117 600D


Once quattro..
m i la alla prelo.
data M.S. o tira-
io di sussidi
e


per un anno coro
so dal primo Set..


1111...---^="9,011~~1.111


0117 u4.^Ou


Riporto o c 0117 241°C0
cernbre,e ds corte
re,e per tutt o A
gesto pross .ven-
ti9 o 1811 or,7 4000


Once cinque.
ceoto per filan-
teilimi: nto della
su., Rea' Corte,
e per un anno
come sopra or 5CO


Once cinque.
alle


Principe e Pi in.
cipessa Eredita,.
r t ,,e per loro Re.


Famiglia , du.
r^ntr levita, c0.


i t tg.e o sia dea'
assunzione della


eledista A.5.31
Trono . . 60Cg.i


Once mille al-
la stessa Altea,
2a Sua per 13 Ca.
riga di Vicario
Generale del Re-
gni.) e durante la


or,7 ,24100e,




166
Riporto .. on7 241000


medesima come
sopxa . on7 1000


Once mille cin-
quecento ottan.
-fatte, e tarì
ci alla prelodata
A. S. ín titolo di
sussi3j, e per un
anno corso dal
primo Sett. 1812
e dacorrere per
tuttoAgosto 1813
e • • on7


Once duemila
alla Principessa


Amalia Du-
chessa ci'Orleans
per un anno co-
nle sopra 0117 COCYJ


Sono le on7 2033 io
Piacer .


io. Dovendosi imputare nelle
sopradette assegnazioni quan-
to dal primo di Settembre
scorso si fosse alle dette Rea..
li persone pagato per questo
conto di Casa Reale , e ru-
briche suddette .


Piacct


Riporto .. on7 41000
Conseute ancora il Par.


lamento , che S. A. R. il Prin-
cipe D. Leopoldo , oltre aí
Beneficj Ecclesiastici , di cui
Egli gode , goda pure , fin-
ché non sarà determinato al-
trimenti in appresso dal Par-
lamento, di tutti quei pro-
venti , e beni , che sono Na-
zionali , e si trovano annessi
alr Amministrazione della Ba-
dia della Magione , tuttavia
dichiara il Parlamento , che
qualora S. A. R. , volesse .ri.
nunziare alla Nazione , sua
vita durante i frutti , e r
Amministrazione della Badia,
e Commenda della Magione ,
della Badia di Santa Maria
di Altofonte , della Procura
di Bisacquino , dei beni , e
delle pertinenze di Prizzi , e
di Palazzo Adriano , e di al-
tri , in tal caso il Parlamen-
to gli assegna d'ora per allo.,
ra , e durante la sua vita on-
ce ventiquattroinila annuali da
pagarglisi ad once due mila
al mese , nelr intelligenza ,
che non s" intenda in virtù


1583 v)


1'67


on7 241000 007 a4z000




68


Riporto e , ori? 24T000
delle precedenti assegnazioni
arrecare alcun pregiudizio ai
diritti , e pretese , che si po-
tranno su tali beni da chic.
chcsia esperire


Piacer; purché restino 1.1-
qualrnente fermi , ec
intatti gli attuali dirit-
ti , e prerogative deii'
Erario sopra glì anzi.
detti beni .


§. 12. Piti si lascia a S. R,
vita durante l' uso dei Fondi
di Lupo, Ficuzza e-Caooel.
sieri di dipendenza dell' Atei-
vescovado di Monreale , e del.
li tre Fondi di Santa Maria
del Basco , Giacornazzo , e
Carrubeile dell' abolito Moni.
siero di Santa Maria del Bo.
sco suddetto.


Placet
13. Ha parimenti stabilito,


che si assegnino per soldi,. e
spese dei Ministri Esteri , Cori.
soli, Corrieri, ed altro appai..
tenente al Corpo D i plomati-
co once trentamila , nell'
telligenza , che debbano tali
Impiegati essere Siciliani na-


unte Parlamento in altro luo-
ti , giusta quanto sì è dal pre!


Riporlo a 0n7 241000


3000ostabilito . 007go
PI.,cet per la riforma del-


te sopraddette assegna.
zioni , ma d' aver luo-
go dal giorno che po-
tkanno ventre notifica-
ti í sopraddetti Ministri
ed latpiegati dì ogni
sorte neilt Relazioni
Estere ; per le condi.
Zi6tli poi dtgli
gati Placet , ma da do-
ver aver effetto per
quei , che da oggi in.
panai saranno ptomos.
si , menoché dal Paria.
mento non si voglia fa.,
re , in considerazione
de' servízj prestati so-
pra un decennio dagli
attuali Ministri, un con.
gru° assegnamento


14. 11 Parlamento pelò ha
crtouro fare una eccezione
per il Dica di Serra-Capriola
1V1 . nistro ín Pietroburgo, an-
col che non nato Siciliano, per
h, suoi lunghi , e distinti ser-


rd9


007 241000 on7 271000




X70


vizi , tutte le volle , che S.
AL non crede proprio far no.
vità stil medesimo.


Riporto
on7 271000


Placet .
715. Come pure ha creduto


lasciare in libertà del Mini.
stro delle Relazioni Estere
l'eleggere fra Siciliani , o E.
aceri, i Consoli , ed i Corrie«.


.


Piacer .
i6. Dippiù ha stabilito ;


che
si assegni per le spese della
Guerra la infrascritta som-
ma cioè


Once novecento settantano.
vernila seicento novantasei per
le Forze di Terra . . on7 979696


Once duecento venticinque-
mila eentosei per la Rea! Ma.


. o
0 on7 2c2,5 aed;


Oltre alla somma di once
duecento trentaseimiia , e bes.
santadoe assegnate cioè
Once centoun.


mila centossant'
Otto per le For.
ze di Terra on7 sOn 68
Ed once gen.


0(17 1475802


totrentaquattroR-7"" a a 32"475803
mila ottocen-
tnnovantaquattro
per la Rea!


on7 T34904rina O .


on7 236,96a on7 n36062-


Placa .
37. Per la formazione , cioè


del nuovo Piano di Guerra ,
e d gli altri blsognì di detto
ramo; conchè pela si debba
una tal somma pagare al Mie
nistro della Guerra delle pre.,
cipue somme , che perverran.
no dalla esazione dei Crediti
dello Stato , e colle seguenti
condizioni ;


Dichiareremo il Nostro
Real animo quando il
nuovo Piano de' b't-sogni
sarà a Noi presentato


immir,ente
mento .


i8. Che il supplemento al,
la nuova Armata da foitnarsi
sia tutto composto d'individui,,


tlfriziaii Siciliani nati:
Placet; intendendosi a se-


)37 S t864


g 7 q




Riporto
CI? 37n264


'onda. de. Cap. Vi.
P, del Potere Esecuti-


vo
( he intanto per adem-


pire ad un tali: oggetto nella
mancanza d vi.run altro Pia-
no Generale da adottarsi , si
completi promodalmenre la
Forza Frorost a , on isceglie.
re un proporzionato numero
di Uf6ziali • ed Individui dell°


ma g a de` Volontarj Sicoli
che vorranno arrollar visi , per
licenziarsi poi a misura , che
s, supplirà altrimenti alla so.
pradetta Forza;


Li riserviamo a dichiara-
re il Nostro Real ani-
ma dietro che Ci sarà
presentato il Piano dal
Parlamento imminen-
te •


go, Che per i Corpi racoN
Lativi in mancanza di Sicilia..
ni valgano a coprirvi dei }zoo
sti degli Utfyian Esteri aro
tualmentu impiegati ne° meo
desinai .


Placet, come al §, 6. del
Can. VI. del Potere


R.:porto . ani? T711 854
ctg Autorizza Parlarne.n.


to il Ministro della Guerra a
potere Invertire quelle som.
ntr , che potrà non erogare
per le dette cause relative al.
le Truppe di Terra , in quel.
lo 5 che possa essere necessa
rio nel ramo medesimo, do-
vendone dar cento al venturo
Parlamento .


Phret
§, 22 Finalmente il Parla-


mento ha assegnato al Mini.,
sun della Guerra once due-
mila al mese per poter paga.
re ;2 1i Uftiziaii • ed individui
superami dell'Armata di Ter.


, e di Mare sopra i cre.
dic i in aumento a quegli as.
Segnati , e dello stesso modo„
e maniera ; con che il clero
Minisrro debba occuparsi di
andar disgravando tal peso ,
con diinerrere ( come meglio
l otrà ) tutti quegli Uttiziali
ed individui , che abbiano sera
vito meno di dieci anni nel-
la Linea , quale somma cal-
colata ad anno , importa OPI«
ce ventiquatucanila ,


007 94000


0117 17358454hse<;utivo e117 A 7118CA




174
Riporto .. on7 1755864


Il Ministro uelìa C.;ue'rra
presenterà al nuovo Par,
lamento il vero stato
degli Ufficiali , e di al.
tri Individui superanti
appartenenti al suo ra-
mo.


23. Ha ugualmente deterw
minato il Parlamento, che in
vista delle anuali urgenze
dello Stato , si sospendono tut-
te le pensioni , sussidj , o as-
segnazioni gratuite, siano an-
che date in Feudali accorda.
te sinora a non nati Siciliani ,
e ad impiegati Civili , e Mili-
tar: , ancorchè Siciliani , col.
la semplice eccezione di quel-
le assegnate ad Esteri degen-
ti in Reclusorj , o luoghi di
Educazione. , e a Letterati Cat-
tedratici nella somma di on-
ta mille , cento se.ssant' otto
circa on7




ft68
Intuivamente alla sopradetta


sospensione il i'arhinento ha
stabilito , che si diano once
diecimila a S. R. \1


, e per
essa a S. A. R. il Vicario
Generale , petchè


A. S. po's-


on7 1737032


Riporto . on7 1737o3rz
sa soccorrere a tutte quelle
persone di condizione quatti.
mestranti , che crederà bene.
ficare sino al nuovo Parla.
mento , per via del Ministro
delle Finanze . . . on7 50000


Placet ; tenendo presente
per le Pensioni quanto
si è detto al 5. 5. del
presente Piano.


n4. Ha di più il Parlamela.
to depurata la partita di once
centoundicimila ottocentono.
vantatre , che si spende per
la Tesoreria Generale di Pa-
lermo dalle pensioni , sussidj,
assegnazioni ec. sospese come
sopra, come pure dalle once
mille cinquecento annotate
nelle assegnazionì onerose in
favore del Monistero de' Be-
nedettini di Monreale , per
causa del censo loro dovuto
sopra il Feudo di Renda , e
Misero Cannone , non appar-
tenente allo Stato , e che do.
vr da oggi innanzi soddisfar-
si dalli attuale Possessore , per
cui risulta una tal partita in


on7 1747032


175




"i116
Riparto on7 ri47o32


once centottemila settecento.
ventisette . . . • . 007 103727


Piacer .
os, Più once ottomila due.


centorn per la par.
tira in once undicimila spesa
per la Tesoreria Generale
cii me ysina , stantechè si è de-
purata dì once duemila due-
centosedici erogate per ogget-
ti particolari di Strade ci det-
ta Città cc me altresì di on-
ce quarbocentonuvantaclue.ri.
suitantì da clu2 partite di oria
ce cento per una, altra in on-
ce centottanta , ed altra ín
once centododici dí assegna-
zioni, e sussidi sospesi , co-
sue sopra . . • . 007 8294


Piacer .
§. 26. piú once ottotnila


cinquecento per li quattro Se.
F., etarj di Stato cioè di
Relaz,oni Estere , Finanze
Guerra e Marina , ed tnter.
no ad once duemila per cia-
scheduno , incluse once cin-
qaecen to di gratificazione al
Segretario di Stato per Re.
laztorn Estere per spese sua.--




Riprio . 007
ordinarie , ncli t atei igenza ,
cae s'in=endono al tempo ster.
so sospesi i soldi accordati
zi gii Ex Segretari di Stato 0137


Piacer .
27 Once quindecimila per li


Cuce: , Presidiatj . e Ser.,
vi di pena di qualunque sorr-32
atteso lo sfratto già eseguito
di non pochi Esteri , che fa-
crevano cito dr once ventini.la> • • . . • • on7


Il Parlamento però deaide.
ra , che il Ministro della Guerra
ra presentasse un Piano di E.
conornia , onde alleggerire la
NA2ione di un tale peso ,


Piacer
5:8. Once novecento per Li.;


rnosine , c Mercedi alta Pan-
tellaria • . , • 007 9cei


PLicer.
Q9 Once cincanasettemila


quattroc • ntovenri per Asse.
gnata tj sopra li Scudi trecen-
;omiia . on7


:Piacer .
so. Once sedicimila cinque.


centododici per detti sulle
lande. . . on7 165t2


Piacete


IF69°Sr


8500


15000


6742°


on7 12095 E".̀, 0:17 i9 j,7383




178
Riporto 0117


3r. Once ventinovernila sei -
centoquaranta per detti sui
due milioni . 01)7


Placo
piú once diecimila per


le assegnazioni da fa rsi ai Co.
muni del Regno , alle Com-
mende dell' Ordine Gerosoli-
mitano , e Reali Abadie in
surrogato de beni , e rendite
loro vendute on7


Placet, a
33.1i Parlamento però neil'


,assegnate la sopradetta sant-
ma di once diecimila, dichiaro
ra di riserbare il 9iudiaio sul-
la restituzione d_' Fondi alie-
nati al futuro Parlamento ,
e supplica S. M. sospendere
il compimento dì dette ven-
dite, o alienazioni, ancorchè
fossero iniziate •.


Purch . ciò si esamini con
quelle vedute di giu-
stizia , che convengo,-
tso , Placet


§. 34 Once tremila &lecct.
to alla Casa di Airoldi
g bolito Ramo di Decima , e
àtl. 0437 3200


P1 ae e


0117 ,..1,:;002.,;3


Or/7 9,003123
35 Once trentatreniila sei.


cento per le Strade del Re-
ge.)




en7 33 600
Placet


36 Once it eroi la duecento
per li ponti r 007 3203


Piacer
37 Once qttattromila per


le Torri ,


o r 4000
Placet


39 Piti once diciassette/11;1a
Ottocento quarantotto asse-
gnare per nu ite I- 0 ventitrè
Conipdgule d' Al me , compo-
ste un Capitano , e dodici
uomini coi soldo di once quat-
trocento annuali per ìl pri-
nm, e di once novantasei per
000 per secondi . per gli
oggetti indicati dal Parlainen-
to del 18to non meno che
dal presente , per mesi sei
conche però debbansi corri-
spondere dal ziorno , che S.
R. M. li metterà in eserci,
2i0 .. ...


007
Placrt


sa Pii,' once ventimila ae.
corda te al Ministro deiie Fi-
nanze per. esiti di spese non


fili a 0u 7 2.c.)5ec


1957383


5.)9640


10000


`.73.413


R79




as%
Riporto on7 02•)79471t


re a ttsttO T)icembre I..ross.mo
venturo 1812. on7 13396


Placet
42 Più once duemila no..


vecentodue, tari dicannove
e gr: 6. per spese del presen-
te iJaríamento , da distribuirsi
come per nota . ori7 2902 s9 41


P•t's once centocinquantasei
trrcentottartiad-ue per


quelle stesse mancanti dai Ca-
tasti del Dazio del 5. per
ceno . 007 156392


Sommano On7 2252151 19 6


22F'042


Resta il Patria, passivo on72216,22e2.1,7


Incluse le once duecento
trentaseimiia sessantadue as.
segnate al Ministro della Guer-
ra delle preci•le somme che
perverranno dalla esazione
dei crediti dello Stato , come
si è detto, e che si deducono
dalla sopraddetta somma on7


il •
,krporto on7 205887rprevedute, per remission i di


mercedi at Fittajuoli de'Fon.
dt detb Stato , e per la mi.
no r azione , che potrebbe spe-
rimentarsi nel prodotto de`
cespiti eventuali , e di quei-
]i dipendenti dal Commercio
per anno uno a tutto Ago-
sto 1813 •
. on7


Placet
40 Kì once seicento a


li Vincenzo li Pena° per
adempire ali' obbl ; go de' Ca-
ratteri per la Stamperia, co.
'me dall' offerta accettata, ed
approvata dal Parlamento oni


Placet come incoraggia-
manzo , restando • per
la Stamperia stabilito
quanto si disse al §. u.
del Cap.X VIE. dei Pa.
tere Legislativo


4i ri ti once tredicimila tre-
cena )novanta sei assegnate pru
(teaz alrnente al Ministro del-
l ' t:lnarlze per pagamento
delle pensiacii


• , sussidj , ed
assegnazioni gratuite , sospe-
se }per un terzo corso dal pri-
Zno Settembre
e da corre-


01 7 2079471


20,003


60o




Bilancio del Patrimonio attly63
Passivo dello stato ti


Patrimonio pas-
sivo . on7 _o160$9 t


Patrimonio at-
tivo on7 iPn76$7 2o


-


Resta un disa-
vanzo di on7 1624ot 29 6


Placet .


41, Circa alle suddette once centocinquan..4
taseimila trecento ottantadue , che mancano dal
Catasto de' Riveli , crede il Parlamento , che
ciò derivi dalla poca esattezza ne' Riveli fat-
ti, e che per ciò volendo aversi una perfetta ,
ed indubitata cognizione della massa delle ren-
dite tassabili , rivelata per la Indizione decima-
terza , ha dectetrito il Parlamento, che per far-
si una esatta rettificazione di essi Riveli , ab-
bia il Ministro delle Finanze ad ingiungere con
proclama i Rivelanti , e generalmente i Posses-
sori tutti di Fondi a corregeere gli errori, che
possono per inavvertenza esser corsi ne' Rive..
li presentati , ed esibire tali correzioni dentro
il termine di mesi due dal giorno della pubb:i.,
cazione del proclama , con produrre g)i atti di
gabella de' Fondi , e di lozfazioni delle Case fat-
te per la detta Indizione d ecimaterza . e dove
inasti manchino 2 produrre i giusta quanto fu


stabilito nel parlamento del r8 ronina fede del net-
to ritratto di economia , firniata con giuramento
dai Proptietarj , o loro Procuradori ed avvalora-
ta dalla fide di un probo , ed onesto Agiinienso.
re per la misura de' beni rusticani , o Archi-
tetto per li Fondi Urbani ; passato il qual ter-
mine si abbiano da pubblicare in ;stampa tutti
gli eseguiti riveli nominativi , e quantitativi
sotto fa risponsabilità del prelodato Ministro
delle Finanze , e si abbiano da affissare ne'pub-
blici luoghi della Capitale , e de.̀ rispettivi.Co•.
rnuni , promettendo ai Denunzianti che faran-
no costare una occultazione nella quantità , e
valore de' beni rivelati , c l' esistenza di un
qualche contratto non accusato , il triplo di quel-
la somrùa , che risulterà doversi aggravare di
più su tali beni , e da gravarsi ancora a cari-
co dell' occultante , oltre ali' apr,:rnpriazione del
Capitale di una tal rendita metta per il De-
nunziante , e mettà a vantaggio dello Stato .
Le stesse leggi , e penali avranno luogo contro
quelli , che dentro il termine sopra descritto
avranno mancato di fare i loro Riveli .


Placet in quanto alla rettifi cazione dei
Riveli ; in quanto però alla for-
ma , e metodo, faremo presentare
dal Ministradelle Finanze un pro-
getto al Parlamento , affinché pos-
sa prenderlo in esame


44. Vuole inoltre il Parlamento , che si por..
tino a compimento inalterabilmente dentro il
termine di mesi quattro gli stra sa tti ordinati
dal Parlamento del ' 181.o.




Placet,




t94
45, Or i1 Parlamento , abbenchè abbia pro.


Poso dei mezzi , onde supplire al mentovato
veto de' Catasti , e di tutte le altre erogazioni
ne cessarie allo Stato , abbenchè abbia riforma-
to alcune partite di esito , differendole a liti
felici circostanze , pure per assicurare maggior-
mente la rendita dello Stato , e per contestare
a l ;a Nazione tutta , ed alla Maestà del Re non
solo il suo dtsinteresse , che la sua riconoscenti
za a quanto S. M. ha accordato ín questo stra-
ordinario Parlamento , ha determinato tassarsi
tutte le ptoprietà comprese nel


.
Parlamento del


)18 to. dei due , e un mezzo per cento , oltre
la Tassa del cinque per cento ,alimentando la
retenzione ai sette e un mezzo per cento , co-
me fu stabilita , e colle stesse condizioni del
cennato Parlamento del 'ho.


Placet.
46. Riflettendo pere, il Parlamento , che la


rendita , che sì ricaverà clan' addizione della
già detta Tassa del due , e un mezzo per cen.
to sopra le proprietà, lascerà un voto nel Pa•
trimonio dello Stato più di once sessantamila ,
cool per riempire il medesimo ha stabilito, che
s inipon g hi una Tassa di tarì due a Barile Le-
gale sull' esportazione del Vino per fuori Re.
gno


Si lascia al Parlamento imminente lo
stabilire questo Articolo


47 1-la inoltre determinato Parlamento ,
eh il pre.odato Ministro di Firenze, abbia
nen' in t er . ailo di tempo ria l'attuale , e il pres.
ssmo latino Variamento a venheare colla mas.


85
situa esattezza possibile tutti i l'ami di pubbií•i
ca. Amministrazione , e presentare gli stati det..
tagliati , ed individuali di ognurio.di essi di lor.
tilt , e collo sfogo soltanto de' perliitainmeerenntetia,geu
del:e spese di Amministrazione, u
Stati di esiti. , che generalmente si fanno per
le spese , e bisogni dello Stato, dovendo lo stesi
ho praticate rier lo resto de" Crediti dello Stato
medesimo .


Placet
O. Che abbia il prelodatò Ministro uguali


mense a suggerire tutti i miglioramenti , e
foTrtie, di cui ogni ramo è suscettibile con nrb
rendare al tempo stesso tutto ciò , che dei pub
hiici cespiti ne sia cornportabile , e che abbia
similmente a liquidare e classificare i debiti
dello stato , siano annuali , che quantitativi
presentando un Piano giustifi;ativo de' mede


Placet
gitvii o' etto poi di far note al Parlamento
le di ft7t;olt,ì aie giudichiamo potersi incontrare
sullo edatto adempimento eli quanto il Parlarizen.i


al presente Piano di Fil
2:noan-s


Citiamo ordinato
to al Ministro delle


cause stesse di presentare cui appresso , o sepa.i
ratamènte un prospetto colle necessarie
zionì




,86
1


l'ATTO DAI TRE BRACCI


ECCLESIASTICO , MILITARE
DEMANIMY, .


N. t. Colui il quirCe presenterà al nuovo Par-
lamento un Piano di educazione, ed isirazio
ne pubblica. ,. che n'a dai medesimo riconosciu-
to ì l più utile , e stella più facile esrcuzionc s
riceverà un premio di once quattrocento .


Il frano dovrà contenere
i. 1,1 Regolamento per tutti




pubblici studj
del Regno


Modo d' insegnarsi , e cnnsermarsi sempre
viva nelle popolazioni la memoria della nuova
Costituzione .


3. Metodo , e riforme per tutti i Collegi I
Seminar} Ecclesiastici e Laicali , e st2bilimen-
ti di. educazione del l' uno c I' al t ro sesso , at-
tualmente esistenti in ques t o Reno


4- Mi2ltel do per il butin ordine ; e repolmen-
M delle diverse Ac ca demie Civili , C Militari .


Supplica dell";ntiero Parlamento a 5'. R.M.


N. 2, il Parlamento supplica S. R. M. per
degnarsi di tenere in considerazione tutti que.,


187
gr Impiegati secondari e sutialterni
che h.trt finora Len servito ia N!. S. e lo Stilo,
c che per le nuove seggi stabilite dal Parla-


nto medes:Ino mes!arlii pe vi degl i inlpieghi,
e delie caruhe che hanno tino a quest i oggi nen'
antico sistema esercitato 'a


P1,4crt. per tutti quelli , che avranno
ben servito allo Stato, e saranno
riconosciuti idouci , e probi


Proposta in /artriti di grazia fatta Jol Braccío
Dematualc alla quale .si uniformo rl Braccio


N. 3. il Brnceio Demaniale , conoscendo di
quale importanza sia 1' aggevolazione del Com-
rnerc:0 di questo Regno , e .considerando la' vari.,
raggiosa posizione del conosciuta Parto di Sira-
cosa , tmnto in rapporto alLevante , quanto per
la vicinanza dell' lsoia di Malta f ha votato di
a ccordar i al Porto suddetto e Dogana di Si-
racusa ia facoltà di essere sito di Deposito Io.
co. Bastimento conche però i magazzini cu-
stodi , e tu:te le altre, spese abbisogdévoU deb-
bansi subire dai Comune stesso di Siracusa , e
non già intiera Nazione .


l'[ega go inolife i centrati due Bracci la M:
S. , perchè. si compiaccia accordare uguale
grazia di Deposito loco Bastimento a quei Mo-
li , e Porti del Regno , che crederà a proposi-
te . per li vantaggi del Commercio generale del-
la Sicilia , colle medesime ,condizioni di sopra
indicate .




iRe
Piacer . taniforrnernente a quanto sta


espressato nel:a Sanzione del IL
§. 4 del Piano di Finanze „


Altra proposta del bracco Jematiiale alla quale
si un fumo zl braci./o ecciestastigo .


N. 4, Persiano il Braccio Demaniale della
somma necessita d! portare a cPmpimento le
strade in Sicilia , ha votato , che tante per la
sce;Jia deihano migliore , per recare a C , mpi..
mento le strade in Sicilia al piCt presto rossi-
bile , ed i mpiegando i mezzi più ecnnernict ,
quanto per io regolamento , onde impiegare i
Tnezzi per lo mantenimento delle stesse , ne sia
incaricato il


•inistto delle Finanze sotto la
propria risponsabilit , e dovendo darne cento
al Parlamento ; beninteso che il prelodato Mi-
nistro debba pria <I' ogni altro portare a com-
pimento la strada consolare già cominciata da
Palermo a Messina per la x:ia dee :viontaone •
ila inoltre votato , che si mettano in opera d'
oggi innanzi le Barriere o sia Ca r ene ec. per
la conservazione delle strade già fatte ,


Placet purchè con ciò non si intenda
indotta a cuna restririone a quart.
to viene fissato ne' §. ag. del Ca-
pi'. 1. e nei §.
Gap, W. del


Potere Eseeurito
m'orno alle


prerogative inerenti alla Corona


129
CAPITOLO SEPARATO


Conchiuw dal Parlamento inerente al C.a.;
pitulo vt. del potere ese,.ativo


N. 5. Il Parlamento , siccome nel Capito.;
Io Vi. del Potere Esecutivo stai): iì la esclusio-
ne degl E!;tert dA comandi Militari ; attesa
oggi ;' e s sienza in questo Regno delle Truppe
di ti. M. britannica Nostra Alleata , ha credu-
to fare eccezione alle attuali misure adottate
reuitivalnenite. all'Armata , ed Ufliziali Inglesi o


Sanzionato nel §. Cap. del Po'
rete Esecutpm


Nota delle once duemila novecentodue
lat i diciannove e grana sei sta4ilzt2
dal earlaine q ro di pagarsi agli In.'


frascrittt


N. 6, Per tante spese fatte dal Senato diciate


nove
lermo once quattrocento tredici , tari


e , e grana sei .
A D. Gaetano Ruiè Coadjutore


del Protonotaro del Regno in
considerazione di sue maggiori
fatiche once trecento . . on7


Al Marchese Nlavisi Lanpte..
nente del Protonotaro once due_
Cento • on 210


Faan6esco Paulo Tariaajo


on79
73.....1 3 17~


413 19


3°3,


6




190
.Riporto on7


once duecento . .
on7


A D. Giuseppe Mancwo consi-
derando le straordinarie inizi-ie da
lui latte once cento . . . on7


A D. Ercuie Piagítore once
; on7


A D. Francesco Bertoiírio 011 -
se ceni» . •


on7
A D, Francesco Daddi attente


le fatiche dal medesimo presta-
te nel Braccio Ecclesiastico per
la votazione , e lettura once ot-
tanta
on7 P0


Ai dite soli Portie


ri di Ca-
mera che hanno assistito il Par_
lamento once duecento
. 0117


A i due Ambasciadori del Brac-
cio Demania!e stante la rinul-
cia fatta dagli Arnbaziciadori del
Braccio Militare , e da qual
dell a


Ecclesiastico , once ses-
santa


• • 007 60
Pii Razionale D. Stanislao Brac •


<o once centocinquanta
tìn7


A D. Pietro Azzarello once
ottanta
9. on7 80


Al Razionale 1). /intonino Ba-
rone once cento


• p 0117 NO
Causidíco D. Ferdinando


Perr;cone once à n sanci


on7
60


lo
Riporto on7 1563 19 6


Al Razionale D. Antoníno. Poenz;100
zii-1ga once cento


Al Beneficiale Danes , once ses-
0117 60santa • .


Al Beneficial e Leto Maestro di
Cerimonie di Monsi gnor Arci


-vescovo once Quaranta . 00 7 40
Alli due Ajutanti della Officio


di Protonotaro once ottanta 0n7
A tre Ajutanti dell' Officio


del Luogotenent e di Protono-
taro O. Ignazio Agnesi, D. Fran-
cesco Bonornoio , e D. Miche ;e
d' Angelo once centoventi on7 120


A cinque Aiutanti dei Braccio
Demaniale da dividersi nel mo-
do seguente once duecento on7 200


A D. Bernardo Arcu-
lero• . . 007 46 c.0
A D.Salvado Gotico on7 46
A D. Pietro Sei n io on7 4 6 ao
A D. Antonino ía Lo-


on7 30mia D
.


. Giuseppe• Cogli
torr;




on7 30


Sono le on7 200 7 9-743 19


Al Barone de Franchis , oltre
quello datogli serairnenie dal Se-
nato di Palermo in oncia una


9v3 r0 6
9.00


Ila
500


100


200


150


0117 1563 1 9 6




g92.
Riporto on7


per seduta , Once trenta
on7


figli Uftiziali del Senato di R-14
5errno , oltre le somme pagete
loro dallo steszo


Senato once
ventiquattro.


Placet
Per tutte le altre proposte che Ci sono state préd


srntate fra gli gut del presente Parlanzeu/ 0
per


le guali non sono concorsi almeno (lae Brecce
non abeiamo creduto prenderle in esame


P07 r.,4Alli Paggi del Senato , oltre la.
&holm pagata come sopra on-
ce sedici




Alla Truppa del Senato, ed al
Capitano Coglitore , otre le scirt•
me pagate come sopra >once veri.,
tidue•
.


• on7
Alli Paggi di Monsig. Arcive


scovo once ventiquattro •
A D. Francesco Pucco once


trenta, . .
• P 007
3Q


Ps 1). Gaetano llacaluso rvies«
so del Protonotaro once tre.
dici 001 13


Sono le on7 2902 1.9 6


DIVISIONE DELLA SICILLA


IN 'UNITI RE DiSTREM


Onde Foca:edere:i alle Magi streturr ,alentzunercio
e ad oggerEi d


I l Commerci. ° interno e nal sicur0:
le sequele dei ladri più funeste 4-11e .Poponzio..
oi ciel ladri meciesic.ni , la mancanza di Magi,
4trature p da cui ottener giustizia scnza recarsi
eia Capitale , esazione de' tributi complica-


ta , e qutrtài onerosa allo Stato , sono con y'
ha dubbio , non pict,ola Mite dei gravigs'ini
:nati , che attualmente effliggono la
Ove pertanto attuale Parlamento nel p«.
vedere agli altri disordini voglia prendere in con-
icierazìone quez:ti. 2,1COr a , da principio egli è
accessatiQ , che ordini una nuova ripartizione
dell' Isola scucii alcun riguardo agli antichi “a•
bilimenti p e Por] tal ordine disposta i. Che i
lirm-rt di ogni. d i stretto. sieno quegli stessi , che
presenta ia natura del -terreno , come fiumi
rtiotiti , e valli ; O. he ciascun i)isrretto o
Con.arca possa guai dai si .-3d. un Capitan d' risii-
con dodici uomini 9 3. Cile i luoghi pigi perico-
losi , e più esposti restino ne' confini delle Co-
niarche , e situati in modo, che faci!men;e u1
Capiano possa co. i't chiamare in4n forte da! v;-


(2143 19 6


v5


Qn1




194
tino ; 4 Che i fiumi principali , impraticabili
nen' inverno , non separino k patti della me.
lesi ma Comarca ; 5 Che le Popolazioni pol co-
spicue , e più favorite dalle circostanze locali
ne sieno i Capiluoghi ; 4 Che quelie vaste so-
lirudini formate unione di moiti feudi, la.
grinievo:i tesrimonj di una barbara mal intesa
cupidigia , non debbano per quanto ; ,.1. possibi,e,
percorrersi dal Colono , che vorra recarsi al Ca-
poluogo


La divisione dei rristretti ; e i Capliuoghi
assegnati a ciascuno , potrà per avventura ec.
citare lagnanze , e clamori ; o perchè alcune
Città cadute dall' antica grandezza . di cui go-
devano presso i Greci , e presso i itutiani,non
sano state considerate , o perché esecuzione
di qualche distretto è maggiore di quella di un
altro „ o finalmente per quel comune natura!
difetto degl uomini, che vogliono sempre che il
proprio Paese prirnegi su i vicini Ma si d-
ifetta , che non sono le vecchie pargliainene, nè
le mil fondate pretenzioni , o le vedute par-
ticolari , che possono formare la felicità della
Sicilia ; che molte Città, come Palermo, Mes.
sica , Catania , Caltagirone , Misiretea , Nico-
sia < Trapani , Modica , non possano non farsi
Capiluoghi ; che i fiumi in un coi monti non
soffrono un' uguale mteasione nei distretti , che
vi sono dei Paesi , verso ì quali è stabilita , e
decisa l affluenza delle Popolazioni , e i rap.
pori commerciali ; arane. le Città Vescovili , e
principali Carricatori „ Si aggi unga poi , che se
Patlatneata non sarà fet Mo nel mirare al se.


e95
lo bene generale della Nazione , e darà orec..
chio a privati interessi di questo , e di quel'
altro , mai non potrà ottenere un ripartinnen-
to ginv evole , e di generale soddisfazione.


A norma di queste. Considerazioni vuoisi Ti.
partire
Isola in ventitrè Distretti , o Comar-


che quante naturalmente ne presenta il suo
,continente . Tali Comarche si sono quindi se.
goare nella qui annessa carta dello Schmetta.
affinchè ciascuno possa formarsene una qualche
idea , comunque poco esatta per causa della
imperfezione nella carta medesima. La Coniar-
ca di Noto , a cagion d' esempio , è più este.
sa di quanto ID9Stfi la carta e quella di Bivona
lo è anche di più 1' altra di Caltagirone è
grande , ma non quanto si vede sulla carta i..
stessa , come chiunque travasi al fatto della pro.
"'me Geogr efi'a e delle distanze dei luoghi
può agevolmente riconoscere .


Ad aversi intanto una più giusta idea dei con-
fini di ogni Comarca , se ne dà qua appresso
quel dettaglio maggiore ., che si è Ignoto , in.
dicando i principali punti , per cui passa la li.
nea dt ciernarcazione Es però da avvertirsi, che
questa linea spesso tagliando in due e feudi , e
territori , il feudo o territorio usi diviso ap.
parterra per intero alla Coniarca in c ui tro-
vasene la maggior parte ; e s3k) dovrà consce.
darsi detta linea nella sua integrità , quando
corra lungo i gran fiumi t< La Commissione , o
Deputazione , che dovrà stabilirsi per regolare
torr esattezza i confini, e per dirimere le buche


n 2




19.6
potranno insorgere , saprà tener conto dì' qua.
sta , e di pii altre circostanze , dalle guaii
qui inutile il dettaglio


CaotioNaomatO


de'Ccpiluog,hi de/p ventitr? eo 112
descrizione dei loro limiti , cominciando da


Levante , e 1\19ta delle rispettive Città
e Terre che vi si contengono.


MESSINA.


La linea di demarcazione di questa Comarca
comincia dalla Pece della Fiumara di S. Lucia
lungo la quale si avanza tra il Monte Lando
e il Pizzo di Paparcuri




cui rade verso Mez-
z<idl . indi incontra il Fiume di Floripatina
chiamato pure d S. Lucia . ma diversa dal pri
nio ) e con qaasto salta sino alla sua sorgente,
d'i


(lode incontra la sorgente del Piume Paglia,.
, e lungh'esso scende sino al Mare jonio


g esto della Comarca
bavaa.to dal Mare .


5. Lucia( S. Lucia dì
Milazzo )


Mandanici
S. Martino
Mi lazzo
Monforte
Fagliara
S. Pietro di Monforre


Paarnetta
Rocca
Rocca/unsero
Sar:onara
Scaletta
Sicarninò


39Y
Spadafora- di. S,Pier.
S.SEelano di -
Va;dina ( 1 atinjan-


ni )
Venctico


IL CASTROREALE.


A Levante confina colla Comarca di Messi-
na , e col Mar Jonio . Quivi la linea di demar-
cazione dalla Foce del Fiume Mcantara sale
?ungo il fiume intesso sino al torrente della Rue.
cella , con cui accompagnandosi entra tra le
Montagne sino alla Portella degli Orsini: quivì
incontra il Fiume Otiveri , e con questo scen-
de sino al Mar Tirreno , con cui confina al
Nord .
Casalnuovo Molo
Casalv ecchio Mola
Forza di Agro


Moragiuffi
Francavilla Montaibano
Turnaià


Ì Matta Camaatra
G:iggi Novara
Gai lodoro Pozzo di Goto
Graniti Roccafiorita
Limina Roccella ( Roccellgs
Locadi Yal - Demone)
Iklalvagna Savoca
Mazaazià


I Tavormina
;Metri Tripi


Alì
$a vaso
Calvaruso
Condrò
Fiurrrudlnisi
Guaiteti
Guido/int/dà
baia




A98


IIL


A Levante confina colla Cornarca di Castro--
reale sin dove il Torrente della Roccella si
scarica nel Fiume Alcantara : indi la Linea di
demarcazione sale con questo fiume sino a due
miglia da Randazzo . Dì la per Piano di Pie.,
traionga luna il Vallone stesso di Petraionga
incontra il Fiume di fronti sotto il Fondachel.
lo , e accompagna il detto Fiume nei boschi tra
le due serre di Batilla , e della Spina ; parsa
per la gran Valle , che giace tra i due Monti
Sordo , e Sori ; incontra tra i boschi di Burla,
e di Pleggi il fiume Inganno , lungo il quale
scende sino al Mare , che le sta al Nozd


N. R. Li Pianura di Pietralonga , e i Peli..
di vicino •al FnnIdclzello ,sono famosi per la fre.
quenza delle ruberíe• e per l'afflusso dei Ladri.
,Alcara ) Altare


Persa )
S. Angiolo di Broio
Bro'o ) jannello clí


Brolo)
Capri
Cssrania
Ficarra
Floresta
Frazzanò
Galati
GiojoRa
Librizzi
Longi
'4. Marco


IV. MISTRET T A 1199


Confina a Levante colla Ci marca di Patti g.;
no al Fondachelio: qu vi la linea di demarcazione
incontrati Fiume di Sconti , con cui scende sino
ali' unione di questo col fiume di Traina . Sì
accompagna con questo sino alle Serre de' Votis
e sotto la Massaria di Mgnarna passa tra Cio:z.
zi e Cerami . Rade le faide horeili del Monte
Campanito , passa a mezzo di di Castelluccio
e lungo le filde del Monte Gallina s imbatte
nel Fiume di Pallina col corso dei quale se ne
stende sino al mare y ché ne bagna le coste a
Tramontana..


IV. B. Una Grati parte de' boschi ordinaria,
rifugio dei malviventi , trovasi rtachiuca dentroquesta Comarca . Ma i suoi confili con quella
di Patii sono in modo disposti , che nel bisogno
possono i due Capitani di Mistretta , e di Fiat.
ri agi re di concerto e combinare anche le 4.
ro operazioni con quei di Nicosia.


Sanfr tello
S.Stefino di Mistret-
ta
S. Teodoro S. l'o.


dato )
Tuia


V. C E P .A L li°


Dalla foce cLA Fiume di Pollina la linea


Martini
Militello Val Demone
Mitra
Muniagnareale
Naso
Oliveti
S, Pietro sopra Patti
Piraino
Raccuja
SS. Saivadose
Sinagra
Somnzino
Tertorici
ticria


Ca p; zzi
(atobìz
C3SteUUCCie
CCS3rà
Morta Affermo
Pettine°
Reitano




200
confine di questa Cornaren Sale con esso sino al-
le falde dei Monte Gallina ; indi per Levante
d Ganci và sino al dirupo della Rupe d' onde
v 3 3d incontrare il fiume Bordonaro , con cui
scende sin dove questo riceve le acque del Vai.
Ione degli Addieri Sale con questo Vallone si..
no al Fondaco della Salina , passa sopra Caste!
Resu t


tana , e sott o il Fondaco della Vanella
.R ade ie faide del Morite Ciriemi indi tra i
Feudi di Ganzifara , e Ciriemì si accompagna
col F i ume di cirieini s con cui scenJe sino; al
Fiume di Caltavuturo , col corso dei quale va
a passare tra Scialato e Caltavuturo, incontra
poco dopo il Fiume &aride , e con questo scen
de sino al Tre . Il Mare bagna le coste borea.
li della Comarca


Ali mena
Iduonpietro
Campofeiice


Roe•
cella di Termini )
Calste buono
Ganci
Geraci
Goiesano


VI, T E R N/ I N i


A Levante confini colla Comarca di Cefaià
sino alle falde del Monte Cirierni . Quindi la
linea di demarcazione di questa Coniarca pas..


tzotz
sa per la Rocca di Susafa , e per le falde del
Monte Campanaro e precisamente per li con.
fi ni defeudi di Almerita, tiliano , e Roccalcale-
Siegue verso Vallelutiga , attraversa la gran
Valle tra il Monte delle Grotte , e la Grotta.
del Ladrone , e scende sino al Fiume di S, Pie-
tro , o Platani • Sale con questo sino dove vi
sboccail Vallone dì Refrattesi , e con quest'ut_
tuttos'interna sino alla Massaria di Filaga, Di
là per Ponente del Feudo della Morgana , e tra
i feudi di Fitalia , e Feliamenaco. Rade a Pa-.
nente i confini di Mezzojuso , e incontrandovi


origine del Fiume Milicia se ne scende con
questo sino al mare , da cui è bagnata la par.-,
te boreale .


N. 13. 1 vasti deserti che restano a Sirocz
sn eli questa Comarca . verso il Monte Carnpa.
nato , e le Rocche di Susafa sono stati sempre
poco sicuri ai Commercio di Palermo col Val ca
Noto Oh quanto gioverebbe un maggior nume.;
ro di Popolazioni , sparse convenientemente in
Questi , ed in, altri luoghi del Regno!
Alia Lereara ( Akar,: deffi
Alminusa Friddi
.Altavii!a Milicia )


M ezzojuso
Baucina MontemaRgiore
Caltavuturo Roccapalomba
Caste lnormanno(Vai, Sciata


la di Olmo ) Sciafani
Castronuovo Tra'oia
Cerda(Fondaco nuovo) 'Ventintiglia
Ciminna Vicari
Daina Villafrati
Godrano Villaura( La, 3igno•a,;


Grarettil
!snello
Lesa ri
S. rvlan rò
Petra'la Soprana
Petrai i


.a Sottana
Polizzi
Poiiina
Sc; alato




ViV. PALERMO.


Confina ad Oriente colla Comarca di Termi9
ni , sino all'origine del Fiume Milicia 8 Di quila linea di demarcazione possa al Nord di Go-
drano ; trauersa il bosco di Capi fieri ; corre alSud del


feudi di Jancarica , e di Tagliavia; e
al Nord del Feudo di Palastrango : indi per
feudi di Monraperto , Para, e Pirconí al Sud
di S. Giuseppe li Mortilli a' incontra nel Fru,
mite lato 9 o di Tremisteri col cui corso si ac.
compagna sino al Mare , che ne termina il re-
sto.


Beltnorite(Mezzawno)
Borgetto
Capaci
Carini
Cinisi
S. Cristina
Favarotta •


icarazzi
Giardinello
S. Giuseppe( Li Mor-


ii/li )
Marìneo


ALCAMO
La linea 31 confine col Fiume faro , o di


Tremisteri sale sino all e
unione di questo col


Fiume Ballotta nel feudo dí Sussinna , indi Pe/
4•14d del feudo di Soaracia va a trovare la sor-


.203
gente del Porne Calatrasi , o Bilici destro ,
cui siegue il corso , sin dove riceve le acque
del Vallone di Vallincuba . Volta con questo
vallone sino alle falde del Monte del
passa per i feudi di Masciuni , Salinella , Fa.
varetta ; indi tra Salemi e Vi accorre sino al.
la Valle tra il Monte delle Rose , e 'i Monte
Fotito. Traversa tra le Masserie di Adrigna , e
liangiadamo il Monte Chinci, passa a Levante
della Fastojella , e a Ponente di Fastoja Sopra-
na sino al Feudo di Pocarobba ncoriira
l Fiume di Vitalosa , o Guidaloca , col quale


scende sino al mare , che la termina al Nord.


Calafimini
Campoleale C Macel"-


laro .
Castellamare


7X. TRAPANI.


Confina colla Comarca di Ricamo sino al
Monte Chinea d'onde per le Valli di Chiusa,
e di Xbaurini , e per setto la Torre del Mes-
s : neilo la linea di demarcazione incontra la soro
gente del Fiume di Marsala ; col quale si ac-
comFagna sino al mare. Il mare chiude il re-
sto di questa Comarca


N. B. Le vallate del Fitaloca, le campagne
tra Marsala Mazzata , e Salemi , e il M,,ars
Chinea sono lw .ght- esposti , e sempre infestati
da' Fuorusciti; si sono lanciati nel moda pii RE
peptuna per esser (tistaditi.


Monielepre(Mongile.
pri )


Mor rea le
Ogliastro
Parco
Pai tipico
Piana
Terras:ni
Torretta
Va Igua rnera CV.2/ektar-


peni
• Ragaa


G;bi llina
Poggioreale
Sala. di. Paruta
Vita




204
S. Lorenzo i, Xitta )
Monte-San.Gialiato


Marsala
Paceco


MAllARA.


Confina colla Cornarca di Trapani sino al
Monte Chinea, e con quella di Alcamo da det-
to Monte sino allo sbocco del Vallone di Val-
Iincuba nel Bilici indi con questo fiume scen-
de la linea di cor fine sino al mare , che ne chiu.
de la parte meridionale di confine sino ai ma-
re , che ne chiude la parte meridionale.


Campobello- di . Maz-


S. Ninfa
zara Partanna


Castelvetrano
Saiemi


Xl. SCIACCA


Tiene ;1 Fill3Tle Bilici a Ponente , sin dove
in questo si scarica il Vallone del Molino. La
linea di demarcazione sale di poi per la Valle
del Molino , rade te falde del Monte Genuar..
do, inconíra il Vallone di Valentino, con cui
scende sino allo sbocco di questo nel Fiume di
Caltabellotta sotto S. Carlo Col Fiume stesso
di Caltabellotta sì accompagna sino al mare ,
il quale bagna la costa meridionale di questa
Comarca.


S. Anna
Caltabellotta
5, Margherita


BIVONA.


Dalla Foce del Fiume dì Caltabellotta la linea
di demarcazione sale con questo sino a S. Car.
Io , .odi radendo le falde meridionali dei Mon-
ti Refesi , per ()niente di Bivona va a trovare
la sorgente dei Fdi me Platani , del quale siegue
I' intiero corso sino al mare che ne bagna la
costa meridionale .


g .


B 11 locale di questa Comarca e molto
difficile a custodirsi , e vi sono parecchi sempre
famosi per le con2pacenie dei malviventi . S. P i e-
tra , Fontanafredda , b P2SSO Fondato , la Contea
di Lernos , i Monti efeSi sono troppo noti
e situali n i. 1 modo convenevole per esser me-
glio custoditi e


Alessandria S. Ferdinando
S. Biaggio S. Giovanni-di•Cam.t


gio mirata
Cal tran(itir ci Lucca
Canimar.la Ri bcra
Castelterrnine S. Stefano•di-Bivons
Cianciana Villafranca


GIRG ENTI.


La linea di confine dall' imboccatura del Pla
falli sale sino a Foutanafredda , indi siegue
tiume Salito sino al Vaflone di Milocca. , entri
con esso tra Recalmuto , é lì Monti G:bellini,
passa sotto il fondaco di Scap.tiand al Nord 'di
Can :atti , incontra - il Va,Idne di Giliesi 3


Menfi
Montevage
Sambuea




e


co6
Francesco dell' Albeata , e con esso raggiunge
il fiume Salso , coi quale scende solo ai mare ,
che bagna le coste meridionali di questa Comar-
ca


13, I luoghi pericolosi di questa Comarca
confinano colle aue altre di Calunissetto , e di
'Ivo/7a .


S. Angiolo•lo•Muxa-
Io


Aragong
Bir-fa ( di Licata )
Caniastra
Campobello di


. Lica-
ra


Canicanì
Castrofiiippo
Cattolica
Comitioi


Lisabetta
Favara


XIV. TERRANOVA.


Il fiume Salso termina a Ponente questa Co•
marca sin dove In esso mette foce ii fiume di
Brienai . Di qui la linea d i confi ne sale sino al-
le faide del monte Favranella , i ndi al Nord di
Maszaririo incontra il fiume Rubiaro , e di Por"
caria e con questo scende sotto il Moli" opassa sotto Castel GrassoJ;aw , dove lungo il
Va llone sale per la valle ai Nord del Bosco di
Giummia , incontra il fiume di S. Cono sotto


9,07
S. Cono e con esso scende sino alla Valle
Fonti al Sud del Bosco di Pituzzu dirigge
pel Nord di S. Maria di Niszetriì , va ad in.
contrare il fiume Ditino ali" Outst di S. Mafia
di Terrana , e col fiume scende sino al mare


N. 13. In questa Comarca le solitudini verso
3. Marta eli Terrana, e il bo.s,o de Giummia
sono stati sempre famosi pe' 40nizizano
con tre Comarcize


antera
Mazzarino


S. ,Maria di•Niscemi


Riesi


XV. MODICA.


La linea dei limiti di questa Comarca
imboccatura del fiume Diti l o sale 601 suo ra.,
riso occidentale sino sopra S. Maria Terrana
Indi ne và ad incontrare il ramo orientale , coti
cui si interna sino al monte Lauro , incontra
la sorgente del fiume di Ragusa , e con questo
sceme sin sono a S, C2 acorno di Modica indi
sale verso il cozzo de' Gesuiti , s imbatte nella
sorgente del Fume Bisaídone , e con questo
scende sino al mare , che ne termina il resto


B i scari


S. Croce


Chiararuonte
Cc mi so
Ragusa


Sc;cli


Monterosso


Spaccaforno
Vittoriaamatane.


Gotte
Joppulo ( Giancaseio)
Licata
Montalleg,to
Montaperto
Nato -
Fisima
Raffaciale
Ra•allouto
Ravariusa
Realmonte
Siculiana




XVTQ h- O T O ,„
A Ponente confina colla Comarca di Modica


dal mare sino a i
monte Lauro indi la linea di


demarcazione rade le falde orieptali del monte
suddetto ,e incontra il fi ume Ruilia 2 passa Pres -
so il corso di RigOri3 2 e correndo sino alle
serre di Camminino scende col fiume di Cam.
panio sino a! bosco di &ambra lo attraversa ,
rade le falde del -onte Bibino , traversa il ho.
sco di Orfano Y e quindi incontra il fiume Cara
dinale , con cui scende sin dove questo riceve
le acque del Vallone di Canicattini . Con ques•
ultimo va sino ai Colli delli Bagni , dove s' in.
cnntra col fiume Cassibili , di cui segue il cor-
so sino al mare , che bagna a Levante , e al
mare , che bagna a Levante , e al Sud questa
Coniar ea


Avol a Perla
Buccheri
Pachino


Buscerni
Palazzolo


Cassaro Rosolini


XVII. si RA CUSA.


La linea di dernarcazione della bocca dei
fiume Cassibili $ino al monte Sessa è la mede-
sarta con que'lla. Comacca di Noto F.SS3. dai
Ponte di Vizzinisale col Vallone di Vizzini ali.
Est della Poggio di Croce, e con questo scen-
de sino al Vallane di Lodderi indi sale sino
al fondaco delle tre Fontane, e scende col fin.


209
me Giar retta . e con quest ultimo si accompli.


sino •,:t1 mare , che ne te rmina i! restii
N. 11. 1..i.o.schi di Orfdno , e di Bibinò ,


Candpa,z, ne di S. Darnenico , e del Peratno
molo impsr,2ti ladri Si posso.no nella


situazione che loro si ‹*: data, facilmente custo-
Ilre
Agost a Miti%
Bagni (Cazaicattìni ) S. Pao',o Solarino
Flelveliel e lol o
Carlentini Scordi/
Florida Sartino
"Yrancofonte Villasmuoclo
/Anni


XVIII. CATANIA.


Il limite di questa Com irta dal!' imborna
tura del fiume Giairetta sale con kitiesii
Sto alla sua unione col finine di Rronti , e
quest i ultimo , radendo le falde ed Mons.bell,..)
via sino ai Fondachdlo tra Castelniu'o , e MA-
letto , indi pel Vallone , e per la pi•in, , a di Pie.
traionga Incontta il fiume Alcantaia, con cui si
accompagna sano al milre , e che la divide dal.
Ie Coula;che di Patti , e di Castroreale. Il alta.,
re poi ne bagna le spiagge orientali .


,Aci Bunnaccorso Aci S. Antonio , e


bici-Catena Adernù
S. Filippo


J. Agata.1i..attiA,tìAci-Reale
o




QT0
BeipaSSO
BrIncavilla
}Ponte
Calatabiano
Camporotondo
Casbe ione
Vi unief reddo


Giovanni-di-Ga-
ler mo


S. Gì ovanni-
-


ta
Gravina )
8 Gregorio
Linguaglossa
M ;letto
Mascali
A-1,iscaltacia („SLucia)


XIX. NICOSIA«


nalr unione del fiume Simeto col fiume
di Bronti sino a l Ponte della Caldara sonoBronti confina co lla Comarca di Catania . Dal


Gallina
Ponte della Cajdar a sino alle falde del monte
" a ' na e ai fiume Pollina confina colla Co-
marca di »stretta e con quella di Cdallì si


-no ai Monti della N'ien t a Quivi la linea di de-
marcazione incontra
quale scende sino ano sbocco


n fiume Bordonaro , col
del Vallone di Ar-


tesino: con questo sale pel Sud della Lavan.
ca di Cara, passa pel passo della Matrona, in-
contra il fiume


fiume Dittaino
Tatti, e scen de con questo sino


col quale si accompagna
Sino al fiume 5imeto


Q117:
Leon.forte


Ragalbuto
Sperlinga
Troina
Villacioro(Parsareilo)


XX, CALTAGIRONE


Confina colla Comarca di Catania dalr unica
ne del fiume Dittaino col fiume di Bronti sino
ali' unione dei primo col Sirneto , cc.n quella
di Siracusa sino al monte 1.,auro , c011' altra di
Modica dal monte Lauro al Dirillo accidentale
sopra S. »aia Terrana . e colla Cornarca di
Terranova sino al bosco di Giummia . Quindi
la linea di demarcazione sale col fium e dt S.Co-
no sino alla Torre del Bolo, e per V2 Va'li di
Paolina, e di quattro Teste va sino a la Torre
del Fego : sale sino al' Castello delii Grefri e
pel Vallone Belli Destri va ad incontrare il fiu•
nie Dittaino che divide questa dalla Comarca
di Nicosia .


N.E, due Comarche di Nicosia , e Cotta•
girone sono difficili a custodirsi e per la paci-,
zione dei luoghi e per le vaste estensioni
s'abitate . Ma il tordo dei fiumi Giarrezta e
Dittaino , e delle loro grosse ramific.zzioni non
permette di dargli altre configurazione.
''rafr;nononaicItele


1.vi,a,ii:bgoenlilaa(Irrzbargeri)


Licodia Raddusa
o a


diCatania
Massa nnunzia ta
Misterbianco
Motti-Sarit' -Anasta-


sia
Nicolosi
Paternò
Pedata
Piedimonte
S. Pietro di Catania
(Chiarenza)
Randazzo
Trappero
-rrecastagne
Tremisteri
Viagrande


Asaro
Carcaci
Catenanuovr.
Centorbi
Cerami
5.Filippo di Aggira
Cagliano




II2
S. Michele


d; Noto
Minio


XXI. PIAllA.


Dallo sbocco el Vallone di Artesino nel
fiume Bordi varo la linea di demarcazione scen-
de sino al fiu-rte di B:ieinì 9 indi sino ai bosco
tii Cilurnalia . Questa Coni arca colfina con quel-
la dì Terranova , con quella di Caltnirone si•
no al fiume Dittaino , e con quella di Nicosia
sino allo sbocco del Vallone Artesino nel Urne
Eordonato


Aidone
Darrafranka
Calascìbetta
Caroffipl( Vi21.5,itarne-


raCoroprpi)
XXII. CALTANISSETTA


Dal fiume Bardonaro confina colla Consar-
ca di Cetalù sino alla rocca di Susafa, indi
coir altra dì Termini sino al fiume di S. Pie-
tro , e con quella di Eivona sino a .kr unione del
nome Salito col fiume Platani . Dipoi colla Co-
marca di Girgenti sino al fiume Salsa , e il cor.
so di questa la separa a levante dalla Cumarea
crt Pìazza »


Aequavi,a Montedorn
RuonpensiereeNaciuti


Mussorneli


2t3
Campofranco Resuttsna
S. Catalclo Serradittlen


Caterioa Sommatino
Delia Sutera
Mariannpoli (LiMaP» V allelunga,


chi) Villalba (Miceishi)


XXIII. C OR LEONE


Questa Comarea resta chiusa tra quelle di
Palermo, Alcamo, Sciacca, Bivona, e Ter-
mini .


Non si è creduto necessario replicare il detd
taglio della linea di demarcazione , quando que-
sta è comune ad altre Ccrnarche, precedente.
mente descritte


N.B. 1 Pillaggi e ali altri luoghi che ?soli
hanno proprio territorio fanno parte de quelle
Popolazioni ne' di cui territorj sono rinchiusi
Bisaequ7no
Cempofiorito
S. Carlo
Chiusa


E' copia della .Divisione della Sicilia.
in ventitré Distretti ridotta agli
atti dell'officio di Protonowo
questo Regno °


Gaetano Ruta Retto CoadDliore,,


Ramnacea,
i Vizzini


Castragiovanni
Pie traperzia
Villarosa


Contessa
Giuliana
Palazzo Adriano
Frizzi




:2 4


NOTA DE' PART


i Arcivescovo di Palermo
a Arcivescovo di Messina
3 Arcivescovo di Morreale
4 Vescovo di Catania
5 Vescovo di Siracusa
6 Vescovo di Girgenti
7 Vescovo dì Patti
8 Vescovo di Cefaiù
9 Vescovo di Mazzara
so Vescovo di Lipari
I Archirtiandrita di Messina


12 Gran Priore di S. Giovanni di Messina
is Abate di S. Lucia
1.1


Commendatore della Magione di Fa/er-
nie


3 5 Abate di S. Maria ce Altdonte detta del
Parco


1 6 Abate di S. Spiriti;
57 Abate di S.Maria di Maniaci ;
58 Abate di S. Angelo di Brolo
19 Abate di S. Pietro e Paolo ci' Itala
20 Abate di S. Giovanni gli Eremiti
i Abate di S. Maria la Novara


02 Abate di S. Maria la Grotta
93 Abate di S, Maria di Roccarnaddre
24 Abate di S. Pietro e Paolo della Forza


d Agro
25 Abate di S. Maria di Gala
26 Abate di S. Maria di Mandanici
27 Abate di S. Pantaleone


21S
98 Abate di S. Maria de Milis
t.-19 Abate di S. Michele di Traina
3,o Abate di S.Gregorio lo Gibiso
31 Abate di S. Maria di Roccadia
2 Abate di S. Filippo de Grandis


33 Abate di S. Filippo di Fragalà
34 Abate di S. Maria di Bordonaro
35 Abate di S. Nicole) la Ficò
36 Priore di S. Andrea di Piazza
37 Priore di Santa Croce di Messina
38 Abate di S. Spirito di Caltanissetta
39 Abate di S. Nìcandro
40 Abate dí S.Caterìna di Linguaglossa
41 Abate dí S. Lucia di Noto
49 Abate di S. Maria dí Terrana
43 Priore de' Beneticj di S. Matteo la Glo.


ria di Messina
44 Abate di S. Maria delle Giutubarre
45 Abate di S. Maria la Novaluce
46 Abate dí S. Maria del Piano di Capizzi
47 Abate di S. G acomo Altopasso di


Naro
49 Abate di S. Martino de Scalis
40 Abate di S. Placido di Messina
so Abate di S. Nico.à l'Arena
st Precettore di S. Calogeto
52 Priore di S. Maria la Nova di Morreale
53 Abate di Gangi lo Vecchio
54 Abate di S. Maria di Fedaly
55 Abate della SS. Trinità di Castiglione
56 Abate di S. Anna la Porteila
57 Abate di S. Maria dell' Arco
58 Abate di SS, Anastasia


4




217


NOTA DEI PARI TEMPORALI


X Principe di 8otera
Principe di Cureivetrano


3 Principe di Paternò
4 Principe di Casielbuono
5 Principe di Trabia
6 Principe di Castiglione
7 Principe di Villafranca
8 Princpe di Pace«)
q Principe di Roccatiorita


io Principe di Seiìierta
51 Principe dì Maletto
12 Principe di Panteliar'ia
13 Principe di Palazzob
14 Principe di Lennforte
35 Principe di Carini
16 Principe di Casreinuovo
/ 7 Principe di C:impufranco
19 Principe Aragona
1Q principe di Scordia


Principe di Valguarnera
2[ Principe di Resuttano
22 Principe di Partanra
23 Principe di Maivagna
24 Ptincipe di Calvaruso
52.5 Principe dt Monforte
20 Principe di Palagonia
27 Principe dì Cassaro
98 Principe di Bis.cari
29 Principe di Mezzojuso
30 Principe di Montevago
3$ Principe di Mirto


ar6
59 Abate della SS. Trinità di Della
6o Abate di S. Maria d& Fundrò
ox Abate di S. Filippo di S. Lucia .


Si a verte , che nella presenze nota so-no in.
cinse le Abadie , che trovansi attualmente rid
Inte in unico individuo , il quale non avrA nella
Carriera de Pari , che un sol M oto to , a norma elPl=
lo stabilimento del Parlamento ; non potendosi
togliere dalla nota tali 246aelie , percU estinto
il Possessore attuale , tali Abadie vengono a di.
uider31




Sono nero' mancanti dalla presentP nota le
tre i'ibaelie di S. Filippo d


1/45' Elia d'
, e del SS. Salvaclore la Placa quali.


46e-dee , comecht) trovansi assegnate ali Univer.
ai à de;,,li Studi


di Palermo hanno perciò ner,
doto la roppre.p?nrani'a nella Carneradei Pati ,
avendone acquistato un" altra in queno del Come-
ni cr'j a norma pure di quanto ha stabilito
il Parlamento.


Z' nota dei Prelati , ed ./Mati Parla.
men-rj detti Pari
li; estratta e?al rivolo, che si con.
sPrva nelf Offir'o Proionotato
di questo Regno di Sicilia.


GAetnno Rutè Reg. Coad,




218
32 PrInc n pe'di Calati
33 Principe di Raffadali
34 Principe di MIlitello V. D,
35 Principe di Cenati
36 Principe di Carnpofiorito
37 Principe di Ad ss, Ant.e
38 Principe di Sciara
39 Principe di S. !intonino
40 Principe di Cornitiní
41 Principe di Furnari
42 Principe di Rosolini
43 Principe di Spadafora
44 Principe di Rarnmacca
45 Principe di S. Teodoro
46 Principe dí Belmonte
47 Principe di Ficarazzi
48 Principe della Mola
4i, Principe di Carnporeale
5o Principe di Castelforte
5t Duca di B ivona
52 Duca di Castrofilippo
53 Duca di Palma
54 Duca di Rairano
55 Duca di Montagna Reale
56 Duca di Pilaino
57 Duca di Serradiffalco
58 Duca di Sper!inga
59 Duca di Gualtieri
60 Duca di Misterbianco
6r Duca di Cesarà
152 Duca di Carcaci
63 Duca di Castelluccio
64 Duca di Acquaviva


ni9
65 Duca di S. Giacomo Villarosa
66 Duca di sorrentino
67 Duca di Vatticani
68 Duce di Bronte
69 Marchese di Marineo
70 Marchese di Giarratana
st Marchese di Sambuca
72 Marhese di Monternaggiore
73 Marchese
74 Marchese
75 Mar chese
76 Marchese
77 Marchese
78 Marchese
70 Marchese
8o Marchese
8l Marchese
82 Mar&hcse
8 3


Marchese
8 4


Marchese
Pf, Marchese
86 Marchese
87 Marchese
83 Marchese


R addusa
Conte di Modica
Conte di Naso
Barone della Picarra
Barone di Castania
Barone di S. Stefano di Mist"tta°
Barone di Ttipi
Barone di longi
Barone di Pettine°
Barone di Puzzi


di Santa Croce
di Sonino
della Motrà
di Torturici Li Graniti
di Roccalumera
di S. Cataldo
di Oglíastro
di Lucca
di Capizzi
di Mongìusti Melia
di Caniporotondo
di Altalena
di Murata la Genia


Bagni
di S. Ferdinando
di Marianopoli, seti Mandai


29
90
91


93
94
95
96
97




Palermo °
143cssina .
Catania
A gi Reale
Adernò
Alcamo .
Aragona .
Angusta • .
Avoia
Bisa cquino .
Bronte.
Cazczstuo .
Calatati:t/i
Ca natii rane
Caltanissetta
Canicattì
Carini .
Ca lascib,>ti a Perché
Caste:buono . •


Casteilattare


6
3
3
a


1




i 3000 i o T


6532 o • 1
9423 . • I
6782 .
8c80


o 9253 a
6424 -


10000 .
19609 • • 2
1564
1°4




. • o 7000 o • i
,deva la Rappresentanza. k



7080 . . N


i P .o 0 0090 • E
~1.00'=."»•••••**DIZ


03


• •


P 0 i0


o • • o


° Secondo si è stabilito)
dal Parlamento


o (.
. 14994 .


.


. t 6..3 .
o *


a e D














0 •


O * *


O i • O 0


o o * O




O


o •


o o


98 Barone detti Martini
99 Barone di Rocca


roo Barone di Godrano
10 1


Barone di Casa Inuovo
102 Barone di Vita
los Barone di Tusa
104


Barone di S. Garlo
105 Barone di Vallelyuga
ro6 Barone di Caggi
107 Barone di Baneina
toP:


Barone della Ferl a
vo i? Barone di GAIiidoro
Zoo Barone di Riesi , stu Altariva


Li Barone Villadoro
n 2 Barone di Carnpobello
x13 Baronedi Malinventre, se Catena nuova
11 4 Barone dì Wlasinundo


Barone di Castelnortnando
Barone di Giardinello116
Barone di PachinoIt 7


118 Barone di S. Pietro Clarenza
Barone di Alminusa119
Barone di Villalba120
Barone di 5. Cono121
Barone di Villaura122
Barone di S. Stefano di Briga123


1 24 Barone di Belvedere
E' nota dei Principi , Duchi , Marche..


si , Conti , e Baroni Parlamenta.
rj oggi detti Pari Temporali ,
-estratta . dal Ruolo , che si ccsnter-
du nell' Officio di Pro-tonotaro di
questo Regno di Sicilia .


Gaetano Rud Regio Condjutore


921


MAPPA


DEL NUMERO DEI RAPPRESENT.ANT! DELLA
CAIV1EnA DEI ek.)MUNI


i2 tenore delle rispetti , e Popolazioni delle Città
e Terre secondo la numerazione del 1798


e secondo quel ch'è stato stabilito dal Parlamento•
epc,---,••••••••:•••••11~....nas•••••••••


cITTA" , E TERRE MCLAZ30NI
O'Rt


n•••••n•••••••••••.....°2




222
CITTA I , E TERRE
VOPOLAZIoNT VJT1


Riporto dc Poti 30
Ca grelveturio o o, o o ,


14782 '
o I


Castrogiovanní , o o
• 1 1 143 •
. I


C20-conuovo Perché godeva la RappreJenzartz4
tCastroreale ; e Casali • , t t '46




Cattolica •




• • •


7060 ,
Cefalù ,, .


.


• 8:37
C/i/molante , O • O ,, 0


• 6594
Chiusa






• • 0 O • o .6002 o
etminna , o e .) O O O e 6150
Cognis0 c G o o o • o o 1 0445
Coricane . o • II Q


• r 1 2527
1avara


• • . •


0 o • 75)8
S. Filippo d° Argerf5 o . . • 6118
Girgenti .


• 5 • O c a • r 4RP,2,
GrammiebeIe o O O O O O 7487
Lconforte


• o • o O O
i iCa lta


• • O • e • o o ' X 9 5127 E507 a o
Licodia


• . •
. o . o . 6995 • .


Lingusglosa Perché godeva la Rappresentanza
Li pari . . ... • • o • 12483 o o
So Lucia . Perché godeva la Rappresentanza o


Do o
• 7274




223


CITTA‘ E TERRE
Pc31,0LAZIONI VOTI


,........---. .;,--..---»


o , . 8026 o o 3-.
Riparto di Poti 63.


o • 8050 o • i
o • 17574 . o a
o • 8172 0 o 3.
, ° 12776 • . a
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$520 • ° ao •
isolo° o ° a


Parta fina O O 0 O • O • w
Partinico o o o o . °






9772 o O
•.9808


BPaternò . • • . . a, • •
Patti . Perehè godeva la Rappresentanza o


i
retralia Sottana . • o . . 6351 o , I
Piazza 0 9 o 9 0 O 9 • 3I904 O o I
Pietraper Zii • o o • o o 8290 i
Pozz.o di Gotta Perchè godeva laRappresentanza z
1)0h Z 7t • o • e o e o a IC1011 p • O i
Prizzi O O O O O 4 • O A 7435 • •


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Ragusa o . . . o . . • 145616 • o a
Rametta . Perché godeva la Rappresentanza : i


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Siracusa o o o o• e e




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Misttetta 9 O o O
Modica • . • •
Monte S. Giuliano .
Morreale o o
Mussornelì o o O
Nato . • o o o <, o °
Nicosia . • o o • G °
Niscemi • o o
Noto . e o „ o •
Palazzolo • „




INDICE
Avviso dell' Editore SZ3
Liscorso sulla Nuova Costitu-


zione V
Diplomi


1, Atto dell' Alter Ego col qua-
le S. R. M. cren Vicario Ge.
nera/eli! Principe Ereditario xxvi


11, Real Dispaccio per la Conto.
vocazione del Parlamento del
1812. XXVI/


in t Discorso pronunziato dr S,
A. R. il Vicario Generale per
organo del Pro. ;onorarci del Re-
gno nel momento della so,'en.
ne Apertura del Parlamento
del 1812. 3x155


IV. Allusazione del Ministro
di Stato allorchg trasmise al
Parlamento' del 1812, s piani
sulla stato delle finanze , XXXiP


"F 0 Real Carta in cui S. R.K,
Autorizza S. A. R. a sanzio-
nare gli Articoli della nate


va Costituzione o
XXXV


.Dispaccio della Real San.
:ione sui primi Quindici Ar-
ticoli fondamentali conghismi
del Pariamo() XXera


$"11. Real Diipaccioip& la publi
fatkient ittati eigkdoli giA


q".1.


'2,14
CITTA1


E TERR .F., PnPOLAZTO)ZI


VOTI


R e. p00e.: di Voi; 95
Sarta. . . Pere.» godeva L R4pp,erentanza . I.
T aorinina . . . .


• . . Pie in c , g
Te/-mini . . . . • . . iiii i5o , . x
Terranova • ..... o 034




• x


Tortorici . Perchs godeva lo Ramin.:› sentanza .1
T raina • , . ,


• e * o 7cot • . t
T rapani . • , . • , . '24330 . . 2.
Vittoria
• • . O p P . . QQ6C5 o


*
t


V izi •. . , . . • . • 9187 o . A
02gaiereoeCc,D


xs,
E riù numero 40 voti rei .P.appreseno


tanti de ventit{(:: Oistrerti a numero
due per Distretto
o r
46


Università degli Studi di Palermo
. z


Detta Der aver perd ,Srz) ia kappresen.
tanta nella Caznef a dei Pari , gaai
proprietaria di „


Universia degli WC:5 di Cauta




Sono in tutto ;54
E' copia della Mappa di Pordazionic


Seconda la i'ViiN2razione delle A/li-
si-2e del 1708 , per la Rappresent,inza
ze11,2 Camera dei Comuni , ridotti
dgli api ()Lti.:io cli Pro:onorari;


quoto R f'gno di Sicilia
Gaetano RuiA Reg;o Coadiutore


A




Sanzionati relativi alla Or-
ani-a›-'ione delle due Carneg


re del nuovo Pariàrnenro , ed
alla Composizione de
Consigli,. e delle Magisrature
municipali xxxvii


Re.il Diploma per la San.
zinne e publicazrone de'rima.
'tenti Articoli di dettaglio
.sulla nuova Costituzione.




Articoli Fondamentali


pag.Titolo
Potere legislativo


Istruzioni riguardanti
.4rtieolo Nono


del Potere Leis:titiv . per la
forma della elezione de' Rap-
presentami alla Camera de'
Comuni


Titolo
Potere Esecutivo


Titolo 111.
Potere Giudiziario


Piano generale per 1'Organi2azzioze del-
le Magistrature di questo Re.
g" e. pAr lo stal'ilimento del


potere Giudiziario
Abolizione delori
Consigli Civici , e Magistrature Muni-


cipali
Colonna Annonaria di Palermo
.decreti Per la 1-tber t4 della Stampa


Per la Successione ai Trono dei
Regno di .54il.a


3


Della reudalita' dritté , e pesi
feudali pag„x3t


Della liberti dritti e doveri del
Cittadino 140


Delé' Abolizione de' .Fedecom-
messi


Piano di Finanze
.eqppuntamento fatto da' tre bracci Eccle.


siastico , Militare , e De-
maniale


Supplica dell' Intiero Fard amento a S.
R. M.


Proposta in forma eli Grazia fatta dal
biucrio Demaniale alla quale sí
uniformo il braccio Ecclesia-
stico


Altra proposta del braccio Demaniale al-
la quale lì uniformi il braccio
Ecclesiastico


Capitolo separato co.niltiziso dal P.>rlamen.
to inerente a Cap. Y1. del Po-
tef.e Esecutivo 189


Nota delle Once due mila novecento due
tt. T 9. e 6. stabiliti dal Parla-
mento di pagarsi a diverse per-
sone .


Mappa della Divisione della Sicilia in Vdati-
tre Distretti.


iVota de' Pari Spirituali
Nota de' Pari Temporali
Mappa del numero de" RappresenIantì


dellg camera de' Comuni a le-
Aor e delle rispettive popola-


40.


4,


66


77


109.
1 i I
317


123


147
35Z


zgy


189


103
014
017




zìefii delle Cotti e 2emre
..PBOOP2.n


do la numer. ciel (70 e Sec04-
do quel ck' 414t0
Pariemegto 21


COMPENDIO
DELLA.


COSTITUZIONE PINGIIILTERRA


E
DELL' ORIGINE DELLE SUE LEGGI


Estratto d-311a ItIhtioreca


LOMO IMBLICO


E


Dal Francese in volgar lingua ridotto
CO N


_Nuove Aggiunte , e Note
AvvocAT,


rAusErPE EMNIANUELE ORTOLANI,


PALERMO
Pelle Stampe del Sani


dt SPEsr. DI OS ARIO ARATE.
Con ,Arprovuzioue •


1212,




A SUA ECCELLENZA


SIG. D. C RLO EMMANUELE


COT1 ONE , E; CEDRONIO ,


PRINCIPE DI CASTELNUOVD , E DI VIL.
LARMOSA , CONTE DI . BAUR), mARCSE.
SE Di AI TAMIRA , EARONE DELLA TEP,.
RA Di SANTA CATERINA , DELLI ELUDE
DI SIGNORIA , LAURO CASCAVALLO
PALOMBARA , AI TJCIp,REV.I.0 , CARCIA
(3ARLATTI , IvI(3STOGLIENTO , e tc, ecc. etc.
SEGRETARIO. DI STATO DI AZIENDA
ANNONA , E FINANZI3 DI' S. M. IL RE'
DELLE, DILE SICILIE.


Grazie ai Paterno animo dell'
Augusto Monarca che ci go-.
veni a la Sicilia si rigenera con




/V


Lina libera Costituii one confor-
taara .sulla norma della Britan-
nica si feconda di prosperttà e
grandezza Nazioaale Non è
dunque se non consentaneo alle
benefiche intenzioni della M. S.
esporre pubblicamente in.vedura
i tratti più splendidi e. rilevati
dell' egregio modello , che ci ha
proposto ad imitare ..Ecco l og-
getto del presente Compendio
Cid che 1' E. V. ha fatto e so.
stenuto con patrio zelo e fer-
mezza . Ció , che fa e divisa
tuttora; la parte , a dir breve,
che ha nella grand' opera della
nostra rigenerazione giustifica,
e la fidanza che ho preso di
produr io in luce sotto i suoi


v


auspici, e le espressioni di qtiel
profo;ido riconoscente rispetto ,
con che ho 1' onore di essere


Di V. E.


Dev. CW16;-• Servo


Rosario Abate .




VII


IL TRADUTTORE


A CM LEGGE.


L e ricerche , che sono state fatte
dai Pubblico Siciliano ci' un' Operez
che trattasse della Costituzione d'In-
ghilterra, mi hanno impegnato a tradur,,
re il Compendio di questa Costitigio,
ve , che nella Biblioteca dell' Uomo
Pubblico trovewasi , il quale Cornpen,
dia COTne oqn' un sà , in sommo pro<
gio è tenuto . Ma siccome il medesi«
uno • »mancava di alcuni Articoli , de-
ini di non esser trascurati , quindi
ho giudicato convenevole aggiunger-
veli : °wird() perciò consultato quasi
Buttitticeli buceri che bando Scritto




la Costituzione d'Inphilterra , come
B:ackstone
de Loinie Goathrie ,


P idoped;a :Vletodica all' artic. Co.,-
;stingione di, lnghiiterra , il Viaggia
Fi;osofico nelP. inghilterra nel 733.


-e


1734 . , e 2220 altri ch io ho citato
secondo le occasioni .Ho pul e stiin,


d' inserire per esteso in originale
latino la Maglia. Coarta , la .Charta..cie
Foresta, e io Statuto de Tallaggio ;
l'.


Habeas- Corp.tis l' ho messo r:77. ita-
liano , traducendolo jecleIngnte
ingle,se E per dar nuovo pregio a
questa Opera ho posto in fine k•
flessioni Juta Costituzione ciqnglzil-
terra del ..Sig. Presidente Montesquieu
giri tradotte. dal Ge12071eS .0 r.
che per questo rnod


(.)pera sarà
qualche vantaggio al Pubblic-o. a,
fhe .scunznamente .desiciero


COSTITUZIONE


D' iD\GRILTERRA.


I Popoli della grati Brettagna ,
quando Cesare fece la conquista di que-
sta isola , aveno a un dipresso istessa
xeligione , l'istesso governo , e gr intessi
costumi deg Galli, pria esser sottomes-
si ali' Impero Romano : queste due Na-
zioni vinte addivennero schiave, e cad.
dero viz.j de R.ornani loro conqui-
statori


I Brettoni soggiogati da' Danesi , e
dagr Aagiosassonì , che erano usciti dal.
la Germania, adottarono quelle leggì, che
erano pii favorevoli alla loro libertà , e
ne conservavano ancora ,clegr avanzi ore.
ziosi , quando Guglielmo Duca di Nor-
niandia fece ia conquista del loro paese;




2


questo conquistatore sostituì alle leggi
germaniche , che r ultimo Re Sassone (t)
avea in un Codice ridotto , e fatto pub'
bicare , gl %


usi , e le leggi Normanne
e divise 1" Inghilterra in settecento 121.
ironie dipendenti immediatamente dalla
Corona ; per lo ci' egli si stabili un di-
retto potere s d'ogni Barone.


Scie.o Arrigo Primo circa quarant'
anni dopo la conquista di Guglieimo
per quanto ci assicura de LoInte tutte
le parti dello Stato si diedero moto 3
orla.


ottenere uno scudn contro il di-
spotismo . Questo Principe pervenuto al
Trono ad- esclusione di suo fratello mag.
giore , sentì pure il bisogno di conciliar-
si l'affezione del Popolo, ed addolcì non
solo riguardo ai Nobili alcuni de' suoi


••••n•nn
• wwwrea.


( E) Si allude alle leggi di Alfredo uno
de' pià celebri Sovrani di quei tempi con
ragione chiamato il Grande, perché fu in-
iieme filosofo, poeta, e valoro-
so guerriero, Pvesce sulla fine del Secolo
zona


3


diritti Suzurani, ma estese ancora questo
vantaggio ai dí loro vassalli . Egli abolì
ugualmente molti regolamenti tirannici
da Guglielmo instituiti e : ristabilì le an-
tinhe immunità de! governo Germanico
per una Carta (i) , che indi t suoi suc-
cessori fecero ritirare da tutti ì luugài ,
dove era stata conservata affine di farne
perdete la ricordanza


Il fermento degli spiriti fu conti.
sino sotto i Regni di Stefano, di Arrigo,
c dì Riccardo Primo , ma questi Prin-
cipi sapevano almeno dirigere la loro au-
torità arbitraria, mentrecchè Giovanni
detto .renna terra che successe a suo
fratello Riccardo , apportò sul Trono
tutta incapacità un despota dispre-
gevole, e dispregiato . Questo Monarca
abbandonato a se medesimo, e senza ap-
poggio , si vide assalito da tutti i mal.
contenti , che formavano il maggior nn-


(1) Chiamami di questo nome le leggi
fondamentali .




rtzero della Nazione , e fu ridotto neo
5255, a sottoscrivere ciò che si ch;arria
la Magna Carta celebre pegli articoli ,
che aboliscono ?e servitù in favore dei
Signori , e de° Vassalli ; che stabiliscono
per tutta l' Inghilterra uno stesso peso ,
ed mia stessa misura che mettono tutti
i Mercriti in sicurezza contro le impo4
sizioni arbitrarie , e loro accordano la


facoltà d'uscire; e d'entrare liberarnene
n; dai Regno; che ordinano , che il sem.
pice Coltivatore non sia privato per
ammenda de' suoi rnstrumenti d' agri.
coltura ; fra tali Articoli poi il seguente,
che con ttitta _fedeltà treduciavo contie-
ne le clausole della libertà civile Art.29.


Nessun uomo libero di qualunque siasi
,, d'asse potrà essere arrestato, imprigio,
„ nato , privato de' noi beni , strappato
„ , a' suoi tigli , ed alla sua famiglia ; nè
„ si attenterà in vermi snodo alla sua
y, persona, o alla sua libertà senza esser
,, prima legalmente giudicato da' suoi Pa.


ri , Non sì vende; y non si ricuserà


h


„ nè si farà- attendere a chicchessia la
„ giustizia " e Da questo momento se-
condo , che osserva il Signor de Lolnie
g,l1 Inglesi sarebbero stati liberi se non
vi fosse una distanza immensa tra il fa-
re le leggi , e 1' osservarle


Pel timore, che questa Magna Care
la s'abito non avesse l'istessa. sorte , di
quella d' /Irrigo L si ot.din ; che si
mandasse a torte le Chiese Cattedrali
colli obbliga ai Parroclii di leggerla due
vo:te alli anno. al Popolo per assicurarne
r esecuzione : I. Baroni, furono autorizza.
ri a formare ari consiglio dinrj, di loro,
al quale tinti i parti colati , che avessero,
da lagnami di qualche infrazione dell'an,
zidetta Carta; potessero aver.ricorso: quan.
do quattro di questi Baroni trovavano le,
3agnanze giuste , i ricorrenti dovevano
dirigersi al Re, ed in sua assenza al Can-
celliere per dimandare gti legittimo ri.
paro .


Se quaranta giorni dopo questa di.
manda la parte offesa non era zoddisfat_




6


ta , l quattro Baroni rendeano conto dei_
la loro condotta a' loro Colleghi , i qua=


a pluralità di voci prendeano le misu-
re le convenevoli• per ottener giusti..
zia: eglino aveano il diritto d'armare le
Commani , e cr obbiiRare il Re coll'occu-
pare , e mettersi in possesso de' suoi
rninj a riparare i torti, che avea fatto.


Sotto. il lungo Regno d' Arrigo
le divisioni del Re e de' Nobili agita-
rono molto l' Inghilterra . I grandi si ac-
corsero alla fine , che eglino aveano di
bisogno di rendersi forti coti' amor del
Popolo per respingere l'autorità , che
voleva opprimerli . dl Parlamento ,
quale Londra , ed alcune Città conside-
revoli mandavano eaclusivamente i Rap-
presentanti, ammesse i Deputan de' Bor-
ghi , e di tutte le Provincie ; la presen-
za de' Communi piiS amici della pub-
blica-tranquillità , di cue:ìo che lo era
la Nobiltà, temperò il genio impazien-
te , e militare de' Baroni troppo dispn.
sti ad impiegare la forza per difende-


7


re i loro privilegj , e messe il Pariarnen-
to in istato di acquistare nuovi diritti
senza ricorrere alla, via dell' armi .


Eduardo I. fu obbligato non solo di
confermare la M:erra Carte malgrado la
ripugnanza, che per ciò avea , ma di pro-
mulgare pure un nuovo siaruto , per il
quale dichiarò , che nessuna imposizione
potea mettersi sulla Nazione senza il
consenso de' Pari , e de' Comrnuni , il
quale statuto unitamente alla Magna Car-
ro formano le due grar. basi della Co-
stituzione d' Inghilterra.


Sotto Eduardo 11. ii Communi co-
Irtinciarone ad unire le petizioni ai Bills,


coi quali accordavano i soccorsi al Re
Sotto Eduardo III. dichiararonei, che non
riconoscerebbero d'allora innanti per leg-
gi , se non quelle , alle quali dato aves-
sero il loro consenso .


Sotto "Irrigo IV. ricusarono di de-
terminare cosa alcuna intorno ai soccor-
si , prima che si fosse risposto alle loro
petizioni




9


Sotto Arrigo V. la nazione non
occupò, che delle stie guerre colla Fran.
ria . Sotto Arrigo VI. cominciarono le
fatali guerre civili tra le case di Yorelz,)
t di Lancaster.


Inglesi aveano trascurato i loro
propri interessi abbracciando con troppo
calore quello delle due famiglie , che si
risputavano la Corona eglino erano.
atracchi della-guerra intestina, che -aven-
no sostenuto , ed aveano trop po sofferto
pelle loro fazioni, e dalle scene epaventi
tevoli che aveano presentato all i


Europa
per nen d:ssiderare la calma


Arrigo trovando i suoi sudditì
in una specie di letargo, si lusin,g?:1 di
poter far qualche intrapresa sulla loro
libertà : egli riscosse de l


soccorsi sotto
nome di donativi . La Nazione tol-


lerò questo abuso , per il quale il Re
acquistava una r,iù R rande influenza nel,


tlezione de" Membri del Parlamento
ii Re cC!mando di favori alcuni Giure.-
consulti così vili da corrompere -}.1


selle leggi ne ottenne interpretai:or-à
uniformi alle sue intenzioni .


Ma una tempesta, che sorse ad u ∎ ,.
atto dal seno dello Stato dovea inghior-


iire in un abisso profondo questo vascel-
lo contrariato da tanti interessi diversi
Non si parlò più di leggi , o di prero-
gative il fanatismo turbava tutti gli


il pericolo in cui i Cattolici vid..
.devo la Religione fece spari:e da' loro
Occhi , quello che correva la Patria : la
Nazione sì divise in due partiti, e l'uno


r altro Accordusnno al Re quanto vo-
lta per attirarlo nel loro.


Sotto Eduardo VI. furono abolite le
mostr=uose !cui di Tradimento


dal suo predecessore
Dopo Eduardo passò sul trono. MaJ


zia , la quale costernò Inghilterra col-
Te sue crudeltà e severi castighi ,
guaii punì gli eretici d& tempi.


Elisabetta, che rez,,•ò dopo Maria
seppe spiegare molta autorità senza fat
porupa delle false massime dì diritto,




xt


Giacomo però , che le successe disco..
prì interamente. i suoi orincipj di dispc-
tismo . Una setta religiosa chiamata de
Agrit(tni gìi oppose una dottrina ben dif-
ferente , la quale tendeva a distruggere
il regno , e le prerogative


.
della .Nobiltà


per istabilire sulle loro rovine una pura
Democrazia. li partitoo della Corte estre-
mo ne' suoi prin.cipj, vedendo i snoi•
viiegi minacciati , cercava di sottrarre
r autorità,. reale dalla sommissione alle
seg gi °. clualunqùi fossero gli successi de
due partiti , il lor odio cresceva sempre
ezile loro .speranze e co' loro timori
Quando i Puritani , dire ii Sig. IVIably ,
cm


impadronirono della pubblica .autorità,
fecero perire Carlo L sti di un- Palco, e
quando i partito della Corte trionfò, non
si contentò di richiamare Carlo e
rimetterlo sul Trono de l


suoi antenati ,
ma gli accordò ancora il potere il più
esteso,


Carlo IL non seppe perdonare al sua
Popolo.


ii delitto , di cui si era imbrat,3


tato f avendo. presente al suo spirito non
solo questo misfatto,. ma ancora . r anti-
co potere della Corona; cercava conti-
nuaniehte pretesti onde mancare alle • pro-
messe, alle quali egli ciovea.il suo rista-
bilimento; e la premura , e la violenza
delle stle misure ne fece venir meno il
successo .


La Nazione apri gli occhi' sopra i
suoi progetti , e si determinò a torre in-
fieramente ciò , che restava d' arbitrario
nella potenza del Re, onde il Parlamen-
to abolì il servizio militare dovuto ai
Re da' Nobili come feudatarj ; furono
abolite le leggi contro gli'. Eretici ;


stabilito r atto ìrabeas Corpus - Palladio
della libertà individuale . ; fti sanzionato
lo statuto, -che rendea i Parlamenti trien-
nali y co...icche , secondo l'osservazione
del Signor de Colate , il patriotismo fu
sala in quecta occasione , che la libertà.
ricevè nell' fughilterra il suo massimo
vi„ ore sotto un' Principe dcstituto di•


principi




12


Giacomo II. avendo più severità di
spirito di suo fratello Carlo , e meno
estensione e ingegno si ostinò ancor più
manifestamente a voler seguire un pro-
getto sì funesto alla sua famiglia . Gli
Inglesi che vìddero sotto il suo regno la
libertà attaccata fino ne' suoi principj
ebbero ricorso ad una insurrezione con
cui scossero il giogo , che si volea loro
imporre, e Giacomo IL che un mortici-
to prima era un Monarca circondato da'
suoi sudditi , non si trovò che un parti.
covare in mezzo della sua Nazione (a) .


A questa epoca la Nazione rappre-
sentata dal suo Parlamento fissò i • limiti
da lungo tempo contrastati tra i diritti
del Re , e quei del Popolo ; ed avendo
prescritto al Frincipe d i


Orange le con.


(a) Questa rivoluzione sì fece, deponen.
.lo Giacomo , e chiamando al Trono Gu-
glielmo Principe d' Orange nipote , e ge-
nero di Giacomo , il quale passe; nelr .114
ghilterra con un' armata di 500, .Navi


r3


dizioni sotto le quali dovea regnare , lo .
scelse peti- suo Re unitainente alla sua
consorte la figlia del Re Giacomo . Oue.
sto Principe non si conobbe nella. mas.
sima parte dell'Europa , che sotto il no.
me di Gnglielrno III. Re legittimo del.
r Inghilterra , e liberatore della Nazio.
tte ; ma in Prancia non fu riguardato ,
the come il Principe d 1 Orange usurpa
sore degli Stati di suo suocero


Fu stabilito sotto Guglielmo III, che
ii mettere imposizioni senza H consenso
del Popolo , e r intrattenete un' armata
di terra in tempo di pace, era contrae
rio alle leggi fondamentali dello Stato
Fu stabilito, che i su.dditi tutti di qua.:
lunque classe aveano diritto di presen=;
tare petizioni al Re tendenti al bene
pubblico , finalmente come dice il Sig,t
de Lolme , si pose il suggello a tutto
questo , collo stabilire la libertà della
stampa




14


Del Parlamento
ln4hilterta


D opo avere esposto gli evenimenti
che hanno preceduto , ed a compimento
condotto li


attuale Costituzione In-
ghi/terra , eccone i suoi principali ar.
ticoli


La base di questa Costituzione,
gran principio , al quale tutti gli altri
hanno rapporto, è che il potere legisla.
tivo risiede nel Parlamento : il quale ‘22
composto della Camera d& Comuni , di
quella de' Pari , e del Re.


Chiarnasi potere legislativo quello di
far le leggi , derogarle , cambiarle, in.
terpretar le".


Il Re non solo fa parte della Na.;
zione , ma pure del Parlamento, e dei
Potere legislativo, ed egli sarebbe Inala.
mente chiamato , ed annunziato se come
solo Capo del potere Esecutivo ai sap«!
presentasse ,


La Camera de' Comuni, ossia 1'As5


15


faemblea de' rappresentanti della Nazione,
composta de' Deputati delle di ffere ntí


Contee dell' Inghilterra , le quali ne man-
dano due per ciascuna ; Deputati del.
le Città, delle quali Londra ne manda
9.. comprendendovi í quartieri di West.
suinister , e Southwait e altre Città
due , o uno : de' Deputati delle Universi-
tà di Oxford, e di Cambridge , che ne
mandano ciascuna due. Dopo l' atto ci'
unione , la Scozia manda 45. Deputati ,
che uniti a quelli testé citati formano
Fan' AssembleR di 559. Membri . (t)


Questi Deputati non rappresentano
solamente la Città , o Contea , che li ha
mandato , ma tutta la Nazione .


Le Contee sono 'rappresentate ordi•
nariamente dai propietarj di Terre le
Città, e Borghi commercianti per lo più
da' Negozianti ,


(s) Oggi.1 sono assai pa perché riuni-
ta l'Irlanda all'Inghilterra, come lo era
stata la Scozia. L' lrlanela manda pur e i
sui Deputati




Le qualità ricercate per esser Mem:,"
bro della Camera de' Comuni , sono d'
ser nato suddito della gran Brettagna
di avere un fondo di Terra del valore
di 600. lire sterline di rendita annua,
quando sí tratta di rappresentare unn
Contea, e di 3og, lire sterline per rap-
presentare una Città. (r)


Gli Elettori nelle Contee , per poter
votare, si vuole , che posseggano un fon-
do di 40. Scellini di rendita sia in Terra
sia in Case (2) , che abbiano età di
ero anno compiti, che posseggano questw
proprietà almeno da un'anno pruna
elezione, eccetto nel caso d! averìa recenti
temente ottenuta per successione: e ti.
nalmente che abbiano pagato 1' imposi-.
zione .


Gli Eletzori delle Città devono pro-2
.1711.17.....alidgmlalg••••nn••••


Vna lira sterlina corrisponde quasi
a. 57 tara di nostra moneta .


(2) lino Scellino è di tarì 2 e grani 14
di nostra moneta.


vare , che godono da ua anno il diritte
di Cittadinanza . (L)


Molti Cittadini quantunque ricchi
Psopietarj non possono essere Deputati
de' Comuni : di questo numero sona i
Giudici del Regno, perchè pigliano Sede
nella Camera de' Pari , e tutti gli Eccle-
siastici per l' istessa ragione , cioè per.
chè i loro Capi e Rappresentanti (a) pi.
gliano luogo nella Camera de' Pari , co-
ue Lords Spirituali .


GliSherzffs (3) delle 'Provincie, i Mai.
res , (4) i B4illifs (5) non possono esse-
re eletti nelle loro rispettive giurisdizio-
ni, perchk. egli ao presiedono Elezioni
Sano esclusi pure tutti coloro , che sono


(i) Bourgeozsze .
(a) Cioè gli Arcivescovi , ed i Vescovi
(3) Schermo , ,ossia primo Magistrato


creato dal Re in ciaschedana provincia.
(4) Maire primo Offala-le della Casa


della Città ,,
(5) Baillf nome di piccolo Magistrato.




18


impiegati nell'esazione del denaro pub.
Neo , e demaniale , eccettone i Cortunis.
sarj della Tesoreria. Sono e sclusi i COM=
smissarj incaricati di prove .fiere alla sus.
sisrenza delle truppe di tergi a e di tral
re gl' impiegati velli differenti uffiej di
finanze , ed in generale qualunque-perso-
na che av-rti un impiego dipendente dal.
:la Corona.


Chiunque gode d' ama pensione del Re
sia perpetua , sia a piacere, o per un ter-
mine stabilito (r) non può nemmeno es-
sere eletto deputato al Parlamento


Se un Membro del Parlamento ac-
cetta un impiego della Corona non può
essere cr allora in poi Deputato , almeno.
chè non sia nuovamente eletto . (2)


La Camera alta è composta de' Lor-
di spirituali, e de' Lordi temporali :
priMi sono i due Arcivescovi ed i 24,


(i) Vide Encidop. rnetod.
(2) Almeno che-non sia Officiale di ma-


re o di terra. ( vide Eneicl. metei.),


Vescovi del Regno , i quali si suppone,
che posseggano antiche Baronie dipenden-
ti dal Re i secondi tonti i Pari del Re-
gno, qualunque si sia il titolo della No-
biltà che li distingue: gli antichi Pari pi-
gliano Sede D.ella Camera alta per dirit-
to dì nascita , i nuovi per creazione:
alti; dopo unione colla Scozia p er ele-
zione, questi ultimi sono sedici .


Il numero de' Pari non è limitato ,
e può essere aumentato a volontà dai Re.


Egli no però non possono essere Mem-
bri'del Pariarnento prima d aver com.
bili gr anni .0 T.


Tutti i Membri devono inoltre pre-
star giuramento di fedeltà, di suprema-
zia, rii ablurazione , e devono ripetere
la dichiarazione contraria alla Tiansu.
stanziazione , ali' Invocazione de' Santi ,
ed al Sagrificio della Messa (t)


(i) E ció per lato della differenza
-
della Religione degr _Inglesi, i quali han.
no adottata la Protestante per loro Reti.
? ione DO Mi Tiant <, 6 2




Nessuno straniero quantunque natii:,
ralizzato può essere Membro o dea' uaa,,
o dell' altra Camera


Ognuno che sia eletto Membro o
peli. Camera bassa dal Popolo , o arca-
te dal &e p.cr ,4 Camera alta , può es-
sere , e dichiarato incapace di
5; dee ai Parlamento malgrado 1' Elezio-
ne, o la Cleazione fattane , ma questo
g . unizio , e dichiarazione deve esser fat-
ta d.dla Camera, alla quale si appartiene.


Un Membro del Parlamento non può
essere accusato, ne censurato fuori del Par-
lamento per ìa condotta , o discorsi che.
egli vi avrà tenuto . La legge garentice la
sua libertà, e quella de' suoi Domestici, nè
si possono prendere , distrarre , o vendere
i suoi beni mobili , o immobili . (t)


Il Re solo può perseguitare un Mem.
bro del Parlamento suo debitore, senza pe-
sò attentare alla libertà della sua perso:


.


(i) 84'3/iene rapporta Goathrie che


negozianti Parlamentar; possono
ugualmente essere messi ín giudizio per
un debito legale che non sia al disotto
di too. lire sterline e ciò per il van-
taggio del Commercio ; secondo quel, che
dice Blackston i privilegj , de' quali go-
dono i Membri delle due Camere , non
li garentiscono però delle persecuzioni del-
la Giustizia quando sono accusati di delitti.


Nel t7:=3. le due Camere dichiara-
rono , che chiunque scrive , o pubblica
libelli sediziosi non goderle' privilegj del
Parlamento ,


Nessuno regolamento può acquistar
forza di legge , se una delle parti con-
stimenti• del Parlamento , cioè a dire il


Pari , ed i Comuni rinunziarono àrcor.,
do a questo Privilegio di non poter esser
molestati per debiti civili, e per u.11 atto
del Parlamento del 1770. , fu dichiarato
che i membri delle due Camere , possono
essere giudiziariamente costretti pe' loro
debiti.


I


J




293


Re] o una delle due Carnere vi si oppo.
ne , menochè non si tratti de' pri vilegj
rispettivi delle Camere ; nel qual caso
ciascuna deve giudicare per se medesima.


Il Potere e la GfuriSdizione dei Par.
lamento sono senza limiti , la Costitu-
zione ha dato al PaiL ► ento una assolud
ta autorità .


I Pari hanno la prerogativa di farsi
assistere nel Parlamento dai Giudici del.
la Corte del Banco del Re, di quelle.del.
li Commons Plays (i) Giudici, ossia
Baroni dello Scacchiere, affiachè potessero
dare i loro Giudizj,sopra le àl.tterre di
Gairisprudenza , e constituire i processi
della .loro Camera in una degna e legale
forma .


I Pari possono fare la loro procura
ad un, altro Lord col permesso del Re;
ma i Deputati delle Comuni ciò non pus.;
sono fare


90•10."-1


(1) Cioè T ribuna2e delle cause privare o


Tutti i Bills , ( ► ) che per le loro
conseguenze potrebbero toccare i diritti
de' Pari devono secondo l'uso de' .Parla.
mento , discutersi prima netta Camera
de' Pari , e noti possono provare verun
cambiamento nella Camera de' Comuni.,
la quale può solamente approvare , o ti--
gettare, ma non modificare. questi Bills.


I privilegj della Camera bassa sono
clic tutti i doni , soccorsi , e dazj »OR sí
possono altrimenti accordare se pria. non
se ne tratta nella Cam e ra de' Comuni,
P altra Camera non può che rigettare,,
Q approvare i Bills di finauze.della Ca.
metà bassa senza farle il menomo can.,
giamento , o correzione.. (2)


faceoweta.


(t) Chiamansi di questo nome.idecretî
del Parlamento o


(a) Sia nel determinarsi r imposizione,
sia nella forma e maniera di percepirsi
la medesima, sia finalmente nel sho
no , siccome dice l' autoi•e del viaggio fi.
?osofico nell' Inghilterra. art, 1783. et
c24, P. C. as, rom. 94




24


Xn qual modo il Parlamento adempie
gli atti della Sovranird


C iaseuna delle due Camere ha un Ora:
gore, che le presiede : la Camera alta
ha per Oratore il gran Cancelliere , o
Custode de' sugelli , o una qualche altra
persona preposta dal Re.


La Camera de' Comuni elegge il suo
Oratore , ma perchè possa riempirne le
funzioni, abbisogna che la sua elezione
sia approvata dal Re .


Vi ha pure una differenza fra que-
sti due Oratori ; il primo se è Pari pro.
pone il suo sentimento e lo mette in di.
scussione ; il secondo non può palesare il
suo sentimento , nè ragionare su di ve-
nni sogetto , agitato nella Camera


Nell una, e nen' altra tutto si fa a
pluralità di Voti , e questa pluralità è
dichiarata pu bblicamente, e dopo essersi
contate le Voci .


25


Quando si vuole proporre un Bill
che ha per oggetto qualche oggetto par-
ticolare, si presenta una petizione , per
la quale si stabiliscono gli abusi, de' qua-
li si domanda riforma : quando questa è
fondata st' di fatti suscettibili di dispu-
ta , la petizione è rimessa ad un Comi-
tato per farne il rapporto, e quando que-
sto rapporto è favorevole s' ammette il2i


Se si tratta d" un oggetto pubblico
ed importante si fa una seconda lettura
del Bill; la Camera • intiera si forma ín
Comitato ; si esamina il Bill articolo
per articolo : allora l' Oratore lascia la
Rigoncia ripiglia le funzioni d" un sem-
plice rappresentante e si elegge un Mem-
bro per presedere al Comitato .


Quando il è stato discusso , e
corretto si fa stipulare , se ne fa una
terza lettura nella Camera riunita. , alla
quale 1' Oratore domanda , se vuole che
passi, e quando la Camera vi consente,


4





s26


ordina ad uno de'- suoi Membri di portar-
lo alla Camera de' Lordi pregandoli di
darvi la di loro approvazione : questo
Deputato che si 'la accompagnare di mol-
ti de' suoi colleghi si ferma alla barra
della Camera de' Pari , presenta il Bill
ali' Oratore , che scende dal suo luogo
per riceverlo


Per questo Bill si pratica nella Ca.
nera de' Pari l' istesso esame , che erari
.praticato in quella de' Comuni : se i Pa<
ii lo rigettano , non se ne fa più men.
alone , se l'accettano allora eglino fanno
notificare il loro. consenso da due Mae.
stri della Cancellaria, e da due Giudici del
Regno, quindi il Bill resta nella Ca-
mera alta se vi si fa qualche cambia-
mento allor si deve rimandare alla Ca,
rnefa de' Comuni , e si stabilisce tra le
due Camere una conferenza per ispiana-
r e le difficoità


Questo I3ill approvato dalle due Caa
niere dopo tante formalità non è intarb,


27


to elle un progetto il quale per reali
tarsi ha bisogno deli' approvazione del
Re,


L' approvaz;'nue si può dare dai Re
in due maniere. L' una è quando Egli
viene in persona alla Camera del Pari
ccilia Corona sulla testa , ed adorno di
tutte le insegne Reali , vi. •1a chiamate
le Comuni alla Barra , (I) e leggere i
titoli dei Bills , che sono passati nelle
due Camere y La sua risposta è notifica-
ta dai Segretaria del Parlamento, il quaà
le si esprime così quando si tratta di


(i) I Deputati de' Comuni presentando.;
si alla Barra devono essere col Cappello
ulano, questo 2. i' unico segno di rispetto
cicce David Rame che mostra la Camera
de' Comuni pena Camera de' Lord, e per
il Re , ed incontracambio , il Presidente
Gran Cancelliere della Camera alta, scende
dalla sua sedia per andare a ricevere i
Deputati de Comuni, cù) che e una marca
di somma-catenziane .




t8


m Blu pubblico , Le tioi le veut , se
„ si tratta d' un Bill particolare , egli
„ dice „ Soit fait camine il est desirdn ,
Se il Re rigetta il Bill allora egli miti-
ga il suo rifiuto con questa espressione
Le Roi s avisersì: quando' è pass. ‘ to un
.73ill.pecuniario e di tissidio il consenso
del Re è espresso della seguente manie-
ra Le Roi remercie ses loyaux sujet.5'
accepte leur benevoavIce , ez ainsi
veai o (i)


Oaec..ar• railmnpCli


(I) Reca maraviglia senza
il Re al Parlamento Inghilterra, es.
prima 12 sua vblontas


in 11724 lingua stra-
niera alla' .Nazione. Blacksmne dice , che
ciò ebbe luogo ai tempi di Gogli;:lmo il
Nornzanno; e questo uso ,aggiunge , egli,
il solo




, ehe ci resta della congtti:s. td , do-
vrebbe esser abolito , »tcnocché non si
guardi come un ricordo fatale , per met.
'lerci innanzi
occhi , che la nostra


hertiì non ,) irrimortale,poich? essa fu una
volta distratta da una potenza straniera.


29


L' altra maniera di dare approvai
zione Reale t per mezzo di lettere pa-
z“zri , che portano la sottoscrizione , ed
il sugello del Re , ed in sua assenza so..
no significate ai Pari , ed ai Comuni rin.,
n'ai nella Camera alta .


Quando il consenso del Re è stato
dato o celi' una , o nel' altra maniera ala
lora solamente il BiLi. diviene Statuta-, o
atto di Parlamento .


Questo statuto è collocato negli
ti pubblici del Regno, e non si procla.
ma , ma si fa stampare , affinchè ogni
Cittadino ne abbia compita cognizione


Un atto del Parlamento non può es-
ser corretto , e sospeso che dalr istessa
autorità , e coli'. istesse formalità come
è stato, fatta.


La Potenza legislativa cioè il Parla.,
mento si può interrompere in tre ma-
niere per aggiornamento, (i) per la..pro.


eresail.W1 00n••n•..P.


(i)


Questa parola significa. dilazion,g




30


toga , o per la dissoluzione .
Qualche volta le Camere s'aggiorna.


;no da loro medesime, come accade nelle
feste di Natale, e d i Pasqua , ed in al-
tre feste pubbliche., lasciando quindici
gorni , o un mese d intervallo tra le
loro sedute.


agetcrnamento pronunziato da una
Camera non infili sce su11"-altra la qua-
le può da sii() canto continuare il suo
travaglio


Il Re può fare a2 ijiornare le-due Ca-
mere , e si ha sempre riguardo


.1 questa
domanda del Re 2 poichò egli può fare
prorogare il Parlamento, eiò che alani.
fica discioglierlo per qualche tempo La
differenza, chi vi ha tra l'aggiornamenzo,
e la proroga , consiste in ciò , che
primo non fa se non ritardare, ed inter-
rompere il seguito d' un cominciato tra-
vaglio , invece che la proroga, la quale


ed ?; 21 clTerirsi il Pa7107Zà92:0 da una
5edwra ad ivt«


altra


3Z


è circa tre mesi ; fa terminare le sedu..
se , cosicchè tutti i Bill incominciati , e
non perfezionati non possono aver luogo
nella unita prossima senza ripigliarsi
nuovamente in considerazione .


La proroga si fa per mezzo dell'au..
torita Reale , ed è significata dal Can..
celliere in presenza . del Re o per una
commissione . , o per un proclama Se du-
rante, il tempo di questa sospensione ac-
cadesse una ribellione , o un pericolo uni-
minente , il Re può riunire il Parlamen>
to per via d'un proclama.


La dissoluzione •del parlamento se.
sonda l' espressioni di I3lackstone, è la sua
morte civile. E può aver luogo in tre
maniere: per la volontà del Re notifica-
ta da lui stesso in persona , per la mor-
te del Re , e finalmente passati sette an..
ni dalla riunione del Parlamento


Nel secondo caso però il Par lamen-
to può continuare altri sei mesi dopo la
morte del Re almenochè non sia disciol-
to i o prorogato dal suo suc,cessore 7 ano




32


ai. C ii Parlamento si trovasse 511a mOrd
te del Re o aggiornato, o prorogato si
riunirà d' un:subito , e se mai non si tro.
vasse Parlamento esistente, i' Membri
dell' ultimo si raduneranno , e iormeranb
no un nuovo ?a riamento (I)


Il Re dopo avere sciolto il ParIamen.
tu, ecco come procede alla sua nuova
creazione II Cancelliere m teda un or-
dine7


al Segretario della Caacellaria per
espedire d' un subito lettere parenti allo
Sherif° d'ogni Provincia peli' elezione
de"Kappreseritanti di questa provincia , e
quei delle Città, e- Borghi o


(s) 11 Si g,„.
Blaé.kstone osservo, che que.


sti particolari .rtabilzmenti. intorno 41 4.4.=
so della morte del Re , che ehhero luogo
Sotto .G.uglzelmo 111. sono della pit,i


gruiu
de importanza per prevenire r Anarchia n
nella quale caderebhe necessariamente uno
stato che si trovasse tute assteme senza
Potere Legislativo a 6 senza


• rere .L.7sen•
,gutivo


33


Tre giorni dopo 41 aver ricevuto quei
ste lettere , lo Speri, significa i suoi or,
dirti ai Magistrati delle Città e de' fior..
giù della sua Provincia; i qu a li devono
presedere all i elezioni , imponendogli di
tare eleggere i ioro Deputati


L' elezioni devono cominciare otto
giorni dopo di essersi ricevuto l'ordine ,
e se ne deve fcr consapevole il popolo
quatt:o giorni prima


I Nomi dì coloro che sono stati elet-
ti, sono mandati ,allo Shtriir, il quale da
suo canto presiede elezione de' Depu-
tati delle Contee Tutti i soldati che si
trovassero in quei luoghi , de vano allon-
tanarsi almeno due miglia luogo del
1' elezione , e non vi possono ritornare,


C ile indo m a n i del giorno , nel quale si
sono dati i voti


Se qualcheduno impiegato nelle Do.
galle , nei!" f-kssisa , nel Bollo , o altri im-
pieghi simili e ingerisse nell i elezione,
e cercasse di persuadete, o dissuadere
qualche Elettore cade nella penalidt di


e




24


100.. lire s!ezline , ed è dichiarato ;fica.
pace d'esercitare veruno impiego


Quei , che danno denaro , o pro.
mettono denaro , e caric4e ad uno Eletto.
se, per influite sopra il suo voto, e coloro
che I".hanno accettato cono ugualmente
co ndanna t i ad una penalità di50


.0 lire
sterline, didiarazi incapaci di dare i lo-
Io voti , e dì possedere veruno impiego
neL Borgo , o nella provincia, rn .cui
delitto sarà commesso ; non si accorda
loro r impunità, che nei Caso.,.che taces«.,
cero conoscere -altre persone. ugualmente
colpevoli dell' intesso delitto . (i)


Della Prerogativa Real e.


T i Re d' Inghilterra è Capo della Chie.
53 Angltr;ana , ma non può cambiare la.


(i) proibita pure il dare pranzi, e
feste agli Elettori dopo intima dell' e.
lezione, i ‘.,ggi-o in Inghilterra 1783. g


Z5


Religione stabilita , nè professare la Re-
Iigione Cattolica E' Capo de Tribunali,
ma non può innovare .le massime e le
:forme consactate delle Tergi ; Ha
ritto di batter. moneta, e di dar valore
alle monete straniere, rsm non può al-
tesane il titoio Ha la facoltà di far
grazia , ma neo può dispensare al Ti-
sarei mento o un'offesa , e la Vedova cr
ian. Uomo assasinato ìa diritto di perse.
guitare l'Omicida fintantocchè ne abbia
ottenuto la vendetta Il Re ha la supre.
ma Potenza militare ma non può man-
tenere armate di terra se non col con-
aenso dei Parlamento i quest' istessa ar-


mata s' intende congedata ogni anno , e
vi bisogna un nuovo Bill per esser nuo-
vamente organizzata : essa deve esser in
tanto narnero da poter proteggere la na-
zione , ma non mai d' opprimerla . I fon-
di destinati al mantenimento delle Trup-
pe sono assegnati sopra alcune imposizio-
ni , le quali non durano che per un solo
amo , e per user continuate abbisognano


s 9




37
d'un nuovo Bill del Parlamento


Ogni nuovo Re, o per successione
o altrimànti , è sottomesso in qualche
modo al Parlamento, il quale .esamina.
ti;tre le usurpazioni , che possono- essere
state' fatte dal sun predecessore alla So-
vranità della Nazione , e alle leggi fon-
damentali, e &manda la riforma d! tut-
to ciò, che è contrario alla liberti pub-
bilca , ciò che si dice secondo Machia.
velli ripigliar lo Stato (t).


Quelli , che amministrano i beni p
ed i denari pubblici devono darne conto
a! Pariamento; eglino possono essere ac.
culli: dal la Camera del toni uni nella Ca.
"pera de Pari , i quaN giudicheranno
si é cornmessc qua lche abuso d' autorità.,
o qualche cosa oontraria al bene rido


-Stato La Nazione tutta avendo gli oc.
dhi aperti sopra sì grande causa, la qua.


•n•n••i nOMMIewal.•••••••••


(t) Noi abbiam giudicato di tradurre
fed., Imente l' artico'


Io de Loirne d yue!!.
sta Aro ,osato cAe resheremo in•seguito,


le sì tratta pubblicamente , questo Supre.
rito Tribunale de' Pari non saprà irnmo-
hire i'mpunemente a vane consid‘razioni
D pubblico interesse


Ugualmente le accuse contro q1.13t.
che agente dei potere esecutivo (r) quan.
do sono portate innanzi i Pari , autoriz-
2300 questo Magistrato Supremo , a po-
tere ordinare r arresto dell' accusato ;
Kilt dell' accusa deve esser letto pubbli-
camenre innanzi i Deputati della Carne.-
za de.Comuni, presente r accusato , a cuì
si accorda un consiglio, e un certo tem-
po per difendersi , spirato il quale ler-
rnine , si pronéde alla compilazione dei
processo, che si fa pubblicamente ; gl' or.
(ini formali del Re non possono sospen-
dere corso del processo , egli deve ve-
dere da Spettatore immobile , svelare
delitti de' suoi Ministri , ai quali forse
egli ha avvio parte , e deve intendere la


(1 .) Come sono tuta i Ministri e Ma-,




29


condanna secondo le leggi, senta poterà
vi dare riparo come dice de Lulme.


RegolaMenti Civili dell'Inghilterra,


L a libertà i'ndivicluale risulta secon-
do dicono i Giureconsulti I. del dirit-
to di proprietà, cioè: a dire della fai
colta di godere esclusivamente de' doni
della fortuna, e de' frutti della sua in.
dustría ; della sicurezza personale ;
3. del diritto di casferlre la sua per.,
sona, ed i suoi beni dove hi voglia senza
ostacolo 9 e senza peirm-sscv., Ciascuno
di questi diritti pella Costituzione Ingie.
se è inerente ad ogni cittadino , e non
può esserne privato, cite.secondo le leggi.


Il Re noti può esigere da' suoi stici<
diti nessuna porzione di ciò che posseg.
gono, egli deve riceverne da loro mede.
rimi i donativi, o soccorsi, che fon.
no la lista civile, geli' organo de' loro
xappreselanti, Quanto poi aria Sicurez.


39


t a personale basta citare la famosa lega
ge detta hAeas Corpus dalle sue prime
parole: questa legge è riguardata in In=
ghíitetra come una seconda . MagnaCarta,i
per c . è non lascia né al Re nè a vero.
no individuo mezzi d'attentare ingiusta-
traente , e con impunità alla libertà d'un
cittaCs:no. La traduzione litterale del TIa
solo di questo atta è come segue „Att2
,, onde meglio assicurare la libertà etc'
„, sudditi , e prevenire la translazione , ai
„ di ià de7' Mari.


Risulta dai principali articoli di que.
sto atto î che ogni prigioniero deve ave-
re una prigionia mani.festa , e notificata
ad epoche proporzionate secondo .la di.
stanza de luoghi, e che la r;ii. lunga di
quiste epoche non può eccedere veliti
giorni


prigioniero messo in libertà per
un atto di habeas Corpus non può esser
imprigionato nuovamente peli` istessa
fesa sotto pena di soo, lire sterline Se
Una persona imprigionata per delitto di




40


stato, o fellonia s dimanda nella prima
settimana cr un termine , e ne' primi
giorni d' un cssisa d' esser giudicato a
questo termine , ed a quest'assisa , dee
aver luogo la sua dimanda , menocchè.i
testimonj non giungessero a tempo op•
portuno3 Se non si giudica questa per-
sona al .secondo termine , o alla seconda
nssisa sarà messa in libertà


()ne' de' I:2. Giudici, o il loro Can;
celliere istesso , che sulla presentazione
dell' ordine d' i mprigionamento , o sul
giuramento che gli ufficiali della prigio-
ne hanno negato di esibirlo, differissero dt
sciogliere un atto (1) di haAeas Corpus sa-
ranno cóndannati ad una penalità di 50n.
lire sterline. Finalmente nessun abitante
dell'Inghilterra eccetto quei , che dopo
esser stati convinti, e giudicati lo dirnan-
dano puo esser esilia to al di là de' Ma..
ri , e mandato come prigioniero .


In somma .
per questo statuto, sicco.


(1) Wrít


45


me dire Tergoson , si forzano le secrete
prigioni , si sollieva 1' infelice suddito
oppresso, gli si assegna un tempo breve,
e prefisso per essere esaminata la sua
causa , e pronunziata la sua libertà , o
la sua condanna . Per mezzo delle for-
rnalità di queste leggi si previene l'aba.
so del potere, ma perchè r effetto ne sia
sicuro ) non vi vuole niente meno che
un edificio tale qual si è il complesso
della Costituzione Inglese , ed uno spiri.;
tu nazionale , quale il produce 1' amore
ineer. t cuà.Lo di questo Popolo pena sua .1i.2,2


Nondimeno vi ha una eccezione net
caso di alto delitto; se in un tal caso il
preteso reo avesse trovato i mezzi d'al.
lontanare i testimonj di modo che fosse
impossibile d' esser condannato secondo
la legge allora si può portare contro
di lui un Bili particolare che si chiama
.73:71 di continuare arrestato ; ma si pro-
cede per questo Bill come per tutti gli al.
tri q cioè bisogna , che egli passi per le




43


due Camere ; e che il Re vi dia î1 suo
consentimento, l'accusato può far pero.
rare i suoi Avvocati contro il L'ill. Mon-
tesquieu compara questa legge a quella
d' Atene , dove col solo voto di seimila
cittadini senza altra. prova si condanna-
va un particolare Egli la compara ugual.
niente alle leggi , che si facevano a Ro.
ma nen' Assemblea del Popolo contro i
Cittadini particolari, e che si chiamava.
no privilegj , e dopo questi esempj con-
chiude contro il sentimento di Cicerone,
che vi sono alcuni casi, ne' quali abbisogna
per un istante gettare un velo sulla libertà,
come si occultano qualche volta le sta-
tue degli Dei , ma 1' autore osserva con
ragione, che una tale eccezione alla leg.
ge se non fosse sottoposta alte forme le..
Bali come lo è nell' Inghilterra , potrebbe
essere pericolosa, ed autorizzere!1e ese«
cuzioni popolari che .in Francia Becero
tanto orrore o


.Della libee: della Stampa.


L a libertà della Stampa consiste sola.:
mente nella proibizione a' Gludíci dì pie
gn are rognizione di ciò , che si stampa
pri o' esser pubblicato , e a non poter
punire gli autori , che come per tutti gli
altri delitti per mezzo di Giurati (t),
cosicché g, r autori devono badare a non
ca.unniare , o oltraggiato chic hessia ;
I istesse leggi., che proteggono la perso
213 , e la proprietà de' cittadini , Froteg.
g:oo egualmente il loro onore ; la kg.
ge non accorda oe anso ad uno sctittz.nT
accusato d' aver tatto un libello, il di riti
ct', di provare , che sia vero quanto gli
ha avanzato ; giacché il Bill d accusa
de--re insieme contenere queste parole
filso e , e se i Giurati d chic
l'Onc, ne loro rapporti 1' autore col iievo-


•1e d'uno sci itto malizioso, questo au




44


tore ptiÒ esser condannato a risarcire
il danno , ed a pagare .


una g ‘ ta.,sa am-
menda .


infatti malgrado la libertà della vazm
pa in Inghilterra le opere d' un certo
Annelt furono bruciate per la filano del
carnefice , e l'autore esposto alla berli.
/22 ed i-mprigionato; il Dottor SiteMzeart
fu messo ugualmente alla berlina , ed
in prigione per le sue lettere indirizza-
te al Popolo Inglese ; quando si tratta
però di scrivere contro il Governo in
generale, la libertà della stampa è senza
limiti , ed egli è come un principi() ge-
neralmente rico)osciuto in Inghilterra ,
che gli atti pubblici del Governo devo.
no esser sottomessi 2d un pubblico esa-
Ine e che si rende un servigio ai suoi
concittadini , quando negli affari di poa
lirica si dice il suo sentimento con li-
bertà.


In comprova di quanto venghiamo
e asserire , ecco ciò che accadde pochi
anni sono in Inghilterra, 11 Procuratore


45


generale del Re perseguità in giudizio
gli autori, e stampatoti d'un libello con-
tro la persona del Re . I Giurati invece
di mettere che gli accusati erano col.
pevoli , ressero solamente che eglino
aveano pubblicato, e stampato un opera
contro del Re; E siccome non vi ha leg.
ge , che porta pena contro quello , che
stampa , e pubblica solamente un opera,
i Giudici non poterono condannare tali
accusati : se però i Giurati come in varj
altri casi avessero detto , che gli accusati
erano colpevoli; allora i Giudici l'avreb.
bere condannato ad tana pena secondo le
leggi .


Gr Inglesi credono , che pii- mezzo
della quantità, delle Gazzette , che spar-
gonsi con profusione ne luoghi pubblici%
e che 1' istruiscono delle questioni , e delle
opinioni , che diseutonsi nelle Camere
del Parlamento , eglino pigliano parte


amministrazione , ed influiscono COSÌ
sopra le decisioni de' loro rappresentane


forse quest' idea non è ,dell" intutto




46


tra Insrone
poichè chi dubita dell' írt2,


fluenza de' fogli pubblici sopra il Popola


De Tribunali cf Inghilterra,


Gettiamo adesso un colpo d'occhio ra.;
vide- sopra i Tribunali d' Inghilterra . Il
prime dopo la Camera alta, cb,a i nasi la
Corte di Common Heas dz. ile cause pri.
vate , il quale faceva altre gioite parte
(Iena.


‘,orte dei Re, e seguiva la sua per.
sona, tua per uno degli articoli della Magna
Carta stabilisce questo TribunaL è crvenu-
to e r n e n t c,5; hgli risiede a Z/VestIninster,
ed è composto d'un Presidente col titolo
di Lord, e di tre aeri Giudici, Questa
Corte giudica in Nulla istanza di tutte
le cause g!i appelli si
fanno alla Corte detta Irings Beach.


à1 secondo Tribunale è così detto
3 ulteguer , che in italiano si ha voluto
tradurre Seacchiero , dove si esaminano
tutte le questioni erte riguardano i beni


le rendite dello Stata. Il terzo è Ring.;
Bench , il banco del Re , che è il più este-
so di tutti , avendo la sovrintendenza sopra
varj corpi tr t aghdterra.,e conoscendo tur.
te le cause criminali, ed anche varie parti.
solari cause civili, l'appello di questo I ti«
bunale si .t:t al 'Tribunale dello Scacchie.
ro , o pure alla camera de' Pziri ; siccome
il Banco del Re è il Tribunale crimina•
le , egli ha una prigione , che rassomi.,
glia più tosto ad un bello palazzo che
ad un soggiorno di prigionia


Ogn' uno di questi Tribunali è com.
posto di quattro Giudici , cie9 quali uno
fa le veci di Presidente , cd ha titolo
di Lord . Questi Tribunali, sono obbE.
fiati di dividersi per fare i) giro ciel Re


-gno due volte all' anno Natale , e alla
Pentecoste , e tengono le assise, OVC giu.
dicansi tutte le cause civili, e criminali.


Finalmente questi magistrati riuniti
tutti , formano un quarto Tribunale, che
si chiama la Camera Suprema , e dove
presiede qualche volta il Cancelliere•, e




49


sg giudica sovranamente di tutti gli ap;
pelli degli altri Tribunali .


Oltre di questi Tribunali vi sono le
Corti delr Arrirnirzgliato per tutti gl'af
fati di Marina ; i] Tribunale dell'Ani-
vescovo dì Cantorbery dove si portano i
Testamenti , ed al quale si appartiene
la nomTna de' Notati pubblici . Cor.,
te degli Assisi , che si forma dietro una
commissione del Re per verificare le
1113terie di fatto nelle cause importanti
nella Corte, o Tribunale dî Westrninster»
Il Tribunale del Gran Maresciallo , che
giudica delle questioni sulle Genealogie,
e delle insegne di famiglia o Il Trincia..
íe. di LaNcasrro che per una instituzione
particolare , pronunzia esclusivartiente
ad ogni altro , sopra tutti gli affari di
questo Ducato Finalmente il .Cancellie-
re che é uno de' grandi Officiali della
Corona , e che si puo riguardare come
il primo Ministro di Stato , quantunque
se ne dia la preeminenza al Lord della
Tesoreria ha p I e '4 O di se una Corte


49
chiamata d' Equità, la qui,: é la Salvay
guardia de' sudditi contro le frodi , e le
violazioni di confidenza , e serve per mi-
*igare il rigor delle leggi Il gran .Can,
celliere nomina alle cariche di Giudici
di Pace , egli ha l' ispezione Ospe-
club. , è il protettore di tutti i poveri , e
veglia per questa ragione ali' impiego
dell' , ihe sì fanno in tutta


estenzot.e del Regna
La Polizia della Città si appartiene


al Lordntaire, il suo potere t esteso as-
sai , divenett,-.!o nell' assenza del Re , il
Monarca dì Londra , egli nomina a. paà
di duecento cariche , ha sotto di se ven-
tisei offizialì col titolo di Aldermans , i
quali esercitano la Polizia nelli ventisei
quartieri di Londra , le loro cariche so-
110 a vita ; ed il Lordinaire deve esser
scelto tra questi , eg!i deve esser sempre
dell' uno de' dodici corpi di mestieri sta-
biliti nella Città,


Lo Sheriffo è uno offiziale nominato
annualmente dal Re in ogni Contea,




50


suo impiego partecipa del Potere Mini.;
steriale , e Giudiziario, egli fa eseguire
gli ordini del Re, e gli Writs (t) che ,gli
sono dirizzati dalle Corti di Giustizia


Il suo impiego r uno de' più impor-,
tanti nell'ordine pubblico ; ha un Tribu-
nale presso di se, occupa il. primo ran.
o nella Contea , e mentre che è inca


sica ,
passo sopra tutti gli altri


i Cifre:enti Giudici di pace stabiliti
nelle Contee sono in certo modo i sud-
delegati • de g li Shtriffi


, questi offiziali
fanno eseguire il maggior -pume:o delle.
leggi Parlamentarle relative alle strade
pubbliclle , ai poveri , ai vagabondi , ai
delitti di fellonia sollevazioni ; ol.
tre lo Sheriffo , ed ì Giudici di Pace vi
sono nelle Contee due effiziali incaricati
particolarmente di esaminare la, vero,


0•••n••••~1


(i) Chiamami di questo nome certi>
orti legali , e giudiziarj , e le proiie..a
ste.,


6t


cagione de' morti sospetti di morte vio-
lenta.


Nel semplici villaggi i Signori del
luogo chiamati altra volta aironi , han.
no alcune Corti di Polizia , e certi of-
aiziali per il registro delle rendite , o
cessioni ; gli offiziali di Polizia in questi
Borghi si chiamano Contestabili (t) , e
sono subordinati ai Giudici di Pace, ma
possono mandare in pigione i perturba.
tori , fintantucchè questi colpevoli po-
tessero esser condotti innanzi ai C;iudi-
e di Pace


Pelle Compagnie di Commercia,


í sono in 1n2hilterra varie Compa-
gnie di Commercio ,autorizzate per let-
tere Patenti e che hanno fatto, e fanno


7••n,mcims


(I) Questi Contestabili sono da per tut-
:to , ed anche in Londra con piìt o meno
4utoriú i


d




52
al Governo avanzi, e prestiti considere.:
voli. La principale di queste è la Com-
pasnia del Banco, che ha il pri v ilegio di
prestare sopra i fondi del Governo , di
pagare i biglietti e le lettere di Cani-
bio de' particolari , di tenere la Cassa
di tutti i Negozianti , o Banchieri , i quali
vogliono ervirsi di questo d posito, che
la il Commercio delle materie d' oro , e
d' argento , che avanza ai Governo del
denaro sopra la tassa delle ter re i/ i suoi
biglietti sono pag. abili a vista; lnstitu-
zione di questo Banco , è di una grande
ilzd ∎ tà friOilterra ; g,aechè Triplica
il suo numerarlo, e sostiene il cambio
cen g:an vantaggio. La Cornpagn:a


Indie non paga r interesse delle sue
obbligazioni' , che al g. per roo., e quan.
tunque Questo interesse sembra modico ,
le sue otibligazioPi sono molte ricercate,
perchè essa pana a sei mesi di data, e al
latore, senza che vi abbi bisogno di rin-
novarsi l'interesse, il quale corre sempre;
queste obblig,azioni sono tiguardate cot


53


me denaro che si moltiplica nei Porta-
foglio , e la Compagnia li riceve in pa-
gamento nelle vendite, che fa due volte
r anno,


Eine della Costituzione Inglese secondo
l'Autore della Biblioteca.




g4


AGGIUNTE DEL TRADUTTORE.


Del Re (i)„


O ltre quanto si é detto di sopra, del
potere del Re si deve aggiungere , che
la Persona del Re è Sacra , ed Inviolabi.
le , che Egli ha la facoltà d'accordare
la cittadinanza agli stranieri , senza pe-
rò potergli dare il diritto di entrare in
Parlamento Egli ha il diritto della
guerra , e della pace , manda , e rice-
ve gli Ambasciariori , contratta le allean-
ze , e le triegue ; ha come Generalissi-
mo il supremo comando di tutte le for-
tezze, castelli , e piazze dello Stato
Egli è la sorgente del potere giudizia-
rio ,‘ il Capo di tutti i Tribunali e Gin-
dici : Egli può creare nuove Cotti di


,cr-ogeeeln


(r) Estratta da Blackstone , e drill'En.;
cicloredia Metodica arie. lv,12171erra, e
del Goutrie Grogr. Polit.


55


Giustizia nel caso di bisogno, ma queste
devono sempre essere secondo le leggi Co-
stituzionali . I Giudici sono riguardati
come i suoi Sostituti , tutto si fa in di
lui nome , le sentenze devono esser mu-
nite del suo suggello , e sono i suoi úffi-
ziali, che r eseguiscono,: per un tingime.n-
to della legge , che non deve allarma-
re gli stranieri , il Re si deve riguarda-
re come proprietario universale del Re-
gno , e tenere come direttarne-nte finte=
cessato in tutti i delitti „ onde i reì
perseguitano in suo nome innanzi ai Tri.
bunali . Egli può creare nuove Univer-
sità , Collegi, Contee, e Borghi; può stabi-
lire nuovi Mercati, e 'Fere Egli come
dissimo può creare i Pari del Regno, e
conferisce i Titoli di Duca, Conte , Ba-
roni ec. ; ed infatti si chiama la Fonta-
<12 dell'Onore, Egli conferisce li due ann
fichi ordini , quello della Ciart-ittiera, e
quello del Egli crea , e rirnove i
Ministri del Governo i Consiglieri del
suo Consiglio privato, e tutti li offaialí




dipendenti dal potere esecutivo : Egli ha
potere di convocare i Concilj Eccle-


siastici Nazionali , o Provinciali : Egli
nomina agli Arcivescovadi, ed ai Vesco-
vadi , ed altre dignità ecclesiastiche , ed
ha le sedi vacanti . Gli spettano i beni
de' Naufragati di cui non si ritrova pa-
drone dopo tino stabilito tempo, e Tacili
de' felioni , le Balene cadute sulla cesta.,
ed i cigni ec. Il Re concorrendo per un
credito con un particolare ha la preferen-
za ; Non si può procedere mai per qua:;,
lunque cagione contro il Re , se non per
via di supplica : Egli è sopraintenden-
te del Commercio , ed ha perc


.)
come


si è detto la prerogativa di regolare i
pesi e le misure , di coniar monete,
e dar valore alle monete straniere per-
mettendone la spaccio ne' suoi Regni
Egli è il Lord Par,2172ont , e succede
mancanza di eredi , e di fellonia . Egli
percepisce un lieve diritto di dogana so.
pra ia lana ( diritto dice l' Autore che
or è cessato dopo lo Stabilimento delle


67


manufattore ) ha due scellini sopra ogni
batte di v:no che s'importa, e da circa
settemila lire sterlini ah' arino di suo
demanio particolare ; tifa quello che è
necessario al decoroso mantenimento del
Trotto, , e della sua Famiglia gli si asse-
gna dal Parlamento sopra i beni Nazio-
nati , quali beni sono amministrati da'
sno, Ministri cfe sono responsabili al
Far lamento


Questi Ministri sono quelli del Te-
soro , e quelli dello Scacchiero ma si è
principalmente il Lord Iúyh Treasurer
( il gran Tesoriere ) che fa i contratti
di gniella delle terre , e nomina agl i im-
piechi delle Dogane ne varj porti .


L' ordinarie annue imposizioni dal.
Parlament o stabilite per via del suo Co.,
mitato di vie , e mezzi sono : La tas-
sa territoriale, e la lieve tassa sopra la
Birra., le quali tasse, se non sono rin-
novate ogni anno dal Parlamento s'in-
tendono cessate .


Le ordinarie tasse perpetue sono




59


le Dogane , le Porte , il Dazio sopra ii
Sale, le Poste alle lettere , la tassa so-
pra le Case, e finestre , il Bollo o Stamp
duty, la tassa sopra le Carrozze d' afiit,
to, la tassa sopra gr impieghi , e le perì.
sioni , ed altre


Della Regina.


S i distingue in Inghilterra la Regina
Regnante dalla Regina Consorte La
prima è quella , che ha la Corona del
Regno per diritto di sangue , la seconda
é quella che è maritata col Re. La pi i=
ma ha stesso potere , ed autorità de í
Re, la seconda non ha nessuna autorità,
ed è riguardata come suddita del Re
Ciò non ostante come moglie del Re
gode di Molte prerogative sopra tutte
le altre Dame , e sí tiene come un
pubblico personaggio : Essa può acqui-
stare , ed alienare beni suoi propj Bi-
sogna pure d'aizzarsi contro la Regina


59


per via di suppliche : Nell'assenza del
Re , può esser costituita dal Re stesso
come Reggente del Regno . L' attentare
contro la sua vita , come contro quella
del Re , e del Principe successore è de-
Vitto di lesa Maestà (r)


Della successione


II Regno d' Inghilterra è ereditario , i/
primogenito , ed il maschio sono prete-
riti alla successione, ma in mancanza
di maschi succedono anche le femmine .
Il Principe successore è riguardato co>
me una persona pubblica ; gi' altri figli
sono considerati come Principi dei san-
gue, e sì sogliono loro affidare alcune ca-
riche primarie del Regno, come quella,
d' Arcivescovo , e di Generalissimo (a)


(I) Estratta da Bluckstont.
(2) istesso , e da Every man bis


Lavver .




6-o


Lei Giuri Criminali


L'Autore del Compendio non si estese
abbastanza, parlando di questa utilissuna
istituzione , onde ti facciam lecito di
dirne qualche cosa di più , cavandolo de''
Capitoli xn. e XIV. del sig. de
Lolme *


La sicurezza cP un individuo , e la
coscienza di questa sicurezza sono ugual.
mente essenziali al godimento della li-
bertà , e necessarj pelta conservazione
della medesima , questi due punti non
si devon mai perdere di vista nello sta,
bilimento del potere giudiziario , e ci
menano necessariamente alle seguenti
massime .


Primariamente, che il potere giudi-
ziario non deve mai essere in un Capo
indipendente , e molto meno in quei
ai quali è stato affidato il potere ese..
,cutivo.


Secondo 2 che la parte accusata de,


.61


ve godere di tutti i mezzi di difesa : e
principalmente che i processi- devon es-
ser pubblici


Le Corti , e le loro differenti for-,
me devon esser tali da ispirar rispetto
ma non terrore , ed i casi devon esser
così accuratamente fissati , ed i loro li.
rudi cosi chiaramente inarcati , che nè
I9 esecutivo Potere , nè i Giudici devono
max sperare di poterli trasgredire irnpu.
ne in nt e


Finalmente , poichè noi deggiamo
asso l utamente fare de sagrifizj per il
vantaggio di vivere in società , non so..
1amente col rinunziare ad una porzione
della nostra naturale libertà , ma pure
colla sommessione della nostra istessa
sicurezza personale, in somma poichè
potere giudiziario è un male sebbene
necessario , noi non dobbiamo tralascia•
re cura veruna , onde renderlo meno
peticoloso


Or nessuno Governo antico , o moa
dune offre una legislazione meglio in.




62


resa per questi
oggetto, SiCCaille quella


Inghilterra .
Quando qualcheduno è accusato dì


un delitto , i! Ma,p, , strato chiamato G u-
di ce dr Pace clietro 1' istanza dell'accu.
sante, .d'à un ord ne per arrestarsi, e por.
tarsi i' accusato innanzi a lui : quindi


ascolta in tutto ciò , che dice di sua
difesa , e prende ìn iscritto le sue vispo.
ste , dalle quali così bene , che dalli dif-
ferenti informazioni, se appare, che il de.
fitto , di cui è incolpato , nun sia stato
commesso, o che almeno non vi sia luo.
go a sospettarne f accusato , questi de.
ve esser messo assolutamente in libertà;
ma se ali' incontro, dal l' esame si conosce
essere l'accusato in qualche modo colpe.
vole , allora egli deve dare cauzione di
comparire in giudizio, e rispondere a
quanto gli s" imputa ; menoche non si
trattasse di cause capitali, perché allora
per una più s/ciura custodia deve mettersi
l'accusato realmente in prigione , e far.
seni: l'esame nelle più prossime sessioni,


63


Nella nrima Sessione lo Sherif de.
signa , e nomina quello che si chiama il
Gran Giuri Quest' Assemblea deve es-
ser composta di più di 12. persone e me.
no di 24. , e deve sempre esser forma-
ta delle pia considerevoli persone del
Contado : il suo dovere è di esaminare
tutti i cestirtionj , ed i fatti che si ar-
recano dall' accusante in sostegno della
sua accusa onde averne una evidenza ;
cosichè ze sa. di queste persone del Giu-
ri non sono di opinione che l'accusa sia
ben .fondata, l' accusato deve essere im-
mediatamente messo in libertà . Se ali"
incontro 12. di questo Giuri trovano ,
che le pruove sono sufficienti , accu.
3210 dicesi indetto , ed è detenuto per
continuarsi il resto del processo -


Nel giorno fissato per il suo esame
r ace:sato comparisce alla Barra della
Corte , ossia Tribunale, dove il Giudice
dopo avergli fatto leggere in sua presen-
za il Bill che lo rende indetto , gli do-
manda , come vuol esser giudicato, a




64


quale domanda 1' accusato risponde , se-
condo le leggi di Dio , e del 77.He Re .
Per le quali parole s' intende , che egli
reclama di esser giudicato da un Giuri,
e di godere di tutti i mezzi ,giudiziari
di difesa dal:à legge autorizzati .
Sherif allora indica , e nomina , ciò che
chiamasi il piccolo Giuri , il quale deve
esser composto di a. persone scelte nel
Contado dove il delitto è st.ito cornmes-
so , che fossero propietarj d' un entrata
in terre d' almeno di diedi lire sterline
per anno : questi riuniti devono .finalmen.
te decidere sulla verità, o falsità dell'a-c.
casa


E siccome la sorte dell'accusato per,-
ciò intieramente dipende da questi tali
che compongono il Giuri, egli è giusto
ia consegnenza che 1' accusato avesse
qualche parte sulla scelta de' medesimi;
perciò è , che la legge gli ha dato un
esteso diritto di poterne ricusare Un
gran numero per varie cause,


primo per ciò che dicesi Array


c'ió che importa , quando accusato ere.;


de, che lo Sheri ff" , che ha formato la
lista de' Giurati non à indifferente nella
causa, come per esempio s' egli crede ,
che ha qualche interesse neila medesima,
o che è parente all'accusante ec.


Il secondo caso si dice Poli in Ca.-
pite consiste nel dichiarare sospetti í
Giurati per varie ragioni personali, le
guaii sono propter honoris` respe.-iurn ,
propter clefec'tutrz, propter stelicra pn, •ro.
pie?' uffeciuna.


Nel primo c.so sarebbe per esempio
quando i Giurati fossero persone po-
tenti .


Nel secondo caso quanfic uno de' Giu-
rati fosse legalmente incapace da adem-
pire quello Officio come se fosse stranie-
ro , o che non avesse la propietoí ricer-
cata dalla legge ec. cc: cc.


Nel terzo caso sarebbe quando aves-
se commesso un delitto tale di renderlo
infame ec.


Nel quarto caso quando fosse paten-
e




66


te dell'accusante o suo Avvento, o Pro.
curatore o deiia stessa società , o cot-
petizione . (i)


E finalmente per contenta-re cialr-,
intatto immaginazione dell" accusato ,
la legge gli permette , indipendentemente
dalle CU .1.3e- sopia allegate per ricusare
i Giurati , di poterne ricusare anche
s r
-lza causa, e per saio ‘capriccio yen-,


ti successivamen t e ,
Quando per mezzo di questa facol-


z i di poter ricusare i Giurati si è
ridotta la lieta presentata, chiamata Pan.
nel., ( la quale è di 42.) a un ristretto
numero ,•.alìora per ordine del Giudice
se ne .norninano degli altri , i quali son
dest i sales dalle seguenti parole della
ltgge de,em.octo sales


Quando finalmente .
Giuri è foro


(i).(21.2ndo un accusato è straniero la
medtehi de' Giurati devono essere stra-
nieri , ed allora il Giuri si chiama de
atedìctate iioguae.


67


sto, e che i componenti fanno il.loto
giuramento , si apre in maniera di pro-
cech-re, che :arano in.:bcte.
meni, e i accusanie • produce le pruove
clvila .sua accusa. I testimnr.i però ue.vo»
no riceversi in pnsenza dei' accusato ,
il quale può inter:ogarli se buon gb sC-fri-
bra , e può prwlurne degli altri in suo
favore. E' concessa pure all'accusate, di
avere un ons;glin per assisterlo non so-
lamente nz)12 discussione d: qualche pun-
to lega:c , ma anche nelle cose di fatto,
questo consigl'o gli .suggerisce le doman-
de che egli. deve fare a' testimorj , e
qualche tolta dutuinda e,tgi stesso per
il reo (t).


1%/e' casi di delitt .o di Stato siccome
si suppone , che l' accusante Fuò aver


( i ) Quest' ultimo articolo non è vera*
mente stabilito dalla leone se non ne' C.2n
si di .1elitto di Stato, freg ......ito si .pra--
tica generalmente in tutti i delitti pep
una antica consuetudine ) e per r
gema de' Giudici, e




t58


pià autorità , e calore di partito, le legz,
gi dell' inghilterra hanno accordata ail`
accusato ulteriori precauzioni , e. salva-
guardia


E primo , nessuno può esser accusato
di delitto di Stato tre anni dopo l'offesa>
eccetto nel caso d' aver direttamente
attentato contro la vita del Re . Secca-
da , invece:di poter nciisare a capriccio
520.-Giurati se ne possono ricusare 35..
Terzo , si ,accordano ali' accusato due
consigli per assisterlo nell' ro corso
del processo . Quarto, gli si accordano
gP ;stessi privilegi per i suoi testimoni
come si accordano ai testimoni contro di
lui, Quinto, una copia de suo indA'ctement
deve esser consegnata a lui almeno dieci
giorni prima dell1 esame , in presenza dà
due testimonj , e alla spesa di cinque scel.;
lini., la quale copia deve contenere tutti i
fatti esposti a suo carico, i nomi , le pro.
fessioni , e le dimore de' Giurati che so.
no sulla lista, e dí tutti i testimonj , che
si elevano produrre contr.0 di lui


69


Quando tanto nel caso di delitto dì
Stato , quanto d' alni interiori delitti
.r accusante , e i accusato hanno termi-
naio il loro processo , e che ì test,lmoni
hanno risposta alle rispettive demande
del Banco , e de' Giurati , uno de' Giu-
dici pronunzia un discorso , nel quale
egli fa il sunto. di tutti i fatti , che sono
stati avanzati da entramb e le parti • ed
indica al Giuri ciò che principalmente-
ferma il punta della causa esposta.. innan-
zi a loro , e manifesta la sua °pini°.
ne tanto riguardo ai fatti , Che sono stati
presentati, quanto al punto della legge che
deve guidarli nelle loro decisioni . Ciò
fatto, il Giuri sì ritira in una vicina stati •
za, e vi resta senza mangiare , e bere ,
e senza fuoco , ftntantocché • tutti siano
unanimi tra di loro, menecch.è la Corte
non; ili dia nn permesso incnttrario


L9 loro dichiarazione o Veraitto
Verecliclum deve contenere espressa.
mente , che l'accusato è colpevole , o
che non é colpevole del delitto , di cui




70


è stato tacciato . Finalmente la massìoia
fondamentale di questo ;nodo di procede-
re è che il Giuri deve essere unanime.


Egli è pure un essenziale punto per i
Giurati di dover inoltre esprimere in
certo modo la ragione per la quale un(
fatto sia contrario alla legge e un Bill
d' indictement deve espressamente ciò
contenere; così per esempio un irúlicte.
menk per tradimento deve dire che le
accuse date sono vere , e che ì fatti ft.l.
rovo cominessi proditorie. Un indictement
per omicidio deve esprimere , che il de.
Etto è stato commesso con inaliza pre.
pensa cioè a dire con • animo preinedi-
t2t0 . Un indictement per latrocinio de-
ve esprimere , che ie cose furono ruba.
te con intenzione di rubare , animo fie-
ra/di .


Se il Verditto , ossia la dichiara-
zione del Giuri è che l'accusato non é
colpevole , allora d' un subito questi 'si
Saette in libertà , e non si ouò..;otto ve-
iun plttesto esaminar di b::;1 nuovo per


71


rìstcsso delitto ma se il Perditi° lo di:
chiara colpevole allora


G i udice
nella sua funzione , e rionunzia la. pe,


. na dalla legge marcata ( i ) •
a••••n••••


(i) .Quando la parte accusata é uno de.'
lordi temporali .egli t'.;;Lt.:177t ente •oele
dell' universale prIvile k, io esser riodi.
caro suoi Pari : ubbel.CN "fune al•
lora é cliffirent; per vai). • capi 'erri T.
Per il numero de' Giurati ;•rutti i l'ari


riavendo concorrervi , e duVe ni do essere av-
visati almeno '2C. giurai p ima . Se
•íci accade durante le Sessiuni' dal Parla-


mrn to , I,;ssanze si [a nella CHIC dei
Parlamento , ed i Pari aR iscona insieme
come Giurati , e come G;ttlici ; ma se
non è tempo del Parlamento , allora r e-
same-si fa nella corte dell" Big!! Sttward
impiego , il quale non é sempre in, atti.


, ma che ha luc ir,ro i n yuste occasió•
rti , Steward fa le veci del Giu.
dice. 3• IN1.3z ai ricerca l" unanimitd, And




72


Ma anche in questo caso egli non puà
giudicare a suo arbitrio , egli dev.! stret.
tarnente aderire alla lettera della legge
senza darvi la menoma estensione , e per
quanto terribile un de fitto potesse es-
sere in se stesso , resterà più tosto im-
punito , se non si trova positivamente ,
ed eSpressaniente compreso nel


casi pre-
veduti dalla Legge.


Oltre tutte queste precauzioni pre-
se dalle Leggi dell' Inghilterra per la
Sicurezza de' suoi sudditi , non dobbiamo
trascurare cr aggiungere che è stata ri-
gettata assolutamente la Tortura , questa
orribile invenzione le di cui conseguenti,
ze sono state fatali allo Stato


Finalmente per prevenire qualunque
suasi abuso; si costuma di tr attarsi tutte
le cause Criminali pubblicamente ; ogni
uno può avervi un libero accesso .
accusato he si difende , e l'accusante


,asta la nzaggiorità, la errale deve esser.:
almeao rli i% persone .


'13


che , ed i Testimonj che san
prodotti pro , o calura, ed il Giudice
che deve dare la sua opinione , ed il
Giuri che deve pronunziare il suo Ver.


dict sono tutti sotto gr occhi -del pub.
blico


Della Lieta Civile .


L a forza della prerogativa deComu;
ni( s'intende quella di accordare o ne„
gar i sussidi alla Corona ) e la facilità
insieme di poter essere ala' uopo adope-
rata , vantaggi tanto necessari ad eleva.
re la Costituzione d' Inghilterra sino al
grado di perfezione , in cui si ritrova ,
oggidì che trattasi di conservarla , sono
all'eccesso considerevoli , e talvolta po.
Crebbero riuscire pericolosi ; impercioc.
chè potrebbe avvenire di turbarsi l' equi-


(r) Tradotto fedelmente dai citato de
Lame Cap.




Mario , che mantiene la Costituzione 3
se per poco volessero. i Comuni usare
ín tutta la sua estensione del dt,tro :oro;
o il Sovrano , ridotto alla disperazione
da ura ostinata negativa d'i:gni maniera
di sziisidj , si determinasse a ia.e vrolen-
za rímedj da rovinare lo Stato tutto,


A prevenire coti grave inconveniente
il Parlamento ha per così dire imposto
a 'se medesimo alcune leggi , le quali
con ssggia prudenza moderano l'eserci-
zio della dì lui prerogativa senza che
questa ne soffra pregiudizio veruno .
molto tempo in quà è stato solito prati-
carsi , che nei principio d' ogni regno ,
e nel fervore di reciproca tonfi-lenza
che passa-tra' un novello Pr incipe , ed
il suo primo Parlamento, si accorda al
Re per tutto il tempo della d; lui so-
la tira, un annuale sussidio , che affatto
non lo sottrae dall'influenza de' Comuni
nelle funzioni del suo Reale potere , ma
che Io nette in istato di sostenere la di-
gnità della Corona., e gr impartisce , co-


75


me a primo Magistrato della Nazione.
quella personale indipendenza , che la
legge setto tale rapporto solamente ha
concesso agli litri Magistrati, trii si 3p.
patitene l' esercizio del giudiziario po•
Cere .


Questa condotta del - Parlamento ha
procurato alla Nazione una risorsa op.
ro t tunissinia a rimontare di tratto in
tratto la Costituzione senza bisogno di
aperta resistenza i mperciocchè , sebbe-
ne , in Vista della disposizione delle cose
pubblicne, impraticabili aro-Sbrano
ghiiterra le grandi usurpazioni cke vo-
glia commettere il potere esecutivo a spe-
se della libertà generale ; tuttavia per
cagione d'elio sforzo lento continuato
di esso, è possibile, anzi è inevitabile ,
che s' introducano Ciel G overno alcuni
abusi di autorità, ed allora I' eccesso di
pie..rogntiv.a . , che ha il Parlamento con
saviezza pasto in riserva, sarà di effica-
ce rimedio a .torre via le fatte usurpa-
zioni . Alla :fine d' ogni regno la -lì,sía




16


ossia iI sussidio vitalizio, e per.;
ciò l' indipendenza, che accordava, ter-
affinano colla morte del possessore dei
Trono.. Il successore trova un Trono, uno
scettro . , ed una Corona , ma niente af.
fatto di potere, e neinure dignit : e
priachè sia messo nel possedimento rea-
le di siffatte cose , colle detei tranazicni
della nuova lista Civile , il Parlamento
ha la facoltà di praticare la rivista dello
Stato , e di correggere gli abusi , che
vi si erano introdotti nei Regno prece-
dente: e così la Costituzione è ricondot.
ta a' suoi originarj principj


L'Inghilterra adunque gode in ciò
del vantaggio inestimabile, che gli stati
liberi hanno invano tentar() di proccu-
rarsi , quello cioè di una riforma perio.
dici • Ma i mezzi altrove immaginati
da' legislatori , si trovarono sempre nel,
l a pratica , produttori di perigliosi di-
sastri.. Le Leggi stabilitesi in Roma all'
oggetto di rimettere l' uguaglianza de


77


beni , essenza d'un governo democratica,;
vi furono sent ii ie ineseguibili , e • taIvo/.
ta it Repubblica fu in pericolo di ro.,
vinare, quando si ebbe pensiere di ten-
tarne l'esecuzione ; e 1' operazione del


, che i Fiorentini ch,Amavano
;l'or lo Stato, non ottenne conseguenze
meno , della qual cosa la ragie'
ne è appunto, che tali differenti rimedj
erano nati cipatamente resi impraticabili
da quegli stessi mali , che doveano gua.
rire ; e quanto gli abusi s' ingrandivano,
altrettanto diveniva imoessibile il cori
reggerli . Ma il mezzo di riforma , che
ha saputo procacciarsi il Parlamento d'
Inghi:terra , e tanto più di sicuro succes,
so nen' adoperarsi. , quanto meno drizza.
i suoi colpi direttamente verso il di Idi
scopo . Egli non attacca di fronte au.
torità usurpata , nè tampoco nel corso
di sua carriera , e nel pieno vigore
deil' esercizio suo: egli va a trovarla
nella sua sorgente, e nel principio della
sua stessa vita 2 ed indebolendone le




Sa medesitna effettuati senza cite ne ab,
ti,: la nilzione sofferta scossa alcuna .
Carlo i. , non altrimenti che Eduar do
IV. praticato lo avea innanzi lui, con-
discese a tutto senza reni tenza nel prin-
cipio del suo Reame e r atto annua-
ziatosi sotto il titolo di petizione di :frit.


SíO-001112 r altro susseguente , che com-
pì il grande edilizio , sanzionati furono
senza nulla arrischiare


Egli è vero, trae gravissime disgra-
zie travagliarone in progresso lo stato
tutto ;. ma queste furono !a infe lice con-
seguenza del concorso di particolari cir.
costanze, che sopraggiunsero ; Impercloc-
.chè non essendosi ben fissata ia natura,
ed i dritti della potenzi,. Reale ne' tempi,
che precedettero i regni de' Tudor , e-
sorbitante potere de' Principi di questa
famiglia ni un ostacolo incontrò neli' in-
trodurre pregiuclizj stravagantissimi , i
quali allignati fortemente per aver do..
minato r opinione nel corso di cento
.pinnunnt' asmi fu mesti eri d'un itnpe,


(uoso movimento per iscuoterli , ed af.
fatto diradicarli . Così fatto Inovitnento
poi continuò dopo r azione , e più ener-
gico divenne ed in eccessi funesti pro.
ruppe, quando sopravvennero a comuni-
cargli vars eziandio le discordie di reli-
gione




gg


MAGNA CI-PARTA


REGLS JOI1ANN;$


DE L1BERT3T1bUS ANC3LIAE


4, A
Reg. XVIX,


ohannes Dei grata Rex Angliae




nos inruitu Dei


et pro sa.




animae nOz.trA-? , et 2nte-
cessorutrt et .haezedum crea; et ad
honorem Dei , et exa,tat3or,ein 5. Es.
ciesiae , et eilletriationern regni nDstri
per coasiliurn Vene,rabibum Pazzann no.
StrOttill, Stef.hani Cantea r irnsis Archie.
pscepi totius Angliae Prinutis er S,
R. « rnacae 1,.cciesiae Cvdina.is , 11enrici
1.)2/?1,niensis Archíepscooi , *Winieirn;
Lo:7:1 nonsisEffisnp; r 3'c Wintoniensis,
joc( . 1ni 13a thonierais et G`astnn ; Hugo,
n,s ncol,n,ens , Waiteri W,go!.72ens
W! )3elíTh Convefurens Benedicti Roffens
Ep ; sc)po r um ; et Magi:Ari Panche/1,1:i Do.
nirú Pa k)ae Sabdiaceni t; larnili2iis,


fratrís Emerin. Magistri A,Silitíae Tenti




rtn2íia , et NobilizA Virortun .
Marescalli Penbroc,
CornItis Sariiberien.


Warreniae , idi' ilhe mi Comi»
41' 2 4rundel Mani de rd'veia Consta..
bular Scotiae Worini Geraidi
Petri Fiiii liere6erzt de Purgo , Sene.
scalli Pictaviae , Hugo de .Nevzlia Matth,
flì. liereberti Tàcniae Basset , Mani


asset Philippi de Albaniace , Robeiti
de R9ppeida , joannis Mcirescallt , et jo-
hannis , _et aliorum
1iuni nostrorurn


In primis concessisse Deo , et
praesenti Charta nostra confirmasse , pro
nobis et haeredibus nostris in perpetuum;
quod Ang,licana Ecclesia libera sit , EE
habeat juta sua integra , et libertates
suas et íta volurnas observari;
quod apparet ex eo , quod libertatent
Electionurn quae Inaxima et rnagis
.mecessaria reputatur Ecclesiae Anglica.


;se, men et spontanea voluntate, ante
f




84


díscerdiun inter nos, et Baronesnostros
nzinzfeste tnotam , concessunos , et char-
t3 uostza c grifiranvitnus , et obti.-
turitn,..ps a ariniinp Pipa Lnqocentio
co ►titrUmi,
nos observ:,ka.mus


er ab ha redihos nostris irt perpetuata
boo.i .fide vso]..unius ot-iervari


Co!:cessimes etiam et omnibus libe-
s'o hominibus regni Angliae, pro nobis
et hieredibus nostris in peroetuum


iibertazes subscriptas , habens et
tenendls e:s et haeredibus suis , de no-
bis er
nostris .


Si siuis Cednirum , ve) Flarantitn no-
Eroruin , sive aliorum rene.otium de no-
bis in capite per servitium militare_,
imortutts fuerit , et cum decesserit, hae•
res suns plerrae aetutis fuerit , et rete.
vium tle bear habent haeredítarein saarn
per antiquurn releviom , Sc. haeres ve}
haerades Comíti de Baconia Comitis io.
xtgra centam rnarcas: haeres vel hae-
tedes Miiites de feodo Militis integros,
per Clatql» solidos ad plus.; et qui miti


9.5


nt3S cìtbuerit, minus det, secunflurn
tiquain copsuetudinetn leudorum


Si autern .haeres aiicuias taiivrri tue.d
fit ibfra ùttattit! et fiet it in -tus;On'a,
et Thrninas ejuf non habeat eustedianz
eivs , .amc terme suoi , anteyaali hoYna-
gium ejus cep,rit; et Fosiguam ha.e.
res frier'it in Custodia , et cum ad aeta.
tern pervenerit , , et unita
anni , liabeat haereditatcm s;ne re-
levin et dine fine : ita (amen , giu.. ri
tese, 1u-m infra aetittern faerit fiar


nthilominiis terra remaneat irt Cli:to-
Pià Dominorwrz suorunt usque ai termi.
nuin prardictiyrz




Custoi terrae ht/jusmodi hneredis
qui infr 3emem fuerit 'non cap:.at
terra , n isi rationabiks exitus ,
et ratilonabiies consuetudines et ratio-
nabilia servitia , et blee - sine-cfeatructio.
ne, et vasto iloniinurn , cel rerum.. Zt


nos comrniserimus custndil a:kui
talis terrae-, Vicecomiti , aii cui


qui de ex;tibu tgrrae ; illius nOb;s re..




spowiere debeat , et ille destructioneni
de euitod:a fecerit , vel vasrum , nos ab
illo capiernas emeadatn vel terra coal-
Imittatur duobns legalibus , et
hurninibus de feudo iilu, qui de eximbus
sinziliter nos respondeant 2.1Cat prae«
dietum est


Custos aatem , quamdiù custodiarrt
terrae hahuerit , sustentet domos par
cos , vivarizt , stagna, ino?endina er
caetera de illa terra p&rtinentia , de ed«
tibus terrae eiusdern Et reddat bele.
di, cum ad plenam netat em pervencrit
tertam suam totani instauratam de a«
rucis , et omnibus alzis rebus , ad minus,
sfecundum quod illa recepir . Haec omida
observentur de Custodizs Archiepiscopo
p,:ztaum, Abbatiarutrz,Prioratuurn
si arum , et dtgnetotum vacantrarn , guae
ad /Jos pertineat , excepto quod custodiae
hojusmodi vendi non debent


Haeredes maritentur absque d;spa-
rag2Aioae tatnen quod antequam con-
trahatur matrimnniuni ostendatur


27


pinquis de consaguinitme ipsius hae.redIs.
Vitin post tnorteln mariti sui sta-


2im et sine diffi::ultate aligua habeat ma-
ritagiurn suum, et haezed:tatem suani ;
ner, aliquid det pro dote sua , vel pro
maritagio suo, ve] haetiditate sua , q;nru
haeredAatem m iritus sous , et issa te-
tiuertunt die obtus ps : us mariti ; et
rnaneat in Capttcili Messu.7g;o mariti sui
per XL dies pust mortem ipsius mariti ,
infra qucs assignetur e, dos sua /usi
prius fucrit assignata vel nisi d.-.;mtts
fuerit castrum: et si le castro recessertt,
statini provideatur ei Jomus comp2tens
qua possit honeste morarz quAt.que et dos
dissignetur secundum quod praedetuM est ,
et habeat rationabile estoVertum interim
de comuni . Assignetur autem ei pro do»
te sua tertia pars totius terrae mariti sui,
qua(' Sua fute in vita ni si de minori do-
tata fuit ad ostiu•n Ecclesiaz • N'Ala vi-
civa d(stringatur ad se maritanchns , dttliì
siolerìt vivere sine marito; ira unirli
quod sccur.tatem faciet quod se non




8g


;113r n tsbít sine assensi nostro si de
tenuerit , vel sine asse.nsu Doni; n sai ,
de quo tenuerit , si de avio tennerii.


Nos veto et nostri non Sei-
,siemus terram aliquain nec redcittnnt
pro debito aliquo , q 2atudita catalia de-
bitoris praesentia sufficiunt ad debiturn
reddenclum , et ipse debitcir paratia srt


sattsfacere. t•Zee plegii ipsius debi-
toris distringatur , q uaitliiu ipse capita-
lis debitor sufficiat ad solutionein
Et si capitalis debitor defuerir in solo:.
tione debiti , non habe.ns, unde redi,zt
aut recidere nolit caw possit , plegii re.
spondeant debito; et si votuerint, habeant
terras , et redditus debitoris quousqut
sit eis satisfactum de debito ;


quod atte
pro eo solvaur , nisi capitalis debito':
monstraverit se esse quietunt inde vera
sus eosdern plegios


Si quis •rnutuo acctpetit aliquid a
judaeis plas ve! rninus , et moriatur an.
tequirn debitum iPuti persoverit,
yum illud *non usatet


haetes


29


f:ier;t infra netatem de quoc • mque te.;
ber: et si debituth tliud incide.r,to g ma-


nosizas nos non capi enius n.si eata!-
luna contearum a matta . E si quis
mutiatur , et debituna d:bet judae , s ,


eju habent duts.rn suarn et nihil
reddat de deb i to i!!o. F.,t si liberi ipsius
clefunctí, qui futrunt inft:t aetatern , re-
m2.rAserint , provideantur eis necessaria
; t e:Indurii renernentuiti, quod fuerit de.
Ituncti ; et de residuo sciivatuf ciebitunt ,
rtivo tamen serviti() Dominoruai.
'li modo fiat de , quae debentur.
nliisqu,rn >


Na;iuni scutagium vel auxiriam po-
narur in legno nostro , nisi per comune
.consiliurn . regni nostri , nisi ad corpus
test:Uni renimendum et ad Primozerii-
tuffi nostrurn Militern faci,3r;dani,
et ad tiiiarn nostram Primogenitam re-


maritandaM, et ai hoc non ?:et ci-
s ratioc.:abie aìl',Cjltll n.


Simiii modo fi,;t de de ci
vinte LonclonenSi. Lnild0flenl




9ei


habeat omnes antiquss libertat?s
libetas consuetudines suas tara per ter-
xas , quarn per aqt233


Praeterea volurnus, et conceci'muy
quod omnes alice civitates , et Burgi , et
tillae ci Barunes de quin 9 iie portui; us g
ét ornnes pertus, h2b:ant ornnts liber ta.
tes, et nin;ies libeias consuerudines suas,
et ad kibendurn cominune g9riszInt.1 re.
„gni: de assIdendis aliternuant
in tribus casibus praedictis ). Et de scu-
tagiis assicind•s summ)neri faciinas Ar.
tinepiscopoS , Aboates; Corni-
tes , et majores Burones regni sigillatirn
per Lteras nostras , 1t praeterea fa c'ie-
tuus surnmoneri in generali , per Vice,
corrhtes , et Bafiivos nostro , omnes il•
los qui in capite de nobis tenent , ad
cerium diem Sc. ad teuninum XL. die-
sunt ad minus, et ad certuni locum et
tempus, in omnibus literis illius sum-
inonitionis r causam surnmonitionis illius
exponemus . Et sic (acta sumrnonitione,
negotium ad diem assignatum procedat,


lett:Aunt consiliurn eorum qui praesen;
tes taerint , quamvís non omnes submo...
riti venerint


Nos non concetl n mus de caetero
cui , q:1nd capiit auX•Iiurn de liberis ho-
rninthus $ . 1;S nisi ad corpus suu,n redi•
rnendum et ad faciendum primngeni.
tum suum Militetn , et od prirnagenitatil
fi ' iaEn suam semel mutt ndatn: et Foe
non fiat nidi ra , ionabile auxillum


Nuftsls dístringatur ad ficie,,,iu• ma
ìus servitium de feudo nec
alio libero tenemento , quain quod inie
debetur.


Communia piaciti non sequantur Cu..
riarn nostrani, sed teneantur in al ► quo
loco certo .


Praecògnitiones de nova disseisina ,
et de morte antecessoris , et de ultimi
praesenratione , non caohntur nisi in
suis et hoc modo; nos , vel
( si extra regnum fuerimus ) Capitali
ju5ticiat .iL3 noster , mittet duos Justici2›.
ros uzntros per unurnquemque Cornuta-




tum sc_4 (n2i in anno , qui cu pi milùibes
Comit.ituurn capiant in Cerizitat.5us
-533 praedtet,is, et ea qua• aetven-
tu suo in Comitati bus per lajliriar,o,1
praedictos ad pNedrcras assiscs capien.
das mrssoj terininari non pOSSilìlt per eo's.
dem terrninentur aliúí ìn itinere suo . Et
ea guai per eoslegi prop-ter


urticulorum aliquorult terrai 'rari non
pcssunì
referantar ad Justh-iarios


13.2nco •
A.ssisue de ult rna •raesentarione Ee-


'cb,siorun7
sentéler capidntur cc .rant TUsti•


etareis le I-3,!nco et ihr ter7niir,ntur •
Lihrr hG ni o non rnercietur pro par.


"ito delicro,•ni$i 2ecurbidt-n tuodurn
deEcti: et pro !naso° delitto amereietur


tmi2rItadinem deficti ; salvo
tont:ne:p ento suo: er merc2tor code,
nido , s3 1:va nnrchrin<iiza sua : et villa.
ics alreri


• s giini
noster , roderli moda


:iterc;etut , salvo vannagio suo , si in.
ciderít in misericordiam nostr:rm. Et
nella praedictRillITI núsericordiarum po-


93


altur, nísí per sicramentturt probornmi
cc )egaiwolì lionmturn de VletilAtO
tar t.ts


CGrn . tez Baronss non awerci.entur,,
nisi per pares. nQr1 11/4i 52CUI1.,
chi ni medurn


Ecclestastica perscna ctmer.ie-
retr se,unArn guantztatern benelzeit sui,
,sed ,se:ucturrz euiczan Tenetnenruin suora,
et setundurn qu_intitaten: deficy. •


New ne:: nomo disrr;ngatur t3.
cere ..ontert ad r;parias, nisi qui O? . anzi,


clan et iare• tacere debent
Nulla riparla de, caetpro defendetur,


nisi iita Quae fuerat in defeaso ternpore
Benrici avi nostri.


Noìius Vicecomes, Constabularius
Coronatores 9 yeí alii Balivi nostri, te-
neant Coronae .rsostrae.


Umnis Com;tatus, et Hundredi et
Wa-pentakì, et Threthiogi , sint ad art.
tiquis firmls absque allo incremento
exceptis dowinícis maneriis nostris.


Si aliquis tencas de nobis laicum




94


feodum nwriatur : et Viceenme:;
Balli


•Pus noster , ostendat itera nnStrzS
patentes de surnaaonitione, nostro de
bto, quod defunstus nobis debuit; liceag
Vicecomití , vel Ballivo nostro , atta.
chiare et imbreviare catalla defuncti in.
venta in laico feodo , et ad va;entiarn
lius debiti per visum eglliurn hotn,nuni


tamen quod nihil iride arnoveatur
d.)nec persoivatur nobis debitum , quod
c l arum fuerit ; et residnutri relinquatur
executoribus ad faciendum testamenturn
defu;le t i, Et si nihil nobis debeatur ab
ipso , omnia catalla redeant defuncro
Sa1vis uxori ejus et puetis ipsius, ratio
inabialus Partibus suis


S. a l :quis Iii'er horno intestatus de
2e5Rerit, ca a!ia sua per manus p T opin-
quOrum parentum rt amicorum Suorurn
par x.tsurn Ecclesiae , distr


. buantur , sal-
unictàquC dJy tis quae defunctus ei


:clebebat
Constabularius, vel Ballivus


noster capiat biada %fel alfa catalla


95


eniu9 qui non de villa nb; eastruri
te n m..31 Euttrn rade teddat dedariost
aut respecturis iride 11.1b,,at (le voluntate
venditorrs si autem de v illa ipso fuerzt,
int.' a XL. dies praet:uin reddat, drstrtngat
alAuerti in ∎ litern ad dandurn denarios pro
custodia castri , si ipse eam facete votue-
rtt , in propria persona sua , vel per a.
3ium probum hominem , si ipse earo
cere non possit propter aationabilem can.
tarn E; si nos duxetimus cucii vei
serinuts ia exercitutrt , etit quietus de
custodia , secuoduin quanttaterri tempo.
ria, quo per n:» tuerit 7n exercitu de
feudo pro guo fecit servitiwn exercitu.


Nullus Bal!vus noster ve, Yiceco.
Ines , aliquis aiius capiat trguos , ve!
Igaretas ali -ujus liberi hyminis pro caria.
gio fac e ndo, nisi de voluntate ipsius
Liberi ho•linis re.,/dat liberarionem anti•
guitus sfatutalr2; sciltcet pro careta ad
duos eguos . X. den2rios per diem ; et
pro careta ad tres equos ‘:fendrloi
Fer dierra. Nulla caretadamiaicaalic;d2Q.




96


.2:ziesiast;cae personae , vel
ve!


alicujus DQ,,,nrizae , captutur per Ballivos
pr (Ie./IC*10J e


Nee nes, negli? Bartivi nostri , nei
alii, capiemus aiienum boseum ad castra
vel aia agenda nostra , nisi per vo!unta-
tem ipsius ctijus boscus


tuerit.
Nos auern non teneb in-12as terras i1.


lorutn , qui convitti fuel
. int de feitonia,


nisi per untun annum , et unum chent,
ec tunc reddantur teme Dorninis fendo.
EU til .


Omnes de caetero deponan.
tur penitus per Thamisiam , et per Me.
d wesiant , et. per tatam Aagliam nisi
pec costarti inaris


Breve , quod vocatur praecipe de
caetero nnn fiat alicui de teni.
mento Linde liber homo pesdat causam
stima


Una mensura Vini, et cervisiae sii
per teturn regnum nostrum et una men.
sura b'adi , Sc. quarterium Londonense.


Et una latitudo pannorum tiactorum


97


et russ":corum et hubergetorum Sc.
dune t.-,nae infra listas


De ponderibus vero sit ut de Men.
surís .


Nihil detur vel capiatur de caetero
pro brevi itaquisitionis, ab eo qui inqui-
sitionern petit , de vita vel de membris ,
sed gratis concedatur et non negerur.


Si aliqdis teneat de nobis per fio
di firmam , vel Sogaciurn, vel per Bar-
gauna , et de alio tertdm teneat per
servitium militarem ; no, non habebiwus
custodiarn haeredis, vel terrae sule, qUae
eSt de fendo atterius , occasione inius
fendi fi mae, vel Sogacii , vel ampi,;
nec hibeilmut custocitam iluus fendi fir-
ma:. , vel Sogagii , vel Burgaii , nisi ipsa
fendi filma debeat servitiutn militare .


Nos non habebimus cusmdiam hae-
redís vel terrae a;icujas quam tener de
alio per serviti= militare, occasione
alicujus .parvae Serganttriae , quarn te-
net de nobis per servitium reddendi no.
bis cultelics veì sagittas , vel bujus-
modi .




98


Nullus Ballívus ponat de caetero ad
aiiquant legem , nec ad juramentum
Sim,)!iet loqJe la sua ; sine testibus fide.
libus
It)c inductis
NOus liber homo capiatur vel


prisonetur , aut dissesierur , aut utlage-
tur aut exuleter, aut a liquo modo de,
struatur aliqua libero tenemento suo,
vel li bertatibus , vel liberis cunsuetudi.


0uis, nez, super eurn i
, nec


super
in in carcerein tnitt, muti


nisi
per legale jtidieium par um suo: u:^


, ti el
per legern terrae Nulli vz.--nor mus,
negabditus , aut clitfcren:14.,
pstitiani


Onideg tnercatores5 nisi • ublice prnhi-
bi ti fuerint , habeant salvorn et scuro:n
exlre de Anglia , et venire in Annan),
et twirari , et íre per Angliam tarar per
ìv.erram Cani per aqua m , ad ernendum,
vel vendei dum , sine ornmhus malis sol.
tis , per annquas e t rectas consuetudines,
praeterq cani in tern pare guerrae, et si
sint de terra contra nos querina; et si


99


sales invenientur in terra nostra in prua.
cipio guerrae attachientur sine durino
tetnporuat vel rerum , donec sciatur a
nobis , vel a justitiatìo nostro capitali ,
qutunodo mercatores terrae nostrae tra.
pientur , qui tune in venientur in terra
contra nc,s guerrina; se nostri salvi mit
in terra nostra


Liceat unicdque de caetero ex:re
de regno nostro , et redi re , sal ‘Aa et se.
Cute , per terram Cr per aquarn , salva
fide nostra , risi renipOte guerrae per
artquod breve terripus propter commu-
nem uti litatem regni, ex:eptis tso-
Paris et udnatis , secundrim legem r-.
gni et gente contra nos guerrina et
rnercmoribus , de quibus fiat , sicut sta-
pradictum est


Si qu's tenuerit de a l iqua Esch 'era
sirut de honore Wahvgefordiae,
4harn, &tornar, LarIcasniae, vel dr ali:S
Eschaetis , quae sunt in menu nostra ,
et sint Barornae et obierit ; haeres ejus
non det aliud idevium nec faClat a


ig 2




100


nohis aliud servitium, quatta facete Ba-
roni, si Baronia i lla esset in manu Ba•
ronis; et nos eodem modo eam tenebi-
mus , quo Baro cani tenuit ; ner nos oc.
4.4sione talis BaroniaP ved Esch.vet2e ha-
.5z4intus al;qqam Eschnetam vel eusto•
diam aliyoJrum hominion nostrorum,


olzbi tenue:it de nobi.k
in capite


ani ienuir 13,arorii-and vel E.4..Leram.
Hornines qui manent extra forestam


non veniant de caetero coram :fust.itiaricn
nostros de foresta per coma-a:nes sommo-
nítiones, nisi sint in placito, vel
alicujus vel aliquorum , qui attacbiati
sarn propter furestain.


()utiles autem nasci , qui fuetunt af-
forestati per -Regem Richardurn fratrern
nostrum , statini deaffurestenrur , nisi
fuerint dorninici bosci nostri .


Nuas liber homo de caetero det
arnpiius alieni , vel vendat de terra sua,
quam ut de residuo terrae suae possit
sufficienter fieri Dom. feudi servitium
ci debitum quod pertinet ad fendum
Alad.


IOI


Omnes patroni Abbaticrurn, qui
beni chartas Regurn Angliae de advoca-
tione , vel per aliquant antiquant tenti.
tam , vel possessionern , habeat earuna
custodicrn cum vacaverint , sicut babere
debent , et sicut sopra declaratum est .


Nullus capiatur vel impr:sone:ur
propter appellationem faeminae, de mor-
te alterius, quam viri sui .


Nullus Comítatus teneatur de caete-
ro , nisi de mense in rnensern , et
maj r tetminus esse solcbat, maior sit .
Nec Vicecome.s aligeis , vel Ballkus
suus , faciat" terminum suona per HL,n-
dredum , visi bis ín anno , et non nisi
in loco , et consueto
post Pascha, et iterum post festuni
chaelis. Et visus similiter de Franco pie-
giù tute fiat ad Wurn terminum s. Mi-
chaelis sine occasione , ira cc. gond qui-
libet habeat suas Cf tates qu3s habt;it
et habere consuevit tempore Henrici Re-.
gis avi nostri , vel quas poster adquisi-
vit Fiat autem visus de Franco pregio




102


sic, ut pax nostra tenenti/t , et quod
Tethinga integra b it sicut esse consue-
vir,


, et quod ViCecOttle8 non quaerat oc-
casiones , et quod contentus sit de en
quod Vicecomes habere consuevit de vi-
su suo faciendo tempore H2nricì Regis
avi nostri .


Non liceat de caetero alicui dare
terratn suam Domui Religionis, ita quod
illam resurnat tenendarn de eadern do-
mo . Nec licet alicui Domui Religionis
terram sìc accipere , quod eatn


a quo il!am recepit , tenendam Si
quis autem de caetero terrom sonni sic
dederit Doknui Reitgiosae , et super hoc
convincatur,


Domuirf suurn penitus cas-
setur
et terra illa Domino suo ilitus


/cucii incurratur
Sciaagium de caetero capìatur , si_


cuti capi temr,ore Regis Henrici avi no-
stri consuevit ; et quod Vicecoines non
quaerat occasiones , et quod contentus
sit de eo quod Vicecoutes habere con i
suevit .


103


Omnes autem consuetudínes prttedi-
etas , et libertates quas eoncessimus in
Regno nostro tenendas, quantum ad nos
pertinet , eiga omnes homines nostros
de regno nostro , tatti cletic; , ouatn
ci nostri observent , quabtum ad se per-
tinent erga homines suos; salvis Archie-
piscopis , Episcopis , Abbatibus , Priori-
bus Templariis , HOspitaiar;is ,


Baronibus , , et ornru.bits
aliis tam eccirsiasticís personis , quam
secnlaribus libertatibus , et liberis con-
suetudinibus quas prius babnetunt fitS
testibus etc


LEGES FORESTAF,.


,Tohanne,t Dei Gratia Rex Angliae arc.


ciatis quod intuitu Dei et pro salute
animae nostre , et animaruni antecessd.
Ynirr et successorum; ad exaltationem san-
ttae Ecclesiae et ennendatibnem Regni


s




104


nostri Angliae in perpetuurn , spontanei,
et bona voluntate dedimus , concess mus
pro nnbis , et haeredibus nostris h4s hber-
tates subscriptas , habendas et tenendas in
Regno nostro Angliae in perpetuum .


In prirnis omnes foresrae , quas Rex
Henricus avus noster afforestavit, videan.
tar per probos, et legaks homines , et
sì boscutti aliquem aiinnt quam sum
Domintcurn afforestaverít , ad darnnum
illius, eujus boscus fuerit statico deaf-
forestetur . Et sì boscum suum propium
afforestaverit, rem3neat foresta , salva
communia de herbagio , et rebus aliis
in caderti foresta , illis qui eam prias
babere consueVetunt


Ficimines qui ma nent extra forestam
non veniant de caetero corata Jusrita.
rios nostros de foresta per communes
summonitiones nisi sint in r .iacito vel
plegii alieujus , vel aliquorum qui atta.
chiati sunt propter forestan


Omnes mem bosci qui fuerunt af-
forestati per Regem Richardutn fratrem


x05


unstrum statini diafforestentur, , nisi
rio[ Don-Onici besct ncstr I .


A chi eptst, opi , Episccpi , Abbates 9
Prores , Cumites , Barones , Milites , et
libere tenentes qui boscos habent in fo.
ressa , babeart bostcs ,suos, steut eos
buerunt tempore primar Coronationis
Regis Henriei avi nostri, ita quod quie-
ti sint in per F.etaurn de ontrubus pur.
prIsturis , vastis, et assartis , fActis írs
iiiis boscis post illud tenipus usane ad
principium secondi anni Corocianunis no.
strae . Et qui de caetero vastum , pur.
prestur2.m , vel assartum facient sine
centia nostra in illis boscis de vastis
purpresturis , et assartís respondeant .


Regardaton-s nostri eant per for e.
stas ad faciendum Regardum , sicuti fie-
ri consuevit tempore primae Coronatici.
nis praedicti Regis I-Unici avi nostri ,
et ncn aliter .


lnqui sit io vel visus de expeditatio.
rie canurn existentiurn in foresta de cae.
teco fiat quando fieri debet Regardunt 2




i c6


de tertío anno in tertium annuut ,
et tunc fiat per visitai , et tesrimenium
legalium itominum, et non a:iter . Et
ille cujus canis inventus fuerit tune non
expeditatus pro misericordia de so.
lidos et de ca.etero nulius bes capiatur
pro expeditierie


Talis auterti expeditatio fit per asa
sisam communiter,


quod tres ortelli ab.
cindantur de pede anteriori sine peleta.


Non expedientur canes de caetero , nisi
in Iocis ubi expeditari soient ternpore
primae Coronationis praedicti
Regis avi nostri


Nul:us forestadus , vel Bu'fellus fa.
eiat de caetero scotallum , ve] colligat
garbas vel avenam , vel nladurn a:iud


agnos , vel porcePas ; nec aiiquani
follectarn faciat . Et per visum , et sa.
cramentutn XIJ. Regardatorurn quando
faciunt regardiun tot forestarii ponan..
(alt ad forestas custodiendas, quei ad il-
las custodiendas rationabiliter vide:int
aufficere:


Nullum suantirritum de caetero te.
neatur in regno nostro , nisi ter in an-
no , viz. in principio xv. dierum ante
fescum s. Michaelis quando AgiStat(Ites
Veniunt ad agistandum 1)0minicos•oscw.;
et circa lesioni Martini quando Agi.
statores nostri debent accipere panagium
suoni . Et ad ista duo suammota conce-
nient forestarii viridiarii , et agistato-
res , et nui]us alius per districtionern ,
et tertium suanirnoturri teneatur initio
xv. dierum ante fest . .m s. johannis
ptista., pro venatione bestiarum nostro.
rum; et ad istutu suanimotum conve.
tient forestarii, viridarii , et non
per dlstrictionem Et praeterea sing,u.
lis xL. diebus per totum annum con.
vcrient viridiarii , et forestarii , ad vi.
denduni attachiamenta de foresta tam
de viridi quarti de venatione, per prae.•
aentationem ipsortun forestariorum et
tryrain iiiis attachientur Praedicta au-
tern suanimota non teneanrar nisi in
Comitatibus , in cuibus teneri consue-
Veritilt




109


tnusqu;sque liber homo agistet
scuin sun/ in foresta No voluntate sua,
et habeat panagium suum . Concedimus
eriartt quod unusquisque liber homo pos-
sit ducerc poreos suos per Dominicum
boscurn nostrum , libere et sine impedi-
mento, et ad agistandurn nos in boscia
3uis propiis vel alibi , nbi voiucrit . Et
si porci alicujus liberi hominis nna no-
tte pernocraverint in foresta nostra, non
inde occasionetur,


, ira quod alluci de suo
perdat .


Nullus de caetero amittat vitata i
vel membra provenatione nostra; sed si
aiigrris captus fuerit; et convictus de ca-
ptione venationis graviter redinixtur , si
habeat onde redimi possit; et si non onde
redimi possit, jaceat in prisona nostra
per annum unurn , et anuro diem; et si
post annum unum , et diem onora ple-
gios invenire possit eaeat cx prisona,
autem abjuret regnum nostrum Angliae.


Quicumque Archiepiscopus , Episco-
pus, Comes, vel Baro veniens ad nos per


109


rnandaturn nostrum transierlt per fre=
stani nwtram , licet capere unam
vel duas bestias per visurn forestarii , si
praesens fuerit . Sin autem , si tacit co.


, ne videatur hoc furtive facere
Itera licet in redeundo idem eis facere ,
Sieut praedicrum est


Unusquisque liber homo de caetero,
sine occasione ficiat in bcsco suo , vel
in terra sua , quam habet in foresta mo-
liendínum , .vivarium , siagnurn , marle-
zarn , fossaturn , voi terram arabilem ,
extra coopertum in terra arabili ita quod
non sir ad nocutuentum aiicujus vicini .


Unusquisque liber homo habeat in
hoscis suls JErías. accipitrum , sperua.
riorum Falconum Aquilarum et heiro-
num; et babcat similiter mel , quod in-
ventuin fuit ín boszis suís.


Nullus forestsrius de caetero , qui
non sit forestarius de feudo , reddens
firtnarn nobis pro balliva sua , capíat
cheminsgiurn sc. pro careta per dimi-
dium annum denarios, et per alium




110


elimidium annum duos denarros et pro
equo qui pOrpt summzguril , per dicni.
d ' un) annum obolum et nonnisi de illis
qui extra baliivam suam tanquam mer.
c.tores ten,unt per licentiam su in in
badivarn suam , ìcl tuascam m?t:eniuiri
cortitern , vel car b .siem emeodurn et
et ducendum ad vendendurn ubi vo.
Nette . Et de nulla canta alla , vel


, aliq.iod chenainagium capia.
Non cap , atur ch:mtnagium tusi


lccis ilils
ubi antiquaus capi soiebat


et debuit, 1W aAttril qui portant super
dorsum suum buscum , cottice li)


, vel
ca/honem ad vendenuum , quamvis i nel:.
vivant , nuìlurn de caetero dent chetai..
nag i um 1.2e boscis aliorum richllum de.
tur cheminagiurn forestarliszinstris prae.
terquarn de Dominicis boscis nostr.s


Omnes ut/agati pro foresta a tem-
pore Regis Henrici avi nostri usque ad
purnam Co ronationern nostram , veniant,
ad pacem sine impedimento ; et salvos
plegios inventata quod de caeteso non


J11


forisfaciant ncbis de foresta nostra.
Ivallus Casteilanus, vel 211us , reneat


placitum de foresta , sive de virici , si,.
ve de venatione: sed cuilibet farestarius
de feudo attachiet placira de foresta cotti
de viridi . , quam de venattune et
praesenter viridiariis provinciarum : et
CURI rotulata fuerint , et sub sigiliis vi.
radicsi uni inclusa, praesenteb tur capitali
torestario cum in partes illa§ venerit ad
terminauduin laacita forestae et dorarla
cc) terni ;nentur


Omnes autem consuerud i nes praedi.
ctas et libertates , quas nos concessirnus
in regno tenendas ,quanturn ad ups per..
tinet erga nostros ; omnes de regno no.
srro tam laici , quatn c'etici observent
quantum ad se pertinent erga suos.


CUM autem pro Deo , et ad emen.
dationein regni nostri , et ad rnelius sa.
piendam discordiam inter nos, et Baro-




/13


nes nostros hae-c omnia coneess;mus, va.
lentes ea integra , et tirar! stabilitate
gauderr. ficimus , et concedimus eis se.
earadtern subsztiptam ; Vi:.


Quod Bazones ei!garit xxv. Baro.
nes de regno nostro , quos vonserint
qui dell-nt pro totis viribus suis °User-
Vire, tenere .et facete cbrva)é pacem,
et libertates qtL,s eis conressimus et hac
praesenti Charta nostra contirmavimus ;
ita 3c. quod si per nus vel justitiariutn
nostrum erga aliquern in aiquo de)iqui-
verimus
aliquem articu!orurn pacis,


f ci secutiratis trasgressi tuerimus , et
delictum osterrsum fuerit Baronibus
de xxv. Baronibus, iili /v. Barones asce.
dent 3d nos, et ad justitiarium nostrum
si fuerimus- extra regnum, et proponeti-
tes nobis excessum F etent ut sine di..
/atione faciamus emendali Et si nos
excessnm non emendaverimus ( vel Ju..
stitiarius noster sí tuerimus extra re-
gnum ) inter teMPUB IL. &rum com..
putando a tempore quo monstratum inc•


rit nobis; praedicti tv. Barones referent
C3USatIl illam ad residuos de illis xxv.
Barunlbus ; et alli Barones, curia commu.


totius terrae distringent et gtavabunt
in roods omnibus quibus poterunt sc. 1.er
captione m castrorum termurn , posses.
siunum , et aliis modis quibus Fotuzrint
donec tuerit etnendatum secuodurn arbi-
/riunì corum: slava persona nostra et re-
gine nostrae et liberurum nestroruna • Et
cute fuerit emendatum, intendent nobis,
sicutl prius feterurit .


quicunque voluerit de terra, ja-
ret quod ad praeclicta omnia excquenda
partbit rn andatis Fraedictur uty. xxv. Ba-
ronum et 9uod nos F ru posse
cum ipsis. Et nos publice er libere da-
'p us liczntiam jurandi cui1:1›.t jurare vo-
luerit , et nu2i unquarn jurare prohibe..
birnus. Ooìnes autecn il:os de terra no-
stra qui per se et sponte sua voluerìnt
jurare xxv. Baronibus de cíistringendo
nus et gravando nos rum eis faciertus
jurare eosdern de mandato nostro, sizut
prze qiictun, est,




114


In omnibus autem ístis quae xxv.
Baronibes conirnittuatur exequenda , si
force in ai ; quo inter se discordaverint
v-el aliqui ex eis submoniti noluerint
vel nequiverint interesse raturn habeatur
et fittuttin, quod rnajor pa)s eorum pro.
vid it vel praeceperit , ac si pumes
xxv, in hoc concessissent


Et xxv. Barones jurent quod omnia
autedicta rideliter observahnnt et pro
toto pósse suo fa;:lent observari


Et nos nihil impetrabitaus per nos,
nec per aliorn per quod aliquid :sturati
concessionum , et libertatum revocerur
aut minuatur Et si a:iud tale fuerit
irrapetratum , irritum sit , et Inane , et
nunquarn eo utemur per nos vel per
aliurn


Et omnes malas voluntates et indi-
gnationes , et raicores ortos inter nos
et hornines nostros ciericos , et laicos a
tempor e discordiae piene omnibus remi-
simus et condonavlrnus.


Et ad rnetius distrigendum nos iv,


Castellani de Mi:l/uteri se. de Renilluvi-
4he de Nothzagham et de Scardthurck
etuut jurati Xxv. 8zronibus quod fdeiecat
de casuis praeuictis quod ips1 pLaccepe-
sint mandaverint vel 'in jor pars
eorurn .Et sales sernpar Castellani po-
nantur in iltis castris fideles slat
et nulunt trasgredì jurainentum . suturi


Er nos amovebimus onines•aliege.
nas a terra , palentes aturtes Clirardi de
Arhie , Engelardurn Andream, Pe-
trum de Chanceles, Gyunern de
Cigofiv , uxotern praedicti Guardi cuin
omnibus. liberi-3 suis , Gaufridum de Mar.
tenni , e t intres ejus Philippum Marc.
et fratus ejus et G. neputent ejus Fal-
conern et flandren4es omnes et ruptarios
qui sunt ad nOCUM e ntl1131 regni .


Ptaeterea omnes transgressiones f3-
cras occasione hujus discordiae a Pascila
transacto qui fari annua decimus sextus,
usque ad hanc pacem reformatam pie-
ne remissimus omnibus- dericis, et lai-
cis , et quantum ad nos pertinet , piene


h 0




x r6


conclonavimus • Et insuper fademus
()est fimas te.stimonia!es , et patentes
domini Stephini . Caratuariewi3 Archiepi-
supi , Domini Henrici Dubinetisis
chimpiscopi , Domini Penciulphi
coni Dona, Papae , et Episco.
por ti l i)


praeclicterum super se,witate istn
e( cencessionibus praefaus •


Qince v olumu- s , et fiu-niter praeri-
pi rnus •4 uod Anglicana Eeclesi a -libera sit,
et qu d umnes homines de regno nostro
habeAnt , f t tenennt omnes 1.10n tjtres,
prue tata; , Pf3 et consuetudines.


, bene
e tu ince , libere er ciniete , p1eue et
i!tzgre , sibi et hatredita.ls suis de nubis
CE ha icnioth.


nostris in Orti i In: c ehus.
er , in perpetuu (n , ut pr,)edictuna


;) •


IT7


,Stat, dr Tallagio Ed. x. 4 rt. 2 46


riNs, ullem taiing5um , vel auxil t urrt ptr
nos, vel haered3 nostres in rep,no no-
stro poltatur seu leve(Ur site vo1iintate,
et assensu ArchlupiscepnrUnt ro.„
rum , COM n :21111, BARMUM y M, i:um,
gosidiu , et a licti..rn .11berorum
de nostro regno.


Quod emnes .ttibd;t; rostri h; bear t
leges libertazes , et con.suctufiles
las ;ietti habehant de antiquo -Lenii crc


umili trie'àezi modo .


1-••••••


de Leggii Barbaropurg.




/IR


STATUTO


DETTO


.HABEAS eORFUS


DELL' ANNO 31. DEL REGNO


DI


CARLO IL


Questo Statuto non sì rinviene in L4tb10i,
come gli altri di sopra esposti , mi .5 i
rinviene in inglése : onde abbiam :iu.
dicato convenevole tradurlo in Itaiano
di parola in parola


E ssendovi state molte dilazioni , e ri-
tardi dalla parte degli Sheriffi, Carcerie-
ri , ed altri Offiziali alla di cui custodia
sono stati ccinrnessí i sudditi del Re, nel
fare le dovute applicazioni, onde far.


519


ottenere glí atti di Baheas Corpus etc.
perlocchè molte persone sono state trat-
tenute lungo tempo in prigione in quel-
li casi che secondo la legge potevano
esser ammessi alla cauzione ; Perciò
a prevenire tale abusi, e dare un più
pronto soccorso a tutte re persone im-
prigionate per qualunque sia materia
criminale, abbiamo ordinato quanto se-
gue'.


'ART. r. Che tutte I-e volte che un
atto cr Habeas •


Corpus sarà prodotto o
servito da qualche Offiziale, o altra per-
sona per qualcheduno che sia in sua cu-
stodia , o che sarà lasciato alla prigione
a qualcheduno delli sotto Offirlaii; I det-
ti Offiziali , o loro Deputati e Commes.;
si , tre giorni dopo r arresto , almeno
che l' imprigionamento non sia per de-
litto dí Stato , o fellonia espressamente
manifestato nell' atto dell imprigiona-
mento ) pagandosi le spese dei traspora
to del prigioniero , e della guardia da
esser cert:ficatì dal Giudice , o dal Tri-


il




IW


banale che decretò atto
. , ed addossati


sal medesimo non eccedendo dodici 14
per miglio , e dando cauzione di pagare
le spese per il ritorno del prigioniero
se mai questi fosse ridomandato dal Tii-
bunale, e che non fuggiti per la via
faranno le dovute applicazioni per un
tale atto di Habeas Corpus , e presente-
ranno la parte arresrara innanzi i Gin.
dici , o Bardni della Corte, ossia Tribi.
naie , donde 1' atto proviene , ed a tali
persone innanzi alle quali dee farsi appli•
cazione pell i


atto , e certificheranno le
vere cagiOni della sua detenzione, o ;ma
prigionamento ma se il luogo iin-
prigionarnento è al di là di venti miglia,
e non sopra le cento , allora si devono
accordare dieci giorni per istesso og.
getto , e se al di là venti giorni , e non
più.


ART. 2. E le persone arrestate, o de-
tenute per qualche delitto ( menochè per
delitto dí Stato , o fellonia espresso nel-
h atto come sopra ) in tempo di vacan.


I2 r


za possono recare loro dogilanze al Lord
Cancelliere , o a qualche Giudice, il qua.
le sulla vista della copia de l' lmprigio-
namento, o il giurantenlo di esserglisi
questa negata ; dovrà a richiesta di tali
persone , o di altri che la soilecitano in
loro favore, attestata, e sottoscritta per
due testimonj , concedere un .1-14-beas Cor.:
pus sotto suggello de' loro rispettivi Tri


ritornevoli immediatamente; E
perciò i "Carcerieri , ed altri Offiziali.
dentro i termini di sopra prescritti de-
vono condurre tale prigioniero innanzi
il detto Lare Cancelliere , o i Giudici
innanzi ai quali r atto è fatto ritQrnevo-
le , colle cause del suo irtarigionamento
e quindi due gimini dopo che sarà reca.
to , il prigioniero dovrà essere liberato
dal suo imprigionamento , e si dee pi-
gliar cognizione della causa, amweiten.
dosi ad una , o più cauzioni per cotupa-
rire nel Tribunale del Banco del Re nel
termine seguente , o alle prossime assise,
sessioni , o visite generali di prigioni; CI




r23


in tal altro Tribunale della Contea dovè
è da pigliarsi cognizione dereffesa ,
quale Corte )


ossia Tribunale , otto il
ritorno , e la verifica sopradetta devono
essere certifi cati ; meoochè non appuja
che la parte è deteiriuta dietro un legale
processo , o ordine per taii materie , ed
offese per le quali ìa legge non presta
l' ajute della cauzione ..


ART. 3. Beninteso sempre che se qual.
che persona trascurasse di domandare un
7-1.rheas Corpus per il suo sprigionanien-
to nello spazio di due termini dopoché
egli fu imprigionato non goderà più di
un tal.atto.


ART. Se qualche Offiziale ricuserù
a fare il ritorno , ed a recare il p rigio-
niero come sopra si è detto secondo
quanto si contiene nell'i


atto , dentro i
zernzini sorradetri , o su di una doman-
da fatta dal prigioniero , o altro in suo
favore negherà di rimettere una vera.
copia,


dell' ordine dell' arresto sei ore
dopo la domanda, tali Offiziali Carce_


unii, ec. nella di cui custodia il prigioa
mero si trovarne, saranno obbligati per
la prima colpa a• pagare un" ammenda
di errarci lire, e per la seconda colpa.
di aoo. lire alla paste offesa, e saranno
dichiarati incapaci dì continuare negli
ist essi impieghi.


ART. 5. E :11e.nessuna persona la qua•
le sarà liberata e sprigionata per atto


Habeas Corpus possa essere di bel.
nuovo imprigionata per l' i stessa colpa ,
altrimenti che per un ordine legale , e
per un processo dì quella Corte , ossia
Tribunale dove erari data la cauzione
di comparire in giudizio per P esame e
r;conoscenza della causa; o in altra Cor-
te , ossia Tribunale cbe abbi giurisdizio-
ne nella causa: e se altre persone sa-gen.
dolo metteranno, in prigione clt bel nuoii
vo quella persona liberata , e sprigiona.,
ta per Patto d' Habeas Corpus come so-
pra , saranno obbligate a pagare un am-.
stenda all'imprigionato di 500. lire.


ART. 6, Le persone arrestate per de.




124


lieto di Stato , o fellcnia manifestamen-
te e specialmente espressa to nell' ordine
di arresto potranno dlinandate se lo vo-
gliono di essere giudicate in pubblico
Tribunale nella prima settimana del ter.,
'tune , o nel primo giorno nelle sessio-
ni di Oyer et Terminer ; e se non sono
i-1,1i•te ai prossimo temerne e sessioni so-
pradetti , i Giudici dici() la mozione
fatta nel Tribunsle l' ultimo giorno del
termine , o delle sessioni , dovranno met-
terli in libertà sotto Cauzione, menochè
non appaja per giuramento che i testi.
monj del Re non poterono prodursi a
quel termine , e a quelle sessioni : e se
queste persone imprigionate come sopra
si è detto , dopo la richiesta fatt. ;so•
pra è detto non saranno indme, ed esa-
minate al secondo termine , o sessioni
dopo l 'imprigionamento saranno Ilberate
dalle carceri.


ART. 7. Ma questo atto non si esten•
derà per liberare dalla prigione qualun-
que Siasi persona ch'è stata arrestata


A25


per deb i to, e per causa civile menoche
non abbi sodi sfatto coloro che 1' hanno
latro arrestare, e dopo di essere stato
liberata per questa causa , potrà essere
tenuto in custodia per altre cause


.


ART. S. Se qualcheduno de' sudditi di
questo Regno sarà messo in quaithe pri-
gione , o sarà dato in custodia a qual-
che Offiziale , per materie criminali ,
Egli non sarà rimosso dalla detta cu-
stodia nella custodia o" un altro Offi-
ziale, se non per un atto d' 1-1.rbe-as Cor-
pus , o di qualche altra atto legale , o
dove il prigioniero è stato consegnato
al contestabiie per essere portato in pri-
gione ec. o quando qualche persona è
mandata per ordine alla casa di corre-
zione , o rimossa da una prigione ad un
altra al l' iStebS3 Contea , per farsi 1' ésa-
me della causa, o per trattarsi dell'escar.
cera zio ne o in caso d'un inchndio su-
bitaneo , un infezione , o altra neces-
ità . E le persone che clannb , e che




126


sottoscrivano gli ordini Per la rimozio.
rie cont•a .rj„:,-a quanto qui abbiamo sta-
bilito, e gli Offiziaii che li eseguiscono,
incorreranno le penalità di sopra men.
tosate per la prima, e seconda colpa da
darsi alla parte offesa,


Aft'sT.p. E qualunque prigioniero
d; ri ,egersi per ottenere il su Rdheas-
Corpus tanto alta Certe , CSS!a Tnbuna-
le dello Scacchiero , quanto al /San«) del


, o al Tribunale delle cause private;
e se il Lord Cancelliere , o qualsisia
dice, o Barone e) negherà atto dlisAras
Corpus ricercato , e che secondo la leg-
ge si dovrà accordare, eglino pagheran-
no rammenda di soo. lire sterline d'ap-
plicarsi alta parte offesa.


ARI'. 10. E ai dichiara chi questi atti
er1-14heas Corpus hanno luogo in qualun-
que'si7si Contea palatina , ne' cinque
Forti , ed altri luoghi privilegiati deir
Inghilterra , e nen' Isole di Jersey e
Gu,rmsey.


13,,,T. II. Nessuno anddito di questo


127


Regno potrà esser mandato prigioniere
nella Scozia o nel,' trincia , o in altre per-
ti al di là). de' Mari , li quali sono e nos.
sono essere dentro , o fuori i doininj di
S. suoi', eredi, e successoli; e se qual-
cuno detti sudditi sarà così imprigio-
nato , questa prigionia é , e chiun•
gue potrà avete un'azione di falso impri-
gionamento contro colui che 1,` avrànies.
so in prigione, detenuto , e arrestato, o
trasportato cc. , e contro tutte le perso-.
ne che avranno dato , scritto, suggellato
l'ordine per tale arresto , o che avran-
no consegnato , ajutato , o assistito alla
esecuzione; e zvià azione a ricuperare
il triplo delle spese fatte, oltre li danni
sofferti , li quali non potranno essere
calcolati Meno di soo: lire 4te'rline ; per
quale azione non si ammettono le dila.,
2ioni , ingiunzioni , protezioni , o privi-
legi ec. , e la persona , o persone che
hanno inancato nella maniera snpradet-
ta., exendo legittimamente convinti ,
raderanno non solo dal loto impiego 3




g28


ma saranno dichiarate inabili per qua..-
lunque aìfro impiego di confidenza , o
lucro dentro il Regno , e i domilij di
5, NT.. ed incorreranno nella penalità.,
ed athinnde ordi.nate dallo Statuto pre•
7721.{72Le t. latro nell'anno sd.. del Re Ric..
caldo , e saranno dichiarate incapa-
ci del perdono nel Re suoi eredi e
successori.


Aa.T. 12. Quest' atto non si estenderì
a quelle persone , che per contratto in
scritto , si sono obbligate ai Mercanti ,
o Proprietari di una piantaggiooe,ad
ser trasportate nelle Colonie, o aftrove;
e che hanno perciò ricevuto le caparre,
nè a quelle persone convinte di fellonia
e che hanno domandato elle.no istesse dí
essere trasportate al di là de' Mari , n4
alli imprigionatnento di quelle persone
prima del tempo limitato per il comin-
ciamento alto , o altra cosa relati-
va , rè a quelle persone reside g ri in
questo Regno- che hanno commesso qual.,
ciac capitale delitto nella. Scozia, O nei-


X29


l'Irlanda ec" ma che tali persone siano
mandate per esser giudicate , come si
praticava prima M quest i atto .


ART. 13. E quelle persone che trasgrc-
diranno quest'atto non potranno apparire
in giudizio (be impleaded ) per altra of-
lesa, meno che ciò non abbi luogo in due
anni al più, dopo che l' offesa fu con i


-mess.a, in caso la parte off sa non fosse
in prigione , e se . fosse in prigione al-
lora due anni dopo la sue liberazione
di prigione .


ART. 14. Dopo che le assise saranno
proclamate nelle Contee, nessuno potrà
rimuoversi dalla comune carcere per ia
ricerca dell" atto Corpus, ma
dovrà esser condotto perciò innanzi il
Giudice dell' assisa in pubblica Corre
ossia Tribunale : ma dopochè assise so.
no terminate qua:unque persona deterio-
ra può ottenere un .1-1,2bea 4 Corpus secondo
la direzione ed intenzione dell' atto .


ART. 15. Se qualche azione proces-
so o lite sarà esperita contro qualche




T30


persona , o persone per trasgressioni con-
tro questa legge , i Difensori possono alle-
gare il generale successo , e dare la spe-
ciale materia in evidenza , e anzidetta
materia sarà valei,ole per tutte t intenzio-
ni come se fosse stata allegata alla Bar-
ra , ed in discarico di tali azioni , accu-
se t processo , o lite , ec.


ART. r6. Le persone che sembrano
di essere arrestate come complici nel
delitti di piccolo tradimento , o felo-
n ia ; o per sospetto , il quale deve essere
specialmente espressato nell'ordine dell°
arresto , non possono essere rimosse , o
ammesse a cauzione , in virtù di questo
atto , o in qualunque altra maniera , se
non come si pratici prima la prorrnil..
gazione del medesimo .


(̀ 49 All' Art. o, di questo Statuto si dio
qualsisia Giudice o Barone.ec. or non si po-
trà forse capire perché i Baroni sono nomina.
ti co'Giudici , ma la ragione se é


perclQ i
Gialla dello 8,;4cchiero honno titolo di
Baroni, come i Prestdenti 2:4ello di Lurd.


1t3 lt


I E LE,SS1ON1


1.) E 1.


PRESIDENTE MONTESQUIEU


3. alla


COSTTTUZIONE li' GRILTERRA,,


V i sono io ogni Stato tre sorti di Po
-tere ; la potestà legislativa , la potestà


esecutrice delle cose, che dipendono dal,
diritto delle genti , e la potestà esecu-
trice di quelle, che dipendono dal dirit-
to civile .


In virtù della prima il Sovrano , o
il Magistrato tà delle leggi per un tem-
po , o per sempre , corregg.t. , o annulla
quere, che sono fatte. In virà della se-
conrP‘ fà la pace , o la guerra , spedisce,
o riceve A Mbascieri , s tabilisce la si-
k.ulez • a preViene le invasi-od. In vir.
ttà della terza punisce ì delitti o giudil


i -2




1312


cale vertenze de' privati. Denomineras.
si questa ultima la potestà di giudicare
e r altra semplicemente la potestà 'ese...
tutrice dello Stato .


la politica libertà in un cittadina
quella tranquillita di spirito , la quale
previene da/1" opinione , che. ha ciascuno
di sua sicurezza; ed affinché abbiasi que.o
sta libertà , fà di mestieri , che il Go•
verno sia . tale , che un cittadino temer
non possa un altro cittadino


lordè nella persona medesima ,
p nello stesso corpo dí Magistratura la
potestà- legislativa è riun i ta rida potestà
esecutrice , nou vi hn libertà ; poiché si
può temere, che il MJnaraa. sressn , o
Io stesso Senato non faccia delle leggi
tiranniche per tirannicamente eseguirle °


Non vi ha altresì libarfì , qualora
la potestà di giudicare non è disgiunta
dalla potestà legislativa, e dalla es.ecttri.
ce . Se fosse unita alla potestà legislati-
va. it potere sopra la vitt , e la libertà de'
cittadini sarebbe arbitrario , poichè il


133


G i udice sarebbe legislatore . Se fosse
perestà esecutrice , il Giudice


yotrelbe aver la forza di un oppress
SOre.


Tutto sarebbe perduto , se l' intesso
uomo o il medesimo corpo de' principa-
li , o de' nobili , o del popolo esercitas-
sero queste tre potesti , quella di far
leggi, quella di eseguire le pubbliche


, e quella di g i udicare í delitti,
o le vertenze de' privati .


Nella maggior parte de' Regni di
Europa il Governo è moderato ; pert:hè
il Princice , che ha le dite ponte pote-
stà, lascia a' suoi sudditil'esercizio
la terza. Presso i Turcki, ove queste
tre 'potestà trovarsi unite -nella personà
del Sultano , regna un orribile di;ipo-
tismo .


Nelle Repubbliche d' Italia , nelle
quali queste tre potestà sano unire ,
libertà si trova mena, che elle nosti
Monarchie • Quindi il Governo ; per
conservarne abbisogna di mezzi così via-




134


lenti come qulillo de' Tutch; n2 sono
testimonj gl i


Enquisitori W Stato , ed il
tronco , -dove ogni accusatore può ad,
ogni memento gettare con una carta la
sua accusa


Quale possa essere la situazione di
un cittadino in queste Repubbliche , voi
lo. vedete Ha lo stesso corpo di Magi-
stratura come esecutore delle leggi tut-
ta la potestà , che si ha data come le-
gislatore . Può smunger lo Stato col suo
voler generale; e siccome possiede ezian-
dio la potestà di giudicare , può colla
sua volontà privata distruggere ogni citi-
tadino.


Una è tutta la potestà ; quanturisi
que non vi sia fasto di pompa esteriore,
che sveli un Principe dispotico , si tele-
va ad ogni istante.


Quindi i Monarchi , che hanno vo.
Iuta rendersi dispotici , hanno sempre
cominciato dal riunire nella loro persona
tutte le Magistrature , e varj Re d' Eu-
ropa tutte le grandi Cartelle del loro
Stato


t'35


To sono avviso , e etedo di non
ingannarmi ,. che la pura ereditaria Ari-
stocrazia delle Italiane Repubbliche non
corrisponda a capeilo nIl' Asiatico dispo-
tismo. La moltitudine de' Magistrati rada
dolcisee talora la Magistratura : tutti i
Nobili non concorrono sempre il' disegni
medesimi. Vi si formano diversi Tribu-
nali , i quali si temperano : Quindi in
Ven zia il Maggior Cunsiglio ha la le,
gtslazione : il Pregadi l i esecuzione: le
Quarantie la facoltà di giudicare ; rrta il
male si è , che questi differenti ribu.
nati sono formati da' Magistrati del cor-
po medesimo , il che viene a forma.e
-una .medesima potestà


La potestà di giudicare noti dee 3S:,
segnarsi ad un Senato permanente ma
dee essere esercitata da persone prese
dal corpo del Popolo in certi dati tett;
pi dell` anno, nella forma dalla legge
prescritta per formare un Tribunale ,
che duri soltanto ftno à che ii richiegga
la necessità.




136


In tal tondo ia poterà, di g;udicare
sì terribile fra gli uomini non essendo
aderente , ne ad 'rn certo stato ne ad
una terra professione , diviene , quasi
dissi , invisibile , e nulla . Non si ha di
continuo de' Giudici innariLi gli occhi ,
e ternesi la Wini5tratura , e non i Ma-
gìstrati .


Fa anche di uopo , che nelle grandi
accuse il reo insieme colla legge, si
scelga i Giudici; d per lo meno , che
ne possa ricusare numero sì grande , che
quegli , i quali restano , sien riputati co-


scelti da esso.
Le altre due potestà piuttosto po-


trebbero conferirsi a Magistrati / o a
corpi permanenti , perché non si eserci-
tano sopra alcun privato , non essendo
la prima, che la volontà generale dello
s t a te e l'al t ra la sola esecuzione di
questa generale voiontà.


Ma se i Tribunali non debbon esser
fissi , i giudizj debbon esser •ad un. tal
-regno, che altro mai non sieno, se noti


237


un premo testo della legge. Se fossero
una privata opinione del giudice , si vi-
brerebbe nella ,società senza precisamente
sapere gli impegni che vi si contrag-
gono


Fa altresì di mestieri , che i Giu-
dici sieno della condizione dell' Accusato,
o suoi pari perché non possa porsi in
mente esser caduto fra le mani di
persene inclinate a -fargli violenza .


Se la potestà legislativa lascia ali' e-
secutrice il diritto di imprigionare Cit-
tadini -, che posson dar cauzione di 3c.ro
condotta non vi 'ha pià liltettài qualora
nen sieno arrestati per risponder sul fat...
tu stesso ad una accusa dalla Legge ren-
Arda capitale nel qual caso son essi rea!,
mente 1íberi , poiché non sono sonoro.
stì-, che alla sola potestà della Legge.


Ma se la potestà legislativa si cre-
desse in pericolo per alcuna segreta con-
giura contro lo stato , o per qualche in-
telligenza co' nemici di fuori , ella po2
crebbe per un tempo breve t e limitato




v38


permettere alla potestà esecut rice di far
prendere i cittadini sospetti , í quali non
perderebbero la loro libertà per un tem-
po, se non per conservarla per sempre.


Questo è il solo mezzo conforme
alla ragione di supplire alla tirannica
Magistratura degli Efori , ed eg li 1119ili


-sitori di Stato di Venezia che sono an.
che Dispotici


Siccome ín uno stato lib ero , ogni
uomo, che è riputato avere un'anima li-
bera dee essere governato da se stesso;
bisognerebbe, che il popolo in corpo pos-
sedesse la potestà legislativa , ala sicco


-me ciò è impossibile ne' grandi stati ,
ed è soggetto a malti disordini ne' P ic


-coli , fa di mestieri , che il popolo faC°
cid per mezzo de suoi rappresentanti
tutto quello , che ei non può f are Per
se medesimo c.


Si rilevano meglio assai í *bisogni
della propia Città , che quelli delle al-
tre ; e meglio si giudica della capacità
de suoi vicini, che di quelle degli altri


139


suoi compatrioti . Non fa d'uopo adun,'.
que , che i membri del corpo leg ►ìlativo
sieno presi generalmente dal corpo della
Nazione ; ma è dicevole , che in ogni
luog.) principale si eleggano gli abitanti
un rappresentante


Il vantaggio grande di rappresentan-
ti cOnsiitè neli -


essere capaci di discute-
re gli affari . Il popolo non vi è atto in
conto veruno, il che forma uno de' di..
fetta della Democrazia


Non è necessario , che i rappresen-:
tanti , i quali hanno ricevuta da quei,
che gli hanno eletti , una generale istru-
zione , ne ricevano una particolare so-
pra ciascuno affare , come si pratica nel-
le Diete d' Alernagna . Vero si è, che
in questa for tua la parola Depurati
verrebbe ad essere di vantaggio r espres-
sione della voce della Nazione; ma que•
sto indurrebbe lunghezze infinite , e ren-
derebbe ciascun Deputato padrone degli
altri tutti ; e nelle occasioni pilà pres-ì
sunti tutta la forza della Nazione po•




140


crebbe essere arrestata da un capriccio
Quando i Deputati , dice ott,ma-


mente il Sig. Sidney , rarpresentano
corpo di popolo, corti2 in Olanda., deb.
bon render conto a coloro , che hanno
lor data la commissione : è tua' altro
allrirciié sonò Deputati de' Borghi 3 come
in Inghilterra.


Tutti i Cittadini ne' varj distretti
debbon aver diritto di dare il loro voto
per 1' elezione del rappresentante a rì-
serba di duelli , che si trovano in ìsrato
tale di bassezza , che Con reputati come
privi della propria volonrà


Vi era un vaio grande nella mag-
gior parte delle arriche repubbliche , ed
é, che il popolo avea diritto di prende-
re delle risoluzioni. attive, e che ricer-
cano alcuna esecuzione , cosa , di cui è
egli del tutto incapace . Non dee entra-
re nel governo, se non per eleggere i
suoi rappresentanti , la qual cosa è sem-
mamerrte alla sua portata ; Iniperciocchè
se poche persone quelle sono , che cono-


141


73cano il grado preciso della capacità de-
gl i uotruni , ciascuno però è capace di
sapere in generale , se quello , che esso
screglie 3 ha più lauti , che la maggior
parte degli altri .


Il corpo rappresentante non dee es-
sere scelto tanto pe.r prendere qualche
risoluzione attiva , cosa che ei non fa.
rebbe a dovere.; ma per far leggi , o per
vedere se siano state a dovere eseguite
quelle , che ha fatto , cosa, che ei può
fare egregiamente bene , e che anzi es-
so solo può farlo direttamente.


Vi sono sempre in uno stato delle
personè distinte per nascita, per ric-
chezze i o per onori; ma se fossero con-
fuse fra il popolo , e se non vi avesso


, che un voto come gli altei , la. co-
mune libertà sarebbe il loro servaggio ,
ne avrebbero il menomo interesse a di-
fenderla , mentre la maggior parte del.'
le risoluzioni sarebbe contro di essi .


La parte , che hanno nella legisla;
zione esser dee perciò proporzionata agi




altri vantaggi, che hanno nello stato : il
che accaderà, se /armino un corpo , il
qqaie abbia diritto d'arrestare gl' intra-
prendi/net/ti del popo lo , come questo ha
diritto di troncar i loro .


Quindi la potestà legislativa sarà
fidara al corpo de' nobili , ed al corpo
che sarà scelto per reuresentgre il po-
popolo che avranno ciascuno le loro As-
semblee, e le loro debberazioni a par..
te , e mire, ed interessi separati .


Delle tre potestà devisate da noi ,
nulla si è in qqalche forma quella di
giudicare . Non ne restano , che due ; e
siccome abbisognano queste d' una pote-
stà, regolante per temperarle, la parte
dei corpo legislativo, che è composta di
Nobili 3


è fatta per produrre questo ef-
fetto.


li corpo deg
Nobili dee essere Ere.


Egli lo è primieramente di sua
natura, ed inoltre forza è , che egli ab...
bia un interesse grandissimo nel conser..
vare le proprie prerogatave per se stesa


se , é che in uno stato libero deb.
tono sempre trovarsi in pericolo . Ma
siccome una potestà ereditaria potrebbe
esser indotta a seguire i proprj interessi
privati , e a dimenticare quelli del po-
polo , ci' uopo che nelle cose , in cui
si ha un Sommo interesse a corromper.
3a ; come nelle leggi , che riguardano
r esazione del' denaro imposto, essa non
abbia parte nella legisiazione se non per
la sua facoltà d' impedire, e non per la
sua facoltà di ft:ornare statuti


Chiamo fizcolt,i di formare statua
il diritto di ordinare da se stesso , c di
correggere ciò , che è stato da un°•altro
ordinato, Chiattia mo facoltà a" impedire
il diritto di render nulla una risoluzione
presa da un altro , che era appunto la
potestà de' Romani Tribuni .


E quantunque quegli, che ha la fa.
tolta d' impedire , aver possa altresì il
diritto d' approvare , in tal caso questa
approvazione altro non è che una dichia
fazione , che ei non fa uso della sua fa•




'44


cotti d' impedire , e deriva da questa, fa


La potestà esecutrice dee esistere
nelle mani d' Monarea; poiché quel-
la parte del governo , che ha quasi seinm
pro bisogno d' un azione momentanea.,
vien meglio amministrata, da. uno, che
da pù; deve ciò che dipeode dalla pote-
stà legislativa , vien- CO-11 requenZa Me.
glio ordinato da. più , che da un solo


Che se non. vi fosse Monarca , e che
la potestà esecutrice fesse affidata ad un
certo numero di persone cavate dal cor-
po legislativo, non vi sarebbe più liber,
tà, perchà unite sarebbero le due pote r
stà , avendo alcuna, volta , e potendo
aver sempre le persone stesse parte
neri' una , e nell' altra .


Se il corpo legislativo stesso per un
tratto di tempo considerabile senza es-
sersi unito, non vi sarebbe più. libertà..


EmPerew.cché seguirebbe una delle
due cose, o che non vi sarebbe più ri-
soluzione legislaeiva, o lo stato precipi.


Rerebbe in Anarchia:ovvero che queste ri-
soluzioni verrebbero prese dalla potestà
esecutrice, che in tal caso diverrebbe as-
soluta


Sarebbe inutile, aie il corpo legis..
lativo fosse sempre unito, sarebbe ciò gra.
ve per li rappresentanti , ed inoltre oc-
cuperebbe soverchio la potestà esecutri-
ce , la quale non penserebbe ad eseguire,
ma a difendere le sue prerogative , e il
diritto che ha e eseguire


Di più se il corpo legislativo si troe
valse continuamente unito, potrebbe ac-
cadere che non si facesse , che supplir
nuovi deputati in luogo di quei che mo-
rissero ; ed in tal caso qualora il corpo
legislativo fosse corrotto , il male sarebbe:
irremediabile - Quando diversi corpi l e


-gislativi si succedono gli uni agli altri, il
popolo, che ha cattiva opinione del cor-
po legislativo attuale , rivolge con ra-
gione le sue speranze a quello , che ver-
rà dopo ; ma se fosse sempre lo stesso
corpo> il popolo vedendolo uua volta




146


corrotto, nulla più spererebbe dalle stie
leggi ; diverrebbe furioso, ci Baderebbe
nell' indotenza.


Non dee il corpo legislativo con-
vocarsi esso stesso; imoerciocche un co r-
po non é reputato aver volontà , se
non quando è convocato; e se non si
unisse unanimamente dir non si potreb-
be qual parte fosse veramente il corpo
legislativo , quella, che fosse convocata
insieme, o quella che non fosse. Che se
avesse diritto di prorogarsi per se stesso,
potrebbe darsi , che noti si prorogasse
mai : il che ssi ebbe periglioso ne" casi ,
ncì quali volesse fare qualche attentato
contro la potestà esecutiva. Inoltre vi
sono alcuni t einpi più adattati gli unì
degli altri per l'assemblea del corpo ie-
gislarivo; fa d' uopo adunque , che sia
la potestà esecutrice quella , che regoli
il tempo della convocazione , e della du.
rata di queste Assemblee per rapporto
alle circostanze che essa conosce


Se la potestà esecutrice non ha il


547


diritto di raffrenare gr intraprendi-menti
dei corpo legislativo, questo sarà Dispo-
tico ; poichè , siccome potrà arrogarsi
tutto il potere, che ei può immaginare,
ei distruggerà tutte le altre potestà .


Ma non bisogna , che la potestà .lei
&islativA abbia reciprocamente la facoltà
d' arrestare la potestà esecutrice . Im-
petclocché avendo I' esecuzione di sua
natura i suoi lim;ti è inutile il limitar.
la-; oltredizchè la potestà esecutrice
s' esercita sempre sopra cose moine nta-
ree , la potestà del Romani Tribunì era
viziosa ; non solamente perchè arrestava
la legislazione, ma eziandio 11 esecuzio-
ne : la qual cosa era cagione di gravis-
sime sventure .


Ma se in uno stato libero la potestà
legislativa non dee avere il diritto d'ar.
Lestare la porestà.esecutrice, ella ha di-
litro, ed aver dee la facoltà di esamina-
re , in qual modo sono state eseguite le
leggi ch' essa ha fatte : e questo è il van-
taggio , che ha tal governo sorra quello


ic 2




143
di Creta , e di Lacedemone , ove i Cos.
mi e gli Efori non rendean conto della
boro amintnistrazio.ne .


Ma qualunque sfasi questo esame
aver non dee il corpo le.gi'slativo la f4.,
colti di giudicare la p-ersuna , e per con..
seguenza la condotta di colui , che ese.,
guisce . Sagra esser dee la sua persona ,
perché essendo necessaria allo stato , af--
finchè non divenga tirannico il corpo le..
gislativo , dal momento in cui fosse ac..
eu3atu , o giudicata) , nun vi sarebbe più
libertà.


Ne' casi sozn ; glianti non sarebbe una
Monarchia, ma una non liberaRepubblica.
Ma siccome chi, eseguisce , non può tua-
le esegaiie senza aver consiglieri pravi,
e che odiar, la legge come ministri , quan-
tunque essi le favoriscono come uomini,
ques t i possono esser ricercati • e puniti.
F. questo è il vantaggio di tal Governo
sopra quello di Gnido , ove non permet-
tendo la legge di chiamare in giudizio
gli AlaiMai neppur dopo la loro arerai „.


149


nistrazione , il popolo non poter mai far-
.s+ dar ragione delle ingiustizie , che eran-
gli state fatte.


Quantunque generalmente parlando,
la potestà di giudicare non debba esser
unita ad alcuna parte della legislativa .
ciò è però soggetto a tre eccezioni don-
date. sul particolate interesse <li colui ,
che dee essere giudicato .


grandi trovatisi selupre esposti
invidia : e se fossero giudicati dal mio..
lo , potrebbero essere in pericolo , nè
goderebbe:o del privilegio , che ha il
menomo Cittadino in uno stato libero
di essere giudicato da` suoi pari . Pa di
uopo adunque che i. nribih siano chiama-
t i non avanti ì Tribunali ordinarj della
Nazictne, ma dinanzi quella parte del
Corpo legislativo , che è composta di
Nobili .


Potrebbe darsi , che. la legge , la
quale è a un tempo stesso illuminata , e
cieca fosse in certi casi troppo severa
Ma i Giudici della Nazione altro non




550


sono come dicemmo , che la bocca pro:
nunziante le parole della legge.; enti sen-
za anima, che non ne possono moderare ne
la forza , ne il rigore. Adori que la par.
te del corpo legislativo è quella, che
abbiamo denominata essere in altra oc-
casione an Tribunale necessario , che lo
è anche in questa : sta alla suprema .


sua


autorità, il moderar la legge in favore
della legge medes:ma col pronunziare
meno severamente di lei


Porrebbe anche darsi , che alcuno
cittadino ne' pubblici affari violasse i di.
ritti del popolo, e comettesse de' delitti,
che i maoístrati stabiliti non potessero
o non volessero punire generalinen•
te la potestà legislativa non puè giudica-
re ; ed essa lo puiS ancor meno in sue.
sto caso particolare in cui rappresenta
la parte in , eressora , che è il popolo .
1\i: cm puoi esser dunque cl-u,accuiatri-
ee. Ma innanzi a chi accuserà ella? Ar..
drà ella ad abbissarsi din anzi a' Tribu-
tali della legge , che le so no inferiori r


sgi
ed inoltre composti di persone, che ess
sondo popolari , come essa , sarebbero
strascinate dall'autorità d'un accusatore
così grande Nan già : Fa di uopo per
conservare la dignità del popolo , e la
sicurezza del privato , che la parte le-
gislativa del popolo accusi innanzi la
parte legislativa de' Nobili che non ha
ȏ i medesimi interessi, che essa , ne
le stesse passioni.


Questo è il vantaggio che ha un tal
goverrio sopra la maggior parte delle
Repubbliche antiche , ove era questo
abuso , che il popolo fosse ad un tempo
stesso e giudice , ed accusatore .


La potestà esecutrice , come abbia-
no eletto , dee prender parte alla legis-
lazione colla tua facoltà di impedire
senza di Che resterà in breve ora spo.
gl i ata delle sue prerogative Ma se la
potestà legislativa ha parte nell'esecuzio-
ne , sarà equalmente perduta la potestà
esecutric


il N' 1onarea si ingerisse nella le-




15o


gislazione per la facoltà di stabilire , non
vi sarebbe pià libertà . Ma siccome for-
za "e per tanto , che abbia parte nella
legislazione per difendersi forza è al-
tres), che vi si ingerisca colla facoltà


ci' impedire. Quello , che cangiò in Roma
il governo , fu , che il Senato , il quale
aveva una parte della potestà esecutrice,
ed i Magistrati, che aveano , non
possedeano , come il popolo la facoltà
d'impedire


Ecco per tanto la Costituzione Ton-
damentale del governo , di cui paelianto
li corpo legislativo essendovi composto
di due parti , 1' una raftrenerà l' altra
colla sua vicendevole facoltà d'I impedi-
re . Ambedue saranno legate dalla pote-
stà esecutrice, la quale lo sarà pure dal-
la legislativa . Queste tre potestà dovreb..
ber formare un riposo , o una inazione
Ma -siccome pel necessario movimento
delle cose, esse sono costrette ad inol-
trarsi, esse verranno anche forzate a
samminare di concerto


Non facendo la potestà esecutrice
parte della legislativa , se non per la sua
facoltà d'impedire , ella non potrebbe in-
gerirsi nella discussone degli affari . Non
è tarupoco necessario , che essa propon-
ga , perché potendo sempre disapprovare
le risoluzioni , può essa semprerigettare
le decisioni delle 0/ e3nsi. zioni , che non
avrebbe voJuto , clt. fatte si fossero. In
alcune antiche Repubbliche , in cui ave-
va il popolo in corpo la discussione de-
gli , era cosa naturale che la poi
testà esecutrice li -proponesse , e li di-
scutesse con liti , senza di che sarebbesì
trovata una strana confusione nelle riso-
luzioni . Se la potestà esecutrice stabili-
sse sull'esazione del pubblico denaro in
altra guisa, che col propiò consentimen-
to: non vi sarà pià libertà, poiehe di-
verr a essa legislativa nel più rilevante
punto della legislazione .


Se la potestà legislativa stabilisce
non d' anno in anno, ma per sempre
sull' esazione del pubblico denaro, essa




154


corre pericolo di perdere la libertà per-
ché la potestà esecutrice non più Liipen-
derà da essa : e quando si tiene per sem-
pre un diritto sOinigliante , e nínito in-
differente, che terigasi da se stesso o da
un altro Lo stesso addiviene , se essa
stabilisce , non d'anno in anno , ma per
sempre saile forze terrestri , e niar;iti-
me , cui dee essa affidare alla potestà
esecutrice .5


Affinché chi eseguisce non possa opa
primere , fa di uopo , che gli 'eserciti ;
che gli s' affidano , sieno popolo , ed ab.
biano lo spirito medesitno del 'popolo
come segui in Roma sino ai tetu;.)i di
Mario , E perchè ciò sía :usi , non vi
sono che due mezzi , o che que;ii che
3"finpiegano nell'eserciin ahi ano beni ba-
stanti, per assicurare la loro condotta agli
altri Cittadini , e che non siano arrolati
che per un anno solo , come praticavasì
Roma: o pure , se si ha un corpo di
truppe permanente, ed in cui sieno i
soldati una delle paìti vili vili deiia Na-


155


zZone , fa d'uopo • che la potestà legisla•
tiva possa cassar l o quando íe aggrada
ehe i soldati 3baino CU' Cittadirn ; e che
non slavi ne campo separato, nè quar-
tieri nè piazze di gaerra


Qualeia sia Stabilito il esercito, ben
dee il medes:mo direridere íriLne.diata-
inente da ! Corpo ìegislatIvo dalla
potestà esecueice-, e per la natura
della cosa consistendo il s':e fatto pià
in azione, che in deliberaz;one o


E' proprio della maniera di pensare
degli uomini , che facciasi più caso del
cotaRgio , che della tírnidità , dell' atti
viri , che della prudenza : della forza ,
che de' consigli , L' esercito dispregerà
,riai sempre un Senato , e rispetter4
suoi Uiiziali NDI1 fa . à Caso degli ordi-
ni , che gli verranno spediti .


per parte
d un corpo campavo di persone , che ri..
pu!erà timide , ed indegne perciò di co-
Maniarii : Quindi subita che l' esercito
dipenderà unicamente dal corpo legisla-
tivo , il Govcrno diventerà. rni,litare : e




r5(5


se mai è accaduto il contrario è stato
; effetto d' alcune straordinarie circo-
stanze; perchè esercito vi è sempre
separato: perchè è composto di più cor-
pi , ciascuno de' quali dipende dalla sua
particolare provincia : perchè le città ca.
pitali sono piazze eccellenti , che si di.
Tendono colla sola loro situazione, e
dove non istanziano truppe .


L' Olanda è :infine in maggior sicu-
rezza di Venezia : essa sommergerebbe
le truppe ribellanti , e le ridurrebbe a
morirsi di fame: non sono le medesime
nelle città , che potessero dar loro ia
sussistenza : adunque questa sussistenza è
precaria .


Che se nel caso , in cui armata è
governata dal Corpo legislativo , parti-
colari circostanze impedissero , che il
Governo divenga militare , si cadràni
altri disordini : accaderà una delle due
cose , o che r esercito distrugga il Go-
verno , o che il Governo indebolisca


.cseicito,


157


Questo indebolimento poi avra una
cagione molto fatale , nascerà dalla de-
bolezza medesima del Governo .


Se st vuol leggere l'opera arnini rabile
di Ta,:itu sopra i custumi de' Germani ,
si rileverà come da essi hanno In-
glesi tratta idea del loro governo poi
litro. Questa bei sistema è stato rin-
venuto ne' boschi. Siccome le umane co-
se tutte hanno termine , così lo stato ,
di cui ragioniamo perderà la sua libertà,
egli perirà . Roma, Sparta, e, Cartagine
perirono. Perirà allora che la potestà le-
gislativa sarà pià corrotta dall1 esecu.
trice


Non istà a me r esaminare , se
Inglesi godono attualinene siffatta
o no . Mi basta il dito che è stabilita
dalle loro leggi, nè altro cercherò di
vani aggio


Non pretendo io però d' abbassare
con questo gli altri governi , nè dire ,
che questa libertà politica estrema deb-
ba mortificar coloro, i quali ne hanno




i58


soltanto una moderata Come direi quez
sto io , che credo, che r eccesso stesso
della ragione non è sempre desiderabile,
e chs gli uormni si accomodino sempre
meglio alle cose di mezzo , che agli estre-
mi


Ar'ri „s'un nel suo Oceand ha ancora
esaminato qual fosse il punto p.;/ enti_
nente di libertà , al quale può essere
portata , la Costituzione d' uno stato .
bla di lui si può dire, che non è anda-
to in traccia di questa libertà , se non,
dopo d'averla mal conosciuta , e che ha.
fabbricata Calcedonia , avendo innanzi.
agii occhi la riva di Bisanzio


F INE.


159


NDICh
Al Lettore,
Evenimenti 1stor/ci che hanno pre-


ceduto la Costituzione . pag.
Del Parlamento . 14
In qual modo il Parlamento adempie


gli atti della Sovranite. 24
Della Prerogativa Reale . 34
De Regolamenti Civili dell'Inghil-


terra. Sg
Della lil,ertú dello Stampa • 43
De' Tribunali dell' Inghilterra. 46
Delle Compagnie di Commercio. 5g


AGGIUNTE DEL TRADUTTORE o


Del Re o 54
Della Regina. 58
Della Successione » 59
Del Giuri Criminale. 6o
Della Lista Civile.




x6o


131 LOMI
Magna Carta .
Charta de Foresta.
X03


Stouto
T(37


cS.t4t4to detzo 12,2bcas Corpus.
g;.8


A P E ND ICE.


I-Ziflessioni del Presidente Montes-
quieu sulla CostiusZia'ne inghil-
Verra.


.13.1